problema canili
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problema canili
prima di tutto chiedo scusa a i moderatori se ho sbagliato sezione ma avrei veramente bisogno di un aiuito...la situazione e' che possiedo un appezzamento di terreno di circa 1200mq dove avevo intenzione di fare i canili e un piccolo sgambatoio ad uso privato ma mi sono visto respingere la dia della recinzione esterna dei canili e della casetta per i mangimi dicendomi che il terreno e' classificato seminativo classe 2 soggetto a vincolo paesaggistico e che in quel terreno l'unica cosa che posso farci sono le patate e i peperoni....ma e' possibile che non si possa fare attivita' cinotecnica in un terreno agricolo spero che qualcuno possa aiutarmi grazie anticipatamenteDaniele -
ciao, sinceramente mi sembra strano so che in base hai metri di terra in possesso si possono fabricare un tot di m2 di fabricati ma se il lotto di terra nn e adebbito a costruire nn si potrbbe ma cmq ti sei informato se il tuo lotto di terra e veramente vincolato ? se nn ricordo male credo che potresti pagare una tassa per risolvere il problema ma nn ne sono sicuro . Cmq si sa siamo in Italia e lo stato riesce sempre a non dare scampo al suo popolo , informati bene e poi fai la tua prima mossa buona fortuna -
Ciao Daniele mi sembra strana questa cosa. Ci vuoi mettere un paio di cani o costruire un allevamento perchè le cose cambiano, inoltre anche se tu ci coltivassi ortaggi ti ci vorrebe una rimessa per il trattore e non potrebbero negartela. Devi trovare qualcuno che ti possa spiegare la cosa prova da Gambassi e Zorzi in massetana romana che sono agronomi oppure rivolgiti ad un geometra. Non per fare pubblicità ma sono quelli che conosco per muoversi nel mezzo della burocrazia.[ciao]Leonardo cinofilo cacciatoreCommenta
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La recinzione non puo' negartela nessuno, intanto. Casomai senti se serve una DIA, a Colle la vogliono, anche se mi sembra tirata per le orecchie.
Una volta fatta la recinzione, un capanno per ricovero attrezzi...se poi il tuo cane si chiama "Attrezzi"...Ars venandi est collectio documentorum, quibus scient homines ad opus suum deprehendere animalia non domestica cuiuscumque generis vi vel ingenio. (Fridericus II Imperator 1194-1250)Commenta
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La recinzione non puo' negartela nessuno, intanto. Casomai senti se serve una DIA, a Colle la vogliono, anche se mi sembra tirata per le orecchie.
Una volta fatta la recinzione, un capanno per ricovero attrezzi...se poi il tuo cane si chiama "Attrezzi"...
ottimo consiglio, peccato solo che se soggetto a vincolo paesaggistico nn è sanabile è c'è il penale... guarda bene se conviene...Commenta
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Art. 841 Chiusura del fondo
Il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo (1054, 1064).
---------- Messaggio inserito alle 09:53 AM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 09:48 AM ----------
Io qua non ho ancora visto qualcuno che, in possesso di un pezzo di terra, non vi abbia messo la cuccia del cane in un modo o nell'altro, se lo ha voluto. Altro discorso se costruisci un canile per 15-20 cani, come hanno necessita' di fare coloro che hanno una muta di cani da cinghiale , per esempio.
Se poi Danidrahthaar ha un terreno con vista su Piazza del Campo...Ars venandi est collectio documentorum, quibus scient homines ad opus suum deprehendere animalia non domestica cuiuscumque generis vi vel ingenio. (Fridericus II Imperator 1194-1250)Commenta
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Mah che ti devo dire, per me il Codice Civile parla chiaro:
Art. 841 Chiusura del fondo
Il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo (1054, 1064).
---------- Messaggio inserito alle 09:53 AM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 09:48 AM ----------
Mi sono spiegato male: di solito da queste parte l'orto non si nega a nessuno. Se fai l'orto, spesso i regolamenti comunali consentono la costruzione di capanni per ricoveri attrezzi.
Io qua non ho ancora visto qualcuno che, in possesso di un pezzo di terra, non vi abbia messo la cuccia del cane in un modo o nell'altro, se lo ha voluto. Altro discorso se costruisci un canile per 15-20 cani, come hanno necessita' di fare coloro che hanno una muta di cani da cinghiale , per esempio.
Se poi Danidrahthaar ha un terreno con vista su Piazza del Campo...
beh ok... avevo capito male io...
ma okkio che ke strutture nn devono esse considerabili permanente e se ci butti un po' di cemento sono considerabili tali... metto il lin con il riferimento di legge...
d. legisl. 22 gennaio 2004, n. 42
se hai vogli di darli un occhiata, ma prima di fare meglio accertarsi bene quando sei sotto vincolo... se qualcuno vuole rompere bisogna nn dargliene la possibilità...Commenta
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Quello che dice il codice civile è un conto, quello che dicono le classificazioni inserite nei piani di governo del territorio e le norme di vincolo paesaggistico sono ben diverse e il giudice difronte ad un reato penale sa come comportarsi!!Bruno Decca
"Multi sunt vocati... pàuci vero electi"Commenta
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Se nn sbaglio sui terreni con questo tipo di vincoli, si possono installare solo piccole costruzioni semovibili.......chiedi al geometra di fiducia. Se le recinzioni per i cani non hanno le fondamenta ma sono "momentaneamente" solo appoggiate sul terreno, sono semovibili......... Solitamente non possono trovare nulla da obiettare. Un saluto
MassimoHic sunt leones [bastone]
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L'autorizzazione paesaggistica secondo il nuovo codice
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio [CI04-760], in vigore dal 1° maggio, innova la precedente disciplina di cui al D.Lgs. 490 del 29 ottobre 1999 che, di conseguenza, viene abrogato. Illustriamo, dunque, il nuovo regime dell'autorizzazione paesaggistica.
Gli immobili e le aree vincolati:
Qualunque opera o intervento comportante alterazione o modificazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici da realizzarsi in area paesaggisticamente vincolata devono essere preventivamente autorizzati dall'Autorità preposta alla tutela del vincolo (art. 146, D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004).
Premesso che conservano efficacia a tutti gli effetti gli atti e i provvedimenti citati all'art. 157 del D.Lgs. 42/2004 (quali, per esempio, i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 1497/1939 e, successivamente, del D.Lgs. 490/1999), i beni tutelati si distinguono in due grandi categorie: i primi operanti ope legis, senza l'adozione cioè di alcun provvedimento amministrativo; i secondi imposti con specifico provvedimento. I primi sono quelli indicati all'art. 142 del codice che valgono fino all'approvazione del piano paesaggistico, in quanto dopo l'approvazione di questo sarà il piano medesimo a individuare quali immobili e aree saranno oggetto di vincolo.
I secondi sono gli immobili e le aree indicati all'art. 136 del codice.
Per i beni che alla data del 1° maggio 2004 siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 1-quinquies della legge 431/ 1985 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l'autorizzazione paesaggistica sarà possibile dopo l'approvazione dei piani paesaggistici (art. 159, comma 5, D.Lgs. 42/2004).
Per gli interventi sui beni suindicati, a eccezione di quelli per cui in atto è vietata o sarà vietata qualsiasi modificazione dell'assetto del territorio, è necessaria la preventiva autorizzazione paesaggistica. Quest'ultima va anche richiesta per la realizzazione o collocazione di strutture precarie su area sottoposta a vincolo paesaggistico, in quanto la caratteristica della precarietà o amovibilità dell'opera è irrilevante in relazione al conseguente possibile pregiudizio per tutto il periodo di tempo in cui essa perduri.
Sono soggetti, altresì, ad autorizzazione paesaggistica, dopo l'apposizione del vincolo: le attività minerarie di ricerca ed estrazione (art. 146, comma 13), le opere idrauliche, gli interventi di disboscamento e dissodamento di un bosco ceduo al fine di trasformarlo in un frutteto, la posa di reti tecnologiche, gli interventi di sistemazione e recupero ambientale, i progetti di ampliamento di cimiteri esistenti come anche la realizzazione di sepolture private non previste dai progetti cimiteriali.
(tratto da http://vetrina.ilsole24ore.com/consu...loEdilizia.htm)Bruno Decca
"Multi sunt vocati... pàuci vero electi"Commenta
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Grazie per le informazioni.Ars venandi est collectio documentorum, quibus scient homines ad opus suum deprehendere animalia non domestica cuiuscumque generis vi vel ingenio. (Fridericus II Imperator 1194-1250)Commenta
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avevamo gia' presentato una dia con la recinzione il ricovero animali ed una casina in legno per gli attrezzi diniego nei tempi di legge che a dire la verita' non diceva niente sulla recinzione ma solo sul ricovero e la casina .....alessandro non mi affccio su piazza del campo ma su pian del lago,secondo te e' possibile' che tre box cani danneggiassero inequivocabilmente il territorio...sto c...o di comune di monteriggioni sta portando avanti una politica contro i cani...ci hanno detto che si potevano detenere capre mucche pecore ma non cani allora attivita' cinotecnica dove si deve fare in una zona industriale....DanieleCommenta
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prima di tutto chiedo scusa a i moderatori se ho sbagliato sezione ma avrei veramente bisogno di un aiuito...la situazione e' che possiedo un appezzamento di terreno di circa 1200mq dove avevo intenzione di fare i canili e un piccolo sgambatoio ad uso privato ma mi sono visto respingere la dia della recinzione esterna dei canili e della casetta per i mangimi dicendomi che il terreno e' classificato seminativo classe 2 soggetto a vincolo paesaggistico e che in quel terreno l'unica cosa che posso farci sono le patate e i peperoni....ma e' possibile che non si possa fare attivita' cinotecnica in un terreno agricolo spero che qualcuno possa aiutarmi grazie anticipatamente
non adoperi cemento puoi fare o montare un casotto in legno,ripeto importante che non vi siano strutture fisse o che nelle vicinanze non vi
siano insediamenti archittetonici o reperti vari sottoposti a tutela dalle bel
le arti ciao.-Saluti BAKCommenta
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