Art. 56
Distanze degli appostamenti temporanei e per la caccia in forma vagante (articolo 34 della l.r. 3/1994 )
1. Gli appostamenti temporanei devono rispettare la distanza minima di 80 metri da qualsiasi altro appostamento temporaneo.
2. Gli appostamenti temporanei, nei periodi di utilizzazione degli appostamenti fissi, devono rispettare la distanza minima di:
a) 100 metri dagli appostamenti fissi di cui all’articolo 52 comma 2, lettere a) e b) compresi eventuali appostamenti complementari;
b) 200 metri dagli appostamenti fissi di cui all’articolo 52, comma 2, lettere c) e d).
3. Gli appostamenti temporanei che utilizzano richiami vivi devono rispettare la distanza di 200 metri dagli appostamenti fissi.
4. Per la sola caccia in forma vagante alla fauna selvatica migratoria, ad eccezione della beccaccia, le distanze di cui al comma 2 si applicano limitatamente ai periodi di utilizzazione degli appostamenti fissi.
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