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Stamane leggendo i nuovi calendari venatori 2007-2008 sul sito de "il cacciatore" 'cè specificato tutte le specie cacciabili della selvaggina stanziale, lepre, pernice, starna , fagiano, coniglio.
Non è menzionata la MINI-LEPRE , come si deve considerare al pari di un coniglio selvatico?, oppure andrebbe inserito con una dicitura specifica a parte?.
Qualcuno di voi dove esistono questi tipi di selvatico, come li considera e come li segna sul tesserino della ATC?
Le uniche che ho abattuto erano in AFV e il problema lì non sussiste.
GRAZIE.
enrico
enrico
le opinioni personali sono come le palle.... ognuno ha le sue
Ciao Enrico,qui da noi vengono specificate singolarmente nel calendario tra le specie cacciabili: "lepre","minilepre".
Come vengano annotati sul tesserino non so che dirti.
Ma da voifanno un'apertura generale o,come qui,una preapertura (del cavolo....[bastone][fiuu])ad appostamento per tortore e palombe?
Da me in provincia di alessandria fanno una preapertura dal 1 di settembre solo da appostamento...pericolosa se non si rispettano le leggi tenendo conto dell'abbinamento con l'addestramento ancora aperto...
Per la mini noi ne abbiamo 20 capi annuali invece della lepre 5 ma come calendario apertura e chiusura di lepri e mini coincidono..ovviamente di lepri una per carniere giornaliero di mini invece due!
Ma il calendario comunque tutte le volte parla espressamente di mini e la tiene distinta dal coniglio e dalla lepre
Emanuele
Per ora è soltanto un sogno, ma se c'è la passione perchè non provarci [fiuu]
Io ho letto i calendari della Liguria e dell'Emilia Romagna tutti e due fanno una apertura unica il 16 settembre ma nessuno dei due menziona la mini pepre, ammeno chè, essendo il calendario regionale, ogni provincia poi specifichi in merito.
Posso dire di certo che in Liguria non è pressochè cambiato nulla, a parte la pernice rossa che da quest'anno è aperta per tutto l'arco dell'anno venatorio cioè dal 16 setembre sino al 12 dicembre con limitazione di un capo giornaliero e non piu di quattro capi a stagione.
enrico
enrico
le opinioni personali sono come le palle.... ognuno ha le sue
Per essere precisi noi...nel mio atc
Apertura dall'1/9/2007 da appostamento temporaneo alle specie cornacchia grigia, cornacchia nera e gazza. Apertura il 2/9, 5/9, 8/9 e 9/9/2007 (chiusura ore 13,00) da appostamento temporaneo alle specie colombaccio e tortora. Divieto di caccia alle specie starna e pernice rossa.
Chiusura al 15/12/2007 alle specie fagiano e quaglia. Chiusura al 17/12/2007 alla specie tortora. Chiusura al 14/1/2008 alle specie cornacchia nera, cornacchia grigia e gazza. Chiusura al 17/1/2008 alla specie colombaccio.
cinghiale Dal 16/9/2007 al 15/12/2007
In generale in piemonte
3) SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI ATTIVITA' VENATORIA
3.1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari della fauna selvatica appartenenti
alle seguenti specie, esclusivamente nei periodi indicati:
a) - specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 15 dicembre:
lepre comune (Lepus europaeus);
coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);
minilepre (Silvilagus floridanus);
b) - specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:
fagiano (Phasianus colchicus);
quaglia (Coturnix coturnix);
tortora (Streptopeia turtur);
beccaccia (Scolopax rusticola);
beccaccino (Gallinago gallinago);
c) - specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre, in base a piani numerici
di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli ATC o dei CA e approvati dalla Giunta
regionale:
pernice rossa (Alectoris rufa);
starna (Perdix perdix);
d) - specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:cesena (Turdus pilaris);
tordo bottaccio (Turdus philomelos);
tordo sassello (Turdus iliacus);
germano reale (Anas platyrhynchos);
colombaccio (Columba palumbus);
cornacchia nera (Corvus corone);
cornacchia grigia (Corvus corone cornix);
gazza (Pica pica);
volpe (Vulpes vulpes), secondo piani numerici di prelievo;
e) - specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai
comitati di gestione dei Comprensori alpini e approvati dalla Giunta regionale:
pernice bianca (Lagopus mutus);
fagiano di monte (Tetrao tetrix);
coturnice (Alectoris graeca);
lepre bianca (Lepus timidus);
f) - specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre, in base a piani di prelievo basati su censimenti,
qualitativi e quantitativi accertanti la densità e la composizione delle popolazioni, proposti dagli ATC e
dai CA e approvati dalla Giunta regionale:
camoscio (Rupicapra rupicapra);
capriolo (Capreolus capreolus);
cervo (Cervus elaphus);
daino (Dama dama);
muflone (Ovis musimon);
g) - specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre nella zona faunistica delle Alpi e dal 1° novembre al
31 gennaio nella zona faunistica di pianura:
cinghiale (Sus scrofa).
3.2. L'esercizio venatorio, dal 1° al 31 gennaio, è consentito esclusivamente da appostamento temporaneo, ad eccezione di quello relativo alle specie volpe e cinghiale a squadre, anche con l'ausilio dei cani, ed agli ungulati.
Emanuele
Per ora è soltanto un sogno, ma se c'è la passione perchè non provarci [fiuu]
Ecco qui di seguito il calenario venatorio Ligure, sperando che si sia copiato tutto e che si possa leggere.
REGIONE LIGURIA CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LE STAGIONI 2006/2007 E 2007/2008 (LEGGE REGIONALE 14 LUGLIO 2006 N. 18 - B.U.R.L. N. 11 del 19 LUGLIO 2006 Parte Prima) CAPO I -
CALENDARIO VENATORIO Articolo 1 -
(Caccia programmata) 1. Ai fini della razionale gestione delle risorse faunistiche sull’intero territorio della Liguria si applica il seguente regime di caccia programmata:
A) Periodi di caccia:
1) dalla terza domenica di settembre alla seconda domenica di dicembre di ogni anno la caccia alla selvaggina stanziale è consentita in tutto il territorio della Liguria per tre giornate settimanali e precisamente: - nella provincia di Imperia nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica, esclusa la Zona Alpi; - nelle province di Genova, Savona e La Spezia in tre giorni a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì. Per la zona faunistica delle Alpi resta valida la competenza della Provincia ai sensi del successivo punto E). Nelle dette giornate, fisse o a scelta, è altresì consentita la caccia alla selvaggina migratoria, sia da appostamento che in forma vagante;
2) dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno, sulla base delle consuetudini venatorie locali e delle osservazioni relative alle annate precedenti, la caccia alla selvaggina migratoria è consentita, ferma restando l’esclusione nei giorni di martedì e venerdì, per le ulteriori due giornate settimanali in tutto il territorio regionale, su conformi disposizioni emanate dalle Province, esclusivamente se praticate da appostamento;
3) non sono mai consentite né la posta né la caccia da appostamento, sia temporaneo sia fisso, sotto qualsiasi forma alla beccaccia e al beccaccino. A tal fine la caccia alla beccaccia è consentita esclusivamente in forma vagante con l’ausilio del cane da ferma o da cerca. L’attività venatoria alla beccaccia si intende praticabile esclusivamente dal sorgere del sole al tramonto;
4) dal 1° dicembre di ogni anno al 31 gennaio dell’anno successivo è consentita la caccia, sia da appostamento che in forma vagante con l’impiego di cani, alla selvaggina migratoria per complessive tre giornate settimanali a scelta del cacciatore, ad esclusione del martedì e del venerdì e di eventuali ulteriori limitazioni. E’ fatto salvo quanto successivamente disposto per la caccia alla volpe, al fagiano, al cinghiale e ad altri ungulati. B) Specie cacciabili e relativi periodi di caccia: Nei periodi di tempo di cui al punto A) sono cacciabili le seguenti specie:
1) dalla terza domenica di settembre alla seconda domenica di dicembre di ogni anno: starna, pernice rossa, lepre comune, coniglio selvatico. Le Province, tenuto conto della consistenza faunistica e sentite le indicazioni degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) e dei Comprensori Alpini (C.A.), possono prolungare il periodo di caccia alle specie stanziali fino al 31 dicembre;
2) dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre di ogni anno: quaglia, tortora, merlo;
3) dalla terza domenica di settembre di ogni anno al 31 gennaio dell’anno successivo: cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, germano reale, gallinella d’acqua, pavoncella, colombaccio, beccaccia, beccaccino, fagiano, volpe, alzavola, canapiglia, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, folaga, cornacchia nera, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza;
4) dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno: fagiano di monte, (limitatamente ai soggetti maschi); Caccia alla volpe: è consentita ai singoli cacciatori dalla terza domenica di settembre di ogni anno al 31 gennaio dell’anno successivo in ogni giornata aperta alla caccia. Nel periodo compreso tra il 15 dicembre di ogni anno ed il 31 gennaio dell’anno successivo può essere consentita la caccia a squadre, con specifiche autorizzazioni nominative rilasciate dalle Province, alle squadre appositamente costituite, con l’impiego di ausiliari, in località determinate, ed in ogni giornata aperta alla caccia.
Caccia alla pernice rossa ed alla starna: per la pernice rossa e la starna le Province possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia.
Caccia al fagiano di monte: le Amministrazioni provinciali di Savona e di Imperia determinano, sulla base di appositi censimenti di campagna, il contingente del fagiano di monte che può essere abbattuto in relazione alla consistenza faunistica censita sul territorio e determinano le modalità di denunzia dei capi abbattuti ai fini della sospensione del prelievo.
C) Specie vietate per insufficiente o non dimostrata consistenza faunistica:
pernice bianca, lepre bianca, coturnice, cervo, daino e camoscio, ad esclusione per il daino delle province di Genova e Savona, e per il camoscio della provincia di Imperia.
D) Prelievo venatorio del cinghiale e prelievo degli ungulati in forma selettiva:
1) cinghiale: il prelievo venatorio del cinghiale è consentito nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, secondo le norme regolamentari emanate dalle Province e sino all’esaurimento dei contingenti di abbattimento dalle stesse stabiliti, nei seguenti periodi: dal 1° ottobre al 31 dicembre di ogni anno con facoltà delle Province di poter variare le date di apertura e di chiusura, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
2) prelievo degli ungulati in forma selettiva: l’approvazione di eventuali piani annuali di abbattimento in forma selettiva degli ungulati distinti per sesso e classi di età e indicanti i periodi di prelievo è conferita alle Province nel rispetto delle disposizioni previste dalle norme statali e regionali previo parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica. Di tali piani di abbattimento, ogni fine stagione venatoria, dovrà essere trasmessa, agli uffici competenti regionali, dettagliata relazione. E’ altresì conferito alle Province il potere di regolamentare la caccia di selezione agli ungulati in periodi diversi da quelli previsti dalla l. 157/1992, ai sensi dell’articolo 11- quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005 n. 248 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2005 n. 203, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria).
E) Zona delle Alpi: l’esercizio della caccia nella zona faunistica delle Alpi è consentito dalla terza domenica di settembre di ogni anno al 31 gennaio dell’anno successivo su conformi disposizioni emanate dalle Province. Sui terreni ricadenti in Zona Alpi coperti in tutto o nella maggior parte dalla neve, l’esercizio venatorio è consentito esclusivamente per ungulati e tetraonidi secondo le disposizioni del presente calendario.
F) Orario di caccia: La caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole sino al tramonto secondo l’orario di seguito riportato, con le eccezioni previste per la caccia di selezione agli ungulati che può terminare sino ad un’ora dopo il tramonto e per la beccaccia come disposto al punto 3 della lettera A del presente comma:
- dalla terza domenica di settembre al 30 settembre dalle ore 6,15 alle ore 19,15 (ora legale);
- dal 1° ottobre al 15 ottobre dalle ore 6,45 alle ore 18,45 (ora legale);
- dal 16 ottobre all’ultimo giorno di validità dell’ora legale dalle ore 7,00 alle ore 18,30 (ora legale);
- dal giorno di ripristino dell’ora solare al 31 ottobre dalle ore 6,00 alle ore 17,30;
- dal 1° novembre al 15 novembre dalle ore 6,15 alle ore 17,15;
- dal 16 novembre al 30 novembre dalle ore 6,30 alle ore 17,00;
- dal 1° dicembre al 15 dicembre dalle ore 6,45 alle ore 16,45;
- dal 16 dicembre al 31 dicembre dalle ore 7,00 alle ore 17,00;
- dal 1° gennaio al 15 gennaio dalle ore 7,15 alle ore 17,15;
- dal 16 gennaio al 31 gennaio dalle ore 7,00 alle ore 17,30.
G) Caccia con il falco e con l’arco:
la caccia con il falco è consentita esclusivamente per le località, le specie, i modi ed i giorni nei quali è consentito il cane da ferma. L’uso dell’arco è consentito per le località, i modi ed i giorni nei quali è consentito l’uso del fucile.
H) Allenamento cani:
1) l’allenamento dei cani nel territorio da aprirsi alla caccia, può essere condotto dal 15 agosto alla seconda domenica di settembre, esclusi i giorni di martedì e venerdì, da un’ora prima del sorgere del sole sino al tramonto;
2) l’addestramento cani per la caccia al cinghiale è regolamentato dalle Province, fermo restando quanto stabilito al punto 1).
I) Carniere massimo giornaliero:
Per ogni giornata di caccia ciascun cacciatore non può abbattere o catturare un numero di selvatici maggiore di quelli di seguito specificati:
1) Selvaggina stanziale: fagiano, starna, pernice rossa, lepre: complessivamente 2 capi, dei quali una sola pernice rossa, una sola starna e una sola lepre; fagiano di monte: 1 capo.
2) Selvaggina migratoria:
20 capi complessivamente con il limite di: - colombaccio: 10 capi; - beccaccia: 3 capi; - beccaccino: 2 capi; - germano reale, gallinella d’acqua, pavoncella: complessivamente 5 capi; - alzavola, canapiglia, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, folaga: complessivamente 2 capi. E’ consentito, oltre a quanto previsto dai punti 1 e 2, il prelievo di 20 capi per specie per la cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia;
L) Carniere massimo stagionale:
Ciascun cacciatore non può abbattere, nel corso di un’intera annata venatoria, un numero di selvatici maggiore di quello di seguito specificato:
- beccaccia 20 capi; - fagiano 20 capi; - lepre, pernice rossa e starna: complessivamente 8 capi con il limite massimo di 4 capi per specie. 2. E’ vietato esercitare l’attività venatoria alle specie di fauna selvatica non comprese nell’elenco di cui al comma 1 ed al di fuori degli orari e dei periodi consentiti.
3. Il prelievo di specie consentite, all’interno delle strutture private per la caccia (aziende faunistico-venatorie e aziende agrituristico-venatorie), è autorizzato nei periodi previsti dal presente calendario e nel rispetto dell’articolo 32, commi 6 e 7, della legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche ed integrazioni e dello specifico regolamento regionale 2 aprile 1997 n. 1 (regolamento per l’istituzione di strutture private per la caccia:
- aziende faunistico venatorie (articolo 32, comma 1, lettera a) – aziende agrituristico-venatorie (articolo 32, comma 1, lettera b). Articolo 32, comma 4 della legge regionale 1° luglio 1994 n. 29). Nelle aziende faunistico-venatorie il prelievo della selvaggina stanziale è consentito fino al raggiungimento dei contingenti di abbattimento stabiliti dai relativi piani autorizzati dalle Province.
Articolo 2 - (Limitazioni all’attività venatoria)
1. Le Province possono, per i territori di rispettiva competenza, vietare o ridurre la caccia in determinate zone per periodi prestabiliti a determinate specie di fauna selvatica, tra quelle specificate all’articolo 1, per motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche nonché per malattie o altre calamità.
2. La Regione può adottare le limitazioni ed i divieti di cui al comma 1 sui territori di due o più province per ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche nonché per malattie o altre calamità.
Articolo 3 - (Tesserino per l’esercizio venatorio)
1. Il tesserino venatorio regionale deve essere compilato a cura del cacciatore come disposto dall’articolo 38 della l.r. 29/1994, e dalle istruzioni riportate sul tesserino medesimo. Le annotazioni relative ai prelievi della beccaccia devono essere fatte al momento del recupero di ogni soggetto.
2. Coloro che intendessero rinunciare all’attività venatoria dovranno riconsegnare il tesserino della stagione precedente entro e non oltre il 15 di ottobre. 3. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate. CAPO II - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1° LUGLIO 1994 N. 29 (NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO) “omissis” CAPO III - NORME GENERALI
Articolo 6 - (Vigilanza)
1. Per quanto riguarda la vigilanza venatoria, trovano specifico riferimento le disposizioni contenute nell’articolo 48, comma 1 della l.r. 29/1994.
Articolo 7 - (Sanzioni)
1. Il contravventore alle norme contenute nel presente calendario è soggetto alle sanzioni previste dalla legge 157/1992, dalla l.r. 29/1994 e successive modifiche ed integrazioni e dalle altre norme vigenti in materia. In particolare per l’abbattimento di specie cacciabili, ma proibite dalle Province, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 49 della l.r. 29/1994. “omissis”
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
enrico
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<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Messaggio inserito da enrico
Non è menzionata la MINI-LEPRE , come si deve considerare al pari di un coniglio selvatico?, oppure andrebbe inserito con una dicitura specifica a parte?.
Qualcuno di voi dove esistono questi tipi di selvatico, come li considera e come li segna sul tesserino della ATC?
Le uniche che ho abattuto erano in AFV e il problema lì non sussiste.
GRAZIE.
No Alessandro, questo no..... la MINI-LEPRE è un tipo di conoglio selvatico, Americano credo, ma in certi calendari non è contlempata, onde evitare sanzioni come si può segnare e quanti capi si possono abbattere?
Ad esempio quest'anno ho fatto il tesserini di Parama, ATC PR 6, non so se li ci sono mini-lepri , ma nel calendario non sono contemplate, se , dico se, capitasse di abbaterne una, vedi che sia fuggita da una AFV o inserita senza saperlo da qualche cacciatore come bisogna comportarsi?, questo è il dilemma! Spesso e volentieri cacio sui confini tra Genova e Piacenza, anche li non è contemplata, come bisogna compotarsi?, se non è contemplata nel calendario venatorio è da considerarsi specie proptetta?,chi sa rispondere?.
enrico
enrico
enrico
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Se vuoi farmi un piacere abbattine più riesci... visto il danno che fanno all'azione dei segugi...ovviamente la mia è una BATTUTA e come tale va interpretata..
Le leggi devono essere sempre rispettate
Emanuele
Per ora è soltanto un sogno, ma se c'è la passione perchè non provarci [fiuu]
Ho capito Segugista ,ma la mini lepre esiste e dove c'è si caccia.
Nelle Regioni dove non è contemplata nel calendario venatorio E' DA CONSIDERARSI SPECIE PROTETTA?
enrico
enrico
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ciao enrico guarda io ho letto il calendario della regione liguria e mi sembra che è esplicitamente scritto "è vietato esercitare l attività venatoria alle specie di fauna selvatica non comprese nell elenco..." quindi penso proprio che nn puoi abbatere le mini in liguria
Avrete notato ( o forse no) in homepage il piccolo calendario nella colonna di sinistra. Non di facile lettura cosi piccolo ( per questo potete aprire...
20-08-24, 09:06
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