Domanda a un esperto

Comprimi

Riguardo all'autore

Comprimi

cicalone Scopri di più su cicalone
X
 
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • mastro
    ⭐⭐
    • Mar 2010
    • 301
    • verona
    • setter inglese

    #16
    Se seccede quello che descrivi, ti denunciano per detenzione abusiva di materiale esplodente (cartucce).
    Saluti mastro.

    Commenta

    • cicalone
      Celsius °C
      • Dec 2008
      • 19936
      • Ostia Lido Roma
      • cane da lecco

      #17
      Originariamente inviato da mastro
      Se seccede quello che descrivi, ti denunciano per detenzione abusiva di materiale esplodente (cartucce).
      Saluti mastro.

      E hanno di che motivare pure la perquisizione.....[:D]
      Cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura, te lo rivelan gli occhi e le battute della gente e la curiosita' di una ragazza irriverente ....

      Commenta

      • Nat.buono@Hotmail.de

        #18
        ragazzi ciao scusate ho da poco acquistato un cannocchiale da battuta konus pro da 30mm con 4 ingrandimenti e meccanismo di messa a fuoco ho fatto una buona scelta o no? illuminatemi al piu presto ciao.

        Commenta

        • claudio 58
          ⭐⭐⭐
          • Jun 2009
          • 1365
          • lecce
          • Kurzhaar

          #19
          Originariamente inviato da mastro
          Per eseguire una perquisizione ai sensi dell'art. 41 del TULPS ci deve essere fondato motivo di ritenere che, nella propria macchina, sulla persona, presso domicilio, o qualunque altro luogo nella disponibilità del sospettato, si possano detenere illegalmente armi, munizioni, materiale esplodente o materiale bellico.
          Pertanto bossoli vuoti e penne di beccaccia esposti sul croscotto, non possono essere, a mio avviso, fondato motivo di ritenere che vi possano essere armi ecc.
          Poi può succedere di tutto, io parlo solo per quello che conosco.
          Saluti mastro.
          La perquisizione all'art. 41 del TULPS è specifico per locali pubblici o privati o in qualsiasi abitazione, perquisire l'auto o, comunque, tutto quello che non rientra in quello prima detto è ILLEGALE.

          ---------- Messaggio inserito alle 06:49 PM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 06:37 PM ----------

          Originariamente inviato da Rosario Damiano
          Quoto in pieno ed aggiungo che le posso eseguire in qualsiasi ora del giorno e della notte se sospettano - anche "se per indizio" - che qualcuno possa detenere abusivamente armi, munizioni e materie esplodenti (art. di riferimento: 41 TULPS, art. 4 della L. 152/75 ecc. ).
          La perquisizione in un'abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti a essa non può essere iniziata prima delle ore 7 e dopo le ore 20.
          Tuttavia, nei casi urgenti, l'autorità giudiziaria può disporre per iscritto che la perquisizione sia eseguita fuori dei suddetti limiti temporali.

          Non è poi così semplice come si crede.
          Claudio

          Commenta

          • mastro
            ⭐⭐
            • Mar 2010
            • 301
            • verona
            • setter inglese

            #20
            Che non è così semplice lo sostengo da tempo, ma non ho mai sentito parlare di orari per eseguire perquisizioni.
            Saluti mastro.

            Commenta

            • Rosario Damiano
              ⭐⭐
              • Mar 2009
              • 309
              • Martirano Lombardo (CZ)
              • Breton - Bracco

              #21
              Originariamente inviato da claudio 58
              La perquisizione all'art. 41 del TULPS è specifico per locali pubblici o privati o in qualsiasi abitazione, perquisire l'auto o, comunque, tutto quello che non rientra in quello prima detto è ILLEGALE.

              ---------- Messaggio inserito alle 06:49 PM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 06:37 PM ----------



              La perquisizione in un'abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti a essa non può essere iniziata prima delle ore 7 e dopo le ore 20.
              Tuttavia, nei casi urgenti, l'autorità giudiziaria può disporre per iscritto che la perquisizione sia eseguita fuori dei suddetti limiti temporali.

              Non è poi così semplice come si crede.

              Non è proprio così:
              Per le autovetture c'è l'art. 4 da me precedentemente mensionato, mentre per quanto riguarda l'orario non c'è bisogno dell'autorizzazione dell'A.G. se "il ritardo potrebbe pregiudicare l'esito"
              Fidatevi!!! [;)]

              Cordialità

              Commenta

              • claudio 58
                ⭐⭐⭐
                • Jun 2009
                • 1365
                • lecce
                • Kurzhaar

                #22
                Originariamente inviato da Rosario Damiano
                Non è proprio così:
                Per le autovetture c'è l'art. 4 da me precedentemente mensionato, mentre per quanto riguarda l'orario non c'è bisogno dell'autorizzazione dell'A.G. se "il ritardo potrebbe pregiudicare l'esito"
                Fidatevi!!! [;)]

                Cordialità
                L'art. 4 della legge nr.152/1975, contenente disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, richiedono presupposti ancor più rigorosi rispetto a quelli richiesti per le perquisizioni in materia di stupefacenti (art.103, c.3, L.309/90). L'art.4, infatti, limita a casi eccezionali di necessità ed urgenza che non consentono un tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria la possibilità per la polizia giudiziaria di procedere all'immediata perquisizione sul posto, al fine di accertare esclusivamente l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, di persone il cui atteggiamento o la presenza in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo non appaiano giustificabili.

                Le grane giudiziarie vengono proprio quando devi, poi, spiegare i motivi legati al "ritardo che poteva pregiudicare l'esito". La polizia giudiziaria deve oiperare sulla base di elementi oggettivi e non solo di semplici sospetti o vaghe congetture. Le perquisizioni sono atti irripetibili che possono incidere irreversibilmente sulle scelte processuali del pubblico ministero.

                L'àmbito di operatività delle perquisizioni eseguibili ad iniziativa della polizia giudiziaria è ristretto ai casi in cui sussista un pericolo nel ritardo. Tale pericolo è presunto nei casi di flagranza e di evasione. Va invece adeguatamente motivato nelle altre ipotesi, per sempio possibilità di fuga del ricercato, probabilità che il corpo del reato venga rimosso, probabilità di inquinamento delle prove.

                ---------- Messaggio inserito alle 09:22 AM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 09:10 AM ----------

                Originariamente inviato da mastro
                Che non è così semplice lo sostengo da tempo, ma non ho mai sentito parlare di orari per eseguire perquisizioni.
                Saluti mastro.
                L'orario per le perquisizioni nel domicilio è stabilito dall'art.251 del codice di procedura penale.
                Claudio

                Commenta

                • Rosario Damiano
                  ⭐⭐
                  • Mar 2009
                  • 309
                  • Martirano Lombardo (CZ)
                  • Breton - Bracco

                  #23
                  Originariamente inviato da claudio 58
                  L'art. 4 della legge nr.152/1975, contenente disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, richiedono presupposti ancor più rigorosi rispetto a quelli richiesti per le perquisizioni in materia di stupefacenti (art.103, c.3, L.309/90). L'art.4, infatti, limita a casi eccezionali di necessità ed urgenza che non consentono un tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria la possibilità per la polizia giudiziaria di procedere all'immediata perquisizione sul posto, al fine di accertare esclusivamente l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, di persone il cui atteggiamento o la presenza in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo non appaiano giustificabili.


                  Le grane giudiziarie vengono proprio quando devi, poi, spiegare i motivi legati al "ritardo che poteva pregiudicare l'esito". La polizia giudiziaria deve oiperare sulla base di elementi oggettivi e non solo di semplici sospetti o vaghe congetture. Le perquisizioni sono atti irripetibili che possono incidere irreversibilmente sulle scelte processuali del pubblico ministero.

                  L'àmbito di operatività delle perquisizioni eseguibili ad iniziativa della polizia giudiziaria è ristretto ai casi in cui sussista un pericolo nel ritardo. Tale pericolo è presunto nei casi di flagranza e di evasione. Va invece adeguatamente motivato nelle altre ipotesi, per sempio possibilità di fuga del ricercato, probabilità che il corpo del reato venga rimosso, probabilità di inquinamento delle prove.

                  ---------- Messaggio inserito alle 09:22 AM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 09:10 AM ----------



                  L'orario per le perquisizioni nel domicilio è stabilito dall'art.251 del codice di procedura penale.


                  Infatti, la discrezionalità a valutare i casi " eccezzionali di necessità ed urgenza.... e via discorrendo", è affidata alla Polizia Giudizia operante, quindi ......Drool]

                  Per quanto riguarda gli orari per le perquisizioni la norma generale consente di effettuarle dalle 7 alle 20, ma se in ritardo potrebbe pregiudicare l'esito sono ammesse in tutte le ore della giornata.
                  Come ha detto l'amico Mastro "non ci troviamo in america".
                  Cordialità
                  Ultima modifica Rosario Damiano; 17-03-11, 12:01.

                  Commenta

                  • mastro
                    ⭐⭐
                    • Mar 2010
                    • 301
                    • verona
                    • setter inglese

                    #24
                    L'orario per le perquisizioni nel domicilio è stabilito dall'art.251 del codice di procedura penale.[/QUOTE]


                    Art. 352 comma 3
                    Saluti mastro.

                    Commenta

                    • claudio 58
                      ⭐⭐⭐
                      • Jun 2009
                      • 1365
                      • lecce
                      • Kurzhaar

                      #25
                      Originariamente inviato da mastro
                      L'orario per le perquisizioni nel domicilio è stabilito dall'art.251 del codice di procedura penale.

                      Art. 352 comma 3
                      Saluti mastro.[/QUOTE]

                      D'accordo, ma probabilmente non mi sono spiegato.
                      Il problema, come detto prima, sta proprio in queste sei parole: "quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l'esito".

                      Adesso prova ad analizzarle e vedi in quanti casi (perquisizione domiciliare) possono rientrare nella casistica le sei fatidiche parole.

                      Aggiungo che molti verbali di perquisizione, sia personale che domiciliare, non sono stati convalidati perchè non è stato informato preventivamente il PM. Gli operatori sono stati richiamati solennemente perchè, come si faceva una volta, avevano riportato la frase "che non consentivano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente".
                      Pertanto, poichè tuttii PM di turno sono provvisti di cellulare di servizio e la reperibilità comunicata a tugli gli uffici, tale frase è stata giudicata falsa e, di conseguenza, come prima detto, il verbale invalidato.

                      Alla fine della fiera, considerato che si tratta di una telefonata a cui le procure ci tengono molto, secondo il mio personale parere, sta benedetta telefonata conviene farla.

                      Dimenticavo, il 352 parla di flagranza che, come sicuramente saprai, non ha nulla a che vedere con tutte le perquisizioni che non rientrano in questa casistica.
                      Ultima modifica claudio 58; 18-03-11, 12:34.
                      Claudio

                      Commenta

                      • mastro
                        ⭐⭐
                        • Mar 2010
                        • 301
                        • verona
                        • setter inglese

                        #26
                        Mi arrendo.

                        Commenta

                        • Rosario Damiano
                          ⭐⭐
                          • Mar 2009
                          • 309
                          • Martirano Lombardo (CZ)
                          • Breton - Bracco

                          #27
                          Infatti, e proprio all'art. 352, c.3° del C.P.P. che consente di procedere a perquisizione locale oltre i canonici orari. Ma questo articolo dagli addetti ai lavori viene usato solo in casi sporadici e solo ed eclusivamente in presenza della flagranza del reato. Generalmente per la ricerca di armi e materie esplodenti ci si affida l'art. 41 TULPS. Il medesimo non ha limiti orari e si può procedere a perquisizione se si ha notizia "anche se per indizio" che qualcuno detenga (privata dimora o locale publico) abusivamente armi, munizioni o materie esplodenti.
                          Cordialità
                          Rosario

                          Commenta

                          Argomenti correlati

                          Comprimi

                          Attendere..