Idoneità caccia 17 remington e 6 flobert poli

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  • selecon
    ⭐⭐⭐
    • Dec 2012
    • 1538
    • lombardia

    #1

    Idoneità caccia 17 remington e 6 flobert poli

    Invecchiando, tendo ad impigrirmi e non essere sufficientemente aggiornato.
    Forse...

    L'altro giorno un mio amico mi mostrava una sako 17 remington e mi diceva, argomentando come un dannato, che è cameratura consentita per la caccia in Italia.

    Nel mio ricordo al di sopra del 12, al di sotto di .22 di calibro e di 40 di bossolo, tutto è vietato per la caccia compresa la percussione anulare.

    Arrivo con la domanda.
    E' possibile che il 17 rem sia un calibro da caccia in Italia?

    Altra domanda.
    Il cal 6 poli è una specie di cal 6 però center fire.
    E' ammesso per la caccia?
    Qualcuno lo usa o lo ha usato?
    A volte l'inutile si traveste da impossibile.
  • il beccaccino parlante
    ⭐⭐⭐
    • Sep 2009
    • 2486
    • Bologna
    • Emy DD, Rommel DD

    #2
    6 flobert si... la legge dice solo "di calibro non superiore al 12"... il 6 flober, sia anulare che center fire, è usato per la maggior parte dai capannisti per i tiri ravvicinati...

    per l'anima rigata viene specificato "È consentito, ... fucile a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri" e già dalla prima richiesta il .17 remington ci saluta... inoltre, l'utilizzo sarebbe anche vietato dai regolamenti dei singoli atc che stanno, ultimamente, ponendo dei paletti come calibro minimo utilizzabile...
    Cosa sarebbe la Caccia senza gli Autori che hanno lasciato pagine indimenticabili sulla grande avventura cacciatoresca? Un mondo meraviglioso perduto.
    Quadri di passione, inni alla Natura, agli animali e agli uccelli: un mondo libero nella palestra in cui si svolge l’attività venatoria, fatiche e riposi, delusioni e gioie, visioni irripetibili.

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    • scagliot
      ⭐⭐⭐
      • Sep 2009
      • 1498
      • Bressana Bottarone, Pavia
      • setter inglesi

      #3
      da quanto ne so io il cal .17 è sicuramente vietato......da sempre.
      il 6mm flobert è stato vietato dalla legge antiterrorismo e fino a poco tempo fa era usabile.(quanti bambini ora diventati nonni si sono appassionati alla caccia sparando a passeri e topi dietro casa con il flobert!!!!!)

      non conosco il calibro 6 center fire e potrebbe essere diverso dal flobert..(magari solo perchè è CF)...quindi magari anche usabile!

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      • mesodcaburei
        ⭐⭐⭐
        • Jan 2015
        • 8874
        • Donceto, Valtrebbia(pc)
        • 2 Setter Inglesi 1 Pointer

        #4
        Sul bossolo non inferiore ai 40 mm di altezza...ci sarebbe da discutere, il 44 mag ha bossolo da 32,5 se non sbaglio...eppure viene spesso utilizzato.
        Boh...stranezze del nostro sistema.

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        • selecon
          ⭐⭐⭐
          • Dec 2012
          • 1538
          • lombardia

          #5
          il 44 special è di 32,5, mentre il 44 mag è di 41.
          come dire..."go ahead make my day" [:D][:D][:D][:D]

          Invece la convinzione che avevo dei flobert (percussione anulare) vietati per la caccia inizia a vacillare...
          A volte l'inutile si traveste da impossibile.

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          • mesodcaburei
            ⭐⭐⭐
            • Jan 2015
            • 8874
            • Donceto, Valtrebbia(pc)
            • 2 Setter Inglesi 1 Pointer

            #6
            Ehm...il 44 special è meno di 30 mm...29,64 mi pare
            Il 44 magnum può avere lunghezza finita massima di 41 mm...ma il bossolo è 32,6...
            La normativa parla di bossolo

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            • selecon
              ⭐⭐⭐
              • Dec 2012
              • 1538
              • lombardia

              #7
              si, ha ragione tu.
              il bossolo è di 32,64.

              Seppure il 44 mag, essendo superiore al 5,6 mm, dovrebbe essere consentito per la caccia.

              Circolare numero 559/C-50.065-E-97
              Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 122 del 28-5-1997 pag. 39
              Roma, 06 maggio 1997
              Oggetto: articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, numero 157 - Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria.
              È stato chiesto l'avviso di questo Ministero in merito all’interpretazione dell’articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, numero 157 Norme per la protezione delia fauna omeoterma e per il prelievo venatorio ladove al comma primo testualmente statuisce: L’attività venatoria è consentita ... (omissis) ... con fucile con "canna ad anima rigata a caricamehto singolo manuale o a ripetizione semlautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.
              In particolare, è stato posto il quesito se entrambi i parametri dimensionali di cui sopra, riferiti al calibro e alla lunghezza del bossolo delle cartucce camerabili nelle armi con le caratteristiche tecnico-funzionali specificate nella norma, debbano sempre sussistere contestualmente o se sia sufficiente uno solo dei due requisiti affinché dette armi possano essere annoverate fra quelle utilizzabili per l'esercizio dell'attività venatoria.
              Al riguardo, si fa presente che la Commissione Consultiva Centrale per il Controllo delle Armi, nella seduta numero 7/96, ha espresso il parere, condiviso da questo Ministero, che sono da ritenere rientranti tra i mezzi consentiti per l'esercizio dell'attività venatoria:
              i fucili ovvero le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40;

              i fucili e le carabine delle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6 anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40.

              Sono escluse dall'attività venatoria le armi che camerano cartucce di calibro inferiore a millimetri 5,6 a prescindere dalla lunghezza a vuoto del bossolo.
              La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


              A volte l'inutile si traveste da impossibile.

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              • pointer56
                ⭐⭐⭐
                • Sep 2013
                • 5185
                • Pordenone
                • pointer femmina Aura - bassotto tedesco a pelo duro femmina Frida

                #8
                2) Fucili a canna rigata ad una o più canne
                Dice la legge (attuale art. 13) che l’arma deve essere di "calibro non inferiore a 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40". Ricordo che i dati numerici sono puramente nominali, così che un calibro 5,6 mm (o 22, o 222, 223, 224, 225, secondo il sistema anglosassone) , ben potrebbe misurare, in realtà 5,58 o 5,62 mm. Con questa frase malriuscita, il legislatore (come risulta dai lavori parlamentari) voleva semplicemente dire che se un calibro è pari o inferiore al 5,6 mm (con esso intendendo tutta la famiglia di munizioni con tale caratteristica dimensionale), deve avere il bossolo di lunghezza superiore a 40 mm. Il legislatore voleva infatti vietare i piccoli calibri a percussione anulare perché riteneva che essi producessero uno sparo modesto e potessero essere usati per bracconaggio; non intendeva affatto vietare grossi calibri, solo perché il loro bossolo è corto, come ad esempio avviene nel 44 magnum, né intendeva vietare calibri inferiori al 22 se muniti di adeguato bossolo! Si consideri del resto che il legislatore, per pressioni varie, non ha neppure proibito i calibri Flobert, che pure fanno meno rumore dei calibri 22, ma sono in calibro 6 mm. o 9 mm. (in effetti 5,87 e 8,80 mm).
                I calibri che non rispettano i limiti stabiliti dal legislatore sono, in sostanza, tutti i calibri 22 a percussione anulare (22 corto, 22 L.R., 22 magnum, 22 extra long, per citare quelli usati in Italia); per ignoranza del legislatore sulla loro esistenza sono poi rimasti vietati pochi calibri a percussione centrale, tra cui il più noto è il 22 Hornet (bossolo di c36 mm) ; altri, piuttosto rari, sono il 218 Bee (bossolo di 34 mm), il 5,6x35R Vierling e qualche 22 Wildcat. Sono invece calibri consentiti il 17 Remington (bossolo di 45 mm), il 219 Zipper (bossolo di 50 mm).
                Questa corretta interpretazione è stata confermata dal Ministero dell’Interno con Circolare 6 maggio 1997 n. 559/C-50.065-E-97 (G.U. 122 del 28-5-97) così formulata:
                La commissione consultiva nella seduta 1/96 ha espresso il parere che rientrano tra i mezzi consentiti per l’esercizio dell’attività venatoria
                a) i fucili ovvero le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 mm. con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a 40 millimetri.
                b) i fucili e le carabine dalle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a 5,6 millimetri anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40.

                Tratto dal sito earmi del Giudice Edoardo Mori. Il Parere di Mori, circa il 17 Rem., sembra contraddetto dall'ultima frase del parere riportato, omessa dal Mori, ma, vedo ora, citata nella risposta di Selecon. C'è da dire che la circolare è contraddittoria, mentre la conclusione di Mori è aderente alla ratio della legge (che, come spiega il giudice, era quella di vietare i 22 anulari): se i due requisiti devono per forza coesistere (per vietare) e perciò un grosso calibro è ammesso anche se ha bossolo inferiore ai 40 mm., come dice la circolare stessa, anche un calibro inferiore a 22, ma con bossolo superiore ai 40 mm. deve essere consentito. No?
                Ultima modifica pointer56; 11-11-16, 12:55.

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                • cheytac
                  ⭐⭐⭐
                  • Jul 2009
                  • 4156
                  • Bollate(Mi)
                  • Bassotta a pelo duro(Ulla) boxer (yuma)

                  #9
                  Originariamente inviato da mesodcaburei
                  Sul bossolo non inferiore ai 40 mm di altezza...ci sarebbe da discutere, il 44 mag ha bossolo da 32,5 se non sbaglio...eppure viene spesso utilizzato.
                  Boh...stranezze del nostro sistema.
                  C'è poco da discutere...le circolari ministeriali hanno già chiarito tutto da tempo...i 2 parametri possono non essere coincidenti....basti vedere quante armi da caccia camerate in calibri generalmente"da pistola".Il 17 remington è vietato nell'attività venatoria,il 6 flobert utilizzato dai capannisti e legale.I pareri di mori se pur autorevoli sono pareri senza nessun riscontro.Ciao veci


                  Art. 13. (Mezzi per l'esercizio dell'attivita' venatoria) 1. L'attivita' venatoria e' consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non piu' di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonche' con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. 2. E' consentito, altresi', l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonche' l'uso dell'arco e del falco. 3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia. 4. Nella zona faunistica delle Alpi e' vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere piu' di un colpo. 5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo. 6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia e' autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie. </pre>
                  Ultima modifica cheytac; 11-11-16, 14:43.
                  Waidmannsheil!!!

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                  • Arha
                    ⭐⭐⭐
                    • Dec 2014
                    • 1097
                    • Lumezzane
                    • Setter inglese

                    #10
                    Originariamente inviato da scagliot
                    da quanto ne so io il cal .17 è sicuramente vietato......da sempre.
                    il 6mm flobert è stato vietato dalla legge antiterrorismo e fino a poco tempo fa era usabile.(quanti bambini ora diventati nonni si sono appassionati alla caccia sparando a passeri e topi dietro casa con il flobert!!!!!)

                    non conosco il calibro 6 center fire e potrebbe essere diverso dal flobert..(magari solo perchè è CF)...quindi magari anche usabile!
                    Non solo i nonni[fiuu]
                    Edo

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                    • mesodcaburei
                      ⭐⭐⭐
                      • Jan 2015
                      • 8874
                      • Donceto, Valtrebbia(pc)
                      • 2 Setter Inglesi 1 Pointer

                      #11
                      Originariamente inviato da cheytac
                      C'è poco da discutere...le circolari ministeriali hanno già chiarito tutto da tempo...i 2 parametri possono non essere coincidenti....basti vedere quante armi da caccia camerate in calibri generalmente"da pistola".Il 17 remington è vietato nell'attività venatoria,il 6 flobert utilizzato dai capannisti e legale.I pareri di mori se pur autorevoli sono pareri senza nessun riscontro.Ciao veci


                      Art. 13. (Mezzi per l'esercizio dell'attivita' venatoria) 1. L'attivita' venatoria e' consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non piu' di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonche' con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. 2. E' consentito, altresi', l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonche' l'uso dell'arco e del falco. 3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia. 4. Nella zona faunistica delle Alpi e' vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere piu' di un colpo. 5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo. 6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia e' autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie. </pre>
                      Appunto veci...viene spesso utilizzato...ma non perchè non si può...perchè si può..
                      ma se prendiamo la frase della normativa trae in errore

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                      • carpen
                        ⭐⭐⭐
                        • Feb 2012
                        • 3161
                        • Lombardia

                        #12
                        Per quel che ne so io cal il 17 remington è vietato a caccia perché di calibro inferiore a 5,6mm. nulla conta che abbia il bossolo più lungo di 40 mm. per la canna rigata il calibro minimo consentito è di 5,6 mm. e anche qui a condizione che abbia il bossolo non più corto di 40mm.

                        Il 6 flobert a canna liscia è stato vietato per l'antiterrorismo... [occhi] [:-clown], gli altri flobert a percussione anulare tipo il 9 flobert non sono vietati, nemmeno è vietato il 6 mm. falco a percussione centrale.

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                        • selecon
                          ⭐⭐⭐
                          • Dec 2012
                          • 1538
                          • lombardia

                          #13
                          Attenzione attenzione, cari amici cacciatori.
                          grazie alla legge antiterrorismo non si potrà utilizzare quella terribile macchna da guerra del flobert cal. 6 anulare.

                          recita:

                          3-decies. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:
                          "2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, l'attività venatoria non è consentita con l'uso del fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 7, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonché con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert".

                          ---------- Messaggio inserito alle 08:17 PM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 08:14 PM ----------

                          mi avete convinto della bontà delle mie convinzioni, dunque.

                          il .17 rem non è arma da caccia.
                          Il temibile 6 flobert non è più arma da caccia.
                          L'identico centerfire 6 flobert fatto da Poli è munizione da caccia.

                          che bel mondo....
                          A volte l'inutile si traveste da impossibile.

                          Commenta

                          • phalacrocorax
                            ⭐⭐⭐
                            • Apr 2009
                            • 5961
                            • Veneto, Verona
                            • Indy, epagneul breton femmina

                            #14
                            L'art. 13 è stato modificato in più punti:
                            - Per la canna liscia il 6 mm. flobert è ora vietato. Il calibro massimo resta il 12 e il minimo diviene l'8 flobert.
                            - Per la canna rigata il calibro minimo rimane il 5,6x40, con l'aggiunta che se il calibro è superiore a 5,6 mm. il bossolo a vuoto può essere inferiore a 40 mm. (e questo consente l'uso di rigate camerate in calibri da pistola).
                            - Viene specificato che le carabine semiautomatiche non possono contenere più di 2 colpi nel caricatore, però se usate nella caccia al cinghiale allora il caricatore può arrivare a contenere non più di 5 colpi.

                            Commenta

                            • selecon
                              ⭐⭐⭐
                              • Dec 2012
                              • 1538
                              • lombardia

                              #15
                              Phala, credo che il 6 CF, non essendo anulare, sia consentito per la caccia in quanto ha percussione centrale e non anulare.
                              Credo sia diventato il calibro minore disponibile per la canna liscia.
                              Se qualcuno decidesse di fare un cal. 0,25 per la canna liscia, purché cf, sarebbe a sua volta consentito.



                              Ultima modifica selecon; 28-12-16, 16:23.
                              A volte l'inutile si traveste da impossibile.

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