Ritiro cautelare delle armi

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    • Oct 2010
    • 663
    • Milano
    • drahthaar e breton

    #1

    Ritiro cautelare delle armi

    Comportamenti a rischio e possesso legittimo di armi. Come possono intervenire gli organi di polizia in situazioni di emergenza

    Il 1° luglio 2011 e' entrato in vigore il dlgs 204/2010 che ha apportato rilevanti modifiche alle norme in materia di armi.
    Nella norma manca, purtroppo, l’attesa precisazione sulla possibilità, per gli organi di polizia, di procedere al ritiro cautelare delle armi in caso d’urgenza. Tuttavia la nuova formulazione dell’art. 38 tulps aiuta ad avanzare alcune ipotesi, in ordine ai poteri di intervento possibili, nelle more della determinazione del prefetto.

    Il caso pratico e i dubbi operativi
    Durante la normale attività di controllo del territorio, avviene spesso che gli operatori della forza pubblica debbano affrontare comportamenti non costituenti reato, ma che coinvolgono soggetti non più in possesso dei requisiti richiesti per la detenzione delle armi.
    L’art. 39 tulps stabilisce che il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.
    Tuttavia a volte il rischio si presenta con carattere di attualità e occorre perciò l’immediato spossessamento dell’arma, in attesa del definitivo provvedimento del prefetto (si pensi al legittimo detentore di un’arma in preda a una crisi depressiva).
    Quando vengono riscontrate o ipotizzate irregolarità in ordine alle modalità di detenzione di un’arma, viene sovente effettuato un cosiddetto “ritiro cautelare” di tutte le armi denunciate, anche con motivazioni insufficienti.
    In questi termini, la procedura non è corretta. Che fare, in questi casi?
    È opportuno riassumere le norme che regolano la materia.

    Divieto di detenzione
    Come si è già detto, in quest’ambito la legge non attribuisce alcun potere di iniziativa né alla polizia giudiziaria, né agli ufficiali o agenti di ps, né genericamente all’autorità di ps: unico titolare del potere di divieto è il prefetto (art. 39 tulps). La giurisprudenza ha costantemente affermato che la misura si ricollega a un giudizio ampiamente discrezionale in ordine alla capacità personale di abuso da parte dei soggetti detentori, e trova giustificazione tutte le volte che, sulla base di un giudizio prognostico ex ante, non vi è la certezza della completa affidabilità del soggetto (Tar Campania, Napoli, sez. III, 21 febbraio 2002, n. 1066; cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 11/10/1999, n. 429).
    Tuttavia la decisione del prefetto deve essere supportata da adeguata istruttoria, a volte con comunicazione di avvio del procedimento, il che fa spesso sorgere la necessità di adottare soluzioni temporanee.
    Secondo la giurisprudenza (Tar Puglia sent. n. 5361/04 , Tar Lombardia, sent. 1250 /2008) il pericolo di abuso delle armi richiede un’adeguata valutazione non del singolo episodio, ma anche della personalità del soggetto sospettato che possa giustificare un giudizio necessariamente prognostico sulla sua sopravvenuta inaffidabilità. Secondo il collegio la mera denuncia all’autorità giudiziaria non è circostanza che da sola possa giustificare la revoca ovvero il diniego del porto d’armi. Tali cautele sono ancor più necessarie quando l’interessato esercita la professione di guardia particolare giurata.
    Il Tar Veneto (sez. terza, 15 ottobre 2003, n. 5901), in un caso in cui il prefetto aveva vietato la detenzione delle armi a un soggetto, la cui convivente aveva segnalato ripetute minacce di suicidio, ha ritenuto che l’urgenza non fosse tale da giustificare l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento, tenuto conto del fatto che già i Carabinieri, a titolo cautelativo, avevano ritirato l’arma al ricorrente.
    Nella circostanza il Tar non è stato chiamato a valutare il “ritiro cautelare”, tuttavia è significativo il fatto che su di esso abbia basato la propria decisione, dando per scontata la legittimità dell’atto operato da un organo di polizia.

    Sequestro amministrativo
    Il sequestro amministrativo non è possibile.
    Infatti, secondo la legge, gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro… possono procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria (art. 13 legge 689/1981).
    La confisca amministrativa, ai sensi dell’art. 20 della legge 689/81 è una sanzione amministrativa accessoria. Tuttavia, avendo l’art. 34 della medesima legge escluso dalla depenalizzazione le disposizioni concernenti armi, munizioni ed esplosivi, non si rinvengono in materia ipotesi di confisca amministrativa né, conseguentemente, di sequestro amministrativo di iniziativa.

    Il sequestro probatorio di iniziativa della pg
    Il sequestro probatorio presuppone la commissione di un reato: in materia di armi la polizia giudiziaria agisce secondo le regole del codice di procedura penale.
    Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi pertinenti al reato si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria (e gli agenti ex art. 113 n. attuaz.) se del caso, sequestraano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti (art. 354 cpp).

    Il sequestro preventivo di iniziativa della pg
    Tra le attività che in certi casi la polizia giudiziaria è autonomamente legittimata ad effettuare rientra anche il sequestro preventivo. In materia di armi, l’eventualità è piuttosto frequente.
    Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, nel corso delle indagini preliminari, se non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, prima dell’intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria. Essi nelle quarantotto ore successive, devono trasmettere il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito.
    Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti ovvero se il giudice non emette l’ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta (art. 321, commi 3 bis e 3 ter cpp).
    La convalida del sequestro ha lo scopo di accertare che sussistano le condizioni previste dalla legge e cioè:
    - che un reato sia stato commesso e l’arma (o le armi) sia pertinente al reato;
    - che la disponibilità dell’arma possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati;
    - che l’atto di sequestro sia stato urgente ed indifferibile.

    Presupposto del sequestro preventivo è la commissione di un reato. Sarebbe quindi illegittimo il sequestro preventivo effettuato prima che il reato sia commesso, sul mero presupposto che l’agente abbia intenzione di commetterlo (cfr Cass. III, sent. 778 del 30/6/93).
    Peraltro, in tema di sequestro preventivo, la nozione di cose pertinenti al reato è piuttosto ampia in quanto comprende non solo il corpo di reato,ma abbraccia anche tutte le cose legate anche indirettamente alla fattispecie criminosa. Ciò comporta che, in astratto, ogni bene può essere pertinente a reato, salvo verificarne in concreto il legame con quest’ultimo (cfr. Cass. V, sent. 1671 del 09/06/98).
    In quest’ottica, un’arma legittimamente detenuta può essere sottoposta a sequestro preventivo se è collegabile al reato commesso e se esiste la concreta possibilità che l’arma stessa possa essere usata per aggravare le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati.
    Non deve trattarsi di una generica ed astratta eventualità, ma di una concreta possibilità, desunta dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto, che il bene assuma carattere strumentale rispetto all’aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del l reato ipotizzato o alla agevolazione della commissione di altri reati (cfr. Cass. V, sent. 2899 del 27/6/00).
    Giova rammentare che, per consentire al giudice le valutazioni in ordine alla convalida, nel verbale di sequestro vanno indicate dettagliatamente le motivazioni che hanno imposto l’atto di pg in via d’urgenza.

    E il cosiddetto ritiro cautelare?
    Si è già visto che la legge non prevede esplicitamente alcun potere di “ritiro cautelare” da parte di operatori di polizia.
    Peraltro l’esigenza, in determinati casi di necessità ed urgenza, di consentire agli stessi l’adozione di misure necessarie per impedire eventuali abusi nell’uso delle armi, è emersa anche dai lavori della commissione Pioletti conclusisi nel 2005.
    Trattandosi di attività di prevenzione, e non di polizia giudiziaria, si era correttamente pensato di attribuire l’iniziativa agli ufficiali di ps: la proposta però non è mai giunta al parlamento per essere trasformata in legge.
    Un interessante provvedimento del prefetto di Pavia (decreto 739 proc. 2009 -1717/A1 – UPA del 2 febbraio 2010) ha individuato nell’art. 38 tulps la norma che aveva legittimato in via d’urgenza il dirigente di un commissariato distaccato ad ordinare la consegna di armi e munizioni.
    Al riguardo, infatti l’art. 38 tulps, comma 3 dispone: l’autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, qualora lo ritenga necessario, verifiche di controllo… e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico.
    Occorre stabilire:
    1) quali siano le “misure cautelari” che l’autorità possa prescrivere;
    2) se l’autorità di pubblica sicurezza in questione sia quella provinciale o anche locale, e se il potere possa ritenersi esteso anche agli ufficiali di ps.
    Relativamente al primo punto, si sarebbe portati a pensare (sbagliando) che le “misure cautelari” coincidano con le “garanzie di sicurezza” del luogo di detenzione.
    Ora però il novellato ultimo comma dell’art. 38 dispone anche “Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza”. Dal che si deduce che le misure cautelari sono qualcosa di diverso dalle garanzie di sicurezza dei locali: tra esse rientra anche il temporaneo spossessamento.
    Relativamente al secondo punto, giova fare riferimento al dm Interno 7 aprile 2008, n. 104, che ha ridefinito e ampliato i poteri e i compiti degli ufficiali e agenti di ps. Ebbene, nessun potere è loro attribuito per la detenzione armi di cui all’art. 38 tulps: perciò le relative visite di controllo non possono essere effettuate d’iniziativa degli ufficiali di ps.
    /> Peraltro, dall’art. 38 tulps non può farsi derivare alcuna competenza dell’autorità locale di ps che, dove manca l’ufficio distaccato di ps, è in capo al sindaco.

    Conclusione
    Secondo la tesi più convincente, deputata a disporre verifiche di controllo e prescrivere “misure cautelari” ex art. 38 è l’autorità di ps provinciale tecnica (questore), che ben potrebbe delegare anche in via permanente uno o più ufficiali di ps (della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri), in conformità alle rispettive competenze territoriali.
    In relazione a ciò, “gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza dovranno distendere verbale e fare rapporto di quanto hanno eseguito e potuto osservare in servizio” (art. 37 rd 31 agosto 1907, n. 690). Esso dovrà essere inviato al questore ed è ricorribile al prefetto.
    Invece la polizia giudiziaria, operando un sequestro penale (probatorio o preventivo), dovrà riferire al pubblico ministero, con le regole previste dal codice di procedura.
    fonte:Polizia Moderna
    Quando la legge non può far valere i propri diritti rendete almeno legittimo che la legge non impedisca di infliggere i torti. (William Shakespeare)
  • Vittorio 58
    ⭐⭐⭐
    • Oct 2010
    • 1554
    • prov.catanzaro
    • Epagneul Breton

    #2
    Ma secondo te,un comune cittadino puo sapere tutte ste stronzate ?

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    • Maxxx
      ⭐⭐⭐
      • Jun 2009
      • 1673
      • Roma
      • Avevo Kim un Espaniel Breton

      #3
      Infatti....pero' la legge non ammette ignoranza....ed il problema e' sempre del poveraccio e non del ricco che ha fior fiore di avvocati!!!

      Comunque, mi sono trovato purtroppo a voler denunciare uno Stro.70 e l' Ispettore mi dice...bene se intende procedere con Querela Denuncia le Dobbiamo in via cautelativa ritirare il porto d' armi e sequestrarle le armi in via "cautelativa"!!!
      Ahhh invece di invitarmi a mettere il colpo in canna??? Sti Cavoli!!!!
      Ho fatto solo un esposto.
      Comunque se non se ne puo' far a meno, si hanno a disposizione, alcune ore per cedere (magari ad un Parente) le nostre amate armi perche' almeno rimangono in famiglia!
      Cosi' da poterle poi piu' avanti riavere con facilita'

      Ciao Massimo

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      • Avvocatocb
        ⭐⭐⭐
        • Nov 2009
        • 3408
        • Bari

        #4
        Originariamente inviato da Vittorio 58
        Ma secondo te,un comune cittadino puo sapere tutte ste stronzate ?
        Ragazzi cerchiamo di essere realisti. Indipendentemente dalla difficoltà o meno di certe leggi a volte riteniamo di essere dispensati da conoscere la normativa ma non è così. Non è questione di avvocati o meno.
        Se chiunque passasse qualche minuto del proprio tempo a documentarsi ci sarebbero meno infrazioni meno ricorsi e meno avvocati che vi spolpano vivi (gli avvocati: brutti ceffi sempre pronti a rubare i soldi al prossimo...ma siamo sicuri?).
        Molti cacciatori non conoscono l'ABC della legislazione venatoria e delle armi non perchè siano ignoranti ma perchè annoiati ritenendo molto più importante altri aspetti.
        Siccome la caccia in Italia è regolamentata in maniera estrema non conoscere la normativa significa soccombere.
        Un cacciatore consapevole è un cacciatore difficile da fregare.
        Detto ciò siamo tutti liberi di decidere se documentarci o meno.
        Poi però non lamentiamoci se becchiamo un verbale e dobbiamo rivolgerci all'avvocato di turno....
        Avv. Luca Cecinati

        Esiste un solo bene, la conoscenza, e un solo male, l'ignoranza.
        Socrate

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        • CAP257RM
          • May 2012
          • 99
          • roma

          #5
          Scrivo in questa discussione per non aprirne un'altra dato che comunque questa mi sembra pertinente, per chiedere agli esperti di leggi del forum se sia leggittimo che il commissariato di PS della mia circoscrizione mi abbia richiesto di far compilare ad ogni componente del mio gruppo familiare convivente un modulo da loro perdisposto (Allegato pdf) con allegato una fotocopia del documento di riconoscimento ed una relazione dettagliata di come sono custodite le armi, se l'appartamento è protetto con porta blindata, impianto di allarme e cancelletti alle finestre. Questa richiesta a mio parere illeggittima è scaturita dopo che mi sono recato in commissariato per ritirare la denuncia per l'acquisto di un nuovo fucile e la vendita di alcuni vecchi fucili ad avancarica. La richiesta di fare una relazione di come vengano custodite le armi (io utilizzo un armadietto blindato e lo scorso anno dopo un controllo domiciliare a seguito della richiesta del rinnovo del porto d'armi per difesa personale non mi è stato richiesto altro anche se il commissariato era un altro dato che l'autorizzazione me la rilascia il commissariato di cui fà parte l'attività) e se l'abitazione sia ben protetta contro i furti mi è sembrata veramente una cosa illeggittima perchè mi viene spontaneo pensare che se qualora io non possegga una porta blindata, un impianto di allarme e cancelletti alle finestre, potrei essere accusato di non custodire con la dovuta diligenza le armi o peggio che non le possa affatto detenere. Cosa devo fare compilare i moduli e presentare la relazione oppure iniziare a scrivere per sapere quale legge autorizzi il commissariato a farmi portare detta documentazione?
          File allegati

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          • oberkofler
            ⭐⭐⭐
            • May 2009
            • 2838
            • Veneto

            #6
            Originariamente inviato da Maxxx
            Infatti....pero' la legge non ammette ignoranza....ed il problema e' sempre del poveraccio e non del ricco che ha fior fiore di avvocati!!!

            Comunque, mi sono trovato purtroppo a voler denunciare uno Stro.70 e l' Ispettore mi dice...bene se intende procedere con Querela Denuncia le Dobbiamo in via cautelativa ritirare il porto d' armi e sequestrarle le armi in via "cautelativa"!!!
            Ahhh invece di invitarmi a mettere il colpo in canna??? Sti Cavoli!!!!
            Ho fatto solo un esposto.
            Comunque se non se ne puo' far a meno, si hanno a disposizione, alcune ore per cedere (magari ad un Parente) le nostre amate armi perche' almeno rimangono in famiglia!
            Cosi' da poterle poi piu' avanti riavere con facilita'

            Ciao Massimo
            Scusami non ho capito provo a fare un esempio uno ti ruba la macchina tu lo denunci e ti ritirano le armi?
            ho capito bene?

            io quello che ho capito e':
            1) se uno da di matto, si droga o e' un alcolizzato cronico gli sequestrano le armi e qua ci siamo
            2) se la custodia delle armi non e' fatta come si deve idem come sopra
            3) se uno litiga con qualcuno idem come sopra
            forse ho dimenticato qualcosa
            Ultima modifica oberkofler; 22-05-12, 09:12.

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            • deepakumara
              ⭐⭐
              • Oct 2010
              • 663
              • Milano
              • drahthaar e breton

              #7
              Originariamente inviato da CAP257RM
              .............................Cosa devo fare compilare i moduli e presentare la relazione oppure iniziare a scrivere per sapere quale legge autorizzi il commissariato a farmi portare detta documentazione?
              Io ti consiglierei di andara in Questura direttamente alla Divisione PAS e chiedere.
              Quando la legge non può far valere i propri diritti rendete almeno legittimo che la legge non impedisca di infliggere i torti. (William Shakespeare)

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              • Vittorio 58
                ⭐⭐⭐
                • Oct 2010
                • 1554
                • prov.catanzaro
                • Epagneul Breton

                #8
                Il discorso che dico io è il seguente:Per un cacciatore che suo malgrado possiede un solo fucile magari un po vecchiotto,conviene affrontare tutto questo o magari pagare circa 500 euro per il dissequestro? Il mio parere è di lasiar perdere ed andare in armeria a comprarne uno nuovo,che ne dite voi?Un saluto

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                • deepakumara
                  ⭐⭐
                  • Oct 2010
                  • 663
                  • Milano
                  • drahthaar e breton

                  #9
                  Originariamente inviato da Vittorio 58
                  Il discorso che dico io è il seguente:Per un cacciatore che suo malgrado possiede un solo fucile magari un po vecchiotto,conviene affrontare tutto questo o magari pagare circa 500 euro per il dissequestro? Il mio parere è di lasiar perdere ed andare in armeria a comprarne uno nuovo,che ne dite voi?Un saluto
                  Vittorio, premesso che il sequestro dell'arma sottintende la violazione di una norma, penale o amministrativa, il secondo fucile e prima di tutto il titolo per acquistarlo, te lo devi scordare. [:-clown]
                  Quando la legge non può far valere i propri diritti rendete almeno legittimo che la legge non impedisca di infliggere i torti. (William Shakespeare)

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                  • Alessandro il cacciatore
                    🥇🥇
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                    • 20199
                    • al centro della Toscana
                    • Deutsch Kurzhaar

                    #10
                    Originariamente inviato da Vittorio 58
                    Ma secondo te,un comune cittadino puo sapere tutte ste stronzate ?
                    Sono d'accordo con te Vittorio!
                    Ars venandi est collectio documentorum, quibus scient homines ad opus suum deprehendere animalia non domestica cuiuscumque generis vi vel ingenio. (Fridericus II Imperator 1194-1250)

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                    • Vittorio 58
                      ⭐⭐⭐
                      • Oct 2010
                      • 1554
                      • prov.catanzaro
                      • Epagneul Breton

                      #11
                      Quando mi è stato sequestrato il fucile mi è stato detto dalla vigilanza venatora che dovevano accertarsi della provenienza dell arma,praticamente il mio porto d armi non mi è stato sequestrato.Di conseguenza avendo tutto in regola con la licenza posso andare a comprare un altro fucile senza nessun problema.Anche perche in questi casi bisogna sapere che tipo di reato si ha commesso.Non so se mi sono espesso bene comunque nel mio caso cosi è andata.Un saluto

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                      • deepakumara
                        ⭐⭐
                        • Oct 2010
                        • 663
                        • Milano
                        • drahthaar e breton

                        #12
                        Originariamente inviato da Vittorio 58
                        Quando mi è stato sequestrato il fucile mi è stato detto dalla vigilanza venatora che dovevano accertarsi della provenienza dell arma,praticamente il mio porto d armi non mi è stato sequestrato.Di conseguenza avendo tutto in regola con la licenza posso andare a comprare un altro fucile senza nessun problema.Anche perche in questi casi bisogna sapere che tipo di reato si ha commesso.Non so se mi sono espesso bene comunque nel mio caso cosi è andata.Un saluto
                        Il sequestro dell'arma per accertamenti sulla provenienza, la vedo assai improbabile. Dunque, a meno che tu non avessi l'arma con la matricola abrasa (!) o poco leggibile, ma non credo proprio, il sequestro non c'entra nulla. Avrai pure un verbale, no!?
                        Quando la legge non può far valere i propri diritti rendete almeno legittimo che la legge non impedisca di infliggere i torti. (William Shakespeare)

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                        • Vittorio 58
                          ⭐⭐⭐
                          • Oct 2010
                          • 1554
                          • prov.catanzaro
                          • Epagneul Breton

                          #13
                          Nel caso mio il fatto è che sono stato sorpreso a cacciare con il richiamo elettrico ad allodole,di conseguenza mi anno portato in caserma e dopo aver steso il verbale mi anno sequestrato il fucile.A questo punto dico io che avendo in mano il porto d armi,posso trnquillamente andare in armeria a comprare un altro fucile senza che nessuno abbia da dire qualcosa.Dal mio punto di vista la vedo cosi semplice Un saluto

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                          • Maxxx
                            ⭐⭐⭐
                            • Jun 2009
                            • 1673
                            • Roma
                            • Avevo Kim un Espaniel Breton

                            #14
                            Originariamente inviato da oberkofler
                            io quello che ho capito e':
                            se uno litiga con qualcuno idem come sopra
                            Esatto!... Se tu ricevi delle minacce, uno schiaffo, uno sputo...etc etc...e intendi denunciare lo ston7o...LE FF.OO tI TRATTANO come fossi tu il delinguente! [:-clown]

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                            • phalacrocorax
                              ⭐⭐⭐
                              • Apr 2009
                              • 5961
                              • Veneto, Verona
                              • Indy, epagneul breton femmina

                              #15
                              Originariamente inviato da Vittorio 58
                              Quando mi è stato sequestrato il fucile mi è stato detto dalla vigilanza venatora che dovevano accertarsi della provenienza dell arma,praticamente il mio porto d armi non mi è stato sequestrato.Di conseguenza avendo tutto in regola con la licenza posso andare a comprare un altro fucile senza nessun problema.Anche perche in questi casi bisogna sapere che tipo di reato si ha commesso.Non so se mi sono espesso bene comunque nel mio caso cosi è andata.Un saluto
                              Originariamente inviato da Vittorio 58
                              Nel caso mio il fatto è che sono stato sorpreso a cacciare con il richiamo elettrico ad allodole,di conseguenza mi anno portato in caserma e dopo aver steso il verbale mi anno sequestrato il fucile.A questo punto dico io che avendo in mano il porto d armi,posso trnquillamente andare in armeria a comprare un altro fucile senza che nessuno abbia da dire qualcosa.Dal mio punto di vista la vedo cosi semplice Un saluto
                              Originariamente inviato da Vittorio 58
                              Il discorso che dico io è il seguente:Per un cacciatore che suo malgrado possiede un solo fucile magari un po vecchiotto,conviene affrontare tutto questo o magari pagare circa 500 euro per il dissequestro? Il mio parere è di lasiar perdere ed andare in armeria a comprarne uno nuovo,che ne dite voi?Un saluto
                              Guarda, a quanto ho capito quello che è successo a te è che ti hanno beccato ad usare il richiamo acustico vietato, così ti hanno fatto il verbale per il reato di cui all'art. 30 lett. h) in collegamento con l'art. 21 lett. r) della legge nazionale sulla caccia.
                              A seguito di ciò ti hanno sequestrato il richiamo vietato e anche l'arma.
                              Ma non si tratta del ritiro cautelare dell'arma di cui si discuteva, quanto piuttosto di un sequestro penale della stessa a seguito della commissione di un reato.
                              Ammesso che questa sia la prima volta che ti beccano (per la recidiva c'è la sospensione della licenza da 1 a 3 anni se non vado errato, ai sensi dell'art. 32 della legge 157/92), i 500 euro circa di cui parli non sono per il dissequestro, sono per l'oblazione, cioè per l'estinzione del reato!
                              Attenzione, perché non è che se non paghi i 500 euro si tengono il vecchio fucile e morta lì, se non fai l'oblazione vieni condannato per il reato, mentre se fai l'oblazione viene emessa sentenza che dichiara estinto il reato per intervenuta oblazione, per cui non c'è alcuna condanna!
                              Il richiamo acustico vietato verrà confiscato per legge.
                              Il fucile ti verrà invece restituito senza che tu debba pagare nulla per la sua restituzione.
                              In caso di condanna, al contrario, il fucile potrebbe anche essere fatto oggetto di confisca (quella facoltativa di cui all'art. 240 c.p., perché il tuo caso non rientra tra le ipotesi di confisca obbligatoria elencate dall'art. 28 della 157/92) per disposizione del giudice.

                              Questo è tutto l'iter, e spero di averlo esposto in modo comprensibile.
                              Ovvio poi che tu, avendo la tua licenza in tasca, puoi continuare nel frattempo ad andare a caccia con un altro fucile, oppure puoi comprartene un altro in armeria.
                              Ma di fronte alla scelta di subire una condanna per il reato o di non subire alcuna condanna pagando i 500 euro, non c'è neanche da pensarci a scegliere la seconda!

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