allevatore, displasia pointer, responsabilità

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  • antonio90
    • Dec 2010
    • 135
    • Basilicata
    • pointer

    #1

    allevatore, displasia pointer, responsabilità

    salve,sono un giovane cacciatore cinofilo di 24 anni, volevo porvi delle domande riguardanti un caso di pointer affetto da displasia dell'anca e le responsabilità che l'allevatore è tenuto ad assumersi.la storia inizia a novembre 2013, quando mi accordo con questo allevatore amatoriale per il cucciolo, data in cui sarei andato a prenderlo e prezzo. a metà novembre vado a prendere il cucciolo che aveva circa 3 mesi,mi rilascia pedigree , microchip, dò un occhiata al cucciolo, appiombi perfetti, costituzione un po magra, ma per il resto sembrava perfetto, era vivace e molto vispo. i primi problemi iniziano a dicembre: il cucciolo presenta il prolasso della terza palpebra, da lì inizia una lunga peripezia che ,per farla breve tra intervento e convalescenza, si protrae per 2 mesi circa.il bello che proprio quando sembrava rientrato il problema all'occhio, il cane inizia ad assumere posture strane, anche da fermo, questo quando aveva circa 7 mesi. all'ottavo mese mi accorgo che il cane non si muove bene, previa visione di un veterinario gli viene diagnosticata una displasia di grado invalidante.è evidente che ,tra terza palpebra e displasia, il cucciolo presentava delle evidenti tare genetiche. mi sono tenuto in contatto con chi ha preso i fratelli di questo cucciolo e tutti hanno avuto il prolasso della terza palpebra. quando ho comunicato tale situazione all'allevatore , sinceramente ha detto subito che mi avrebbe dato un altro cucciolo, io gli ho detto che non avrei voluto un cucciolo figlio di uno dei genitori del cucciolo che mi aveva venduto. è un mio diritto fare tale richiesta? l'allevatore in questo caso è tenuto a rispettarla? posso richiedere il rimborso dei soldi? il cane invalidato resta con me o posso restituirlo?
  • Tommi

    #2
    La questione è delicata: me ne hanno parlato proprio pochi giorni fa al corso di medicina legale. Delicata perché la displasia non ha solo cause genetiche e, anche da genitori certificati esenti, può nascere prole con displasia.
    Due domande: l'allevatore ti ha rilasciato una ricevuta? Avete stipulato un qualche contratto scritto che riporti gli obblighi reciproci in caso di problemi?

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    • cuba7179
      ⭐⭐⭐
      • Jul 2007
      • 7126
      • Passignano sul Trasimeno, Perugia, Umbria.
      • Pointer/ Pablo Escobar Pointer/ Maritza Setter/ Vanja od Bebija [url=https://postimages.org/]

      #3
      Intanto mi dispiace per l'accaduto....per quello che riguarda il caso specifico sarebbe importante sapere se i genitori dei cani siano testati per l'HD e se avevi preso accordi (magari scritti) con l'allevatore riguardo alla salute futura del cucciolo.

      Inviato dal mio HUAWEI U8950N-1 utilizzando Tapatalk
      sigpicAlessandro # half drahthaar inside#

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      • antonio90
        • Dec 2010
        • 135
        • Basilicata
        • pointer

        #4
        i genitori non credo che siano testati per hd, non avevo preso nessun accordo o sorta di garanzia scritta. una stretta di mano e fiducia.

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        • ginger
          ⭐⭐⭐
          • Feb 2011
          • 5173
          • calabria
          • SETTER INGLESE

          #5
          per la restituizione del denaro dato o di un altro cucciolo,nn c'è bisogno che i genitori siano testati,sarebbe buona regola a prescindere,perchè sempre e comunque,la displasia è responsabilità dell'allevatore

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          • sly8489
            ⭐⭐⭐⭐
            • Mar 2009
            • 11961
            • Trieste
            • spring spaniel

            #6
            Il cane lo puoi restituire, l'allevatore non può rifiutarlo. Ci sono delle leggi in merito al tuo caso, è tutto scritto. Se ti consulti con un avvocato ti dirà che in casi come questi è meglio non firmare niente.

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            • l'inglese
              Moderatore Setter & Pointer
              • Mar 2008
              • 4242
              • Arzignano, Vicenza

              #7
              Verba manent scripta volant ! Comunque per i difetti all' occhio , perfettamente curabili , in genere , se ci si affida ad un ottimo veterinario , non c' e' alcuna rivalsa . Cosa diversa per la displasia ... Comunque gran sfortuna , visto che sono alquanto rari i casi di displasia nei Pointer ! Altro particolare che pochi sanno , se un Pointer ha una forma , anche non gravissima , di displasia , lo accusa molto e lo dimostra alla grande . Invece ci sono Setter con patologia ben piu' gravi che vanno e non sembra possano essere displasici .....

              ---------- Messaggio inserito alle 01:28 PM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 01:27 PM ----------

              Parlane con calma e non nominare i problemi all' occhio , se non serenamente e senza accennare a rivalse per quello ....
              Roberto

              Con affetto e simpatia [:-golf]

              un saluto

              l' inglese

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              • antonio90
                • Dec 2010
                • 135
                • Basilicata
                • pointer

                #8
                Originariamente inviato da sly8489
                Il cane lo puoi restituire, l'allevatore non può rifiutarlo. Ci sono delle leggi in merito al tuo caso, è tutto scritto. Se ti consulti con un avvocato ti dirà che in casi come questi è meglio non firmare niente.
                infatti è proprio questo che mi interessava,cioè sapere se la legge mi tutele in qualche modo al di la della serietà e del buon senso dell'allevatore. credo che la persona a cui mi sono rivolto per il cucciolo sia una persona seria, almeno per come mi ha risposto e per come ha reagito quando gli ho comunicato lo stato del cucciolo.il problema è che io ora a questo cane mi sono affezionato, ma d'altra parte non ho possibilità di tenere un cane che non posso portare a caccia, perchè essendo uno studente fuori sede , sono i miei genitori che se ne occupano quando non ci sono. per me sarebbe un problema prendere un altro cane oltre a questo.quindi anche se mi dà un altro cucciolo io con questo cane cosa ci faccio? io non posso tenerlo. potrei chiedere a lui di riprenderselo e di darmi un altro cucciolo?

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                • Alboinensis
                  Moderatore Continentali Esteri
                  • Nov 2008
                  • 8422
                  • Brescia - Lombardia
                  • Cane da ferma tedesco a pelo corto - Kurzhaar

                  #9
                  Attenzione... a quel che ho capito il cane è stato operato ad un occhio, dunque è stato fatto un atto di proprietà, dunque la garanzie di legge potrebbero essere decadute!!

                  Nel 2012 usci uno "speciale" della Gazzetta della Cinofilia che si chiamava "Il mio cucciolo... come sceglierlo ed educarlo", oltre alla miriade ti temi trattati si parlo anche di vizi rebitori; ti ripropongo l'articolo che avevo scritto a suo tempo, spero ti sia di utilità... cmq non essendo io un avvocato ti consiglio vivamente prima di muoverti di sentire un legale.

                  La scelta del cucciolo
                  Compravendita di animali: vizi redibitori

                  Attualmente gli animali sono considerati delle Res mobile e il loro commercio viene quindi disciplinato dal Codice Civile, la compravendita dei beni viene definita manifestazione di volontà bilaterale o plurime, per cui una delle parti “venditore”, promette all’altra “compratore” di cedere la proprietà di una cosa ovvero di trasmetterle qualsiasi diritto, dietro il ricevimento di un corrispettivo di denaro.
                  di Bruno Decca
                  Un riferimento specifico alla vendita di animali si trova nell’ art. 1496 C.C. che, però, sancisce soltanto un aspetto particolare della compravendita, quello relativo alla garanzia per vizi.La compravendita degli animali rientra pertanto nelle disposizioni generali del C.C. e, lo stesso, impone determinati obblighi, tra i doveri del venditore (art. 1476 C.C.), si sottolinea che l'obbligo di garantire che l'animale sia esente da vizi, salvo patto contrario. L'obbligo è ribadito dall'art. 1490 C.C. Che recita “Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuisca in modo apprezzabile il valore”.
                  Cosa si intende per vizio in materia di contenzioso? I vizi sono imperfezioni materiali della cosa tali da incidere sulla sua utilizzabilità o sul suo valore, riferito alla vendita di animali possiamo dire che i difetti, le patologie o le malattie che compromettono la funzionalità dell’animale possono definirsi vizio. Fermo restando questo concetto, dobbiamo però precisare che soltanto determinati vizi sono coperti da garanzia, infatti non si può responsabilizzare il venditore per fatti o eventi che si sono verificati successivamente alla compravendita dell’animale.
                  In campo civilistico i vizi coperti da garanzia che consentono all’acquirente di chiedere la risoluzione del contratto (azione redibitoria), sono definiti vizi redibitori; affinché un vizio possa essere considerato redibitorio deve avere le seguenti caratteristiche:
                  Pregresso - il vizio, cioè la patologia o malattia che manifesta l’animale oppure le cause da cui derivano, debbono essere preesistenti al momento del contratto;
                  Occulto - al momento dell’acquisto il vizio non deve essere apparente o facilmente riconoscibile. Un difetto è apparente quando emerge alla vista senza un minimo sforzo nella sua osservazione (es: cane mancante di un arto!). Sarà, invece, facilmente riconoscibile quando si manifesta ad un esame sia pure superficiale e sarà evidenziato se l’acquirente usa una media diligenza, esempio una zoppia;
                  Grave - il vizio deve essere tale da influire sulla funzionalità del soggetto. Il concetto di gravità deve essere in rapporto al grado di inettitudine all’uso o diminuzione di uso e, comunque, deve essere inteso nel senso che se al compratore fosse stato noto il difetto, non avrebbe concluso il contratto.
                  Sono pertanto coperti da garanzia i vizi redibitori (in quanto possono dar luogo all’azione redibitoria), preesistenti al momento della vendita, oppure vizi insorti dopo ma derivanti da cause preesistenti, nonché occulti e gravi.
                  Lo scopo della vendita consiste nel fare acquistare al compratore la titolarità del diritto trasferito e la disponibilità della cosa compravenduta; pertanto, la legge tutela il compratore nel caso in cui venga disturbato nel godimento del bene acquistato.
                  La garanzia è un patto offerto a tutela del compratore che afferisce naturalmente al contratto di cui si parla nell’art. 1487 C.C. : “I contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altresì pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna”.
                  Bisogna tener presente che la garanzia per vizi nell’animale è tacita e quindi, anche se non è stata espressamente dichiarata al momento della stipulazione del contratto, è dovuta da parte del venditore. Nulla vieta che le parti, al momento del contratto possano aumentare, diminuire o escludere la garanzia per vizi della cosa, in questi casi dovrà essere espressamente dichiarata, non necessariamente per scritto, ma documentabile anche tramite testimoni. Inoltre, si deve ricordare che “Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa”(art. 1490 C.C., secondo comma).
                  È molto importante che il compratore, all’atto della consegna, verifichi la cosa (animale) per non incorrere, poi, nella eccezione che potrebbe venire sollevata dal venditore in base all’art. 1941 del C.C. che, trattando della esclusione della garanzia, afferma: “Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa (mala fede)”; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili (il vizio deve essere occulto sia per il venditore che al compratore).
                  In presenza di vizio redibitorio nell’animale, il compratore può, a sua scelta in base all’art. 1492 C.C., chiedere:
                  - la risoluzione del contratto (azione redibitoria) che consiste nella restituzione dell’animale nelle stesse condizioni in cui si trovava all’atto della compravendita, il venditore dovrà restituire la somma pagata;
                  - la riduzione del prezzo (azione quanti minoris o estimatoria) consistente in una riduzione del prezzo pattuito a fronte della diminuzione della funzionalità.
                  Il legislatore stabilisce i termini temporali entro i quali il compratore può far valere i suoi diritti in presenza di vizio redibitorio. In tema di compravendita in generale il C.C. stabilisce che la denuncia al venditore deve essere fatta entro 8 giorni dalla scoperta del vizio (termine di decadenza) e comunque entro un anno dalla consegna dell’animale (termine di prescrizione).
                  L’ art. 1496 C.C. concernente la compravendita degli animali dispone che “La garanzia per vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali… se neppure questi dispongono, si osservano le norme che regolano la compravendita in generale”. In relazione alla prevalenza degli usi sul C.C. bisogna precisare che le malattie che vengono elencate nelle raccolte di usi e consuetudini provinciali hanno validità giuridica. Questo non vuol dire che siano gli unici difetti che possano ritenersi redibitori in quanto, qualsiasi patologia se pregressa, occulta e grave, anche se non inclusa nell’elenco, è da considerarsi vizio redibitorio. Inoltre, come affermato dalla giurisprudenza, gli usi che fanno risalire il termine di decadenza a 8 giorni dalla consegna dell’animale, anziché dalla scoperta, non sono validi in quanto contrari alla norma generale: “È illegittimo e, pertanto non applicabile, l’uso locale che fa decorrere il termine per la denuncia dei vizi occulti dalla consegna dell’animale (Sent. Corte Cass. N. 1834 del 27.06.1942 e ribadita nella Sent. Corte Cass. N. 599 del 27.02.1954)”.
                  La mancata o intempestiva denuncia dei vizi dell’animale, nel termine di 8 giorni dalla scoperta (e comunque prima del decorso dell’anno della consegna) è configurata dalla legge come una causa di decadenza del diritto del compratore alla garanzia. Il termine decorre, in ogni caso, dal giorno della loro scoperta. In riferimento a questo ultimo aspetto esiste giurisprudenza contrastante: alcune sentenze affermano che il termine inizia dal momento in cui il compratore acquisisce la certezza oggettiva dell’esistenza completa del vizio e non dal semplice sospetto, mentre altre sentenze dispongono che parte dalla data in cui semplicemente si comincia a manifestare il vizio e non già alla individuazione del rapporto causa-effetto. È consigliabile però che l’ acquirente denunci il vizio appena ne abbia il sospetto. Egli non è tenuto a fare una denuncia analitica e precisa del difetto, ma può limitarsi ad una denuncia generica che valga a mettere sull’avviso il venditore, salvo precisare in un secondo momento la natura e l’entità del vizio riscontrato.
                  Per quanto riguarda le modalità di comunicazione, la denuncia può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo di trasmissione, sarebbe opportuno comunque che venisse effettuata attraverso mezzi che lascino al denunciante la prova dell’avvenuta comunicazione (raccomandata, telegramma, fax, ecc.). La tempestività nella denuncia è riferita al momento in cui essa è emessa, se effettuata per posta, e non a quello in cui è ricevuta dal destinatario.
                  In precedenza abbiamo riportato le possibili azioni che il compratore può, a sua scelta, domandare al venditore in caso di esistenza di vizio nell’animale: azione redibitoria (resa dell'animale e rimborso) oppure azione quanti minoris (riduzione del prezzo), tuttavia il C.C. dispone che in caso di morte dell’animale portatore di vizio redibitorio, per cause fortuite o colpa del compratore (morte non collegatz alla presenza del vizio) nonché in caso che siano stati effettuati atti di proprietà sul soggetto (castrazione, operazioni chirurgiche, ecc.), che non consentono di restituire l’animale nelle stesse condizioni in cui si trovava al momento della vendita, il compratore può soltanto chiedere l’azione estimatoria; se invece, la morte dell’animale è stata una conseguenza del vizio di cui era affetto, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto.
                  Nell’azione redibitoria o quanti minoris il compratore ha diritto al rimborso spese ed al risarcimento danni anche se il venditore è in piena buona fede : “Nella vendita la garanzia per i vizi è dovuta per il fatto oggettivo della loro esistenza, indipendentemente da ogni presupposto di colpa del venditore” (Sent. Sez. II della Cassazione Civile n. 914 del 15.02.1986). In tema di responsabilità risarcitoria del venditore per i vizi della cosa l’acquirente può anche chiedere soltanto che gli venga risarcito il danno costituito dalle spese necessarie per eliminare i vizi dell’animale comprato come ad esempio interventi chirurgici, nonché dei possibili danni arrecati a causa dei vizi della cosa (ad esempio malattia contagiosa trasmessa ad altri animali) senza rivendicare la risoluzione del contratto.
                  Possiamo concludere dicendo che non c’è dubbio che il momento della stipulazione del contratto di compravendita di animali, verbale o scritto che sia, rappresenta uno dei punti cruciali in quanto tale dichiarazione dimostra la volontà delle parti (venditore /compratore) al trasferimento della proprietà dell’animale attraverso il corrispettivo di un prezzo nelle condizioni fissate nel contratto.
                  Normalmente i contratti di compravendita di animali sono di tipo verbale. In tali casi bisogna sempre ricordarsi che la garanzia legale per vizio è tacita e, cioè, a meno che i contraenti oralmente non dispongano in maniera diversa, esiste sempre. Nel caso di contratti di compravendita scritti, l’acquirente deve stare molto attento a quello che c’è scritto in quanto, in qualche occasione, il venditore sottopone alla sua firma dichiarazioni che escludono o limitano fortemente la garanzia per vizi, oppure riportano clausole che giocano a suo favore, ad esempio proponendo la sostituzione dell’animale viziato con un altro animale invece della restituzione del prezzo pagato, venendo così a cadere il diritto alla azione redibitoria o estimatoria. Infatti, sebbene questa ultima soluzione sembri offrire una maggiore garanzia a tutela del compratore, bisogna tener presente il rapporto affettivo che si instaura tra il proprietario ed il cane acquistato, essendo poco probabile che il compratore sia disposto a restituire il proprio animale in cambio di un altro.
                  Sarebbe auspicabile che sia il venditore che il compratore attuassero dei comportamenti ben precisi e chiari prima di arrivare alla firma del contratto in modo di evitare, o quantomeno limitare, il contenzioso. Sicuramente l’allevatore che si sforza di migliorare la produzione dei propri cani, ad esempio sottoponendoli a diagnosi di malattie ereditarie ed eliminando dalla riproduzione i soggetti portatori, oltre a migliorare la sanità degli animali e le loro longevità, evita una dispersione di risorse finanziarie in campo legale. Colui che propone al suo cliente le garanzie più convenienti previste dalla norma, amplificazione della garanzia per determinate malattie, invece di limitarla o escluderla, dimostra la sua buona fede oltre a riflettersi positivamente sui comportamenti di lealtà commerciale. Il compratore, oltre al dovere di avere un minimo di diligenza nella osservazione dell’animale che si propone acquistare potrebbe farsi dichiarare dal venditore l’assenza di vizi nell’animale oppure aumentare il termine di garanzia al fine di auto-tutelarsi in caso di controversia.
                  Il mio ultimo consiglio, in ogni caso, è quello di appoggiarsi ad allevatori seri e di fiducia, evitando come la peste i cosi detti (in senso dispregiativo) “cagnari”.
                  Bruno Decca
                  "Multi sunt vocati... pàuci vero electi"

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                  • antonio90
                    • Dec 2010
                    • 135
                    • Basilicata
                    • pointer

                    #10
                    Originariamente inviato da Alboinensis
                    Attenzione... a quel che ho capito il cane è stato operato ad un occhio, dunque è stato fatto un atto di proprietà, dunque la garanzie di legge potrebbero essere decadute!!
                    grazie della risposta molto esaustiva , ma mi spieghi meglio questo passaggio? io ho comunicato all'allevatore anche il prolasso della terza palpebra ed è stato lui a consigliarmi il tipo di intervento da fare. lui era a conoscenza del prolasso della terza palpebra prima che gli comunicassi della displasia. il problema all'occhio l'ho ritenuto superabile con un piccolo intervento e per questo non ho esercitato il mio diritto di farmi restituire soldi o di farmi dare un altro cucciolo.

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                    • tommaso87
                      ⭐⭐
                      • Mar 2008
                      • 942
                      • Grosseto, Toscana.

                      #11
                      il cane ti è stato venduto con un vizio, denuncia il vizio subito con raccomandata all'allevatore, hai un anno di tempo dalla consegna per far valere la garanzia, poi vai subito da un avvocato e fatti tutelare
                      viva la caccia e chi la fa, TOMMASO

                      Commenta

                      • GIAMPIETRO84
                        Ho rotto il silenzio
                        • Dec 2012
                        • 45
                        • VICENZA
                        • POINTER INGLESE

                        #12
                        Dove è stato preso il cucciolo??In che allevamento??

                        Commenta

                        • antonio90
                          • Dec 2010
                          • 135
                          • Basilicata
                          • pointer

                          #13
                          Originariamente inviato da GIAMPIETRO84
                          Dove è stato preso il cucciolo??In che allevamento??
                          il cucciolo è stato preso in basilicata da un allevatore amatoriale..

                          Commenta

                          • l'inglese
                            Moderatore Setter & Pointer
                            • Mar 2008
                            • 4242
                            • Arzignano, Vicenza

                            #14
                            Io consiglierei la calma e il ragionare assieme , prendere un avvocato potrebbe costare piu' del cucciolo ....... Parla all' allevatore , dovrai portare delle lastre ufficiali e non qualsiasi , poi chiedi se puo' cambiartelo , anche non subito ma alla prossima cucciolata . Comunque per portare avanti un discorso serio , si devono avere le lastre fatte a un veterinario specializzato e fatte con dovizia di particolari .... Auguri
                            Roberto

                            Con affetto e simpatia [:-golf]

                            un saluto

                            l' inglese

                            Commenta

                            • antonio90
                              • Dec 2010
                              • 135
                              • Basilicata
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                              #15
                              Originariamente inviato da l'inglese
                              Io consiglierei la calma e il ragionare assieme , prendere un avvocato potrebbe costare piu' del cucciolo ....... Parla all' allevatore , dovrai portare delle lastre ufficiali e non qualsiasi , poi chiedi se puo' cambiartelo , anche non subito ma alla prossima cucciolata . Comunque per portare avanti un discorso serio , si devono avere le lastre fatte a un veterinario specializzato e fatte con dovizia di particolari .... Auguri
                              sicuramente sará questo il mio atteggiamento, l'aggresivitá è la prepotenza, anche quando hai ragione, non portano a nulla. il post che ho scritto serve soprattutto a me per tutelarmi e darmi una sicurezza personale. com già detto appena ho parlato con l'allevatore lui mi ha subito detto che mi avrebbe dato un altro cucciolo. però voglio conoscere come stanno le cose in queste situazioni e quali sono le responsabilità che acquirente e venditore devono singolarmente assumersi. mi interessava soprattutto sapere se l'allevatore era tenuto a rimborsarmi o a darmi un altro cucciolo e bene o male ho avuto delle risposte che mi hanno fatto fare un'idea. vorrei altri chiarimenti sulla possibilitá che io, impossibilitato a tenere il cane, gli restituisca il cane in attesa che mi dia un altro cucciolo.

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