in questa discussione si parla di monocoli termici per osservazione, non di sistemi di puntamento termici, che per la selezione al capriolo sono vietati.
Posto che visori termici vengono usati ampiamente in caso di selezione sia in Lombardia che in Piemonte, ho sentito di un cacciatore lombardo che, trovato in compagnia di un uomo con un visore termico da osservazione durante l’azione di caccia, ha visto la sua licenza di caccia revocata e si dice stia ora affrontando un processo penale.
Questa notizia mi ha colpito: io ho sempre saputo che, fintanto che lo strumento termico non è un congegno di puntamento ma viene usato per scopi come avvistamento del selvatico o recupero dell’animale morto o ferito, il suo uso era pienamente legale.
avete qualche esperienza diretta o indiretta a riguardo o qualche informazione attendibile sull’applicazione della legge in questi casi?
grazie
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