Penale anche all'abbattimento del primo fringillide

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  • Avvocatocb
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    • Nov 2009
    • 3408
    • Bari

    #16
    Originariamente inviato da Alboinensis
    Però... c'è sempre un però[;)], la Corte di Cassazione con sentenza n° 11111 del 30/03/06, nella quale sancisce 1 capo = penale, dice anche altro:
    " Le stesse disposizioni ridiventano applicabili solo se e quando fringuelli, peppole o altri fringillidi siano nuovamente inclusi tra le specie cacciabili, per effetto di direttive comunitarie o convenzioni internazionali, recepite nell'ordinamento italiano attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (ex art. 18, comma 3), ovvero per effetto di deroghe regionali disposte secondo le finalità e i rigorosi requisiti previsti dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE (ex art. 19 bis della legge 157/1992). In tali ipotesi, per i fringillidi inclusi tra le specie cacciabili, ridiventa possibile distinguere tra l'abbattimento lecito e quello illecito secondo che avvenga o meno nei periodi venatori previsti, e tra il trattamento sanzionatorio penale o amministrativo in base al numero degli esemplari abbattuti."

    Non so se "rappresenta" Daron.... ma valutando cosa dice la Cassazione, in caso di deroghe rientrerebbe in vigore a pieno titolo l'art. 30 1 h) e, anche se per qualcuno è una cosa strana, ritornerebbe in vigore la regola 5 fringillidi = amministrativo - 6 fringillidi = penale.
    Dunque una legge quadro nazionale che sancisce la fattispecie di un reato penale che però, potrebbe essere applicato a macchia di leopardo, in alcune Regioni si ed in altre no.... lo stato di diritto dove sta??
    Hai fatto un discorso davvero eccellente! Complimenti e condivido ciò che affermi.
    Questa materia come ha anche sostenuto l'amico preparatissimo Essebie l'abbiamo già affrontata.
    Ma è un tema molto dibattuto e quindi una "rinfrescata" non fa mai male.
    Secondo la Suprema Corte l'abbattimento di un solo frangillide è penale. La legge 157/92 prevede diversamente.
    E' uno di quei casi in cui la giurispurdenza si discosta dal dettato normativo anche se come ha compiutamente sostenuto Alboinensis ciò avviene solo in parte.
    In relatà sapete perchè la 157/92 statuisce una cosa e la Cassazione sentenzia diversamente ???
    Semplicemente perchè il potere legislativo (parlamento) non ha compiuto il suo dovere!
    La caccia in Italia ha subito delle modifiche importanti perchè l'Europa ha apportato dei cambiamenti legislativi in materia di caccia che, come tutti sappiamo, sono state solo in parte recepite dall'Italia.
    Accanto alla legge quadro sulla caccia (157/92) vi sono state delle direttive europee che devono necessariamente essere applicate in Italia. L'Italia con la 157/92 è rimasta sempre ferma come una vettura immobile mentre l'Europa con le sue direttive ha continuato a correre.
    A questo punto la giurisprudenza si è trovata a dover fare una sintesi tra la normativa italiana e quella europea creando impropriamente "legge" senza averne il ruolo.
    Se vogliamo scorgere un colpevole ritengo che vada individuato nel potere legislativo e non in quello giudiziario che ha dovuto ricoprirere "gioco forza" un ruolo non suo.
    Ecco il perchè di questa differenza tra ciò che dice la normativa italiana sui frangillidi e le sentenze della Corte di Cassazione.
    P.S.: ragazzi non finirò mai di dirvelo siete davvero bravi e preparati. Mi complimento con voi!!!
    Avv. Luca Cecinati

    Esiste un solo bene, la conoscenza, e un solo male, l'ignoranza.
    Socrate

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    • Alboinensis
      Moderatore Continentali Esteri
      • Nov 2008
      • 8422
      • Brescia - Lombardia
      • Cane da ferma tedesco a pelo corto - Kurzhaar

      #17
      Originariamente inviato da la quaglia
      ................Ragazzi mà se ne parlato anche dello STORNO?
      Sinceramente non saprei, la ricerca non da risultato... cmq può essere che se ne sia parlato in thead analoghi a questo.
      Anche se con diverse motivazioni (si sono dimenticati di inserirlo nell'elenco presentato in UE[:-cry]) lo storno è stato tolto dalle specie cacciabili con i medesimi DPCM e segue lo stesso calvario delle deroghe... non come specie di caccia tradizionale, ma per i danni causati all'agricoltura.

      Originariamente inviato da Avvocatocb
      Hai fatto un discorso davvero eccellente! Complimenti e condivido ciò che affermi..................
      Di secondo nome faccio... Avvocato!!!
      Bruno Decca
      "Multi sunt vocati... pàuci vero electi"

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      • Dienne
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        • Sep 2011
        • 1858
        • Genova

        #18
        Quindi, in conclusione, siccome in Liguria il fringuello non è cacciabile in deroga, 1 capo abbattuto = penale, la cassazione ha cancellato un comma della 157/92.
        Giusto?
        Non capisco come un giudice possa eliminare una parte di una legge.... non capisco ma mi adeguo.

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        • Alboinensis
          Moderatore Continentali Esteri
          • Nov 2008
          • 8422
          • Brescia - Lombardia
          • Cane da ferma tedesco a pelo corto - Kurzhaar

          #19
          Originariamente inviato da Dienne
          Quindi, in conclusione, siccome in Liguria il fringuello non è cacciabile in deroga, 1 capo abbattuto = penale, la cassazione ha cancellato un comma della 157/92.
          Giusto?
          Non capisco come un giudice possa eliminare una parte di una legge.... non capisco ma mi adeguo.
          Di fatti, il giudice non può cancellare una legge... "dovrebbe" solo applicarla!!
          Però il tuo dubbio è anche il nostro...e per non incorrere (o far incorrere altri) in reati penali, ci adeguiamo fino alla prossima sentenza che.... magari dirà esattamente il contrario della prima!!
          Ultima modifica Alboinensis; 06-04-12, 09:00.
          Bruno Decca
          "Multi sunt vocati... pàuci vero electi"

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          • phalacrocorax
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            • Apr 2009
            • 5961
            • Veneto, Verona
            • Indy, epagneul breton femmina

            #20
            Originariamente inviato da Alboinensis
            .... ma valutando cosa dice la Cassazione, in caso di deroghe rientrerebbe in vigore a pieno titolo l'art. 30 1 h) e, anche se per qualcuno è una cosa strana, ritornerebbe in vigore la regola 5 fringillidi = amministrativo - 6 fringillidi = penale.
            Dunque una legge quadro nazionale che sancisce la fattispecie di un reato penale che però, potrebbe essere applicato a macchia di leopardo, in alcune Regioni si ed in altre no.... lo stato di diritto dove sta??
            Appunto, in sostanza l'effetto che deriverebbe dall'applicazione della normativa secondo i criteri delineati da questi orientamenti, sarebbe proprio quello di sanzionare penalmente certuni e amministrativamente certi altri cacciatori italiani. Il che a me suscita qualche perplessità sotto il profilo costituzionale.
            Speriamo intervenga quanto prima una sentenza a SS.UU. che riporti la questione nell'alveo della 157, che secondo me è quello corretto, oppure che intervenga il legislatore o ridefinendo i presupposti di applicazione della sanzione amministrativa per i fringillidi, o confermandone l'applicabilità a tutte le specie della famiglia.
            Perché, diciamocelo chiaro: se il legislatore del 92 avesse voluto inserire certe specie di fringillidi nell'alveo penale lo avrebbe fatto elencandole puntualmente (l'art. 2 della 157 non elenca, del resto, singolarmente tutte le specie sottoposte a particolare protezione e, dunque, a più grave sanzione penale?), oppure più genericamente utilizzando una delle 3 sottofamiglie carduelini, drepanidini, fringillini. L'indicazione della famiglia fringillidi, invece, non è stata secondo me casuale, o tutto sommato un errore che non tiene conto delle direttive europee (che comunque necessitano di legge di recepimento, e non di giurisprudenza di recepimento) come pare sottintendere la Corte. E questo utilizzo del termine fringillidi non c'entra nulla col fatto che fringuelli e peppole, nel 1992, fossero in calendario ex art. 18, perché la famiglia è, così come era, numerosa di specie vietate alla caccia anche da tempo immemore (e sicuramente già dal 1979, anno della prima direttiva uccelli).
            Oltretutto la scelta del tipo di sanzione e della gravità della stessa è affidata per costituzione al legislatore nazionale, non al giudice né all'europa. Sicché essa dipende da una valutazione politica che, seppur non condivisibile o antipatica, quando è cristallizzata in legge non è superabile che dallo stesso legislatore ed eventualmente sindacabile solo dalla corte costituzionale.
            Capisco l'esigenza di adeguare il diritto alle magari mutate condizioni storiche, ma qui non siamo di fronte a concetti come "l'onore", il "buon costume" o altro. Qui siamo di fronte ad una legge dello stato che è chiarissima, e non contiene alcun concetto generale che muta e si evolve al mutare della società.
            Per cui questa esigenza di volere a tutti i costi far dire alla legge ciò che essa non dice (e secondo me non ha mai voluto dire) costituisce niente altro che un'interpretazione estensiva della norma penale a fattispecie che non solo non la contemplano, ma che la escludono chiaramente ed espressamente. E questo indipendentemente da come la si è poi giustificata.
            Ultima modifica phalacrocorax; 06-04-12, 09:45.

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            • Alboinensis
              Moderatore Continentali Esteri
              • Nov 2008
              • 8422
              • Brescia - Lombardia
              • Cane da ferma tedesco a pelo corto - Kurzhaar

              #21
              Originariamente inviato da phalacrocorax
              .......................................
              Qui siamo di fronte ad una legge dello stato che è chiarissima, e non contiene alcun concetto generale che muta e si evolve al mutare della società.
              Per cui questa esigenza di volere a tutti i costi far dire alla legge ciò che essa non dice (e secondo me non ha mai voluto dire) costituisce niente altro che un'interpretazione estensiva della norma penale a fattispecie che non solo non la contemplano, ma che la escludono chiaramente ed espressamente. E questo indipendentemente da come la si è poi giustificata.
              O raga gli Avvocati sono Avvocati mica per niente.... che dire, pienamente d'accordo con la tua disamina!!![:D]
              Bruno Decca
              "Multi sunt vocati... pàuci vero electi"

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              • deepakumara
                ⭐⭐
                • Oct 2010
                • 663
                • Milano
                • drahthaar e breton

                #22
                Originariamente inviato da Avvocatocb
                ..............................In relatà sapete perchè la 157/92 statuisce una cosa e la Cassazione sentenzia diversamente ??? ......Semplicemente perchè il potere legislativo (parlamento) non ha compiuto il suo dovere! ............................
                Io sarei propenso, come dici tu, a credere che la giustizia ha posto riparo ad una lacuna legislativa.
                Però consentimi di dire che consigliere di quella sezione è sempre quel famoso Dott. RAMACCI Luca...............e che nella stessa sentenza non si fa alcun riferimento a fantomatiche direttive Europee, ma.......
                il limite quantitativo di cinque esemplari della specie protetta, ai fini della configurabilita' del reato, trova applicazione solo in presenza di norme derogatorie regionali, che nel caso della Regione Toscana non sono state adottate per l'anno in cui e' avvenuto il fatto.
                Letteralmente...........
                E' stato inoltre precisato da questa Corte che, ai sensi della Legge n. 157 del 1992, articolo 19 bis, le regioni possono emanare disposizioni che derogano al divieto di caccia di determinate specie nei limiti e con l'osservanza delle prescrizioni previste dalla norma, ma che in difetto di norme derogatorie regionali il fatto integra l'ipotesi di reato di cui alla Legge n. 157 del 1992, articolo 30, comma 1, lettera h).(sez. 3, 27.5.2010 n. 23931, Fatti, RV 247798; sez. F. 2.9.2008 n. 36846, Ghidini, RV 241270).

                In sostanza, si sono sostituiti al legislatore!!!!!!!! [:-bunny]
                E' come se mi accusassero di strage essendo colpevole solo di omicidio Drool]
                Quando la legge non può far valere i propri diritti rendete almeno legittimo che la legge non impedisca di infliggere i torti. (William Shakespeare)

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                • Avvocatocb
                  ⭐⭐⭐
                  • Nov 2009
                  • 3408
                  • Bari

                  #23
                  Originariamente inviato da phalacrocorax
                  Appunto, in sostanza l'effetto che deriverebbe dall'applicazione della normativa secondo i criteri delineati da questi orientamenti, sarebbe proprio quello di sanzionare penalmente certuni e amministrativamente certi altri cacciatori italiani. Il che a me suscita qualche perplessità sotto il profilo costituzionale.
                  Speriamo intervenga quanto prima una sentenza a SS.UU. che riporti la questione nell'alveo della 157, che secondo me è quello corretto, oppure che intervenga il legislatore o ridefinendo i presupposti di applicazione della sanzione amministrativa per i fringillidi, o confermandone l'applicabilità a tutte le specie della famiglia.
                  Perché, diciamocelo chiaro: se il legislatore del 92 avesse voluto inserire certe specie di fringillidi nell'alveo penale lo avrebbe fatto elencandole puntualmente (l'art. 2 della 157 non elenca, del resto, singolarmente tutte le specie sottoposte a particolare protezione e, dunque, a più grave sanzione penale?), oppure più genericamente utilizzando una delle 3 sottofamiglie carduelini, drepanidini, fringillini. L'indicazione della famiglia fringillidi, invece, non è stata secondo me casuale, o tutto sommato un errore che non tiene conto delle direttive europee (che comunque necessitano di legge di recepimento, e non di giurisprudenza di recepimento) come pare sottintendere la Corte. E questo utilizzo del termine fringillidi non c'entra nulla col fatto che fringuelli e peppole, nel 1992, fossero in calendario ex art. 18, perché la famiglia è, così come era, numerosa di specie vietate alla caccia anche da tempo immemore (e sicuramente già dal 1979, anno della prima direttiva uccelli).
                  Oltretutto la scelta del tipo di sanzione e della gravità della stessa è affidata per costituzione al legislatore nazionale, non al giudice né all'europa. Sicché essa dipende da una valutazione politica che, seppur non condivisibile o antipatica, quando è cristallizzata in legge non è superabile che dallo stesso legislatore ed eventualmente sindacabile solo dalla corte costituzionale.
                  Capisco l'esigenza di adeguare il diritto alle magari mutate condizioni storiche, ma qui non siamo di fronte a concetti come "l'onore", il "buon costume" o altro. Qui siamo di fronte ad una legge dello stato che è chiarissima, e non contiene alcun concetto generale che muta e si evolve al mutare della società.
                  Per cui questa esigenza di volere a tutti i costi far dire alla legge ciò che essa non dice (e secondo me non ha mai voluto dire) costituisce niente altro che un'interpretazione estensiva della norma penale a fattispecie che non solo non la contemplano, ma che la escludono chiaramente ed espressamente. E questo indipendentemente da come la si è poi giustificata.
                  Hai fatto una disquisizione che oserei definire da manuale.
                  Nel mio precedente messaggio non ho fatto altro che interpretare, da giurista, un percorso che negli ultimi anni si è consolidato. Ovviamente ho solo tratto delle deduzioni da una Cassazione. Lo ripeterò fino alla nausea: la legislazione venatoria non è (forse non lo sarà mai) un'assioma. Se invece dovessi fornire una mia personale interpretazione non farei altro che sottolineare punto per punto quello che hai scritto tu. Non do mai una mia interpretazione personale perchè mi sono imposto di non farlo per vari motivi... Ma in questo caso faccio una piccola eccezione [:D][:D][:D]

                  P.s: considerato che in questa discussione vi sono gli utenti più presenti nello spazio da me moderato, vorrei comunicarvi che per una quindicina di giorni sarò un po' assente non per ferie (magari) ma per problemi familiari purtroppo non piacevoli...quindi non sarò sempre presente costantemente... speriamo che questo periodo passi presto e soprattutto nel migliore dei modi...Vi abbraccio di cuore tutti e vi anticipo i miei più sentiti auguri di una serena Pasqua!!![:-golf]
                  Avv. Luca Cecinati

                  Esiste un solo bene, la conoscenza, e un solo male, l'ignoranza.
                  Socrate

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                  • phalacrocorax
                    ⭐⭐⭐
                    • Apr 2009
                    • 5961
                    • Veneto, Verona
                    • Indy, epagneul breton femmina

                    #24
                    Originariamente inviato da Avvocatocb
                    Nel mio precedente messaggio non ho fatto altro che interpretare, da giurista, un percorso che negli ultimi anni si è consolidato. Ovviamente ho solo tratto delle deduzioni da una Cassazione. Lo ripeterò fino alla nausea: la legislazione venatoria non è (forse non lo sarà mai) un'assioma. Se invece dovessi fornire una mia personale interpretazione non farei altro che sottolineare punto per punto quello che hai scritto tu. Non do mai una mia interpretazione personale perchè mi sono imposto di non farlo per vari motivi... Ma in questo caso faccio una piccola eccezione [:D][:D][:D]
                    Oh sì, ti capisco benissimo, infatti il tuo intervento non faceva una grinza...so che non puoi dare, anche per responsabilità d'ufficio, una tua interpretazione personale...a me, invece, qualche critica a certa giurisprudenza scappa...[:D]

                    ---------- Messaggio inserito alle 06:25 PM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 06:23 PM ----------

                    Originariamente inviato da Avvocatocb
                    P.s: considerato che in questa discussione vi sono gli utenti più presenti nello spazio da me moderato, vorrei comunicarvi che per una quindicina di giorni sarò un po' assente non per ferie (magari) ma per problemi familiari purtroppo non piacevoli...quindi non sarò sempre presente costantemente... speriamo che questo periodo passi presto e soprattutto nel migliore dei modi...Vi abbraccio di cuore tutti e vi anticipo i miei più sentiti auguri di una serena Pasqua!!![:-golf]
                    Ti faccio i miei migliori auguri, oltre che per la Pasqua, anche e soprattutto per la migliore soluzione di questi problemi! [:-golf]

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                    • Alboinensis
                      Moderatore Continentali Esteri
                      • Nov 2008
                      • 8422
                      • Brescia - Lombardia
                      • Cane da ferma tedesco a pelo corto - Kurzhaar

                      #25
                      Originariamente inviato da Avvocatocb
                      ..................................
                      P.s: considerato che in questa discussione vi sono gli utenti più presenti nello spazio da me moderato, vorrei comunicarvi che per una quindicina di giorni sarò un po' assente non per ferie (magari) ma per problemi familiari purtroppo non piacevoli...quindi non sarò sempre presente costantemente... speriamo che questo periodo passi presto e soprattutto nel migliore dei modi...Vi abbraccio di cuore tutti e vi anticipo i miei più sentiti auguri di una serena Pasqua!!![:-golf]
                      Auguri di buona Pasqua anche a te e un grande in bocca al lupo per tutto il resto!![:-golf]
                      Bruno Decca
                      "Multi sunt vocati... pàuci vero electi"

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                      • la quaglia
                        ⭐⭐⭐
                        • Mar 2012
                        • 1613
                        • portici-Napoli
                        • setter pointer

                        #26
                        X avvocatocb

                        Buona fortuna x la tua situazione poco piacevole che stai vivendo.Sinceri Auguri di BUONA PASQUA ANCHE A Tè.Arisentirci a presto.

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