...Quale e' la sanzione..???
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...Quale e' la sanzione..???
......discussione tra amici....... qualcuno sa dirmi quale e' la sanzione prevista per l'abbattimento di un colombaccio in periodo non consentito???? ( la discussione nasce dal fatto che qui in provincia di Terni " i nostri scienziati" si sono inventati una preapertura il 4 solo a tortore ( pressoche' inesistenti in certe zone....) mentre la presenza di colombacci e' abbastanza soddisfacente, e il rischio per qualche collega ci puo' stare...... solo che ho raccolto almeno quattro pareri diversi....cosa prevede la normativa...??? grazie... -
Sei nel penale!Ti sequestrano fucile cartucce ecc...se è la prima volta dopo tre anni te ne esci con una oblazione di 750 euro più parcella dell'avvocato e noie al rinnovo del pda,in caso di recidiva....ti dimentichi di andare a caccia per parecchi anni!!oltre ad avere sanzioni salatissime. -
Ti segnalo un paio di sentenze della Corte di Cassazione che, riguardo al quesito da te posto, dovrebbero essere chiarificatrici.
"L’abbattimento fuori periodo consentito per singola specie è caccia in periodo di divieto generale (anche se altre forme di caccia sono aperte). Nella fattispecie si trattava di abbattimento di merli a gennaio. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 30367 del 9 giugno 2009, depositata il 22 luglio 2009."
"L'abbattimento di un esemplare di fauna in periodo in cui, pur essendo generalmente consentita la caccia, essa è tuttavia vietata con riguardo alla specie cui appartiene l'esemplare ucciso, realizza il reato contravvenzionale, ai sensi dell'art. 30 comma 1 lett. a), l. 11 febbraio 1992 n. 157, e non la semplice infrazione amministrativa. Una corretta interpretazione dell’art. 18 della L. n. 157/1992 secondo criteri letterali e sintetici porta a concludere che la norma non intende introdurre una distinzione tra stagione venatoria generale e stagioni venatorie particolari per le singole specie. Ciò in quanto le date fissate dall’art. 18 sono sempre riferite alle singole specie cacciabili. (Pres. SAVIGNANO, Est. ONORATO - Imp. Signorini e altro) Corte di Cassazione penale, sez. III, 7 giugno 2002, n. 34293."
[ciao] BernardoCommenta
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cercando su internet ho trovato che a grosseto,per esempio, sono 102 euro con sequestro della fauna.
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Attenzione... stiamo parlando di preapertura e di fauna cacciata fuori dal lasso temporale di apertura!!
Art. 30
Sanzioni penali
1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:
a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;
Che poi le norme consentano sconti e/o oblazioni (da valutare) è un'altra cosa!!Bruno Decca
"Multi sunt vocati... pàuci vero electi"Commenta
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......discussione tra amici....... qualcuno sa dirmi quale e' la sanzione prevista per l'abbattimento di un colombaccio in periodo non consentito???? ( la discussione nasce dal fatto che qui in provincia di Terni " i nostri scienziati" si sono inventati una preapertura il 4 solo a tortore ( pressoche' inesistenti in certe zone....) mentre la presenza di colombacci e' abbastanza soddisfacente, e il rischio per qualche collega ci puo' stare...... solo che ho raccolto almeno quattro pareri diversi....cosa prevede la normativa...??? grazie...
io sono dell' idea che questi calendari "trappola" sono fatti apposta per invogliare a commettere infrazioni e far fioccare multe e guai giudiziari a chi ci casca....
visto che la caccia sta diventando sempre piu un agglomerato di tranelli (zone malamente tabellate, confini in continuo movimento, calendari sempre piu fantasiosi nelle restrizioni), vi invito alla prudenza e a stare attenti a non commettere infrazioni, a volte anche banali, ma che possono costare care.
Il consiglio che mi permetto di darti (sia per te, che per gli altri) è quello di non farsi invogliare dalla tentazione e di non fare fesserie, specie perchè ad una apertura regolamentata in senso così restrittivo, spesso corrisponde un plotone nutrito di volontari ambientalisti e company, pronto a mettere nei guai chiunque vada anche minimamente fuori da queste regole sempre piu "bizzarre" ( e dico bizzarre per non dire altro...).
ciaoCommenta
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Abbattere specie consentiteProvincia
dall’art.18 L.157/92 nei periodi
non consentiti dal Calendario
Venatorio Provinciale.
L.R.T. 3/94
Art.30
L.R.T. 3/94
Art.58
Lettera q
€ 102 fauna
art.60
LRT.3/94
---------- Messaggio inserito alle 04:01 PM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 04:00 PM ----------
...secondo l'articolo di legge la sanzione sarebbe amministrativa euro 102,00....... ???? chi ha ragione????Commenta
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La legge va letta nella sua interezza per poterne fare deduzioni!!
Le sanzioni penali sono legiferate con la 157/92 e non possono in alcun modo essere declassate a sanzioni amministrative da una legge Regionale, di fatti a parte la sentenza di cassazione postata da betomonello che conferma questa interpretazione, la stessa LR che tu richiami dice che:
Legge della Regione Toscana 12 GENNAIO 1994, n. 3
Art. 57 - Sanzioni penali
1. Le infrazioni alla presente legge previste dall'art. 30 della L. n. 157/1992 sono punite con le sanzioni penali disposte nel medesimo articolo.
2. Gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono all'accertamento degli illeciti di cui al comma 1 nonché al sequestro penale nei casi e con le modalità stabilite dalla normativa vigente.
3. I soggetti di cui al 1° comma dell'art. 51, qualora accertino una delle violazioni amministrative di cui al successivo art. 58 connessa ad un illecito penale, trasmettono il verbale di accertamento e contestazione all'autorità giudiziaria competente, ai sensi dell'art. 24 della L. 24 novembre 1981, n. 689. Copia del verbale è trasmessa alla Provincia ai fini delle segnalazioni di cui al successivo art. 61.
4. Fuori dei casi di connessione di cui al comma precedente, i verbali relativi alle infrazioni amministrative sono trasmessi alle Province, ancorché siano state accertate contestualmente ad illeciti penali.Bruno Decca
"Multi sunt vocati... pàuci vero electi"Commenta
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probabilmente (anzi...sicuramente) ho letto la parte sbagliata! i 102 euro sono per chi abbatte selvaggina nei tempi non consentiti ma durante l'apertura generale della caccia! ad esempio la lepre tra l'8 dicembre e il 31 gennaio!!!!!!cercando su internet ho trovato che a grosseto,per esempio, sono 102 euro con sequestro della fauna.
http://www.provincia.grosseto.it/ter...a_sanzioni.htm
Se si è in preapertura la caccia non è "aperta" ma è una deroga PRE apertura! Ne fa riferimento l'ultimo caso del casellario allegato!
Scusate per l'errore!![:-cry][:142]
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ok, compreso................ un colombaccio, un fagiano, una quaglia abbattutta il 4/9 costa "caz..........amari......" , una lepre il 20 dicembre o un fagiano il 2 gennaio " costerebbero" 102,00 euri........ ditemi se ho compreso bene.............Commenta
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La cosa non mi è chiara[:-bunny]Commenta
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Secondo quanto scritto nero su bianco nella LR della Toscana dovrebbe essere così.... in altre Regioni potrebbe essere diverso.... inoltre dipende anche da chi verbalizza: qualcuno con le palle sulle interpretazioni delle normative, ti potrebbe denunciare in entrambi i casi per "furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato".... hai voglia poi rincorrere poi con gli avvocati!!!
PS. non richiamatemi il comma 5 dell'art. 31 della 157/92..... tanto per convenienza (politico-venatoria) non vi rispondo!!!Bruno Decca
"Multi sunt vocati... pàuci vero electi"Commenta
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Raga la sentenza è chiara: cacciare specie fuori dal periodo consentito è reato di caccia in periodo di divieto generale, ad esempio per il merlo dopo il 30 dicembre, la beccaccia dopo il 19 gennaio...poi dipende dai calendari regionali...
Allo stesso modo chi abbatte un fringuello risponde del reato di caccia a specie nei cui confronti la caccia non è consentita...
CiaoooCommenta
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Se ne parla a larga nota, comunque ha ragione Bruno...si sta parlando di preapertura e non di specie non consentita in periodo di caccia, la sanzione è penale con una ammenda che va fino a 3.500,00 euro di multa e la sospensione della patente da 8 a 16 mesi più annessi e connessi, qualcuno sta volta ci sbatte il c...lo di brutto.......discussione tra amici....... qualcuno sa dirmi quale e' la sanzione prevista per l'abbattimento di un colombaccio in periodo non consentito???? ( la discussione nasce dal fatto che qui in provincia di Terni " i nostri scienziati" si sono inventati una preapertura il 4 solo a tortore ( pressoche' inesistenti in certe zone....) mentre la presenza di colombacci e' abbastanza soddisfacente, e il rischio per qualche collega ci puo' stare...... solo che ho raccolto almeno quattro pareri diversi....cosa prevede la normativa...??? grazie...Commenta
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