termocamere a caccia?
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Le leggi sono informate al principio di gerarchia chiamata anche gerarchia delle fonti.
Una legge emanata dal parlamento supera sempre una legge emanata da un consiglio regionale.
---------- Messaggio inserito alle 12:43 PM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 12:42 PM ----------
Si...capita.
Io posso dire che son due giorni che non so più dove intanarmi per evitare problemi o dover offendere! Avevo anche pensato di abbandonare il 3ad...certo che così è difficile fruire del forum.[:D]Ultima modifica selecon; 21-08-22, 11:48.A volte l'inutile si traveste da impossibile.Commenta
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In verità sulla questione dei puntatori non è per nulla chiara la questione.
Secondo me in lombardia nessuno potrà mai contestare la caccia con la termo: ma non è solo questo il problema.
Fino a qualche anno fa (c'erano solo gli IR, non c'erano i termici ma è lo stsso) quando venivi fermato era un casino, anche in un parco (facerndo contenimento, ovvio).
C'è stata gente rinviata a giudizio per qualcosa di pesantissimo: trasformazione in arma tipo da guerra.
Del resto, chi usava della roba come puntatore Ir andando a caccia?
Apposta ci fu quella cosa del prefetto.
Ora, e qui ho chiesto lumi al forum,vedo che sti oggetti vanno come il pane.
Però le sentenze avverse ci sono e non solo circa la questione della 110, anche sulla 157 ci sono delle massime da lasciare basiti.
Quella di prima è una: un entra in un paese con una termica da puntamento, viene condannato in cassazione per violazione alla 157.
Ora...i dubbi non possono non esserci. Ma metti che uno di Verona vada a caccia di selezione cinghiale in un ATC di Brescia.
Quando rientra lo fermano....come se la cava?
I tizi condannati non erano nemmeno in atteggiamento di caccia: entravano in un paese!
Questi, e tanti altri, i dubbi che andrebbero dissipati con delle massime o, almeno, con delle circolari.A volte l'inutile si traveste da impossibile.Commenta
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"Può".. fino a quando gli organi preposti non stabiliscano l'eventuale illegittimità di quell'atto.
Ti faccio un esempio: in Toscana una decina di anni fa circa ( vado a memoria) la Regione aveva deliberato la possibilità di cacciare 4 mesi continuativi in braccata il cinghiale e contestualmente la possibilità di farlo anche con terreno coperto dalla neve.
Questo durò per un paio di stagioni fino a quando non ne venne decretata l'illegittimità.
Qual'è la cosa importante che ci riguarda?
Che fino alla sua validità chi si attiene alla normativa vigente sia in regola. E così è, ovviamente. Se la Regione "infrange" la legge non è un problema del cittadino che si attiene a quella legge.
Il cacciatore deve solo rispettare quanto deliberato dal calendario venatorio. Stop.
---------- Messaggio inserito alle 01:25 PM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 01:18 PM ----------
Al momento "tiene botta" da 2 anni se non sbaglio. Vedremo
---------- Messaggio inserito alle 01:34 PM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 01:25 PM ----------
In verità sarebbe stato un discorso semplice.
La domanda era:
La termocamera non era vietata? ( per termocamera si intende ottica di puntamento termica/notturna)
Risposta:
È vietata, come previsto dall'art.30 della legge 157/92, in attività venatoria salvo diverse delibere regionali.
È invece consentito l'uso nello svolgimento dei piani di controllo, al pari di fari e lampadine ( fonti luminose) che per la legge 157/92 sono equiparati.
Va da sé e qui è il succo della diatriba, che se il montaggio e l'uso di ottiche di puntamento termiche comportasse la violazione dell'art.3 della legge 110/75 ( alterazione di armi) queste non potrebbero nemmeno essere previste e autorizzate per lo svolgimento delle attività di controllo.
Sarebbe come autorizzare l'uso di un' arma semiautomatica modificata in automatica. Ridicolo solo pensarlo.
---------- Messaggio inserito alle 03:28 PM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 01:34 PM ----------
@Argentina hunting
Mi spiego meglio:
Perché si confuguri il reato di alterazione d'arma ( art.3 legge 110/75) sono necessarie 2 condizioni contemporaneamente. Che ci sia alterzione meccanica e/o di dimensioni dell'arma e che questo comporti un aumento della potenzialità offensiva, cioè che sia più agevole il porto, l'uso e l'occultamento. Per astratto ( molto) una normalissima ottica da puntamento potrebbe essere considerata idonea ad aumentare la potenzialità offensiva ( spari con più precisione ad una distanza maggiore) , ma essendo un accessorio montato non modifica le caratteristiche meccaniche/strutturali dell'arma, che rimane tal quale come uscita di fabbrica.
Quindi, ammesso e non concesso l'aumento di potenzialità offensiva, in ogni caso non si configura il reato per la mancanza contemporanea delle due condizioni necessarie richieste dal legislatore, ovvero l'aumento del potenziale offensivo in seguito all'alterazione.Ultima modifica cero; 21-08-22, 13:23.Commenta
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Ora mi ê più chiaro. Volevo la spiegazione, potrebbe servirmi.Se dici la verità non dovrai mai inventarti nullaCommenta
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