Sanzione uso del piombo a caccia

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  • Maury
    ⭐⭐⭐
    • Nov 2009
    • 1452
    • La Spezia
    • Griffoni Korthals

    #16
    Originariamente inviato da zetagi
    Ci creiamo ancora problemi con il piombo? credevo potesse bastare quelle delucidazioni del Governo e invece no...non so se ho capito qualcosa di quello che hanno scritto...il piombo si può utilizzare DAPPERTUTTO all'infuori delle ZPS, SIC e quelle soggette alla Convenzione di RAMSAR; la detenzione ed il trasporto si può anche in quelle Zone ma, solo per attraversamento e con fucile imbustato.
    Se qualcuno ha capito altro me lo rispieghi per favore.
    Io, invece, l’ho capita che nelle ZPS e SIC non si può usare il piombo laddove vi siano le caratteristiche di “zona umida”. Cioè, per esempio, se la ZPS è in cima ad un monte e non vi sono “superfici di paludi, pantani e torbiere ecc, ecc”, secondo me si può usare il piombo. Correggetemi se sbaglio.
    Not all who wander are lost.

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    • alcione tsa
      ⭐⭐⭐
      • Oct 2009
      • 4353
      • Ischia
      • cocker

      #17
      Originariamente inviato da Maury
      Io, invece, l’ho capita che nelle ZPS e SIC non si può usare il piombo laddove vi siano le caratteristiche di “zona umida”. Cioè, per esempio, se la ZPS è in cima ad un monte e non vi sono “superfici di paludi, pantani e torbiere ecc, ecc”, secondo me si può usare il piombo. Correggetemi se sbaglio.
      Infatti hai capito benissimo!Se il Sic o la Zps è soggetta a convenzione Ramsar NON si puo' usare il piombo all interno come nelle zone Ramsar non SIC o ZPS, altrimenti si può usare dappertutto, anche nei Sic o Zps.
      Comunque sono sicuro che le regioni all atto dell approvazione del calendario venatorio indicheranno le zone dove il piombo è bandito, al 99% credo che le conosciamo già!
      Ultima modifica alcione tsa; 23-03-23, 08:31.

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      • sly8489
        ⭐⭐⭐⭐
        • Mar 2009
        • 11964
        • Trieste
        • spring spaniel

        #18
        Questa legge è stata fatta per creare confusione e per rompere i cogli@ni.

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        • flou
          ⭐⭐⭐
          • Mar 2016
          • 5993
          • roma
          • setter LARA

          #19
          Originariamente inviato da ifix1971
          Ma nelle ZPS o nelle zone umide all'interno delle stesse? Io propenderei per la seconda opzione...

          Esattamente

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          • alcione tsa
            ⭐⭐⭐
            • Oct 2009
            • 4353
            • Ischia
            • cocker

            #20
            Originariamente inviato da sly8489
            Questa legge è stata fatta per creare confusione e per rompere i cogli@ni.

            Cè in questo link una guida che toglie tutti i dubbi leggete gli allegati in pdf:


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            • cioni iliano
              ⭐⭐⭐
              • May 2017
              • 3479
              • castelfiorentino
              • setter

              #21
              Originariamente inviato da alcione tsa
              Cè in questo link una guida che toglie tutti i dubbi leggete gli allegati in pdf:


              https://www.bighunter.it/Caccia/Arch...9/Default.aspx
              Tutti, tutti non gli toglie. Nella convenzione viene specificato, per la Toscana, tra gli altri, la foce del fiume Ombrone; la mia domanda allora è: tutto il resto del tratto dell'Ombrone si può considerare fuori dalla normativa? Occorrerà, invece, che le Regioni riportino nei calendari venatori dove si può utilizzare munizionamento con il piombo e dove no. Altrimenti rischiamo davvero di pagare sanzioni salate. Esempio: io caccio prevalentemente in un rio del fondovalle che d'estate è in secca permanente. Con le piogge dell'autunno, quando avvengono, si riempie di acqua anche per la parziale deviazione del fiume Elsa venuto ingrossando per la portata maggiore di acqua dovuta alle piogge cadute a monte del suo corso. Ecco lì io come devo comportarmi?

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              • alcione tsa
                ⭐⭐⭐
                • Oct 2009
                • 4353
                • Ischia
                • cocker

                #22
                Originariamente inviato da cioni iliano
                Tutti, tutti non gli toglie. Nella convenzione viene specificato, per la Toscana, tra gli altri, la foce del fiume Ombrone; la mia domanda allora è: tutto il resto del tratto dell'Ombrone si può considerare fuori dalla normativa? Occorrerà, invece, che le Regioni riportino nei calendari venatori dove si può utilizzare munizionamento con il piombo e dove no. Altrimenti rischiamo davvero di pagare sanzioni salate. Esempio: io caccio prevalentemente in un rio del fondovalle che d'estate è in secca permanente. Con le piogge dell'autunno, quando avvengono, si riempie di acqua anche per la parziale deviazione del fiume Elsa venuto ingrossando per la portata maggiore di acqua dovuta alle piogge cadute a monte del suo corso. Ecco lì io come devo comportarmi?
                Comincio col risponderti con la seconda domanda:
                1.1 Zone classificabili come Zona Umida secondo la Circolare applicativa
                Per “zona umida” si deve intendere la zona acquitrinosa che per dimensioni, instabilità
                morfologica, natura sia in grado di fornire un habitat stabile e duraturo agli uccelli
                acquatici.

                Questa zona a meno che non sia segnalata fornisce habitat stabile e duraturo agli uccelli acquatici?
                1.2. Zone non classificabili come Zone Umide a cui il divieto del piombo non si applica
                Sono escluse dalla nozione di “zona umida” le aree che a causa delle loro dimensioni
                o della loro instabilità, non sono suscettibili di fornire habitat per gli uccelli acquatici.
                Quindi, a tutte le aree idriche effimere, soggette a variazioni temporanee del livello
                dell’acqua o del contenuto di umidità, prive del carattere di stabilità e permanenza, non
                si applica il divieto del piombo

                Da quello che capisco, questo fondovalle data la sua "instabilità" non dovrebbe essere classificato come zona umida quindi...piombo no problem!
                Per quanto riguarda il Fiume Ombrone, non conosco la legislazione Toscana, per esempio qui in Campania per il fiume Sele è da anni vietato cacciare a 150 metri dalla riva, piombo o non piombo.

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                • Seagate
                  ⭐⭐⭐
                  • Feb 2018
                  • 1309
                  • La Spezia

                  #23
                  ma allora secondo l'interpretazione di Alcione parrebbero essere soggette solo le zone a suo tempo classificate con la convenzione di Ramstein...se ricordo bene e non confondo....se così è mi chiedo...ma ci voleva tanto a scriverlo in maniera chiara e inequivocabile...aggiungendo a"stabile e duraturo agli uccelli acquatici... così come stabilite nella convenzione di R...."punto e basta senza fare altri discorsi su stabili... permanenti... dimensioni...

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                  • ANACLETO
                    Ho rotto il silenzio
                    • Apr 2016
                    • 4
                    • Ravenna

                    #24
                    Originariamente inviato da Dienne
                    Si, x adesso ci siamo adeguati così ma soltanto con una circolare del governo, sarebbe utile qualcosa di più sicuro.
                    Antonio
                    Buona sera, mi risulta che il governo abbia normato in merito. Se ho ben capito la detenzione della munizione in piombo è sempre ammessa basta non sia in canna.

                    Resta il problema della distanza di 100 metri dai corsi di acqua....
                    Basta un canale di scolo e possono fregarti. Le guardie volontarie ambientaliste sono fuori per quello.

                    Da anni faccio l'apertura nel podere dei fratelli del mio papà che abitano in una casa raggiungibile da una carraia sterrata di circa un chilometro. Tutti gli anni si piazzano in attesa che qualcuno attraversi la carraia senza scaricare il fucile e tutti gli anni beccano qualcuno. Poi se ne vanno soddisfatti.

                    Learco

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                    • Dannyrocket
                      ⭐⭐
                      • Nov 2022
                      • 477
                      • Calenzano

                      #25
                      Originariamente inviato da cioni iliano
                      Tutti, tutti non gli toglie. Nella convenzione viene specificato, per la Toscana, tra gli altri, la foce del fiume Ombrone; la mia domanda allora è: tutto il resto del tratto dell'Ombrone si può considerare fuori dalla normativa?


                      Se Il resto dell'Ombrone non è :

                      Ricadente nei siti d’interesse comunitario (SIC) e nelle zone di protezione speciale (ZPS)

                      Riserva naturale o oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.
                      Appartenente alle aree "Ramsar"
                      Si può cacciare!

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                      • Pike
                        ⭐⭐
                        • Dec 2012
                        • 457
                        • Mantova
                        • Bracco tedesco

                        #26
                        Originariamente inviato da SPRINGER TOSCANO
                        ....mi sembra però che ci sono paesi dove lo hanno vietato e...ora tornano indietro.


                        A me pare che i primi interessati ad un divieto del piombo siano proprio i produttori di cartucce (o meglio palle) e di armi.

                        Sai bello se un giorno tutti dovessero sparare palle senza piombo....potremmo fare armi specifiche, oppure palle mono specifiche per determinate armi (pensate a sabatti), cariche specifiche, canne diverse per sparare monolitiche lunghissime in modo da avere (quasi) le prestazioni a lunga distanza di una normalissima palla in piombo e via.....e via .....e via.

                        E tra noi.....anche chi non è obbligato.....si convince che sparando quelle 5 palle all' anno senza piombo, farà del bene all' ambiente, al suo prossimo, all' umanità intera......e magari contribuirà pure alla biodiversità e far chiudere il buco nello zono.Drool]Drool]Drool]
                        pare anche a me...nonostante tutti i dinieghi e le varie prese di posizione....effimere!

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                        • alcione tsa
                          ⭐⭐⭐
                          • Oct 2009
                          • 4353
                          • Ischia
                          • cocker

                          #27
                          Originariamente inviato da ANACLETO
                          Buona sera, mi risulta che il governo abbia normato in merito. Se ho ben capito la detenzione della munizione in piombo è sempre ammessa basta non sia in canna.



                          Resta il problema della distanza di 100 metri dai corsi di acqua....

                          Basta un canale di scolo e possono fregarti. Le guardie volontarie ambientaliste sono fuori per quello.



                          Da anni faccio l'apertura nel podere dei fratelli del mio papà che abitano in una casa raggiungibile da una carraia sterrata di circa un chilometro. Tutti gli anni si piazzano in attesa che qualcuno attraversi la carraia senza scaricare il fucile e tutti gli anni beccano qualcuno. Poi se ne vanno soddisfatti.



                          Learco
                          Ciao, premesso che i verbali sono contestabili al 100% lo sterrato non è una strada dove devi avere il fucile scarico, per STRADA si intende se è cementata o asfaltata non la viuzza dove passa il trattore! Un canale di scolo come abbiamo già scritto se non è in una zona umida Ramsar e se non è un luogo dove sostano acquatici ricadenti in sic e zps non possono farti nulla, nulla! Se verbalizzano e si ritiene di aver ragione, ricorrere subito!

                          Inviato dal mio SM-G996B utilizzando Tapatalk

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                          • S. Uberto
                            • Oct 2018
                            • 104
                            • Ancona

                            #28
                            Di fatto possiamo affermare che non vi sia spazio di discrezionalità dato che le zone da considerarsi umide sono già definite ricadendo nelle zone umide già identificate in base alla Convenzione di Ramsar (cioè solo le 66 elencate nel vademecum)? Ad esempio una palude un fiume, un torrente, un lago.... che sia idoneo ad ospitare stabilmente animali acquatici che non sia sito in una di queste zone è da considerarsi zona umida, quando non fosse in Zps o Sic?
                            Ultima modifica S. Uberto; 28-04-23, 09:38.

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                            • Argentina hunting
                              ⭐⭐
                              • Jul 2022
                              • 981
                              • Umbria
                              • Setter

                              #29
                              Quoto alcionetsa: Ciao, premesso che i verbali sono contestabili al 100% lo sterrato non è una strada dove devi avere il fucile scarico, per STRADA si intende se è cementata o asfaltata non la viuzza dove passa il trattore! Un canale di scolo come abbiamo già scritto se non è in una zona umida Ramsar e se non è un luogo dove sostano acquatici ricadenti in sic e zps non possono farti nulla, nulla! Se verbalizzano e si ritiene di aver ragione, ricorrere subito!"

                              Verificare alla lettera E, parla di carrozzabili. Spero di aver messo un articolo recente.

                              Art. 21.
                              (Divieti)

                              1. E' vietato a chiunque:

                              a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive ;

                              b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6, della predetta legge entro il 1 gennaio 1995, provvedendo nel frattempo all'eventuale riperimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3, della legge medesima;

                              c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

                              d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purchè dette zone siano delimitate da tabelle, esenti da tasse indicanti il divieto:

                              e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

                              f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

                              g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;"
                              Se dici la verità non dovrai mai inventarti nulla

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                              • zetagi
                                Utente
                                • Aug 2012
                                • 2988
                                • vercellese
                                • setter inglese e labrador

                                #30
                                Argentina,
                                Scusami ma, come definisci una strada Statale, regionale, provinciale e comunale?...io le definisco carrozzabili mentre quelle di campagna possono non essere carrozzabili anche se ci passa il trattore ed il carro trainato e di tanto in tanto qualche macchina o qualcuno con la bicicletta e serve per confinanti e consorziati per lo svolgimento delle attività agricole.

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