Al Presidente della Camera dei Deputati
Ai Capigruppo dei Gruppi politici presenti al Senato ed alla Camera dei deputati
Ai Presidenti delle regioni e delle province autonome
Oggetto: Posizione congiunta delle Associazioni venatorie nazionali
FIDC, ANLC, ENALCACCIA, ANUU, CONFAVI, su testo unificato delle
proposte di modifica alla 157/92 redatto dal comitato ristretto della
XIII Commissione del Senato.
Pregiatissimi,
Le associazioni venatorie nazionali che si firmano in calce a questa
lettera e che rappresentano la quasi totalità del mondo venatorio
italiano, desiderano esprimere, nel rispetto dell’autonomia
legislativa del Parlamento, le proprie osservazioni e suggerimenti per
una rapida e quanto più possibile condivisa riforma della legge
statale 157/92.
In particolar modo le sottoscriventi associazioni venatorie ritengono
che la riforma della 157/92 debba contenere i seguenti punti
essenziali:
a) L’esclusione dalla tutela, oltre che delle talpe, dei
ratti, dei topi propriamente detti e delle arvicole, anche delle forme
inselvatichite del piccione domestico, delle nutrie e delle specie
alloctone non appartenenti alla fauna originaria della regione
Paleartica;
b) il diritto delle regioni di dotarsi degli Istituti
Regionali per la Fauna Selvatica, coordinati nella loro attività
dall'INFS (ora ISPRA);
c) la possibilità di catturare e di detenere, per l'utilizzo a
fini di richiamo, tutte le specie cacciabili, togliendo l’obbligo di
detenzione dei richiami vivi con l'anello inamovibile, sostituendolo
con il documento di attestazione di provenienza rilasciato dalle
province competenti;
d) l’estrapolazione dell'I.N.F.S. dall’ISPRA e la sua
collocazione sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
e) la creazione di un ufficio ministeriale per la caccia e la
fauna selvatica e la creazione di un organismo di consultazione che
garantisca la partecipazione ai processi decisionali di tutte le
organizzazioni portatrici di interessi (associazioni agricole,
associazioni ambientaliste, associazioni venatorie);
f) la definizione della percentuale di territorio
agro-silvo-pastorale da precludere all'attività venatoria che non deve
superare il 30% (20% in Zona Alpi), prevedendo che lo Stato e le
regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, tramite intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, garantiscano il
rispetto delle percentuali previste dall’attuale l.s. 157/92. qualora
eccedessero la percentuale prevista dalla legge;
g) l’inserimento delle aree demaniali nella programmazione
faunistico venatoria e la riconferma che le aree facenti parte della
rete ecologica comunitaria “Rete NATURA 2000” continuano a far parte
del territorio soggetto a programmazione faunistico venatoria;
h) l’inserimento del concetto secondo il quale l'addestramento
cani con sparo su selvaggina proveniente da allevamento, all'interno
dei campi addestramento appositamente autorizzati, non è considerata
come attività venatoria e puó quindi essere esercitata anche al di
fuori dai periodi previsti dall’art. 18 della 157/92;
i) l’inserimento della norma che stabilisce che, qualora i
proprietari o conduttori dei fondi agricoli rappresentanti la maggior
parte del territorio interessato, manifestino il loro diniego alla
costituzione di un'area protetta, la stessa non puó essere istituita,
continuando il suddetto territorio ad essere usufruibile alle stesse
condizioni previste prima della richiesta di costituzione dell’area
protetta;
j) l’eliminazione dell'obbligo della scelta di caccia in via
esclusiva attualmente previsto al comma 5 dell’art. 12;
k) l’adeguamento dei massimali per la copertura assicurativa;
l) Il riportare l’età minima per il conseguimento
dell’abilitazione all’esercizio venatorio a 16 anni previa firma di
assunzione di responsabilità da parte di chi esercita la patria
potestà, così come avviene nella maggior parte dei paesi europei e
come esplicitamente previsto dalla Direttiva Armi 52/2008;
m) l’attestazione dell'utilizzabilità dei fucili a canna rigata
con caricatore a più di tre colpi purché omologato o catalogato dalla
fabbrica produttrice e la definizione di norme più puntuali per
l’utilizzo dell’arco e del falco;
n) il diritto per ogni cacciatore di esercitare la caccia alla
selvaggina migratoria in tutti gli ATC della regione di residenza
venatoria, prevedendo il diritto del cacciatore di usufruire di un
pacchetto di giornate per spostarsi su tutto il territorio nazionale
al di fuori della regione di residenza venatoria esclusivamente per
esercitare la caccia alla selvaggina migratoria, secondo le modalità
definite in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; oltre alla
salvaguardia del principio secondo il quale ogni associazione
venatoria deve essere rappresentata all’interno degli organismi di
gestione degli ATC e CA in base alla propria rappresentatività
territoriale ed alla propria consistenza numerica;
o) l’inserimento del concetto di fauna selvatica come risorsa
che può contribuire ad incrementare il reddito dell’imprenditore
agricolo;
p) l’inserimento del concetto delle cacce per periodi e per
specie, come avviene in tutta Europa, prevedendo un arco temporale
massimo che va dalla prima decade di settembre alla terza decade di
febbraio. La possibilità, da parte delle regioni, di anticipare
l'apertura per alcune specie alla terza decade di agosto.
L’inserimento di alcune specie (come le oche ed il piccione selvatico)
nell'elenco delle specie cacciabili, dal momento che la loro
cacciabilità nel nostro Paese è esplicitamente consentita dall'Unione
europea perché queste specie o sono ricomprese nell’Allegato II/I
della Direttiva CEE 409/79 o esplicitamente menzionate come cacciabili
in Italia nell’Allegato II/II della stessa Direttiva.
q) l’eliminazione delle giornate di silenzio venatorio, dal
momento che l’Italia è l’unico paese in Europa ad adottare questa
restrizione, fermo restando l’obbligo del cacciatore di scegliere non
più di tre giornate nell’arco delle sette settimanali, durante le
quali esercitare l’attività venatoria. Le tre giornate settimanali
saranno integrate da altre due giornate (nei mesi di ottobre e
novembre) per la sola caccia alla selvaggina migratoria;
r) il prolungamento della giornata di caccia ad un’ora dopo
il tramonto, oltre che per la caccia di selezione degli ungulati,
anche per la caccia da appostamento ai turdidi ed agli acquatici;
s) l’estensione della possibilità di effettuare i piani di
abbattimento agli animali problematici anche tramite cacciatori
appositamente autorizzati ed anche in periodi diversi da quelli
consentiti per l’esercizio dell’attività venatoria;
t) l’autorizzazione al trasporto delle armi, purché scariche
ed in custodia, lungo le vie di comunicazione all’interno delle aree
protette;
u) il ripristino della caccia da natante, così come
esplicitamente previsto dall’Allegato IV della Direttiva CEE 409/79;
v) il ripristino della possibilità di cacciare con terreno in
tutto o nella maggior parte coperto da neve, per la caccia da
appostamento e per la caccia al cinghiale, oltre al ripristino della
caccia ai soli uccelli acquatici nei terreni allagati da piene di
fiume;
w) il reinserimento della legittimità dell’uso degli zimbelli,
dell’anatra germanata, del piccione domestico e della civetta viva
proveniente da allevamento nella caccia da appostamento;
x) la reintroduzione della possibilità di acquistare e vendere
esemplari di fauna selvatica purché legittimamente abbattuti o
detenuti;
y) la limitazione del divieto di caccia su tutti i valichi
montani alla sola selvaggina migratoria;
z) la conversione di alcune sanzioni penali in sanzioni
amministrative per le infrazioni considerate “minori”.
Sulla base dei succitati principi, le sottoscritte associazioni
ritengono che il testo unificato, oggetto delle audizioni, rappresenti
una buona base di partenza che si auspica possa essere migliorato per
quanto non già contenuto nel testo oggetto delle succitate audizioni.
Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento
necessitasse, cogliamo l’occasione per porgere l’espressione dei
nostri più cordiali saluti.
FIDC
ANLC
ENALCACCIA
ANUU
CONFAVI
---------- Messaggio inserito alle 11:08 AM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 11:06 AM ----------
Da far notare che alcune di queste associazioni alla prima stesura del ddl Orsi si erano opposte con ferocia a questa modifica ma che poi essendosi accorte che perdevano un mare di iscritti hanno fatto marcia indietro con la stesura di questo programmino congiunto.......chi vuol capir, capisca......

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