Il che parrebbe confermare la mia supposizione che una sola guida in stato di ebbrezza (che è un reato) non giustifica una prognosi di inaffidabilità nel maneggio delle armi.
Sempre nel 2008 il TAR della Campania accoglieva il ricorso di un cittadino al quale non era stato concesso il porto d'armi, nonostante fosse stato ritenuto idoneo a svolgere la mansione di guardia giurata. Il Prefetto aveva motivato il diniego di porto d'armi a causa di una segnalazione circa l'uso di uno spinello risalente a parecchi anni prima. Il TAR riteneva che il diniego del pda fosse illegittimo in quanto: a) l'episodio era risalente nel tempo; b) non si trattava comunque di condanna ma solo di una segnalazione; c) il ricorrente possedeva il requisito della buona condotta; d) nonostante la circolare del Ministero dell'Interno del 27/04/2007 sottolineasse l'esigenza di valutare anche l'uso occasionale di stupefacenti onde evitare possibili abusi nel maneggio delle armi, essa richiederebbe l'attualità del presupposto e non darebbe luogo comunque ad una preclusione automatica.
Il TAR Lombardia, sempre nel 2008, riteneva che l'esercizio del potere di diniego del rinnovo del porto d'armi, pur trattandosi di potere discrezionale della P.A., non deve fondarsi sulla circostanza che il soggetto abbia pendente un giudizio penale o abbia riportato condanna penale, ma solo sulla circostanza che il soggetto non dia affidamento nell'uso delle armi.
Ecco un po' di giurisprudenza che chiarisce qualche dubbio in merito al rinnovo del pda.
Ma un fatto resta: se la Questura nega il rinnovo, l'unica strada è il ricorso al TAR...
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