emanato regolamento dal comune
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emanato regolamento dal comune
Il comune ha emanato un regolamento di tutela degli animali domestici tra cui i cani dove specifica dimensioni di box e altre cose e vieta il taglio della coda e degli orecchi. Qualcuno sà come vanno interpetrate certe cose e la loro applicazione legale saluti.Leonardo cinofilo cacciatore -
Io credo che invece siano cavoli acidi e chi deve controllare l'applicazione sono le guardie zoofile e protezioniste delle varie asociazioni è il famoso discorso di cui si parlava nel post taglio code [:142]Leonardo cinofilo cacciatoreCommenta
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Leonardo il Comune non può prendere decisioni su questioni che non sono di sua competenza... il passaggio, se è come l'hai spiegato, è sicuramente illegittimo... non hai la copia della delibera e/o ordinanza da postare, cosi ci illuminiamo sulle seghe mentali che si fanno gli Enti locali toscani!!Bruno Decca
"Multi sunt vocati... pàuci vero electi"Commenta
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Dovrebbe essere questo.
Art. 5 - Tutela degli animali – Divieti
1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti norme.
2. E' vietato tenere animali in isolamento, privi dell’acqua o del cibo necessario e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute, in luoghi umidi o insalubri, sprovvisti di idoneo riparo o in spazi insufficienti rispetto alle fisiologiche necessità di movimento, meglio specificati al successivo art. 7.
3. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario. I cuccioli di cane non possono essere venduti o ceduti se non identificati con l’inserimento del microchip.
4. E’ vietato tenere i cani legati o alla catena se non secondo le disposizioni dettate all’art. 7 comma 3 del presente Regolamento e salvo casi di assoluta necessità dettati da pericolo per l’incolumità dell’animale stesso, di altri animali o di persone, o laddove ci siano limitazioni urbanistiche o igieniche.
5. E’ vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza o danni fisici anche solo temporanei.
6. E’ vietato condurre animali al guinzaglio al seguito di veicoli in movimento; è consentito limitatamente alle biciclette nelle sole aree verdi, a condizione di non sottoporre l’animale ad affaticamento o sforzo, utilizzando la pettorina al posto del collare.
7. E' vietato utilizzare animali vivi per alimentare altri animali.
8. E' vietata la vendita, la detenzione e l'uso di strumenti e oggetti che possono essere inutilmente dolorosi e/o irritanti per l’animale.
9. E’ fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, ad esclusione degli interventi effettuati dal personale dell’Azienda USL per motivi sanitari; è inoltre vietato tagliare la prima falange del dito dei gatti (onisectomia) e operare la devocalizzazione.
10. E’ vietata, su tutto il territorio comunale, la colorazione degli animali per qualsiasi scopo; è altresì vietato detenere, esporre o vendere animali colorati artificialmente.
11. E’ vietato ricorrere all’addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.
12. E’ severamente vietato allevare, detenere e addestrare cani o altri animali a scopo di scommessa e/o di combattimenti od offesa alle persone o ad altri animali, in conformità con la vigente normativa nazionale e regionale in materia.
13. E’ vietato effettuare accoppiamenti o utilizzare metodi di istruzione e addestramento tesi ad esaltare la naturale aggressività dei cani e comunque degli animali in genere, in conformità con la vigente normativa nazionale e regionale in materia.
14. E’ vietato aizzare i cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l’incolumità di persone, di altri animali o provocare il danneggiamento di cose, in conformità con la vigente normativa nazionale e regionale in materia.
15. E’ vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei vani portabagagli degli autoveicoli; è altresì vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici, anche temporanei; gli appositi contenitori per il trasporto devono consentire la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e girarsi.
.....
Art. 7– Modalità di detenzione
1. E' vietato detenere animali in numero o in condizioni tali da recare pregiudizio al loro benessere.
2. In particolare, è vietato detenere animali in ambienti separati dai locali di abitazione, quali soffitte, cantine, rimesse, garage, box, casotti, terrazzi e balconi in cui viene accertata anche solo una delle seguenti condizioni:
a) illuminazione naturale assente, insufficiente o eccessiva;
b) ventilazione assente, insufficiente o eccessiva;
c) temperatura e/o umidità relativa dell'aria oltre i limiti ritenuti dannosi per gli animali;
d) spazio a disposizione dell'animale tale da non consentire una adeguata attività motoria.
Il Servizio Veterinario della Azienda USL 7 di Siena verificherà le condizioni degli ambienti.
3. La detenzione dei cani alla catena è consentita, non in via continuativa, a condizione che la catena sia di almeno 6 metri e scorra su un cavo aereo di almeno tre metri fissato ad altezza non superiore ai due metri. La catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. Qualora, a causa della condizione dei luoghi, ciò non sia possibile, è consentito detenere cani con catena fissa di almeno quattro metri, che sia ancorata ad altezza da terra inferiore al metro.
4. In ogni caso i cani devono potersi muovere agevolmente e poter raggiungere il recipiente dell'acqua e il loro riparo, che deve avere le caratteristiche descritte ai commi precedenti, nonché, se tenuti a catena nelle ore diurne, una idonea zona d'ombra.
5. E' vietato altresì l'uso di qualsiasi strumento che arrechi dolore o sofferenza agli animali.
6. E' vietato tenere cani e gatti in gabbie se non durante il trasporto o per motivi sanitari su disposizione scritta del medico veterinario o in occasione di mostre ed esposizioni o, per brevi periodi, in attesa di trattamenti igienici presso impianti di toelettatura autorizzati.
7. Nel caso di detenzione di animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altre proprietà private, devono essere predisposte adeguate recinzioni tali da impedire all’animale di oltrepassarle, anche solo parzialmente.
Sono norme previste anche dai regolamenti di altri comuni, p.es. quello di Milano
Art. 20 – Pratiche vietate
1. Oltre alle pratiche non consentite di cui agli articoli precedenti, è vietato:
a) eliminare l’acqua ai volatili per provocarne la muta;
b) lasciare per periodi prolungati animali chiusi in veicoli o rimorchi, in caso di temperature ambientali elevate o rigide;
c) trasportare animali chiusi nel vano baule delle autovetture o in altri rimorchi che non garantiscano adeguata areazione;
d) praticare interventi chirurgici per agevolare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione delle corde vocali, dei denti e l’ablazione degli artigli.
E’ fatta eccezione per gli interventi di asportazione della falange supplementare dei cani e per gli interventi per prevenire la riproduzione.
e) praticare gli interventi chirurgici allo scopo di modificare l’aspetto di un animale quali il taglio della coda e il taglio delle orecchie.DinoCommenta
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Noi siamo tanto preuccupati della legge in Senato... ed i Comuni hanno precorso i tempi facendo i cavoli loro... a Siena ed a Milano non si possono tagliare le code, peccato che ci sia un decreto del Ministero che dice tutto il contrario!!![:142][:142]Bruno Decca
"Multi sunt vocati... pàuci vero electi"Commenta
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Il Regolamento Comunale sulla TUTELA degli ANIMALI di Roma (in vigore dal 9 novembre 2005)
Art. 8 Maltrattamento di animali
.....
29. Ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d’Europa per la protezione degli animali da compagnia è fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici,tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onisectomia,operare la devocalizzazione.
.....DinoCommenta
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[:-bunny] Ne sei sicuro??
A me non risulta che un regolamento approvato con DCC (come quelli esposti) possa andare oltre la legislazione... l'unica possibilità è l'ordinanza contingibile urgente ma non mi sembra questo il caso in cui si possa applicare!!
Nel diritto amministrativo italiano l'ordinanza contingibile ed urgente è un'ordinanza, ossia un provvedimento amministrativo con il quale sono imposti doveri positivi (di fare o dare) o negativi (di non fare), che può essere emanata da taluni organi della pubblica amministrazione in casi eccezionali di particolare gravità e può comportare anche deroghe all'ordinamento giuridico vigente.
La giurisprudenza ha chiarito che presupposti per l'emanazione delle ordinanze contingibili ed urgenti sono, da un lato, l'impossibilità di differire l'intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di danno incombente (urgenza) e, dall'altro, l'impossibilità di provvedere con gli ordinari mezzi offerti dalla legislazione (contingibilità).
La Corte Costituzionale ha ritenuto che il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti - che deve essere espressamente conferito da una norma di legge - è compatibile con la Costituzione solo se le deroghe non toccano norme di rango costituzionale (ossia contenute nella Costituzione o in leggi costituzionali) né i principi generali dell'ordinamento giuridico (il che vuol dire che possono essere derogate singole norme di legge ma non i principi desumibili dal loro complesso).
Secondo la dottrina le ordinanze contingibili ed urgenti, pur conformandosi al principio di legalità, in quanto previste da norme di legge, costituiscono un'eccezione al principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi.
Sono ordinanze contingibili ed urgenti:
quelle emanate dal sindaco quale ufficiale del Governo, nonché dal prefetto in caso d'inerzia del sindaco, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs 267/2000, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
quelle emanate dal prefetto, quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 733/1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in caso di urgenza o grave necessità pubblica, se indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica;
quelle emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, nonché dal prefetto che opera quale loro delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 225/1992, per l'attuazione degli interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza a seguito di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari;
quelle emanate, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, dal Ministro della salute, dal presidente della giunta regionale o dal sindaco, con efficacia estesa, rispettivamente, all'intero territorio nazionale o parte di esso comprendente più regioni, alla regione o parte del suo territorio comprendente più comuni, al territorio comunale.
In caso d'impugnazione di ordinanze contingibili ed urgenti emanate dal sindaco, il giudice amministrativo può sindacarne non solo la legittimita ma anche il merito e, oltre ad annullarle, le può riformare o sostituire: è questo uno dei pochi casi di giurisdizione amministrativa di merito presenti nell'ordinamento italiano (art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, che richiama l'art. 1 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1058).
(da Wikipedia)Bruno Decca
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