Caro collega,
Ti invio copia della proposta di legge che ho presentato alla Camera insieme ai colleghi ffice:smarttags" /><?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com
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La proposta allegata mira a tutelare, a prescindere dalle personali posizioni di ognuno di noi sul tema della caccia, il diritto alla proprietà privata sancito e regolato dalla nostra Costituzione, la cui compressione è possibile solo in presenza di rilevanti interessi generali.
La proposta vuole riconoscere al proprietario di un fondo la facoltà di impedire che nello stesso si acceda armati e con l’intenzione di usare l’arma.
Ringraziandoti sin da ora per la cortese sollecitudine con cui vorrai farmi pervenire in casella, qualora fossi interessato, la Tua adesione, colgo l’occasione per porgerTi i miei più cordiali saluti.
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On. Basilio Catanoso<O:p></O:p>
Modifiche all’articolo 842 del codice civile e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di abolizione del diritto di accesso al fondo altrui per l’esercizio della caccia.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(modifiche all’art. 842 del codice civile)
1. All’articolo 842 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi primo e secondo sono soppressi; b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Pesca».
Art. 2.
(modifiche alla disciplina in tema di piani faunistici venatori)
1. All’art.10, comma 3, della legge11 febbraio 1992, n. 157, ultimo periodo, dopo le parole “di altre leggi o disposizioni” sono aggiunte le seguenti “ ,esclusi i fondi privati di cui all’articolo 15 della presente legge e le fasce di protezione individuate dalle distanze minime entro le quali è vietato l’esercizio venatorio ai sensi dell’articolo 21 della presente legge”.
Art. 3
(modifiche alla disciplina in tema di “Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia”)
1.All’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, la parola “vietare” è sostituita dalla parola “consentire”; b) al comma 4 al secondo periodo dopo le parole “quando l’attività venatoria” è inserita la parola “non” e dopo le parole “ovvero quando” è inserita la parola “non”; c) il comma 5 è sostituito dal seguente: “L’utilizzazione dei fondi ai fini dell’esercizio dell’attività venatoria è resa nota mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata”; d) al comma 10 le parole “Le regioni regolamentano l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado,” sono sostituite dalle seguenti: “Nei fondi nei quali è autorizzata l’attività venatoria, dove sia presente bestiame allo stato brado o semibrado, le regioni regolamentano l’esercizio dell’attività venatoria”.
dopo le parole “brado o semibrado” sono aggiunte le seguenti: “nei quali è autorizzata l’attività venatoria”,
e) i commi 6, 8 e 9 sono soppressi; f) al comma 11, il secondo periodo è soppresso.
Art. 4.
(modifiche alla disciplina in tema di divieti di caccia)
1.All’articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a) aggiungere le seguenti parole “nonché nei fondi privati in cui non sia espressamente autorizzato secondo le modalità di cui all’articolo 15”.
b) al comma 1, lettera e), le parole: “cento metri” sono sostituite dalle seguenti: “duecento metri” e le parole: “cinquanta metri” dalle seguenti: “cento metri”; nel medesimo comma, sono soppresse le parole “eccettuate le strade poderali ed interpoderali”; c) al comma 1, lettera f), le parole “centocinquanta metri” sono sostituite dalle seguenti: “trecento metri” e le parole “una volta e mezza” sono sostituite dalle seguenti “tre volte”.
Art. 5.
1. All’articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera d) dopo le parole “attività sportive” sono aggiunte le seguenti parole “; nonché in violazione dell’articolo 21, lettere e) e f)”.
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