INTERPELLANZA 2/00728
Dati di presentazione dell'atto
Seduta di annuncio: 327 del 25/05/2010
Destinatari
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- MINISTERO DELL'INTERNO
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
IN CORSO
Atto Camera
Interpellanza 2-00728
presentata da ENZO RAISI
martedì 25 maggio 2010, seduta n.327
Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per sapere - premesso che:
la mattina del 12 maggio 2010 le guardie zoofile Paola Quartini e Elvio Fighera si sono presentate presso l'abitazione di Renzo Castagnola, un cacciatore che deteneva dei cani in un canile da lui stesso costruito. Quando le due guardie zoofile hanno comunicato all'uomo che i suoi cani sarebbero stati posti sotto sequestro, questi è entrato in casa con un pretesto ed, uscito armato, ha fatto fuoco sui due uccidendoli per poi rivolgere la stessa arma su sé stesso e suicidarsi;
gli animalisti da sempre si dichiarano in contrapposizione con i cacciatori, gli allevatori, i circensi e con tutte quelle persone che esercitano attività lavorative o ludiche connesse agli animali che non siano quelle animaliste;
tale contrapposizione sussisteva da vecchia data anche tra la guardia zoofila Paola Quartini e il cacciatore, detentore di cani da caccia Renzo Castagnola;
Renzo Castagnola, era un cacciatore quindi munito di porto d'armi. Per ottenere il porto d'armi servono due certificati medici, essere idonei al maneggio delle armi (o aver prestato servizio nelle Forze armate) e soprattutto serve non avere precedenti penali e non risultare affetti da problemi psichici;
molti procedimenti che hanno portato a sequestri di animali, scaturiti da denunce per maltrattamento provenienti dalle associazioni animaliste, si sono conclusi con l'assoluzione degli imputati, ma gli animali sequestrati e tolti agli imputati, perché nel verbale si enunciava il pericolo che il reato potesse reiterarsi o aggravarsi, non sono più stati restituiti ai legittimi proprietari nello stesso numero e condizioni di quando erano stati sequestrati;
la legge n. 189 del 2004, recante Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate, stabilisce: all'articolo 3, articolo 19-quater, che «gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno»; all'articolo 6, comma 2, che «la vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute»; all'articolo 7, comma 1, che «ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge»; all'articolo 8, comma 1, che "le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale»;
può delinearsi, ad avviso dell'interpellante, un certo conflitto di interessi nel delegare al controllo di attività lavorative e ludiche svolte dai cittadini, proprio le associazioni o gli enti che si professano a priori contrarie a tali attività e appare lesivo della certezza del diritto dei cittadini che un pubblico ministero possa convalidare un sequestro preventivo di animali di proprietà, unicamente sulla base di denunce o segnalazione di sospetti reati, magari delle stesse associazioni o enti che a priori si professano contrarie alle attività che sono delegate a controllare;
appare inoltre all'interpellante lesivo della certezza del diritto dei cittadini che si autorizzi con il sequestro lo spostamento degli animali dal luogo di detenzione, prima che una sentenza abbia dimostrato la colpevolezza degli imputati, unicamente ipotizzando che un reato possa reiterarsi o aggravarsi e in alcuni casi addirittura ipotizzando che un reato possa concretizzarsi;
nella norma sopra citata non si esclude la possibilità che siano le stesse persone o comunque associazioni o enti che tra loro costantemente o occasionalmente collaborano, a segnalare le eventuali supposte infrazioni, a svolgere una sorta di mansione di ausiliari di PG, a divenire affidatari degli animali sequestrati, nonché destinatari delle entrate derivanti dall'applicazione di eventuali sanzioni e possibile parte lesa dai reati previsti, in sede di processo, ciò lascia perplesso l'interpellante per la possibilità di un conflitto di interessi;
il Sottosegretario Francesca Martini, ha parlato di «assoluta necessità che i gestori di canili, di qualsiasi natura, siano sottoposti a valutazione di ordine morale ed equilibrio comportamentale e psichico» ma sarebbe altresì opportuno che a tali valutazioni, eventualmente, debbano essere sottoposti prima coloro che sono delegati al loro controllo -:
se sia il caso di attivare ogni iniziativa, anche di riforma della normativa vigente, volte a:
a) scongiurare situazioni di rischio, sancendo, in tempi quanto mai brevi, l'incompatibilità dello svolgimento delle funzioni di controllo di attività lavorative e ludiche per persone, associazioni o enti che si professano a priori contrarie a tali attività;
b) sancire l'impossibilità di convalidare un sequestro preventivo di animali, unicamente sulla base di denunce o segnalazione di sospetti reati, magari delle stesse associazioni o enti che a priori si professano contrarie alle attività che sono delegate a controllare;
c) a sancire il divieto di detenzione, custodia e affidamento degli animali sequestrati per persone, associazioni o enti che a qualsiasi titolo abbiano o abbiano avuto parte in causa nel procedimento o che costantemente o occasionalmente collaborino con esse;
d) sancire il divieto di collaborazione come ausiliari di polizia giudiziaria per persone, associazioni o enti che a qualsiasi titolo abbiano o abbiano avuto parte in causa nel procedimento o che costantemente o occasionalmente collaborino con esse;
e) sancire l'impossibilità di spostare gli animali posti sotto sequestro, dal luogo di detenzione, prima che una sentenza abbia dimostrato la colpevolezza degli imputati;
f) impedire che possano divenire destinatari delle entrate derivanti dall'applicazione di eventuali sanzioni e possibile parte lesa dai reati previsti, in sede di processo, persone, associazioni o enti che a qualsiasi titolo abbiano o abbiano avuto parte in causa nel procedimento o che costantemente o occasionalmente collaborino con esse.
(2-00728)«Raisi».
Commenta