Differenza tra ATV e AFV
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Buon giorno Beccofino afv azienda faunistica venatoria atv azienda turistica venatoria questa e la differenza almeno nel abbreviazione.un saluto da elio [ciao] -
Nelle AATV si caccia esclusivamente selvaggina allevata e liberata mentre nelle Afv anche la migratoria.
Nelle AATV fai il permesso giornaliero e paghi la selvaggina liberata e abbattuta.
Nelle AFV dovresti essere socio per poter cacciare secondo la regolamentazione dell azienda.Commenta
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Nel AFV, che non sono a scopo di lucro, i lanci di selvaggina immessa sono consentiti solo in estate, non sono affatto obbligatori e sarebbe preferito (ed è premiato) il non lancio di selvaggina. Deve essere fatto un piano faunistico e di miglioramento ambientale per le specie in indirizzo della AFV, è consentita la caccia alla migratoria, ma ci sono dei limiti: non più di 1 appostamento fisso ai colombacci o alla minuta selvaggina ogni 250 ha. In ultimo è obbligatoria la presenza di guardiacaccia con contratto a tempo indeterminato.
Quanto sopra vale in Toscana, provincia di Siena. Ma buona parte dei vincoli che ho enunciato sono nella legge nazionale, uno per tutti: non a scopo di lucro. Ci va a caccia, con l'autorizzazione del concessionario, chi, come figura, è previsto nel regolamento della AFV.Ultima modifica Alessandro il cacciatore; 30-01-23, 11:49.Ars venandi est collectio documentorum, quibus scient homines ad opus suum deprehendere animalia non domestica cuiuscumque generis vi vel ingenio. (Fridericus II Imperator 1194-1250)Commenta
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Sicuri che nelle aatv non si possa cacciare la migratoria? (Ovviamente secondo calendario venatorio)
Mi risulta che ci siano aatv che organizzano aspetto serale alle anatre e che vendano quote per zone in "esclusiva" a beccaccini e beccacce
Sostanzialmente nelle ATV è permesso solo l'abbattimento di selvaggina liberata. Non si deve segnare sul tesserino la giornata di caccia. Sono state istituite per dare un supporto economico a zone svantaggiate e sono a scopo di lucro. Chiunque, munito di validi documenti per andare a caccia e un pò di soldi, e purché non sia particolarmente antipatico al responsabile, su richiesta, può accedervi.
Nel AFV, che non sono a scopo di lucro, i lanci di selvaggina immessa sono consentiti solo in estate, non sono affatto obbligatori e sarebbe preferito (ed è premiato) il non lancio di selvaggina. Deve essere fatto un piano faunistico e di miglioramento ambientale per le specie in indirizzo della AFV, è consentita la caccia alla migratoria, ma ci sono dei limiti: non più di 1 appostamento fisso ai colombacci o alla minuta selvaggina ogni 250 ha. In ultimo è obbligatoria la presenza di guardiacaccia con contratto a tempo indeterminato.
Quanto sopra vale in Toscana, provincia di Siena. Ma buona parte dei vincoli che ho enunciato sono nella legge nazionale, uno per tutti: non a scopo di lucro. Ci va a caccia, con l'autorizzazione del concessionario, chi, come figura, è previsto nel regolamento della AFV.Non ereditiamo la terra dai nostri padri, la prendiamo in prestito dai nostri figli.Commenta
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[MENTION=15052]Tinx[/MENTION]
3. Le AATV, nelle quali sono consentiti l'immissione e
l'abbattimento di fauna selvatica di allevamento, esclusivamente
nella stagione venatoria, sono istituite ai fini di impresa agricola.
4. Il territorio delle AATV coincide preferibilmente con il
territorio di una o piu' aziende agricole ricadenti in aree di
agricoltura svantaggiata, oppure dismesse da interventi agricoli ai
sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile
1988 (regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) n.
797/85 e (CEE) n. 1760/87 per quanto riguarda il ritiro dei
seminativi dalla produzione nonche' l'estensivizzazione e la
riconversione della produzione).
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Infatti non è più così, si può cacciare anche la migratoria.
Le differenze fondamentali sono nella POSSIBILITA' di liberare selvaggina in corso di stagione, dimensioni massime e minime, obbligo di un guardiacaccia, obbligo di cedere capi agli ATC, ecc.FrancescoCommenta
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Quale legge autorizza la caccia alla migratoria nelle Agro Turistiche Venatorie?
Le varie leggi Regionali possono modificare qualcosa ma non certo l'impostazione di base.Commenta
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Poi in certi casi si chiude un occhio o a anche due se serve [:D]Commenta
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Occhi aperti ai controlli. Li non fanno sconti e c'è rischio di chiusura. ...... oppure servono tanti tanti tanti "biglietti verdi" per chiudere l'occhio.Commenta
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Art. 17
Aziende faunistico-venatorie ed aziende
agri-turistico-venatorie
1. La Giunta regionale, su richiesta degli interessati e sentito
l'ISPRA, entro i limiti del 15 per cento del territorio
agro-silvo-pastorale di ciascun ATC e del 7 per cento del territorio
agro-silvo-pastorale di ciascun CA, puo' autorizzare, secondo i
criteri individuati dal piano faunistico venatorio regionale
l'istituzione di AFV ed AATV. L' autorizzazione dell'istituzione e il
rinnovo di concessione di AFV e AATV e' resa nota a terzi nelle forme
previste dalle leggi vigenti. La Giunta regionale approva il
regolamento di disciplina e le condizioni autorizzative di permanenza
e rinnovo delle AFV e delle AATV.
2. Le AFV, a prevalente finalita' naturalistiche e faunistiche con
particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla
grossa fauna europea ed a quella acquatica, non perseguono scopo di
lucro e sono soggette a tassa di concessione regionale. La richiesta
di concessione viene presentata corredata di programmi di
conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire
l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia e'
consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i
piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso nelle AFV non
e' consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente
alla data del 31 agosto. Rientrano tra le attivita' connesse, di cui
all'art. 2135, comma 3, del codice civile, le attivita' di fornitura
di beni e servizi faunistico-venatori, svolte da imprese agricole,
effettuate mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o
risorse dell'azienda. La regione, su richiesta degli interessati e
sentito l'ISPRA, puo' autorizzare l'istituzione di AFV con le
caratteristiche indicate all'art. 16, comma 1, lettera a), della
legge n. 157/1992.
3. Le AATV, nelle quali sono consentiti l'immissione e
l'abbattimento di fauna selvatica di allevamento, esclusivamente
nella stagione venatoria, sono istituite ai fini di impresa agricola.
4. Il territorio delle AATV coincide preferibilmente con il
territorio di una o piu' aziende agricole ricadenti in aree di
agricoltura svantaggiata, oppure dismesse da interventi agricoli ai
sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile
1988 (regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) n.
797/85 e (CEE) n. 1760/87 per quanto riguarda il ritiro dei
seminativi dalla produzione nonche' l'estensivizzazione e la
riconversione della produzione).
5. Al fine di ottenere la necessaria autorizzazione, le AFV e le
AATV, analogamente a quanto avviene per la costituzione delle zone di
tutela, presentano il consenso espresso dei proprietari o conduttori
di fondi costituenti almeno l'85 per cento della superficie destinata
all'azienda. Le AATV di nuova costituzione vengono situate sui
terreni per i quali si dispone del titolo di conduzione oppure il
consenso espresso dei proprietari o conduttori di fondi costituenti
almeno l'85 per cento della superficie da vincolarsi.
6. La Giunta regionale coordina ed approva i piani di ripopolamento
con le finalita' naturalistiche e faunistiche, quali la salvaguardia,
la conservazione e il miglioramento dell'ambiente naturale e la
protezione della fauna tipica delle aree interessate ed individua i
criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle
dimensioni territoriali e alla gestione delle AFV e delle AATV e
stabilisce divieti particolari.
7. Nell'ambito delle AFV l'esercizio venatorio e' consentito
secondo i piani annuali di abbattimento approvati dalla Giunta
regionale e proposti dai singoli concessionari, elaborati sulla base
della consistenza faunistica accertata con l'utilizzo delle
metodiche, nei tempi, modi e termini stabiliti dalla Giunta regionale
stessa. Medesima procedura e' attuata per le immissioni stagionali di
fauna selvatica a scopo di ripopolamento per le finalita'
faunistiche, in conformita' agli atti di concessione.
8. Salvo quanto disposto al comma 6, nelle AFV e nelle AATV, per le
specie non comprese tra quelle oggetto di incentivazione faunistica
specificate nei singoli provvedimenti di concessione e riportate nei
piani annuali di abbattimento, si applicano i periodi e i limiti di
carniere previsti dal calendario venatorio.
9. Nelle AFV e nelle AATV i danni provocati alle colture agricole
dall'attivita' venatoria e dalla fauna selvatica sono risarciti dal
concessionario entro novanta giorni dall'accertamento.
10. Le AFV e le AATV sono soggette a tassa di costituzione ed a
tassa annuale di concessione regionale, per ogni ettaro o frazione di
ettaro di superficie agro-silvo-pastorale.
11. L'ammontare della tassa annuale e' stabilita dalle disposizioni
regionali in materia di tasse di concessione ai sensi dell'art. 27.
12. L'esercizio dell'attivita' venatoria nelle aziende di cui al
comma 1 e' consentito nel rispetto delle norme della presente legge e
delle specifiche disposizioni della Giunta regionale di cui al comma
6.
13. Ai fini dell'esercizio venatorio all'interno delle AFV e AATV,
anche ricadenti nella zona delle Alpi, e' necessario il possesso di
valida licenza di porto di fucile per uso caccia, dell'assicurazione
e del tesserino venatorio rilasciato dalla regione di residenza.
14. Le AFV e le AATV di nuova istituzione, rispettano una distanza
minima da altre aziende e dalle zone di divieto di mille metri.Non ereditiamo la terra dai nostri padri, la prendiamo in prestito dai nostri figli.Commenta
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La migratoria non è selvaggina lanciata. Solo quella lanciata è cacciabile (che poi chiamarla selvaggina mi pare un azzardo).
Se da qualche parte si fa, si commette un illecito.
C'e' una eccezione: gli ungulati. E' ammessa la caccia al cinghiale (che non sono lanciati) anche nelle ATV, ma si fa in regime di art. 37, cioè extra lege sulla caccia. Ne abbiamo troppi, grazie a Dio.
L'Italia è bella perché è varia: in Romagna ho visto AFV con cartelli messi uno ogni 500 mt, in qua e in là. In provincia di Siena per la mancanza di cartelli almeno uno ogni 50 mt e comunque da uno si deve vedere quello a destra e a sinistra, ti tolgono la concessione della AFV.
Una volta eravamo al centro del mondo venatorio, ora, dopo la caduta degli dei, rimangono solo le regole, non l'iniziativa.
---------- Messaggio inserito alle 05:21 PM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 05:09 PM ----------
Art. 17
3. Le AATV, nelle quali sono consentiti l'immissione e
l'abbattimento di fauna selvatica di allevamento, esclusivamente
nella stagione venatoria, sono istituite ai fini di impresa agricola.
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8. Salvo quanto disposto al comma 6, nelle AFV e nelle AATV, per le
specie non comprese tra quelle oggetto di incentivazione faunistica
specificate nei singoli provvedimenti di concessione e riportate nei
piani annuali di abbattimento, si applicano i periodi e i limiti di
carniere previsti dal calendario venatorio.
Le specie oggetto di incentivazione faunistica, sono quelle che io precedente ho chiamato "specie di indirizzo" (prima si chiamavano così, almeno quì). Mi spiego meglio, queste specie possono essere, nel disciplinare di una AFV, ad esempio capriolo e starna, oppure lepre e pernice rossa: l'art. 8 non vieta l'abbattimento di fagiani selvatici. Questo vuol dire l'articolo.
Se poi qualcuno ci vede la porta aperta per sparare alla migratoria in una ATV, mi spieghi come si comporta di fronte all'art. 3, lo salta?
---------- Messaggio inserito alle 05:29 PM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 05:21 PM ----------
Succede di tutto a questo mondo, anche il bracconaggio nudo e crudo.
Ma ti assicuro, che almeno in alcune parti d' Italia, che se scoperti, gli autori di questi gesti (parlo di lanci extra) la pagano molto cara. Non basta che si venga sorpresi durante il lancio, ma è sufficiente la presenza di voliere con animali dentro oltre il periodo consentito. Una coppia di starne è sufficiente. Provare per credere.Ars venandi est collectio documentorum, quibus scient homines ad opus suum deprehendere animalia non domestica cuiuscumque generis vi vel ingenio. (Fridericus II Imperator 1194-1250)Commenta
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Beh l'art 8 direi che crea molto di più che "un po' di confusione"[:-bunny]
Non è che la questione varia da regione a regione? (scusami, non ho motivo per dubitare di quello che dici, io non sono per nulla preparato in materia, ma ho molteplici evidenze: forse truffaldine?)
Ci sono Atv molto note (preferisco non fare nomi) con siti molto bene gestiti e decisamente accattivanti, che sponsorizzano pacchetti per la stanziale e pacchetti per la migratoria (oltre agli ungulati)
Sicurissimo.
La migratoria non è selvaggina lanciata. Solo quella lanciata è cacciabile (che poi chiamarla selvaggina mi pare un azzardo).
Se da qualche parte si fa, si commette un illecito.
C'e' una eccezione: gli ungulati. E' ammessa la caccia al cinghiale (che non sono lanciati) anche nelle ATV, ma si fa in regime di art. 37, cioè extra lege sulla caccia. Ne abbiamo troppi, grazie a Dio.
L'Italia è bella perché è varia: in Romagna ho visto AFV con cartelli messi uno ogni 500 mt, in qua e in là. In provincia di Siena per la mancanza di cartelli almeno uno ogni 50 mt e comunque da uno si deve vedere quello a destra e a sinistra, ti tolgono la concessione della AFV.
Una volta eravamo al centro del mondo venatorio, ora, dopo la caduta degli dei, rimangono solo le regole, non l'iniziativa.
---------- Messaggio inserito alle 05:21 PM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 05:09 PM ----------
L'art. 8 fa un po' di confusione, ma non puo' essere in contrasto con l'art 3.
Le specie oggetto di incentivazione faunistica, sono quelle che io precedente ho chiamato "specie di indirizzo" (prima si chiamavano così, almeno quì). Mi spiego meglio, queste specie possono essere, nel disciplinare di una AFV, ad esempio capriolo e starna, oppure lepre e pernice rossa: l'art. 8 non vieta l'abbattimento di fagiani selvatici. Questo vuol dire l'articolo.
Se poi qualcuno ci vede la porta aperta per sparare alla migratoria in una ATV, mi spieghi come si comporta di fronte all'art. 3, lo salta?
---------- Messaggio inserito alle 05:29 PM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 05:21 PM ----------
Succede di tutto a questo mondo, anche il bracconaggio nudo e crudo.
Ma ti assicuro, che almeno in alcune parti d' Italia, che se scoperti, gli autori di questi gesti (parlo di lanci extra) la pagano molto cara. Non basta che si venga sorpresi durante il lancio, ma è sufficiente la presenza di voliere con animali dentro oltre il periodo consentito. Una coppia di starne è sufficiente. Provare per credere.Ultima modifica Tinx; 30-01-23, 17:47.Non ereditiamo la terra dai nostri padri, la prendiamo in prestito dai nostri figli.Commenta
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