Nuovo ricorso calendario Lombardia

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  • Tex Willer
    ⭐⭐⭐
    • Nov 2012
    • 1793
    • PROVINCIA DI PAVIA
    • Setter Inglese

    #1

    Nuovo ricorso calendario Lombardia

    Quest'anno doppio regalo
    Prima ricorso con richiesta di sospendere definitivamente l'attività per la stagione 2033 2023 causa siccità

    Ora hanno impugnato Direttamente il calendario .

    Legge di superficialmente il ricorso mi chiedo se il loro avvocato ha preso la laurea alla Coop......

    Meglio così

    ---------- Messaggio inserito alle 10:29 PM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 10:23 PM ----------

    La LAC, dopo aver presentato ricorso contro il nulla, ovvero contro il fatto che la Regione non ha sospeso la caccia (prima che apra) per lo stato di siccità, l’11 agosto ha notificato un altro ricorso impugnando il calendario venatorio della Lombardia.
    Il ricorso si discuterà l’8 settembre (insieme a quello per la siccità) e ovviamente la LAC ha chiesto la sospensione del prelievo di tutte le specie cacciabili.
    Il ricorso si fonda su supposizioni e circostanze ben lontane dalla realtà e presenta ai giudici una ricostruzione che, per non rischiare querele, ci si limita a definire falsa.

    1) La LAC sostiene che la Regione non abbia adottato il calendario con atto amministrativo, ma con legge del 2004. Ormai sono dieci anni che lo stesso TAR respinge questo motivo di ricorso perché infondato… Del resto lo stesso ricorso contro il calendario dimostra che il calendario è adottato con atto amministrativo…

    2) Addirittura secondo la LAC il calendario sarebbe stato adottato SENZA PARERE ISPRA (ricevuto dalla Regione ai primi di aprile…): paradossale che poi si lamenti che ci sia stato uno scostamento (UNO).

    3) La LAC genericamente contesta che la Regione avrebbe previsto l’apertura generale al 18 settembre, mentre ISPRA avrebbe dato indicazione per il 1 ottobre: il calendario è noto che invece preveda un’apertura parziale al 18 settembre, e l’apertura generale al 1 ottobre.

    4) Secondo la LAC la Regione, dopo aver previsto la sospensione del prelievo di 5 specie, avrebbe previsto riduzione di carniere solo per codone, merlo e beccaccia, dimenticandosi di quaglia e allodola e tacendo che ISPRA non ha dato indicazioni di riduzione di carniere per le altre specie rimaste cacciabili (che comunque hanno limiti di carniere ben noti, dalla stanziale a tutte le specie di migratoria.

    5) La LAC lamenta che la Regione abbia autorizzato tutti i cacciatori a prelevare 2 capi di stanziale e 30 di migratoria tutti i giorni per l’intera stagione, autorizzando così i cacciatori Lombardia ad abbattere almeno 90 milioni di capi per ciascuna specie! (il che è ridicolo): nella ricostruzione della LAC ogni cacciatore lombardo nello stesso giorno potrebbe infatti prelevare 30 capi per specie di piccola migratoria e 10 capi per ogni specie di limicoli e anatidi, oltre alla stanziale e due beccacce!!!

    6) La LAC addirittura sostiene che la Regione non abbia effettuato nessuna istruttoria sullo stato di conservazione delle specie cacciabili e sullo storico dei carnieri, ma produce nel suo ricorso le tabelle elaborate dalla Regione proprio su tali punti e ricognitive dei carnieri dal 2002 al 2020! E ovviamente tace il fatto che il calendario sia stato sottoposto a Valutazione di Incidenza Ambientale, per cui la compatibilità delle previsioni è stata approfonditamente valutata anche con riguardo ai siti di Rete Natura 2000.

    7) La stessa LAC usa poi i dati dei prelievi pluriennali della Regione per sostenere che il calo dei prelievi dipenda dalla diminuzione delle specie: senonchè è ovvio che se in 20 anni si sono dimezzati i cacciatori, si sono dimezzati i prelievi stagionali…

    Alla fine l’unico motivo di ricorso in cui la LAC lamenta lo scostamento dal parere di ISPRA riguarda la chiusura a Sassello e Cesena: prevista per il 20 gennaio e non per il 10 come suggerito da ISPRA… Il resto è solo e soltanto presentazione errata e distorta della programmazione venatoria lombarda, volta ad ottenere la chiusura di ogni forma di prelievo venatorio sebbene l’unico motivo concreto di ricorso riguardi 10 giorni di caccia di sassello e cesena a gennaio.
    La mia vita è un bosco, il mio cane al mio fianco, un fucile in spalla
  • Argentina hunting
    ⭐⭐
    • Jul 2022
    • 981
    • Umbria
    • Setter

    #2
    Che gran pugnette sti ricorsi strumentali! Sono anni che vanno avanti. Ma la Regione perché non li querela? Sono falsità nero su bianco. Spese di istruttoria inutili, dovrebbero pagare delle penali.
    Se dici la verità non dovrai mai inventarti nulla

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    • maxpointer73
      ⭐⭐⭐
      • Aug 2016
      • 3088
      • torino
      • pointer inglese

      #3
      Infatti sono quelle le prime cose che dovrebbero cambiare...
      Vuoi fare ricorso...
      Bene....
      Se però lo boccio paghi una legnata mostruosa....
      2 anni e di ricorsi non ne avrai mai più uno.

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      • selecon
        ⭐⭐⭐
        • Dec 2012
        • 1538
        • lombardia

        #4
        Preso pari pari dal Web:

        Cos’è la lite temeraria?

        Secondo l’articolo 96 c.p.c., derubricato “responsabilità aggravata”, la lite temeraria si configura quando risulta che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave.

        L’istituto in questione è volto a ridurre i danni causati dall’abuso dei mezzi giudiziari.

        La parte danneggiata potrà chiedere il risarcimento dei danni.

        Due casi di lite temeraria
        La prima ipotesi si configura nel corso del processo di cognizione. Il litigante temerario propone un’azione in giudizio quando è consapevole dell’ infondatezza della propria azione o difesa o quando ne ignora la fondatezza.
        La seconda ipotesi si manifesta nella fase di esecuzione o cautelare. La lite temeraria si concretizzerà solo in caso di inesistenza del diritto in base al quale è stato eseguito un procedimento cautelare o esecutivo.


        E' applicabile ad un giudizio aministrativo?
        Si potrebbe provare: magari viene fuori che la lite temeraria l'ha messa in piedi la Regione.[:D][:D][:D]


        [MENTION=14939]Tex Willer[/MENTION]
        Quando ti ho risposto, stasera, era proprio questo di cui parlavo. Contavo di parlarne domani ma ottimamente sei arrivato tu.

        Originariamente inviato da selecon
        Se cambiano oggi quella legge, ci massacrano.
        .....
        Poi, quando avremo di nuovo quello che è nostro, le leggi sulla caccia le scriveremo noi, altro che coldiretti e i pareri dell'ispra.
        ....
        Ultima modifica selecon; 17-08-22, 23:24.
        A volte l'inutile si traveste da impossibile.

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        • maxpointer73
          ⭐⭐⭐
          • Aug 2016
          • 3088
          • torino
          • pointer inglese

          #5
          Ciao Selecon,
          Scusa la mia ignoranza...sono una capra in materia...

          Ma quindi cosa si potrebbe fare nel caso ci fossero i presupposti che questi fanno solo casino sapendo già di perdere??
          Quindi solo con l'intento di creare problemi....

          Si possono denunciare?
          Possono essere chiesti dei rimborsi?
          Cosa si può fare?

          E possibile che loro possano continuamente tutte le stagioni ostacolare con cose insensate la nostra categoria?
          È legale questa cosa?
          Esiste un cavillo per poter bloccare queste situazioni?

          Ti ringrazio anticipatamente e attendo info in merito.

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          • Cristian
            ⭐⭐⭐
            • Feb 2012
            • 4739
            • Lombardia
            • Setter Inglesi

            #6
            Chi è causa dei sui mali pianga se stesso Drool]

            L’anno scorso avevamo gli occhi puntati su Tortora, pavoncella, moriglione e ora non ricordo...fatto calendario alla viva il parroco (come sempre), inserito il loro prelievo Drool]blocco della caccia in Lombardia [:142]

            È da iniziò anno che triturano le p...e con i richiami vivi per la caccia di appostamento ai turdidi...gli anellini...i roccoli...la cattura...lo spiedo bresciano...insomma hanno attaccato tutto quello che potevano....

            Fai il calendario venatorio...e incurante di quanto successo dodici mesi fa...ti rendi possibile di attacco su di un tema di attualità(la caccia ai turdidi) Drool]

            Giusto per dire...per altre specie si è comunque disatteso il parere ISPRA, ma allineandosi a quanto fatto nelle regioni limitrofe, si sono resi inattaccabili a livello di calendario (es. beccaccia...ISPRA chiusura al 31.12...da calendario 2021-22 chiusura al 31.01...allineati a regioni limitrofe al 19.01).

            Ma come al solito vogliamo complicare le cose Drool]

            Tanto a caccia poi non andiamo NOI...non chi ci rappresenta Drool]
            Dio salvi la Regina.
            Smell the flowers while you can.

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            • selecon
              ⭐⭐⭐
              • Dec 2012
              • 1538
              • lombardia

              #7
              [MENTION=21390]maxpointerx73[/MENTION]
              Guarda, non ho esperienza in campo amministrativo ma ti dico come la vedo io.

              Se vengono soddisfatti questi presupposti:
              1) se sussiste la mala fede di chi promuove un ricorso, ossia chi lo fa sa in partenza di non averne diritto.
              2) Se la mala fede o la colpa grave emergono in tutta evidenza.
              3) Se questo atteggiamento ha generato un danno quantificabile attribuibile proprio alla condotta processuale del ricorrente.
              4) Se il vincitore CHIEDE di essere risarcito di tale danno


              Allora, stante le cose come sopra scritte (esposte in modo addirittura ridondante), diventa difficile che il soccombente non sia condannato a risarcire il danno "punitivo".
              Io, valutando caso per caso, considererei molto seriamente l'idea di richiedere tale danno in determinati ricorsi che vengono fatti con la fotocopiatrice e sono regolarmente persi perchè privi di fondamento.
              Però, sia chiaro, questo "risarcimento" va chiesto.

              Il legislatore, in poco più di un decennio, ha proprio sentito la necessità di "bastonare" certi abusi.
              Ecco uno stralcio di una interessante lettura di un insigne consigliere di stato, Marco Lipari.
              Magari non si capirà ogni passaggio, ma la parte in grassetto non lascia dubbi sulle ultime riforme, allora freschissime, e sulla chiarissima volontà del legislatore.



              3. LA RESPONSABILITÀ PROCESSUALE AGGRAVATA, LA
              LITE TEMERARIA E I RIPETUTI INTERVENTI DEL LEGISLATORE
              RECENTE. LA RICERCA DI REGOLE STABILI E CHIARE.


              È opportuno concentrare l’attenzione proprio sulla nuova disciplina della “lite
              temeraria”. Con questa formula, il linguaggio dei pratici sintetizza le conseguenze
              economiche sfavorevoli, poste a carico di chi, colposamente o con dolo, si sia
              determinato a promuovere una lite o a resistere in giudizio, sostenendo tesi prive di
              fondamento.
              In questo ambito, il legislatore più recente ha manifestato un interesse piuttosto
              intenso e ripetuto.
              Infatti, l’intervento del 2011 è addirittura il terzo di una sequenza che, nell’arco
              di soli due anni (a partire dal 2009), ha già determinato una complessa stratificazione
              di regole, non immediatamente riconducibili ad un sistema chiaro e saldo. In sintesi,
              le tre tappe in cui si è concretizzata, finora, l’attenzione del legislatore sono le
              seguenti:
              a) la modifica della disciplina dell’articolo 96 del codice di procedura
              civile in tema di “responsabilità aggravata”, mediante l’aggiunta di un terzo comma,
              diretto ad ampliare sensibilmente la sfera di operatività dell’istituto3[3];
              3[3] Si deve aggiungere che già nel 2006, era stata introdotta una specialissima norma, limitata al giudizio di
              Cassazione: articolo 385, comma quarto del codice di procedura civile, secondo cui “Quando pronuncia sulle spese,
              anche nelle ipotesi di cui all'articolo 375, la Corte, anche d'ufficio, condanna, altresì, la parte soccombente al
              pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei
              b) l’introduzione di una regolamentazione specifica della “responsabilità
              aggravata” nel processo amministrativo, contenuta nell’articolo 26 del codice;
              c) il nuovissimo trattamento sanzionatorio per lite temeraria, previsto
              nel nuovo articolo 246-bis del codice dei contratti pubblici, introdotto dal Decreto
              Sviluppo.
              Ma va aggiunto che il decreto correttivo del codice del processo
              amministrativo, attualmente all’esame del Parlamento, è destinato a cambiare
              ulteriormente il quadro di riferimento, mediante la generalizzazione dell’ambito di
              applicazione della sanzione prevista dall’articolo 246-bis e l’eliminazione della
              disciplina speciale della responsabilità aggravata contemplata dall’articolo 26,
              comma 2, ricondotta, interamente, al codice di procedura civile.
              L’attivismo così marcato del legislatore in un settore dell’ordinamento che era
              rimasto immutato per decenni (e anche scarsamente applicato) manifesta, senz’altro,
              la rapida emersione di un diffuso disagio a fronte di una disciplina ritenuta non più
              adeguata all’attuale realtà economica e sociale. La lite temeraria non è cosiderata
              un’eventualità marginale ed eccezionale, ma costituisce un’ipotesi sempre più
              frequente. D’altro canto, il principio di maggiore autoresponsabilizzazione delle parti
              del giudizio contrassegna l’evoluzione dell’ordinamento processuale nell’ultimo
              periodo.

              Tuttavia, la concitazione delle modifiche legislative apportate all’originario
              impianto del codice di procedura civile, stratificate l’una sull’altra, alimenta
              l’incertezza e l’instabilità del sistema, proprio in relazione a quelli che dovrebbero
              essere principi essenziali e durevoli del processo: la disciplina del diritto di azione e
              la fissazione dei suoi limiti, anche in funzione del possibile contrasto al fenomeno
              dell’abuso di giudizio.

              Per valutare la reale necessità (o quanto meno utilità) dell’intervento legislativo
              del 2011, è indispensabile, allora, descrivere il contenuto essenziale della precedente
              normativa, su cui va ad inserirsi il nuovo istituto della sanzione per lite temeraria.
              Ultima modifica selecon; 18-08-22, 17:17.
              A volte l'inutile si traveste da impossibile.

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              • Alessandro il cacciatore
                🥇🥇
                • Feb 2009
                • 20197
                • al centro della Toscana
                • Deutsch Kurzhaar

                #8
                Le associazioni ambientaliste in caso di ricorso al giudice amministrativo (TAR) non pagano il contributo unificato (650 € se non sbaglio).

                Comm. Trib. Reg. per la Lombardia Sezione/Collegio 19 sent. 987 del 22 febbraio 2016 (Pres. Labruna, rel. Scarcella Ambiente in genere. Associazioni ambientaliste e contributo unificato per la presentazione dei ricorsi al giudice amministrativo. In tema di ricorso in materia assoggettata al rito ordinario del codice processuale amministrativo gli atti giudiziari posti in essere e depositati in tale rito dalle associazioni ambientaliste e ONLUS non sono soggetti al contributo unificato


                Le associazioni ambientaliste sono, come diceva Orwell, più uguali di altre. E' facile fare ricorsi a mitraglia in questo modo. E si capisce perchè ne fanno a mitraglia: hanno eco mediatico (gratis anche questo) e non pagano nulla, un avvocato che lavora gratis per questo, lo trovano sempre e anche l'avvocato si crea una discreta fama, buona per poi ottenere i clienti che pagheranno.
                Ultima modifica Alessandro il cacciatore; 18-08-22, 18:17.
                Ars venandi est collectio documentorum, quibus scient homines ad opus suum deprehendere animalia non domestica cuiuscumque generis vi vel ingenio. (Fridericus II Imperator 1194-1250)

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                • iago 77
                  ⭐⭐⭐
                  • Feb 2012
                  • 1958
                  • ischia
                  • bracco ungherese

                  #9
                  Alessandro......ma si può fare......ti sei messo una firma che ad ogni intervento tuo brucia una pagina......e accorcia sto capitone.....
                  Sì scherza non te la prendere......

                  Commenta

                  • Alessandro il cacciatore
                    🥇🥇
                    • Feb 2009
                    • 20197
                    • al centro della Toscana
                    • Deutsch Kurzhaar

                    #10
                    Originariamente inviato da iago 77
                    Alessandro......ma si può fare......ti sei messo una firma che ad ogni intervento tuo brucia una pagina......e accorcia sto capitone.....
                    Sì scherza non te la prendere......
                    Guarda che a me lui mi paga, mica sono un ambientalista! [:D][:-golf]

                    Jago te sei proprio del posto giusto: mi dai la ricetta che usate voi per cucinare il capitone? Casomai pubblicala nella sezione Cuochi E Non Solo! .
                    Ars venandi est collectio documentorum, quibus scient homines ad opus suum deprehendere animalia non domestica cuiuscumque generis vi vel ingenio. (Fridericus II Imperator 1194-1250)

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                    • iago 77
                      ⭐⭐⭐
                      • Feb 2012
                      • 1958
                      • ischia
                      • bracco ungherese

                      #11
                      [:D]
                      Mentre ci ridevo su....mi è venuta in mente quella barzelletta di Gigi Proietti che nel bus diceva sempre 27 27...... 27 .....
                      E ad un certo punto gli fa un tipo ....scusi ma come mai ripete sempre 27...... E Gigi. ..... Ecco un' altro che non si fa lì c.....zi suoi........
                      28.....28....28......[:D]

                      Tornando a noi.....il capitone......la morte sua è fritto.....

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                      • maxpointer73
                        ⭐⭐⭐
                        • Aug 2016
                        • 3088
                        • torino
                        • pointer inglese

                        #12
                        Originariamente inviato da selecon
                        [MENTION=21390]maxpointerx73[/MENTION]
                        Guarda, non ho esperienza in campo amministrativo ma ti dico come la vedo io.

                        Se vengono soddisfatti questi presupposti:
                        1) se sussiste la mala fede di chi promuove un ricorso, ossia chi lo fa sa in partenza di non averne diritto.
                        2) Se la mala fede o la colpa grave emergono in tutta evidenza.
                        3) Se questo atteggiamento ha generato un danno quantificabile attribuibile proprio alla condotta processuale del ricorrente.
                        4) Se il vincitore CHIEDE di essere risarcito di tale danno


                        Allora, stante le cose come sopra scritte (esposte in modo addirittura ridondante), diventa difficile che il soccombente non sia condannato a risarcire il danno "punitivo".
                        Io, valutando caso per caso, considererei molto seriamente l'idea di richiedere tale danno in determinati ricorsi che vengono fatti con la fotocopiatrice e sono regolarmente persi perchè privi di fondamento.
                        Però, sia chiaro, questo "risarcimento" va chiesto.

                        Il legislatore, in poco più di un decennio, ha proprio sentito la necessità di "bastonare" certi abusi.
                        Ecco uno stralcio di una interessante lettura di un insigne consigliere di stato, Marco Lipari.
                        Magari non si capirà ogni passaggio, ma la parte in grassetto non lascia dubbi sulle ultime riforme, allora freschissime, e sulla chiarissima volontà del legislatore.



                        3. LA RESPONSABILITÀ PROCESSUALE AGGRAVATA, LA
                        LITE TEMERARIA E I RIPETUTI INTERVENTI DEL LEGISLATORE
                        RECENTE. LA RICERCA DI REGOLE STABILI E CHIARE.


                        È opportuno concentrare l’attenzione proprio sulla nuova disciplina della “lite
                        temeraria”. Con questa formula, il linguaggio dei pratici sintetizza le conseguenze
                        economiche sfavorevoli, poste a carico di chi, colposamente o con dolo, si sia
                        determinato a promuovere una lite o a resistere in giudizio, sostenendo tesi prive di
                        fondamento.
                        In questo ambito, il legislatore più recente ha manifestato un interesse piuttosto
                        intenso e ripetuto.
                        Infatti, l’intervento del 2011 è addirittura il terzo di una sequenza che, nell’arco
                        di soli due anni (a partire dal 2009), ha già determinato una complessa stratificazione
                        di regole, non immediatamente riconducibili ad un sistema chiaro e saldo. In sintesi,
                        le tre tappe in cui si è concretizzata, finora, l’attenzione del legislatore sono le
                        seguenti:
                        a) la modifica della disciplina dell’articolo 96 del codice di procedura
                        civile in tema di “responsabilità aggravata”, mediante l’aggiunta di un terzo comma,
                        diretto ad ampliare sensibilmente la sfera di operatività dell’istituto3[3];
                        3[3] Si deve aggiungere che già nel 2006, era stata introdotta una specialissima norma, limitata al giudizio di
                        Cassazione: articolo 385, comma quarto del codice di procedura civile, secondo cui “Quando pronuncia sulle spese,
                        anche nelle ipotesi di cui all'articolo 375, la Corte, anche d'ufficio, condanna, altresì, la parte soccombente al
                        pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei
                        b) l’introduzione di una regolamentazione specifica della “responsabilità
                        aggravata” nel processo amministrativo, contenuta nell’articolo 26 del codice;
                        c) il nuovissimo trattamento sanzionatorio per lite temeraria, previsto
                        nel nuovo articolo 246-bis del codice dei contratti pubblici, introdotto dal Decreto
                        Sviluppo.
                        Ma va aggiunto che il decreto correttivo del codice del processo
                        amministrativo, attualmente all’esame del Parlamento, è destinato a cambiare
                        ulteriormente il quadro di riferimento, mediante la generalizzazione dell’ambito di
                        applicazione della sanzione prevista dall’articolo 246-bis e l’eliminazione della
                        disciplina speciale della responsabilità aggravata contemplata dall’articolo 26,
                        comma 2, ricondotta, interamente, al codice di procedura civile.
                        L’attivismo così marcato del legislatore in un settore dell’ordinamento che era
                        rimasto immutato per decenni (e anche scarsamente applicato) manifesta, senz’altro,
                        la rapida emersione di un diffuso disagio a fronte di una disciplina ritenuta non più
                        adeguata all’attuale realtà economica e sociale. La lite temeraria non è cosiderata
                        un’eventualità marginale ed eccezionale, ma costituisce un’ipotesi sempre più
                        frequente. D’altro canto, il principio di maggiore autoresponsabilizzazione delle parti
                        del giudizio contrassegna l’evoluzione dell’ordinamento processuale nell’ultimo
                        periodo.

                        Tuttavia, la concitazione delle modifiche legislative apportate all’originario
                        impianto del codice di procedura civile, stratificate l’una sull’altra, alimenta
                        l’incertezza e l’instabilità del sistema, proprio in relazione a quelli che dovrebbero
                        essere principi essenziali e durevoli del processo: la disciplina del diritto di azione e
                        la fissazione dei suoi limiti, anche in funzione del possibile contrasto al fenomeno
                        dell’abuso di giudizio.

                        Per valutare la reale necessità (o quanto meno utilità) dell’intervento legislativo
                        del 2011, è indispensabile, allora, descrivere il contenuto essenziale della precedente
                        normativa, su cui va ad inserirsi il nuovo istituto della sanzione per lite temeraria.


                        Grazie Selecon...
                        Se ho interpretato bene, ci sono i presupposti per attaccare e far pagare questi attacchi..

                        Quindi siamo alle solite, sono i nostri che dormono, o cercano solo di tappare i buchi, ma uno scontro vero e proprio non lo vogliono fare....

                        Ennesima conferma che molti problemi non arrivano dai cacciatori come qualcuno vuol far credere...
                        Ma abbiamo una direzione e una rappresentanza che fa veramente pietà.

                        ---------- Messaggio inserito alle 08:50 PM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 08:47 PM ----------

                        Originariamente inviato da maxpointerx73
                        Grazie Selecon...
                        Se ho interpretato bene, ci sono i presupposti per attaccare e far pagare questi attacchi..

                        Quindi siamo alle solite, sono i nostri che dormono, o cercano solo di tappare i buchi, ma uno scontro vero e proprio non lo vogliono fare....

                        Ennesima conferma che molti problemi non arrivano dai cacciatori come qualcuno vuol far credere...
                        Ma abbiamo una direzione e una rappresentanza che fa veramente pietà.

                        E poi vogliamo parlare di gestione o quant'altro, quando il marcio è l'inefficienza parte da chi ci rappresenta. [:142][:142]

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                        • selecon
                          ⭐⭐⭐
                          • Dec 2012
                          • 1538
                          • lombardia

                          #13
                          Abbiamo la rappresentanza che ci meritiamo.
                          Da anni, in modo durissimo, veemente, di certo antipatico io dico le stesse due o tre cose.
                          Era (ed è) anche voluto: se si aderisce ad una idea, non servono le mammolette: serve gente che prende quello che trova per far quello che deve.


                          Sai quanta gente mi ha scritto o chiamato per saperne di più?
                          3 persone: tu tra questi.

                          Purtroppo odiamo troppo il nostro simile per allearci contro il nemico comune.

                          Troviamo sempre un buon motivo di divisione: il tipo di caccia, la regione, il partito di appartenza, l'associazione.

                          Chiaramente a capo delle associazioni, lasciando noi spazi assurdi, chi può parcheggia chi deve.

                          Basterebbe che ci incontrassimo in 50, da tutta Italia.
                          Ci spero sempre. ma so che non si avvererà.
                          A volte l'inutile si traveste da impossibile.

                          Commenta

                          • Faina
                            ⭐⭐
                            • Dec 2006
                            • 449
                            • Lombardia

                            #14
                            Già il calendario è una cagata, mi obbligano ad usare un appostamento temporaneo dall apertura al 1 ottobre, vediamo che altra pagliacciata fanno.

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                            • arfo
                              ⭐⭐⭐
                              • Feb 2013
                              • 1459
                              • Provincia di Lodi
                              • Deutch drahthaar

                              #15
                              Vien voglia di non commentare nemmeno...



                              Trovo illuminante questo passaggio: "[...] stando alle indicazioni di ISPRA, potrebbe ovviarsi al descritto pregiudizio (idoneo a compromettere in modo irreparabile un bene costituzionalmente tutelato) mediante il semplice posticipo dell’avvio della stagione venatoria 2022-2023, per le specie ornitiche sopra elencate, di soli dodici giorni (dal 18 settembre al 1° ottobre), in tal modo producendo un sacrificio minimo all’interesse degli esercenti l’attività venatoria ed assicurando un equo contemperamento degli interessi confliggenti che vengono in rilievo nel giudizio".



                              Inviato dal mio CPH1941 utilizzando Tapatalk

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