Uso visore termico per osservazione nella caccia di selezione al capriolo

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  • Bubusettete
    Ho rotto il silenzio
    • Feb 2026
    • 2
    • Torre d'Isola

    #1

    Uso visore termico per osservazione nella caccia di selezione al capriolo

    Buonasera a tutti. Premetto che io non ho mai usato un visore termico. Chiedo gentilmente di lasciare considerazioni etiche, morali o di preferenza circa l’uso di questi oggetti nella selezione fuori dalla conversazione e attenersi al topic. Vorrei evitare che la conversazione degenerasse nel solito battibecco tra cultori della tradizione venatoria conservativa e cacciatori più moderni. Ognuno ha i suoi gusti e le sue preferenze che vanno rispettate, finché si opera nella legalità. Ed eccoci arrivati al tema della discussione. La legalità.

    in questa discussione si parla di monocoli termici per osservazione, non di sistemi di puntamento termici, che per la selezione al capriolo sono vietati.

    Posto che visori termici vengono usati ampiamente in caso di selezione sia in Lombardia che in Piemonte, ho sentito di un cacciatore lombardo che, trovato in compagnia di un uomo con un visore termico da osservazione durante l’azione di caccia, ha visto la sua licenza di caccia revocata e si dice stia ora affrontando un processo penale.
    Questa notizia mi ha colpito: io ho sempre saputo che, fintanto che lo strumento termico non è un congegno di puntamento ma viene usato per scopi come avvistamento del selvatico o recupero dell’animale morto o ferito, il suo uso era pienamente legale.
    avete qualche esperienza diretta o indiretta a riguardo o qualche informazione attendibile sull’applicazione della legge in questi casi?

    grazie
  • Camoscio61
    ⭐⭐
    • Nov 2024
    • 393
    • Milano-Aosta
    • Golden Retriever: Sean

    #2
    Credo che manchi qualche dettaglio che potrebbe essere dirimente.
    Un cosiddetto spotter; cioè uno strumento da sola osservazione non mi risulta sia vietato
    Facilita l’ individuazione degli animali sia nelle ore crepuscolari ( evitando così di spaventarli nella fase di avvicinamento al posto ritenuto “buono” ) che di giorno
    Caso diverso se si tratta di uno strumento con l’opzione cosiddetta “ clip-on”, cioè che si può applicare al cannocchiale di mira, con una sorta di apposita ghiera, trasformandolo in uno strumento atto a sparare di notte ( alcuni credo che siano dotati anche di telemetro).
    Ritengo probabile che l’episodio che riferisci possa essere relativo ad un siffatto strumento; se così fosse sarebbe da considerare un mezzo non consentito per la caccia ( ma ammesso, e qualche volta considerato ‘condicio sine qua non’ , per l’autodifesa ed il controllo della sola specie “cinghiale “).
    Cio’ spiegherebbe il ritiro licenza di caccia anche se lo strumento era fisicamente in possesso del “compagno di merende “.
    "Il dubbio cresce con la conoscenza " W. Goethe

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    • Bubusettete
      Ho rotto il silenzio
      • Feb 2026
      • 2
      • Torre d'Isola

      #3
      Originariamente inviato da Camoscio61
      Credo che manchi qualche dettaglio che potrebbe essere dirimente.
      Un cosiddetto spotter; cioè uno strumento da sola osservazione non mi risulta sia vietato
      Facilita l’ individuazione degli animali sia nelle ore crepuscolari ( evitando così di spaventarli nella fase di avvicinamento al posto ritenuto “buono” ) che di giorno
      Caso diverso se si tratta di uno strumento con l’opzione cosiddetta “ clip-on”, cioè che si può applicare al cannocchiale di mira, con una sorta di apposita ghiera, trasformandolo in uno strumento atto a sparare di notte ( alcuni credo che siano dotati anche di telemetro).
      Ritengo probabile che l’episodio che riferisci possa essere relativo ad un siffatto strumento; se così fosse sarebbe da considerare un mezzo non consentito per la caccia ( ma ammesso, e qualche volta considerato ‘condicio sine qua non’ , per l’autodifesa ed il controllo della sola specie “cinghiale “).
      Cio’ spiegherebbe il ritiro licenza di caccia anche se lo strumento era fisicamente in possesso del “compagno di merende “.
      Anch’io penso e spero si tratti di una descrizione inaccurata di quello che è veramente successo.. posso capire una sanzione amministrativa se l’ATC nel proprio regolamento ha specificato che non si possono usare visori termici. Una denuncia con ritiro di licenza mi sembra veramente eccessiva.
      O forse il contesto di caccia alla lepre ha cambiato la situazione. So che spesso i lepraioli usano i termici per individuare le lepre prima dell’alba per conseguenza agli altri segugi. O magari il soggetto in questione era già attenzionato per condotte di bracconaggio e hanno trovato un modo per pizzicarlo, anche se pure questo non sarebbe molto corretto.

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      • toperone1
        Moderatore Armi e Polveri
        • Dec 2009
        • 1807
        • ossola

        #4
        Originariamente inviato da Bubusettete
        Buonasera a tutti. Premetto che io non ho mai usato un visore termico. Chiedo gentilmente di lasciare considerazioni etiche, morali o di preferenza circa l’uso di questi oggetti nella selezione fuori dalla conversazione e attenersi al topic. Vorrei evitare che la conversazione degenerasse nel solito battibecco tra cultori della tradizione venatoria conservativa e cacciatori più moderni. Ognuno ha i suoi gusti e le sue preferenze che vanno rispettate, finché si opera nella legalità. Ed eccoci arrivati al tema della discussione. La legalità.

        in questa discussione si parla di monocoli termici per osservazione, non di sistemi di puntamento termici, che per la selezione al capriolo sono vietati.

        Posto che visori termici vengono usati ampiamente in caso di selezione sia in Lombardia che in Piemonte, ho sentito di un cacciatore lombardo che, trovato in compagnia di un uomo con un visore termico da osservazione durante l’azione di caccia, ha visto la sua licenza di caccia revocata e si dice stia ora affrontando un processo penale.
        Questa notizia mi ha colpito: io ho sempre saputo che, fintanto che lo strumento termico non è un congegno di puntamento ma viene usato per scopi come avvistamento del selvatico o recupero dell’animale morto o ferito, il suo uso era pienamente legale.
        avete qualche esperienza diretta o indiretta a riguardo o qualche informazione attendibile sull’applicazione della legge in questi casi?

        grazie
        Certamente in corso di registrazione non ti sarà sfuggito che, prima di aprire una discussione o postare, è opportuno procedere alla propria presentazione nella stanza dedicata e quindi ti invito a farlo prontamente qui:

        PRESENTAZIONI - Il forum sulla caccia e sulla cinofilia


        Mi pare anche un'ottima occasione per rileggerti questa parte relativa alle "norme di comportamento":

        Terms of Service - Il forum sulla caccia e sulla cinofilia

        Da ultimo, di certo sbaglio, ma mi sembra - dallo "stile", dal nome di registrazione e dalla provenienza geografica della provincia di Pavia - di averti già incontrato su queste pagine con altri nick e, se mal non ricordo, l'avventura non è stata di successo...

        Chiedo anche a Massimiliano e a Livia1968 uno effort mnemonico

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        • Livia1968🦉
          Moderatore Domande sul sito - Chiacchierando - aka Motore di ricerca
          • Apr 2019
          • 6350
          • Guidonia Montecelio (Roma)
          • Rocca e Brio del Buonvento -Bracco Italiano Davidensi's Tabacco-Spinone Italiano, Bia-Kurzhaar

          #5
          Per quanto riguarda il quesito posto dal punto di vista legalità,
          confermo quanto scritto da Camoscio61, in controllo, il cacciatore di selezione deve seguire le stesse modalità e procedure previste per l'uscita ( registrazione della postazione), il prelievo (fascetta e consegna dei campioni) ma sono consentiti strumenti ed orari ( martedì e venerdì e fino alla mezzanotte) che in selezione non sono permessi.



          L'uso del clip on , nello specifico , non è menzionato come strumento illegale ma:

          la legge 12 luglio 2024 n.101 modifica l’art. 13, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 prevedendo l’inserimento del comma 2-ter, che prevede:

          “Per l’attuazione del prelievo selettivo del cinghiale (Sus scrofa), nelle forme previste dalla legge, è consentito l’impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna, a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell’articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185”.
          Per una corretta individuazione dei significato di Materiale di armamento si fa riferimento alla DIRETTIVA 2009/43/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 maggio 2009 (Punto ML15)
          CELEX_32009L0043_IT_TXT.pdf

          Purtuttavia, il regolamento interno del distretto in cui si opera , può limitare , di fatto restringendole,, per motivi di sicurezza, alcuni dei permessi introdotti.

          Va da se' che il clip on potrebbe rientrare nella eccezione .

          L'esperienza raccontata mi sembra priva di qualsiasi fondamento per poterne fare una valutazione che abbia scopo informativo.

          In ultimo, non so se esista relazione tra Bubusettete e l'utente citato da toperone1 , ma spero vivamente che la nebbia delle paludi non cali nuovamente su questa nuova esperienza .

          Ps. INFORMAZIONE DI SERVIZIO
          Colgo l 'occasione per ricordare agli utenti che rientrano nel forum dopo tanto tempo e non ricordando la password, effettuano una nuova registrazione ( succede spesso), che è possibile recuperarla tramite la funzione appositamente creata nel momento del login esiste la funzione " Non ricordi la password?"( sempre se si è lasciata la mail in fase di registrazione), o in alternativa, si può scrivere all'amministratore che fornirà una password temporanea .
          Ultima modifica Livia1968🦉; oggi, 09:45.
          "Ululò a lungo, ma poi mi fu addosso come un uragano, e io mi trovai, per così dire, avvolto in un turbine di furiosa gioia canina.” Konrad Lorenz

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          • Grouse
            Grouse commenta
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            Brava Livia, as usual.....

          • Livia1968🦉
            Livia1968🦉 commenta
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            Grazie. A Roma abbiamo fatto una formazione sulla PSA ed in fatto di norme e procedure e cavilli siamo molto informati. La norma è stata introdotta proprio per consentire il prelievo in una situazione di emergenza (sia sanitaria che di sovrappopolazione) . Questo tema nel mio distretto è noto dai tempi delle zone rosse. Come strumento per individuare ed osservare l'animale il visore è consentito in selezione che sia a cinghiale o capriolo non è rilevante, applicato all'arma con clip on, forma con esso uno strumento di armamento. Per questo il racconto mi sembra ometta tutte le informazioni necessarie per poter essere preso in considerazione come realmente accaduto ( orario, giorno, modalità di uscita, zona, etc etc) e quindi poterlo anche commentare.

          • Camoscio61
            Camoscio61 commenta
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            Nello specifico i sistemi di puntamento digitale sono consentiti solo in controllo sulla specie cinghiale.
            Purtroppo vengono utilizzati per sparare a qualsiasi cosa, abusivamente, nottetempo, in carenza di una sorveglianza sufficiente, come testimoniano i poveri resti, che si trovano in giro, di grossi animali non oggetti di predazione da parte dei lupi.
            Quindi ben vengano controlli e conseguenti provvedimenti.

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