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#1 |
Guru del forum
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Buon pomeriggio, alla luce del regolamento 57 del Unione europea per l'uso dell'acciaio nelle zone umide che entrerà in vigore dal 15 febbraio 2023, e considerato che in esso si individua la zona umida qualsiasi rigagnolo, stagno corso d'acqua dolce o salmastro e una distanza da esso di 100mt, e che il territorio italiano è quasi completamente coperto da fossi, canali, fiumiciattoli, laghetti ecc... c'è secondo voi una più precisa regolamentazione in merito a tale definizione? Saremo comunque costretti a questo punto a non poter tenere dietro o usare il piombo visto che questo regolamento vieta anche il passaggio col piombo in zone umide?
Un saluto, Francesco |
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#2 |
Guru del forum
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Se qualcuno non li manda a f..... quel paese come ha fatto per le case che devono rispettare certi canoni green partoriti dalla UE siamo nel caos totale.
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#5 |
Guru del forum
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Non solo per la pozzanghera. Ai controlli ( e ne ricevo almeno 3 a stagione) ti spulciano e guardano come fossi il peggior assassino cercando qualsiasi cosa per multarti. E pensare siamo i più puliti invece già avendo un PDA !!!!!
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#6 |
Guru del forum
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Buongiorno, quello che però non riesco a capire veramente è la posizione delle grandi Aziende del Settore, stanno facendo qualcosa per ovviare a questa situazione?? A me sembra di capire che non gliene possa fregare niente visto che hanno mercati molto più importanti fuori dall'Itallia....
Un Saluto, Francesco ---------- Messaggio inserito alle 08:33 AM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 08:32 AM ---------- Itallia con 2LL è per dire che siamo il paese dei Cachi... |
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#7 | |
Moderatore Setter & Pointer
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![]() Quote:
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Mala tempora currunt |
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#8 | |
Utente abituale
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![]() Quote:
mala tempora currunt
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... un omaggio alla caccia... omaggio alla natura: alle albe ed ai tramonti, al sole ed ai geli, ai mille, ancora ignorati, Misteri del Creato. (G. Mazzotti) |
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#9 |
Utente abituale
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Io credo che già nei vari calendari venatori si stabilisce quali siano le zone umide ove vige il divieto dell'utilizzo delle munizioni con pallini in piombo, quello che cambierà, è di molto, è il divieto anche di trasporto all'interno delle stesse.
La regione Lazio per zone umide intende come da calendario è vietato l’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, salata e salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne Ora o verrà sconvolta la definizione considerando umide anche coltivi ( compresi frutteti, oliveti ecc. ) o boschi dopo il primo scroscio d'acqua, oppure rimarrà come ben descritto e che non comprende fiumi, canali rigagnoli ove l'acqua non è ferma, ma scorre. Il divieto di trasporto del piombo è comunque una mazzata ed andrebbe normato, perchè un cacciatore in vagante alla ricerca della stanziale, potrebbe benissimo trovarsi ad attraversare zone umide, quindi il legislatore, volendo potrebbe benissimo stabilire che se l'attraversamento avviene con fucile scarico e nel fodero, non essendoci l'atteggiamento di caccia viene meno il trasporto che deve essere finalizzato all'utilizzo per incorrere in sanzione, chè, ahimè sembra essere penale |
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#10 |
Ho rotto il silenzio
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Riporto il testo se qualcuno non lo avesse trovato
«11. Dopo il 15 febbraio 2023, all’interno di zone umide o a non oltre 100 metri da esse è vietato svolgere le seguenti attività: a) sparare munizioni contenenti una concentrazione di piombo (espressa in metallo) uguale o superiore all’1 % in peso; b) portare con sé munizioni di tale tipo quando si svolge attività di tiro in zone umide, ci si sta recando a svolgere attività di tiro in zone umide o si rientra dopo aver svolto tale attività. Ai fini del primo comma: a) «a non oltre 100 metri» significa entro 100 metri da qualsiasi limite esterno di una zona umida; b) svolgere «attività di tiro in una zona umida» significa sparare all’interno di una zona umida o a non oltre 100 metri da essa; c) una persona colta nell’atto di portare con sé munizioni all’interno di una zona umida o a non oltre 100 metri da essa quando svolge attività di tiro, si sta recando a svolgere attività di tiro o rientra dopo aver svolto tale attività è considerata svolgere attività di tiro in una zona umida, a meno che non sia in grado di dimostrare che si tratta di un’altra attività di tiro. La restrizione di cui al primo comma non si applica in uno Stato membro se tale Stato membro comunica alla Commissione, conformemente al paragrafo 12, che intende avvalersi della facoltà concessa da tale paragrafo. 12. Se almeno il 20 % del suo territorio complessivo, ad esclusione delle sue acque territoriali, è costituito da zone umide, al posto della restrizione di cui al paragrafo 11, primo comma, uno Stato membro può vietare le seguenti attività su tutto il suo territorio a partire dal 15 febbraio 2024: a) immettere sul mercato munizioni contenenti una concentrazione di piombo (espressa in metallo) uguale o superiore all’1 % in peso; b) sparare munizioni di tale tipo; c) portare con sé munizioni di tale tipo quando si svolge attività di tiro, ci si sta recando a svolgere attività di tiro o si rientra dopo aver svolto tale attività. Uno Stato membro che intenda avvalersi della facoltà di cui al primo comma comu- nica tale intenzione alla Commissione entro il 15 agosto 2021. Lo Stato membro trasmette senza indugio alla Commissione il testo delle misure nazionali da esso adottate, in ogni caso entro il 15 agosto 2023. Ugualmente senza indugio, la Com- missione rende pubblicamente disponibili le comunicazioni di intenti e i testi delle misure nazionali che ha ricevuto da tale Stato. 13. Ai fini dei paragrafi 11 e 12, valgono le seguenti definizioni: a) «zone umide», superfici di paludi, pantani e torbiere o distese d’acqua naturali o artificiali, permanenti o temporanee, in cui l’acqua è stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, comprese le distese di acqua marina la cui profondità non supera i sei metri durante la bassa marea; b) «munizioni», pallini utilizzati in una singola carica o cartuccia di fucile da caccia, o per i quali sia previsto tale utilizzo; c) «fucile da caccia», un’arma a canna liscia non ad aria compressa; d) «svolgere attività di tiro», sparare colpi con un fucile da caccia; e) «portare con sé», avere indosso o appresso oppure trasportare con altri mezzi; f) per stabilire se una persona trovata con munizioni porta con sé tali munizioni «nell’ambito dello svolgimento di attività di tiro»: i) occorre tenere conto di tutte le circostanze del caso; ii) la persona che viene trovata con le munizioni non deve necessariamente essere la stessa persona che svolge l’attività di tiro Inviato dal mio SM-A225F utilizzando Tapatalk |
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Tag |
definizione, umida, zona |
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