Punto primo la sussistenza dello stato di ebbrezza.
Il limite di 0,5 gr/lt infatti, ha valore solamente ai fini dell'applicazione dell'art. 186 del codice della strada, come è espressamente stabilito da questo articolo, del resto.
Punto secondo l'accertamento tramite etilometro.
L'etilometro può essere usato per l'accertamento dello stato di ebbrezza solo in quanto è previsto dal codice della strada l'utilizzo a tale scopo.
Non può essere usato per l'accertamento del tasso alcolemico fuori dalle ipotesi di accertamento della guida in stato di ebbrezza.
Punto terzo non esiste una ipotesi di reato di caccia in stato di ebbrezza.
Per cui escluderei che tale accertamento sia stato finalizzato alla contestazione di un reato.
Tra l'altro, al di fuori dell'ipotesi della guida in stato di ebbrezza, esiste un altro reato che è quello della ubriachezza manifesta, reato per la cui contestazione non occorrono misurazioni del grado alcolemico nel sangue ma solo la constatazione obiettiva da parte del pubblico ufficiale che il soggetto si trovi in evidente stato di ubriachezza.
Per cui non capisco a che pro la forestale vada in giro con l'etilometro e in base a quali norme operi il sequestro.
Qualcuno ha qualche info?
Commenta