ecco fatto comunitaria approvato (definitivam.) art. 42

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  • fistione
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    • Feb 2009
    • 3566
    • viareggio

    #1

    ecco fatto comunitaria approvato (definitivam.) art. 42

    <TABLE id=Table1 width="100%"><TBODY><TR><TD>Approvata la Comunitaria. L'articolo 42 (ex 43) su caccia diventa legge


    mercoledì 12 maggio 2010<!-- (137 visite)--><!--(Archiviato il sabato 22 maggio 2010)--> <TD align=right> </TD></TR><TR><TD colSpan=2>La Legge Comunitaria 2009 termina il suo iter legislativo e dopo innumerevoli passaggi tra Camera e Senato ottiene il sì definitivo in quarta lettura. Ad approvarla questa mattina sono stati 130 senatori che hanno votato a favore il provvedimento, modificato alla Camera. Hanno votato a favore Pdl e Lega mentre si sono astenuti i gruppi di opposizione: Pd, Idv e Udc - Svp - Autonomie (108 in tutto). Un solo astenuto nel Pdl, Maria Ida Germontani, che ha espresso il proprio dissenso dal suo gruppo.

    La legge include modifiche anche in tema di caccia (art. 42, ex 43) intervenendo sulle norme che regolano il calendario venatorio, in applicazione, almeno in parte, dei principi contenuti nella Direttiva Uccelli. Ora i prelievi per alcune specie potranno essere regolati secondo i Key Concept della Direttiva (entro comunque la prima decade di febbraio, così come deciso da una sofferta mediazione alla Camera), su richiesta delle Regioni e previo parere favorevole dell'Ispra.

    sarà meglio o peggio....????[:-clown]
    </TD></TR></TBODY></TABLE>
    Lorenzo
  • tordaiolo pugliese

    #2
    Quindi ci hanno abbindolato bene bene. perche' ci hanno dato la possibilita' di cacciare 4-5 specie quasi insignificanti nella 1' decade di febbraio, pero' ( e qui sta la vergogna ) potrebbero toglierci i tordi, cesene, sasselli, beccacce gia' del 10 gennaio.
    Una sola parola...VERGOGNA

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    • cheytac
      ⭐⭐⭐
      • Jul 2009
      • 4156
      • Bollate(Mi)
      • Bassotta a pelo duro(Ulla) boxer (yuma)

      #3
      Qui adesso ci sono i KC da dover seguire,quindi credo quasi per certo che i tordi chiuderanno al 10 gennaio,mentre la decade di febbraio tanto osannata la vedremo in ben poche regioni e al netto delle giornate di silenzio venatorio,forse il singolo potrà godere al massimo di 3/4 giornate dicaccia.Aspita che mirabolanti risultati ci hanno regalato i paladini del più tempi e più specie..........Ciao veci
      Waidmannsheil!!!

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      • gigi69

        #4
        O bravi ora ci sè preso e ci si tiene,tanto quei 4 stronzi che vi hanno abbindolato (sottolineo VI,perchè io non ci ho mai creduto) vanno a caccia in riserva o all'estero o tutt'e due.Complimenti a tutti e soprattutto a chi gli ha dato i'voto.Almeno quelli che ce l'hanno con noi lo sappiamo da che parte stanno,ma le pugnalate alle spalle.......

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        • ALFIO68

          #5
          bene belle cacciate ad anatre su viaaaaaaaaaaaa
          se quando?? il parere chi lo da' e l'ispra regionali posti di lavoro o volontariato? chi se ne occupera'?
          saluti a tutti

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          • grillaia
            ⭐⭐
            • Feb 2009
            • 239
            • toscana
            • setter inglese setter gordon

            #6
            Originariamente inviato da ALFIO68
            bene belle cacciate ad anatre su viaaaaaaaaaaaa
            se quando?? il parere chi lo da' e l'ispra regionali posti di lavoro o volontariato? chi se ne occupera'?
            saluti a tutti
            Alle anatre?????
            ti faranno cacciare le gallinelle i porciglioni e forse il beccacino ma le anatre scordatele,sono troppo simili ,cosi dice l' ispra e essendo simili cè forte rischio di abbatere specie in risalita prenuziale e cosi ....lo prendiamo nel tortello:-pr

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            • phalacrocorax
              ⭐⭐⭐
              • Apr 2009
              • 5961
              • Veneto, Verona
              • Indy, epagneul breton femmina

              #7
              Ma non è vero che si cacciano meno specie a gennaio, l'ha mica già spiegato Orsi in un altro thread?
              Diceva che qualora la Regione intenda prorogare la caccia di una specie fino al 10 febbraio, deve richiedere parere ispra a suffragio dei propri studi scientifici. Ma in caso contrario tutto resta come prima.
              I KC non sono un atto normativo, né sono richiamati dall'art. in questione. Sono solo uno studio ornitologico europeo che vale quale indirizzo. Però non essendo tirati in ballo dalla legge sulla caccia, non hanno nessuna valenza normativa. Non è che siccome il KC stima il tordo in migrazione prenuziale a gennaio, da ora in poi lo si può cacciare solo fino a dicembre. Significa solo che se lo vuoi cacciare fino al 10 febbraio devi avere il parere dell'ispra.

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              • alcione tsa
                ⭐⭐⭐
                • Oct 2009
                • 4366
                • Ischia
                • cocker

                #8
                Credo proprio che ti sbagli Nadir!!!I calendari regionali vanno sottoposti al PARERE VINCOLANTE DELL'ISPRA che entro 30 giorni daranno la BENEDIZIONE e apporranno le dovute correzioni....se il tordo lo chiudi al 31/01 loro applicheranno TASSATIVAMENTE i KC!!e te li riportano al 10/01.....spero proprio di avere torto perchè le mie cacce pricipali sono il tordo in primis e poi le bekke!!Attendo...nel frattempo se ti fai un "giro" sui siti dei nostri nemici giurati stanno ancora esultando!!quindi...trai tu le dovute conclusioni!!!

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                • phalacrocorax
                  ⭐⭐⭐
                  • Apr 2009
                  • 5961
                  • Veneto, Verona
                  • Indy, epagneul breton femmina

                  #9
                  Ma veramente il testo approvato in Senato ho letto che è lo stesso approvato alla Camera, cioè quello divenuto famoso per la mediazione che ha portato ai 10 giorni di febbraio.
                  Il calendario venatorio non deve avere parere dell'ispra in blocco ma per singole specie, e solo nel caso in cui si richieda la proroga della stagione al 10 febbraio.
                  In sostanza a me pare che si stato salvato il vecchio calendario politico della 157, che tutto sommato stava bene a tutti, ambientalisti e cacciatori, prevedendo che la proroga, per singola specie, della caccia al 10 febbraio sia sottoposta a parere ispra.
                  Non sarei molto d'accordo su quanto riportato nel commento, mi pare della LIPU, cioè che la stagione si è accorciata perché l'ispra accorcerà le singole specie in base ai kc.
                  A me pare che se l'Ispra viene interpellata per rendere parere sull'allungamento della stagione a quella singola specie, il parere dovrà avere ad oggetto solo la possibilità di cacciare quella specie fino al 10 febbraio; pertanto l'Ispra potrà solo esprimere parere contrario o favorevole all'allungamento e non rendere parere in merito all'accorciamento.
                  Cioè non è che per l'intero calendario si deve avere parere Ispra, ma solo per il caso in cui si volesse cacciare fino al 10 febbraio. E per singola specie non per l'intero elenco, in blocco.
                  Per cui posso più facilmente immaginare che si continuerà a cacciare come fino ad ora, piuttosto che si cacci fino a febbraio. Cioè che l'adeguamento è di scarso rilievo pratico, sostanzialmente inutile più che dannoso.
                  Vedremo il punto delle deroghe e del DPR casomai, che potrebbe forse avere qualche interesse pratico per noi. Quando verrà promulgato questo dpr però...

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                  • Baitel
                    ⭐⭐
                    • Feb 2010
                    • 426
                    • Val Trompia (BS)
                    • Springer Spaniel

                    #10
                    Originariamente inviato da phalacrocorax
                    Non sarei molto d'accordo su quanto riportato nel commento, mi pare della LIPU, cioè che la stagione si è accorciata perché l'ispra accorcerà le singole specie in base ai kc.
                    A me pare che se l'Ispra viene interpellata per rendere parere sull'allungamento della stagione a quella singola specie, il parere dovrà avere ad oggetto solo la possibilità di cacciare quella specie fino al 10 febbraio; pertanto l'Ispra potrà solo esprimere parere contrario o favorevole all'allungamento e non rendere parere in merito all'accorciamento.
                    Cioè non è che per l'intero calendario si deve avere parere Ispra, ma solo per il caso in cui si volesse cacciare fino al 10 febbraio. E per singola specie non per l'intero elenco, in blocco.
                    Per cui posso più facilmente immaginare che si continuerà a cacciare come fino ad ora,
                    Non è proprio così...è stato completamente abrogato l'art.18 comma 1 (ovvero il calendario per specie stabilito dalla 157), di conseguenza ora per ogni specie dev'essere riscritto il calendario tenendo conto di quanto previsto dai KC.
                    Posso dirti per certo, che settimana prossima partiranno dall'ufficio legale di una nota associazione ambientalista nazionale le lettere di diffida alle Regioni per la richiesta dell'immediato adeguamento dei calendari venatori a quanto previsto dall'art.42.
                    Questa della modifica del comma 1 è stata una vera e propria porcata, perchè l'UE non ci ha mai contestato (e chi afferma il contrario lo sfido a produrmi il materiale) i termini di caccia previsti dalla 157. [regol]

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                    • phalacrocorax
                      ⭐⭐⭐
                      • Apr 2009
                      • 5961
                      • Veneto, Verona
                      • Indy, epagneul breton femmina

                      #11
                      Originariamente inviato da Baitel
                      Non è proprio così...è stato completamente abrogato l'art.18 comma 1 (ovvero il calendario per specie stabilito dalla 157), di conseguenza ora per ogni specie dev'essere riscritto il calendario tenendo conto di quanto previsto dai KC.
                      Posso dirti per certo, che settimana prossima partiranno dall'ufficio legale di una nota associazione ambientalista nazionale le lettere di diffida alle Regioni per la richiesta dell'immediato adeguamento dei calendari venatori a quanto previsto dall'art.42.
                      Questa della modifica del comma 1 è stata una vera e propria porcata, perchè l'UE non ci ha mai contestato (e chi afferma il contrario lo sfido a produrmi il materiale) i termini di caccia previsti dalla 157. [regol]
                      Non riesco a trovare il testo definitivo, quello che sarà promulgato.
                      Circa l'art. 18 della 157/92 trovo solo che è stato modificato il comma 2, però non trovo nulla riguardo il primo comma.

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                      • Baitel
                        ⭐⭐
                        • Feb 2010
                        • 426
                        • Val Trompia (BS)
                        • Springer Spaniel

                        #12
                        Il testo è rimasto invariato rispetto a quanto approvato alla Camera, comunque eccolo qua:

                        Ecco il testo approvato ieri dal senato (identico a quello approvato dalla camera):
                        Approvato

                        (Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 2009/147/CE)

                        1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

                        a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

                        «1-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat, fatte salve le finalità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino, della stessa direttiva»;

                        b) al comma 5, le parole: «prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva 79/409/CEE, come sostituito dalle citate direttive 85/411/CEE e 91/244/CEE» sono sostituite dalle seguenti: «prioritariamente le specie di cui all'allegato I annesso alla citata direttiva 2009/147/CE, secondo i criteri ornitologici previsti all'articolo 4 della stessa direttiva»;

                        c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

                        «5-bis. Le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, per quanto possibile, anche per gli habitat esterni alle zone di protezione speciale. Le regioni e le province autonome provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

                        d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

                        «7-bis. Lo Stato incoraggia le ricerche, i monitoraggi e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della citata direttiva 2009/147/CE, con particolare attenzione agli argomenti elencati nell'allegato V annesso alla medesima direttiva. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri competenti, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni necessarie al coordinamento delle ricerche e dei lavori riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di trasmissione e la tipologia delle informazioni che le regioni sono tenute a comunicare. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

                        2. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                        a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

                        «1-bis. L'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie:

                        a) durante il ritorno al luogo di nidificazione;

                        b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli»;

                        b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi. Tale parere deve essere reso, sentiti gli istituti regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta».

                        3. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

                        a) al comma 4, le parole: «e della direttiva 79/409/CEE» sono sostituite dalle seguenti: «entro due mesi dalla data della loro entrata in vigore»;

                        b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

                        «4-bis. Le regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della citata direttiva 2009/147/CE, provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

                        4. All'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3 è sostituito dal seguente:

                        «3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su parere dell'ISPRA, nel rispetto delle convenzioni internazionali. Nel caso di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali consulta preventivamente anche la Commissione europea».

                        5. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                        a) alla lettera o) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonchè disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli fatte salve le attività previste dalla presente legge»;

                        b) alla lettera bb), dopo le parole: «detenere per vendere,» sono inserite le seguenti: «trasportare per vendere,».


                        ORDINE DEL GIORNO


                        G42.100

                        PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI

                        Non posto in votazione (*)

                        Il Senato,

                        nell'esame dell'atto comunitario Atto Senato n. 1781-B,

                        premesso che:

                        per molte specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio degli Stati membri dell'Unione Europea è stata registrata una rapidissima diminuzione della popolazione, tale da comportare un serio pericolo per la conservazione dell'ambiente naturale e per gli equilibri biologici che si basano sulla diversità delle specie faunistiche;

                        gran parte delle specie di uccelli viventi allo stato selvatico nel territorio dell'Unione europea, appartengono alle specie migratrici. Esse costituiscono un patrimonio comune, e come tale la loro protezione è un problema ambientaI e tipicamente transnazionale, che implica responsabilità comuni ai fini della loro protezione e di un costante controllo contro i rischi di un deterioramento del loro stato di conservazione e dei loro habitat;

                        la conservazione dell'avifauna e delle specie migratrici in particolare, pone dei problemi per i quali si rendono necessari lavori scientifici che permettano, tra l'altro, di valutare l'efficacia delle misure di tutela intraprese sia a livello nazionale che a livello comunitario;

                        ogni tre anni la Commissione Europea elabora e comunica agli Stati membri una relazione riassuntiva basata sulle informazioni inviatele dagli Stati membri per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla direttiva n. 709 del 1974;

                        considerato che:

                        la Legge comunitaria 2009, all'articolo 42, apporta modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 2009/147/CE;

                        tali modifiche prevedono che la deroga al calendario venatorio eventualmente richiesta da parte delle regioni, che comunque non possono posticipare il calendario venatorio oltre la prima decade di febbraio, venga eventualmente concessa solo previo parere positivo dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi;

                        il summenzionato parere, che deve essere reso, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta viene formulato previa consultazione con gli equivalenti istituti regionali ove istituiti;

                        detti Istituti faunistici regionali, in realtà non sono di fatto ancora una realtà operante, e il fatto che siano di carattere regionale, rischiano di non dare quelle necessarie garanzie di terzietà ai fini del loro richiesto parere in materia di deroghe richieste da una regione alla quale appartengono;

                        rilevato, infine, che:

                        l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a seguito dell'accorpamento dei tre Enti (A..P AT, ICRAM ed INFS) e del relativo commissariamento della struttura, è stato interessato da notevoli riduzioni di organico;

                        nello specifico tra gennaio e giugno 2009 circa 270 persone sono state licenziate, e ulteriori pari riduzioni erano state previste per il mese di gennaio 2010, in quanto non era stato predisposto il rinnovo dei contratti di detto numero di ricercatori presenti nell'Istituto;

                        anche a seguito di numerose proteste da parte dei ricercatori, e della vasta eco che queste hanno avuto sui media nazionali, il 20 gennaio ultimo scorso si è giunti alla firma di un Protocollo d'Intesa tra OO.SS. e Ministero, che dispone, in sintesi, il rinnovo dei contratti a tempo determinato e degli assegni di ricerca fino al 31 dicembre 2010, nonché l'indizione di nuovi bandi di concorso per collaborazioni continuate e continuative;

                        l'applicazione del Protocollo tuttavia, nei suoi punti qualificanti, rimane ancora in gran parte da attuare, e comunque lo stesso Protocollo, così come è stato formulato, appare incapace di garantire una seria e reale stabilità al personale dell'Istituto successivamente alla data del 31 dicembre 2010, fermo restando che i danni procurati dalle «fuoriuscite» di personale precario sulle attività di prevenzione e controllo sono stati pesanti;

                        impegna il Governo:

                        ad attivarsi al fine di istituire in tempi rapidi e certi i summenzionati Istituti faunistici regionali, e a garantire loro la necessaria indipendenza ed imparzialità, anche tramite forme di finanziamento indipendenti dal bilancio della regione ospitante;

                        a porre in essere ogni atto di sua competenza al fine di garantire un rispetto reale del Protocollo d'Intesa al fine di tutelare il valore del lavoro di ricerca e prevenzione svolto dal personale, ricercatori e tecnici precari e non, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, sia in relazione alla specifica tematica dell'attività venatoria che in riferimento agli altri ambiti di competenza dell'Istituto;

                        ad attivarsi per una completa stabilizzazione dell'organico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientaI e nonché per l'indizione di nuovi bandi di concorso atti a garantire un livello di personale impiegato sufficiente per consentire piena operatività all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale anche in relazione alla nuova competenza assegnatagli con il citato articolo 42 della legge comunitaria per 2009 in esame.

                        ________________

                        (*) Accolto dal Governo come raccomandazione

                        ---------- Messaggio inserito alle 02:24 PM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 12:57 PM ----------

                        Come volevasi dimostrare [menaie]


                        COMUNITARIA: LIPU, ORA STOP STAGIONE CACCIA A FINE DICEMBRE V. 'COMUNITARIA: OK DEFINITIVO SENATO,...'DELLE 12,31 (ANSA) - ROMA, 12 MAG - Un articolo 'in gran parte ottimo, che rilancia le politiche di tutela della natura in Italia riducendo la stagione di caccia e salvaguardando le specie in declino, ma che prevede un'insostenibile possibilità di deroga per dieci giorni di caccia a febbraio, sebbene molto teorica'. E' il commento della Lipu all'approvazione definitiva dell'articolo 42 della Legge Comunitaria 2009, che va a modificare la legge 157/1992 sulla tutela della fauna e la disciplina della caccia. Lipu chiede ora uno stop della stagione venatoria e la salvaguardia delle specie in declino. Se Le Regioni, sottolinea la Lega italiana protezione uccelli, dovranno dunque cancellare varie specie dalla lista di quelle cacciabili nonchè‚ ridurre di molti giorni, tra i dieci e i trenta in chiusura ma con consistenti limitazioni anche in apertura, la durata della stagione venatoria per molte altre specie. La tendenza - aggiunge - ormai inevitabile e diametralmente opposta alle assurdità di 'caccia no limits', è quella di andare verso una stagione di caccia 'corta', contenuta tra gli inizi di ottobre e la fine di dicembre. Tuttavia - conclude - resta grave la possibilità di deroga per i primi dieci giorni di febbraio, ma è impensabile il placet dell'Ispra'.(ANSA). MON-COM 12-MAG-10

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                        • stefano64
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                          #13
                          insomma se non è il protocollo celano è la nuova legge a mettercelo ...
                          comunque questo lo credono loro, quelli della lipu ...
                          li invito ad acquistare un bel paio di scarponi che li aspetto all'aria aperta

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                          • michele.paini
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                            • piombino
                            • setter inglese

                            #14
                            Sintesi dell'articolo pubblicato da il quotidiano IL TIRRENO del 12/05/2010.
                            Le regioni dovranno attenersi al parere ISPRA da una caccia no limits si avvia il percorso per la stagione corta di caccia compresa tra i primi di ottobre e la fine di dicembre,oltre ciò dovranno essere imposte ulteriori limitazioni per determinate specie.......Non hanno promulgato una legge che vieta la caccia,ma indirettamente l'hanno chiusa.
                            In vari post si parla di associazioni,di unione,di quante sono....hahahahahaha hanno risolto pure questo problema.
                            Incriminiamo i bracconieri dopo eh
                            Ultima modifica michele.paini; 13-05-10, 14:39.

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                            • stefano64
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                              • pointer

                              #15
                              che bel casino ha combinato il pdl ... ma quell'onorevole iscritto al forum dov'è ?

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