Modifica Legge 281/91

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    Moderatore Continentali Esteri
    • Nov 2008
    • 8422
    • Brescia - Lombardia
    • Cane da ferma tedesco a pelo corto - Kurzhaar

    #1

    Modifica Legge 281/91

    Riporto il testo completo della legge 281 del 14 agosto 1991 pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 agosto 1991.
    Questa è la legge in vigore ma, attualmente, in Commissione affari sociali alla Camera c'è un testo di modifica che, a quel che si dice (visto che si fa tutto in sordina), contiene dei passaggi faziosi e molto restrittivi per chi alleva cani e per chi fa expo e prove cinofile: il Min. Fazio con la sua famosa circolare, dice che i cani da caccia si possono caudotomizzare, però a quanto pare nella modifica della 281/91, ci sarebbe (il condizionale è d'obbligo) un passaggio che vieta l'utilizzo per expo, mostre, prove, gare e manifestazioni di cani mutilati.
    Qualcuno ha il testo unificato con le modifiche presentate in Commissione??

    LEGGE 14 agosto 1991, n.281
    Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo

    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Promulga la seguente legge:

    Art. 1
    Principi generali
    1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

    Art. 2
    Trattamento dei cani e di altri animali di affezione
    1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione della nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle societa' protettrici degli animali e di privati.
    2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi.
    3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.
    4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.
    5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonche' i cani presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.
    6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.
    7. E' vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.
    8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
    9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.
    10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di soppravvivenza.
    11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unita' sanitaria locale.
    12. Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso.

    Art. 3
    Competenze delle regioni
    1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali nonche' le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore.
    2. Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per i cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unita' sanitarie locali. La legge regionale determina altresi' i criteri e le modalità per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza.
    3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione al randagismo.
    4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:
    a. iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat;
    b. corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonche' per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità sanitarie locali e con gli enti locali.
    5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale.
    6. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma e' assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.
    7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

    Art. 4
    Competenze dei comuni
    1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione.
    2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2.

    Art. 5
    Sanzioni
    1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.
    2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquantamila.
    3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila.
    4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.
    5. L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma dell'articolo 727 del codice penale e' elevata nel minimo a lire cinquecentomila e nel massimo a lire tremilioni.
    6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto dall'articolo 8.

    Art. 6
    Imposte
    1. Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un'imposta comunale annuale di lire venticinquemila.
    2. L'acquisto di un cane gia' assoggettato all'imposta non da' luogo a nuove imposizioni.
    3. Sono esenti dall'imposta:
    a. i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia degli edifici rurali e del gregge;
    b. i cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune, la cui permanenza non si protragga oltre i due mesi o che paghino già l'imposta in altri comuni;
    c. i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e non mai superiore ai due mesi;
    d. i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;
    e. i cani ricoverati in strutture gestiti da enti o associazioni protezioniste senza fini di lucro;
    f. i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai comuni.

    Art. 7
    Abrogazione di norme
    1. Sono abrogati gli articoli 130, 131, 132, 133, 134 e 135 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n.1175 e successive modificazioni, e ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge.

    Art. 8
    Istituzione del fondo per l'attuazione della legge
    1. A partire dall'esercizio finanziario 1991 e' istituito presso il Ministero della sanità un fondo per l'attuazione della presente legge, la cui dotazione e' determinata in lire 1 miliardo per il 1991 e in lire 2 miliardi a decorrere dal 1992.
    2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità del fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto del Ministro della sanità adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regione e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

    Art. 9
    Copertura finanziaria
    1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 1 miliardo per il 1991, lire 2 miliardi per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si fa fronte mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo utilizzando l'accantonamento "Prevenzione del randagismo".
    2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 14 agosto 1991

    COSSIGA
    Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri


    NOTE
    Avvertenza:
    il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operativo il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Nota all'art.2:
    - Gli articoli 86,87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. n. 320/1954, sono cosi' formulati:
    "Art. 86 - I cani ed i gatti che hanno morsicato persone o animali, ogni qualvolta sia possibile catturarli, devono essere isolati e tenuti in osservazione per dieci giorni nei canili comunali. L'osservazione a domicilio può essere autorizzata su richiesta del possessore soltanto se non risultano circostanze epizoologicamente rilevanti ed in tale caso l'interessato deve dichiarare di assumersi la responsabilità della custodia dell'animale e l'onere per la vigilanza da parte del veterinario comunale.
    Alla predetta osservazione ed all'isolamento devono essere sottoposti i cani e i gatti che, pure non avendo morsicato, presentano manifestazioni riferibili all'infezione rabbica, nonche' in sede opportuna, gli altri mammiferi che presentano analoghe manifestazioni. Ai fini della diagnosi anche questi animali non devono essere uccisi se il loro mantenimento in vita può essere assicurato senza pericolo.
    Durante il predetto periodo di osservazione gli animali non devono essere sottoposti a trattamenti immunizzanti.
    Nei casi di rabbia conclamata il sindaco ordina l'immediato abbattimento degli animali.
    Qualora, durante il periodo di osservazione, l'animale muoia o venga ucciso prima che il veterinario abbia potuto formulare la diagnosi, si procede agli accertamenti diagnostici di laboratorio.
    E' vietato lo scuoiamento degli animali morti per rabbia, i quali devono essere distrutti ai sensi dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento.
    Il luogo dove e' stato isolato l'animale deve essere disinfettato."
    "Art. 87 - I cani ed i gatti morsicati da altro animale riconosciuto rabbico o fuggito o rimasto ignoto devono, di regola, essere subito soppressi con provvedimento del sindaco sempreche' non debbano prima sottostare al periodo di osservazione di dieci giorni per avere, a loro volta, morsicato persone o animali.
    Tuttavia su richiesta del possessore, l'animale, anziché essere abbattuto, può essere mantenuto sotto sequestro, a spese del possessore stesso, nel canile municipale o in altro locale stabilito dall'autorità comunale dove non possa nuocere per un periodo di mesi sei sotto vigilanza sanitaria.
    Allo stesso periodo di osservazione devono sottostare i cani e i gatti contaminati o sospetti di essere stati contaminati da altro animale riconosciuto rabbico.
    I cani ed i gatti morsicati da animali sospetti di rabbia sono sottoposti a sequestro per soli dieci giorni se durante questo periodo l'animale morsicatore si e' mantenuto sano.
    Nel caso che l'animale venga sottoposto a vaccinazione antirabbica post-contagio da iniziarsi non oltre cinque giorni per ferite alla testa e non oltre sette giorni negli altri casi dal sofferto contagio, il predetto periodo di osservazione può essere ridotto a mesi tre o anche mesi due se l'animale si trova nel periodo di protezione antirabbica vaccinale pre-contagio.
    Durante il periodo di trattamento antirabbico post-contagio l'animale deve essere ricoverato nel canile municipale o presso istituti universitari o zooprofilattici.
    I cani e i gatti morsicati possono essere spostati, con le norme degli articoli 14 e 15 del presente regolamento, durante il periodo di osservazione, soltanto entro sette giorni dalla sofferta morsicatura.
    Qualora durante il periodo di osservazione il cane o il gatto morsicato muoia o venga ucciso, si procede in conformità di quanto previsto dai commi quinto, sesto e settimo del precedente articolo."
    "Art. 91 - Nei casi in cui l'infezione rabbica assuma preoccupante diffusione il prefetto può ordinare agli agenti adibiti alla cattura dei cani ed agli agenti della forza pubblica di procedere, ove non sia possibile la cattura, all'uccisione dei cani e dei gatti vaganti ed adottare qualunque altro provvedimento eccezionale atto ad estinguere l'infezione".
    N.B. - Per opportuna informazione si procede alla pubblicazione dell'art. 6 del citato D.P.R. n. 320/1954:
    "Art. 6 - I direttori degli istituti universitari, degli istituti zooprofilattici sperimentali, delle sezioni medico-micrografiche dei laboratori provinciali di igiene e di profilassi e i direttori di qualsiasi laboratorio batteriologico che dagli accertamenti diagnostici di laboratorio rilevano l'esistenza di malattie infettive e diffusive, di cui all'art. 1, devono senza ritardo informare il veterinario provinciale e il veterinario del comune da cui proviene il materiale esaminato, rimettendo loro copia del reperto".
    Nota all'art.5:
    - Si trascrive il testo dell'art. 727 del codice penale, come modificato dal presente articolo:
    "Art. 727 (Maltrattamento di animali) - Chiunque incrudelisce verso animali o senza necessità li sottopone a eccessive fatiche o torture, ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per età, e' punito con l'ammenda da lire cinquecentomila a tre milioni.
    Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico o didattico, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, sottopone animali vivi a esperimenti tali da destare ribrezzo.
    La pena e' aumentata se gli animali sono adoperati in giuochi o spettacoli pubblici i quali importino strazio o sevizie.
    Nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, se il colpevole e' un conducente di animali la condanna importa la sospensione dell'esercizio del mestiere, quando si tratta di un contravventore abituale o professionale".
    Nota all'art.8:
    - Il testo dell'art. 12 della legge n. 400/1988 (disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
    "Art. 12 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome) -
    1. E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione degli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
    2. La Conferenza e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali, o se tale incarico non e' attribuito, ad altro Ministro. La Conferenza e' composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni della Conferenza i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonche' rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.
    3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.
    4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza.
    5. La conferenza viene consultata:
    a. sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;
    b. sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonche' sugli indirizzi regionali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;
    c. sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.
    6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attività della conferenza.
    7. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere il riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalità per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome".

    LAVORI PREPARATORI
    Camera dei deputati (atto n.60):
    Presentato dall'on. Fiandrotti ed altri il 2 luglio 1987.
    Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura); in sede referente, il 26 novembre 1987, con pareri delle commissioni I, V, VI e XII.
    Assegnato nuovamente alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 13 dicembre 1988, con pareri delle commissioni I,V, VI e XIII.
    Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 9 luglio 1991.
    Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, e approvato il 16 luglio 1991, in un testo unificato con numeri 784 (Tagliabue ed altri) e 2796 (Procacci ed altri).
    Senato della Repubblica (atto n.2928):
    Assegnato alla 13a commissione (Territorio), in sede deliberante, il 24 luglio 1991, con pareri delle commissioni, 1a, 2a, 5a, 6a, 12a e della commissione per le questioni regionali.
    Esaminato dalla 13a commissione e approvato il 1' agosto 1991.
    Ultima modifica Alboinensis; 08-04-11, 11:04.
    Bruno Decca
    "Multi sunt vocati... pàuci vero electi"
  • Alboinensis
    Moderatore Continentali Esteri
    • Nov 2008
    • 8422
    • Brescia - Lombardia
    • Cane da ferma tedesco a pelo corto - Kurzhaar

    #2
    [:-bunny][:-bunny] Azz... allora è proprio vero che il testo andato in Commissione è segretato!!!
    Ultima modifica Alboinensis; 12-04-11, 07:44.
    Bruno Decca
    "Multi sunt vocati... pàuci vero electi"

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    • vecchioA300
      ⭐⭐⭐
      • Oct 2008
      • 4415
      • Firenze

      #3
      per forza, ci sono le amministrative....

      ...vedrete che perlomeno fino alla data dei ballottaggi, il testo rimarrà "secretato" ben bene, poi i nostri beneamati governanti (ciao, Brambi!), come si dice a Napoli, "avuta la grazia (il nostro voto...), gabbato lo cacciatore!!!!!(o era il Santo, boh...) :-pr
      MB,Tecna,Sipe,JK6, mah, le uniche che mi funzionano sono quelle caricate con la "CENTRITE"![:D]

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      • binisax
        ⭐⭐
        • Jan 2009
        • 786
        • Torre del Lago Puccini (Lucca)
        • spinone

        #4
        Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo:

        audizione informale di rappresentanti di Federfauna, dell´Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI), del Sindacato italiano veterinari liberi professionisti (SIVELP) e della Associazione volontari canile di Porta Portese (AVCPP)

        Nel "Ritrovo del Cacciatore" avevo postato Audizione ENCI in Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati dove sono riportate le proposte dell'ENCI
        Ultima modifica binisax; 18-04-11, 19:59.
        Giacomo

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        • Alboinensis
          Moderatore Continentali Esteri
          • Nov 2008
          • 8422
          • Brescia - Lombardia
          • Cane da ferma tedesco a pelo corto - Kurzhaar

          #5
          Bozza di testo unificato

          Tempo fa c'era chi faceva le pentole, ma non i coperchi... adesso c'è chi fa i tavoli, ma non dice cosa si discute!!!
          Cosa pensano i cinofili del forum di questa bozza congiunta circolata in Commissione Affari Sociali a gennaio di quest'anno... alla politica farà più paura il "tavolo" o il polverone mediatico: se avete ancora le E-mail che abbiamo utilizzato per la caudotomia, possiamo riprovarci!![;)]

          Io mi sono permesso di evidenziare solo alcuni punti critici.... a voi il resto!!!


          12 gennaio 2011
          BOZZA DI TESTO UNIFICATO
          MODIFICHE ALLA LEGGE 14 AGOSTO 1991 N. 281

          Art.1
          (Principi e finalità)
          1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d’affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, proteggendone la salute e il benessere e rispettando le loro caratteristiche biologiche ed etologiche.
          2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge, in considerazione del contributo degli animali d’affezione alla qualità della vita umana e del loro valore per la società, reca norme per la tutela della salute e del benessere degli animali d’affezione, al fine di favorire la loro convivenza con gli esseri umani, di garantire il rispetto delle esigenze ambientali e di salute pubblica, di promuovere la diffusione della cultura del possesso responsabile e di disciplinare il controllo delle popolazioni di animali, nonché al fine di prevenire e contrastare il randagismo.

          Art. 2.
          (Definizioni)
          1. Ai fini della presente legge si definiscono:
          a) animale d’affezione: ogni animale, in particolare cani o gatti, tenuto o destinato ad essere tenuto dall’uomo, per compagnia o affezione, senza fini produttivi od alimentari, compresi gli animali che svolgono attività utili all’uomo, come il cane per disabili, gli animali per la pet therapy e per la riabilitazione;
          b) responsabile di un animale d’affezione: il proprietario o il detentore;
          c) attività economiche con animali d’affezione: qualsiasi attività di natura economica o commerciale, quale la gestione di pensioni per animali d’affezione, di negozi di vendita di animali d’affezione, l’attività di toelettatura, l’attività di educazione e di addestramento di cani, l’attività di allevamento o cessione a titolo oneroso di uno o più animali d’affezione ;
          d) allevamento di cani e gatti: la detenzione di un numero significativo di cani e gatti, anche a fini commerciali;
          e) animale randagio: cane o gatto vagante sul territorio, non identificato o non iscritto nella relativa anagrafe e comunque non riferibile ad un proprietario;
          f) associazioni riconosciute: organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, aventi come finalità la protezione degli animali;
          g) servizio veterinario pubblico: il servizio veterinario dell’azienda sanitaria locale competente per territorio;
          h) canile e gattile sanitario: struttura sanitaria pubblica finalizzata alla custodia temporanea di cani e gatti randagi recuperati o soccorsi sul territorio;
          i) rifugio: struttura pubblica o privata, dedicata alla custodia di cani e gatti con la finalità prioritaria dell’adozione;
          j) anagrafe degli animali d’affezione: le anagrafi canine e feline contenenti l’insieme degli identificativi elettronici e dei dati anagrafici dell’animale d’affezione e di quelli del suo proprietario in un sistema informatizzato;
          k) colonia felina: gruppo di gatti che vive abitualmente in un determinato territorio, censito dal comune ed accudito da associazioni riconosciute o da privati cittadini;
          l) organizzazioni veterinarie: società scientifiche veterinarie e associazioni professionali veterinarie presenti in una o più regioni.

          Art. 3
          (Doveri e compiti del responsabile di animali d’affezione)
          1. Il proprietario di un cane o di un gatto deve provvedere a far identificare l’animale e a farlo registrare nell’anagrafe canina o felina, entro il secondo mese di vita o entro 30 giorni dall’entrata in possesso, nei modi indicati al successivo art. 4, comma 1. Il medesimo obbligo grava sui responsabili di canili e gattili sanitari, di colonie feline, di rifugi e di allevamenti.
          2. Il responsabile di un animale d’affezione è tenuto a garantire la salute e il benessere ed il controllo dell’animale, ai sensi dell’articolo 2052 cod.civ.
          3. Il responsabile di un animale d’affezione, ai fini della prevenzione del randagismo e dei danni o lesioni a persone, animali o cose, deve adottare le seguenti misure:
          a) assumere informazioni sulle caratteristiche fisiche ed etologiche dell’animale d’affezione che intende detenere;
          b) non affidare l’animale d’affezione a persone che non siano in grado di gestirlo;
          c) provvedere alla sua cura, garantendo un adeguato riparo dalle intemperie e dalle condizioni climatiche avverse, e fornirgli adeguate cure sanitarie, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici e garantendogli adeguati interventi di prevenzione e assistenza medico veterinaria;
          d) controllare l’attività riproduttiva dell’animale d’affezione, garantendo il benessere dei riproduttori e della cucciolata;
          e) portare con sé il documento di cui all’articolo 4, comma 3, quando conduce l’animale d’affezione in luoghi pubblici o aperti al pubblico ed esibirlo su richiesta delle autorità competenti .
          4. Il responsabile di un cane deve, inoltre, adottare le seguenti misure:
          a) utilizzare sempre il guinzaglio, di misura adeguata a garantire l’incolumità del cane, delle persone e di altri animali, durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
          b) portare con sé una museruola, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
          c) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali;
          d) in caso di manifestazioni di un comportamento pericoloso per l’incolumità delle persone o di animali consultare un medico veterinario specialista in medicina comportamentale;
          e) adottare ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e per prevenire l’aggressione di persone o animali;
          f) prevenire con la sterilizzazione la nascita di cuccioli ove il responsabile non possa garantire quanto previsto al comma 3, lettera c); tale misura non si applica ai gestori di allevamenti;
          g) raccogliere le feci del cane in ambito urbano e avere con sé sacchetti o altri strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
          5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a), b) e g) del presente articolo non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone disabili e ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del Fuoco, ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani individuate con proprio atto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dai comuni.
          6. E’ vietato allontanare i cuccioli di cane dalla madre prima dei 2 mesi di vita, fatta eccezione per il caso di pericolo per la salute dei cuccioli o della madre, certificati da un medico veterinario.
          7. E' vietata la vendita di cani di età inferiore ai due mesi, nonché di cani e gatti non identificati e registrati in conformità alle disposizioni di cui all’articolo
          8. Il proprietario di un animale d’affezione, iscritto all’anagrafe, in caso di cessione dello stesso, deve darne comunicazione al servizio veterinario pubblico, fornendone copia al nuovo proprietario. Chi riceve l’animale deve ottemperare alla registrazione prevista al comma 1, entro il termine di 15 giorni.
          9. In caso di smarrimento di un animale d’affezione il proprietario è tenuto, entro il termine di 3 giorni dalla data dello smarrimento, a darne comunicazione scritta al servizio veterinario pubblico, fornendo tutti i dati utili per il ritrovamento.

          Art. 4
          (Anagrafe degli animali d’affezione e banca dati nazionale)
          1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l’istituzione dell’anagrafe felina, ai fini dell’identificazione e della registrazione di cui all’articolo 3, comma 1. Per quanto riguarda l’anagrafe canina resta ferma la normativa vigente.
          2. L’identificazione e la registrazione di cui all’articolo 3, comma 1, sono effettuate, rispettivamente, mediante inoculazione sottocutanea di un microchip e contestuale iscrizione dell’animale d’affezione nella relativa anagrafe regionale.
          3. L'adempimento di cui al comma 1 del presente articolo deve essere effettuato dal servizio veterinario pubblico o dai veterinari libero-professionisti autorizzati, secondo le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
          4. Il servizio veterinario pubblico o il veterinario libero-professionista che provvede all'applicazione del microchip rilascia un documento attestante l’iscrizione nell’anagrafe canina o felina che accompagna l’animale in tutti i trasferimenti di proprietà.
          5. I veterinari libero-professionisti, nell’espletamento della loro attività professionale, devono verificare la presenza e la leggibilità del microchip e, nel caso di mancanza o di illeggibilità dello stesso, devono provvedere all’inoculazione del microchip o, in caso di rifiuto da parte del proprietario, informare il servizio veterinario pubblico.
          6. E’ istituita presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una banca dati nazionale, nella quale sono raccolti i dati delle anagrafi canine e feline regionali e alla quale possono accedere i servizi veterinari pubblici e i veterinari libero-professionisti autorizzati.
          7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano la confluenza dei dati delle anagrafi canine e feline regionali nella banca dati istituita ai sensi del comma 6.

          Art. 5
          (Soccorso di animali)
          1. Chiunque rinvenga animali d’affezione feriti è tenuto a darne segnalazione al servizio veterinario pubblico ovvero ai numeri del soccorso pubblico di emergenza.
          2. In caso di incidente comunque ricollegabile al comportamento dell’utente della strada si applicano le disposizioni di cui al comma 1-bis dell’articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

          Art. 6
          (Decesso ed eutanasia)
          1. Il proprietario dell’animale d’affezione, in caso di decesso dell’animale, è tenuto a segnalarlo al servizio veterinario pubblico, ai fini della cancellazione dall’anagrafe degli animali d’affezione.
          2. Gli animali d’affezione, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi solamente da un medico veterinario, con farmaci ad azione eutanasica, previa anestesia profonda nei casi di:
          a) animale gravemente malato e sofferente con prognosi infausta certificata da un medico veterinario;
          b) cane dichiarato a rischio elevato per l’incolumità pubblica previa certificazione emessa, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, dal servizio veterinario pubblico presso il quale vengono effettuate l’osservazione e la valutazione comportamentale.
          3. Le carcasse degli animali d’affezione deceduti sono smaltite ai sensi del decreto legislativo n. 508 del 1992 .

          Art. 7
          (Attività di prevenzione e controllo)
          1. E’ istituita, presso il Ministero della salute, la Commissione nazionale per la prevenzione delle morsicature, con il compito di valutare i dati riguardanti le morsicature da parte di animali ai danni di esseri umani e formulare proposte al fine di prevenirle.
          2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da almeno un medico veterinario designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, un medico veterinario designato dagli Istituti zooprofilattici sperimentali, un medico veterinario comportamentalista designato dalla Federazione nazionale degli ordini veterinari italiani, uno specialista in epidemiologia nominato dal Ministro della salute, un medico veterinario in rappresentanza delle organizzazioni veterinarie definite all’articolo 2, lettera l);
          3. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nell’esercizio delle rispettive competenze, garantiscono la prevenzione e il controllo delle morsicature e trasmettono i dati relativi alla Commissione nazionale di cui al comma 1.
          4. I criteri e i parametri per la valutazione e classificazione del rischio dei cani morsicatori sono indicati con decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

          Art. 8
          (Formazione)
          1. Una quota delle risorse di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 2 dicembre 1998, n. 434, stabilita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è destinata alla formazione di medici veterinari del Servizio sanitario nazionale in materia di comportamento e benessere degli animali.
          2. Per l’accesso al ruolo di veterinario dirigente di 1° e 2° livello dell’area funzionale C (Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche) del Servizio sanitario nazionale sono previste prove di valutazione in materia di comportamento e benessere degli animali d’affezione .

          Art. 9
          (Percorso di valutazione e intervento terapeutico comportamentale)
          1. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320, le morsicature e le aggressioni di cani devono essere segnalate al servizio veterinario pubblico.
          2. Il servizio veterinario pubblico sottopone a controllo i cani responsabili di morsicature o aggressioni e, nel caso di rilevazione di rischio elevato, definisce le misure di prevenzione e l’eventuale intervento terapeutico comportamentale da adottare, avvalendosi di medici veterinari specializzati in medicina comportamentale, con spese a carico del responsabile dell’animale.
          3. Il servizio veterinario pubblico, al termine dell’intervento terapeutico comportamentale, conferma, revoca o modifica le prescrizioni inizialmente impartite. In caso di permanenza di rischio elevato e di conseguente conferma delle prescrizioni impartite, emette apposito certificato, attestante il rischio elevato per l’incolumità pubblica dell’animale.
          4. Il sindaco, qualora il servizio veterinario pubblico accerti l’incapacità di gestione del cane da parte del responsabile, adotta un provvedimento di sequestro.
          5. Il responsabile dell’animale ha la facoltà di rinunciare temporaneamente alla custodia del cane sottoposto ad intervento terapeutico comportamentale ed è obbligato a sostenerne le spese, sino al momento di un eventuale trasferimento di proprietà.
          6. Il responsabile di un cane per il quale è stato emesso certificato di rischio elevato può altresì rinunciare alla proprietà dell’animale. In tal caso l’animale è affidato ad apposite strutture gestite da associazioni riconosciute , che garantiscono l’incolumità delle persone e degli altri animali, nonché le condizioni di benessere dell’animale e recupero.
          7. I servizi veterinari pubblici devono tenere un registro aggiornato dei cani per i quali è stato emesso certificato di rischio elevato.
          8. Le previsioni del presente articolo si applicano anche ai cani randagi.

          Art. 10
          (Canili e gattili sanitari)
          1. I canili e gattili sanitari, come definiti all’art. 2, comma 1, lettera h), provvedono a:
          a) le cure e le terapie necessarie, ivi inclusi eventuali interventi chirurgici;
          b) la verifica della presenza del microchip negli animali smarriti, nonché la comunicazione al legittimo proprietario del ritrovamento dell’animale, entro tre giorni dall’evento, al fine della riconsegna;
          c) l’applicazione del microchip e la registrazione in anagrafe degli animali randagi;
          d) gli interventi di sterilizzazione sugli animali di cui alla lettera c) ai fini del controllo della popolazione canina e felina .
          2. Gli animali non reclamati entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data dell’ingresso nel canile o gattile sanitario, possono essere ceduti, previo intervento di sterilizzazione di cui al comma 1, lett. d), a privati che diano garanzie di buon trattamento, ad associazioni riconosciute o a rifugi .
          3. Gli animali nei canili e gattili sanitari devono rimanere per il tempo necessario agli adempimenti di cui al comma 1, comunque non oltre 60 giorni, ed essere quindi trasferiti, entro 60 giorni dal ritrovamento, nei rifugi.
          4. I canili e i gattili sanitari hanno funzione di osservatorio epidemiologico delle malattie a carattere zoonosico e proprie delle specie ricoverate.
          5. Il Ministero della salute con proprio decreto, da adottarsi entro il termine di 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti tecnico-strutturali e gestionali dei canili e gattili sanitari e dei rifugi.
          6. Chiunque rinvenga animali randagi è tenuto a comunicarlo tempestivamente al servizio veterinario pubblico o agli organi di pubblica sicurezza.

          Art. 11
          (Rifugi)
          1. I rifugi, come definiti all’articolo 2, comma 1, lett. i), provvedono a:
          a) ospitare gli animali provenienti dal canile o dal gattile sanitario e gli animali oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari o quelli i cui proprietari siano deceduti o non possano, temporaneamente o definitivamente, assolvere agli obblighi di cura, garantendone il benessere per favorirne il recupero, il reinserimento e la cessione a privati;
          b) incentivare e favorire la cessione a privati degli animali ospitati, fornendo ai cittadini le opportune informazioni;
          c) organizzare visite guidate al fine di agevolare l’incontro tra i cittadini e gli animali ospitati in attesa di cessione;
          d) migliorare il benessere e la socializzazione degli animali ospitati tramite accordi con le associazioni di volontariato.
          2. I rifugi, al fine di favorire la cessione a privati degli animali ospitati, pubblicizzano le attività e i servizi erogati e consentono l'ingresso quotidiano al pubblico. L’orario di apertura deve essere reso pubblico con mezzi idonei.
          3. I rifugi devono essere in possesso di autorizzazione sanitaria e devono avvalersi della collaborazione di un medico veterinario.

          Art. 12
          (Nuove norme in materia di ricovero di animali d’affezione)
          1. I Comuni, nelle procedure di affidamento del servizio di mantenimento e gestione di animali d’affezione devono garantire livelli essenziali per la loro tutela e benessere. In particolare deve essere assicurato che:
          a) la struttura individuata corrisponda ai requisiti tecnico-strutturali e gestionali previsti dalla presente legge;
          b) la struttura di cui alla lettera a) provveda alla restituzione dell’animale al proprietario;
          c) nella struttura individuata siano poste in essere attività che incentivino la cessione degli animali.
          2. I Comuni, nell’affidamento del servizio, sono tenuti a dare priorità alle strutture che:
          a) comportino minimi spostamenti degli animali preferendo, ove possibile, strutture sul proprio territorio comunale, provinciale o regionale;
          b) siano gestite o si avvalgano di servizi prestati da associazioni riconosciute.

          Art.13
          (Verifiche e controlli)
          1. Il sindaco del comune è responsabile dei cani vaganti ritrovati o catturati sul proprio territorio anche se collocati in strutture site in altri comuni e ha l’obbligo di:
          a) informare del trasferimento dei cani il servizio veterinario pubblico competente per la verifica sulla condizioni sanitarie e di benessere degli animali all’arrivo.
          2. I comuni, singoli o associati, adottano appositi regolamenti per la corretta detenzione e tutela degli animali di affezione sui rispettivi territori.
          3. La vigilanza sulle strutture di cui agli articoli 15 e 16 della presente legge è esercitata dal servizio veterinario pubblico.

          Art. 14
          (Impiego di cibo residuo per animali)
          1. Le associazioni animaliste riconosciute possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e a quelle di aziende private per il prelievo di residui alimentari ed eccedenze derivanti dalla preparazione di qualsiasi tipo di cibo solido, cotto o crudo, non entrato nel circuito distributivo di somministrazione, da destinare esclusivamente all’alimentazione delle colonie feline, degli animali dei rifugi, dandone comunicazione al servizio veterinario pubblico.
          2. I privati cittadini che accudiscono colonie feline, autorizzati dal Comune dove si trovano le colonie medesime, possono avvalersi della facoltà di cui al comma 1, nel rispetto delle norme d’igiene pubblica, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove gli animali sono alimentati.

          Art. 15
          (Autorizzazione delle attività)
          1. Le attività economiche con animali d’affezione, come definite all’articolo 2, comma 1, lettera c), sono autorizzate dal Sindaco del Comune in cui l'attività si svolge, previo parere favorevole da parte del servizio veterinario pubblico , ai sensi dell’art. 24 del Regolamento di Polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.
          2. Il servizio veterinario pubblico, nella fase istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione sanitaria di cui al comma 1, accerta che i ricoveri e le aree destinate agli animali posseggano i requisiti igienico-sanitari, tecnici e gestionali, stabiliti con il decreto di cui all’articolo 10, comma 5, ed accerta altresì la presenza in essi di personale qualificato ad effettuare la custodia anche durante le ore notturne.
          3. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previa partecipazione del richiedente ai corsi di formazione professionale, di cui al comma 4 del presente articolo. Nella autorizzazione sono indicate le quantità per singola specie detenibili contemporaneamente all’interno delle aree riservate all’attività.
          4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi anche delle associazioni riconosciute, degli Ordini dei medici veterinari e delle organizzazioni veterinarie, organizzano corsi di formazione professionale al fine di assicurare la conoscenza da parte del richiedente delle nozioni riguardanti benessere animale, zoologia, etologia e, zooantropologia, tecniche di allevamento, norme igienico sanitarie e cura degli animali oggetto della domanda di autorizzazione.
          5. I comuni compilano e rendono accessibile ai cittadini l’elenco delle attività con animali da affezione autorizzate, presenti sul proprio territorio, e ne curano l’aggiornamento.
          6. I titolari delle attività con animali d’affezione devono avvalersi della collaborazione di un medico veterinario.
          7. I titolari della attività di allevamento o commercio devono dare comunicazione, entro 10 giorni, dell’avvenuta cessazione dell’attività, al servizio veterinario pubblico, unitamente all’elenco degli animali invenduti con l’indicazione della loro destinazione.
          8. Le attività di cui al presente articolo, già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono adeguarsi ai requisiti prescritti entro il termine di 18 mesi.

          Art.16
          (Obblighi per la detenzione per finalità economiche e divieti)
          1. Il titolare di attività economiche con animali d’affezione, ad eccezione di quelle di toelettatura, di educazione ed addestramento di cani, deve tenere, nella sede in cui l’attività viene svolta, un registro annuale di carico e scarico degli animali, vidimato dal servizio veterinario pubblico, che deve essere aggiornato contestualmente ad ogni carico e scarico. Il registro è conservato per 5 anni e deve essere esibito a richiesta del servizio veterinario pubblico per i controlli .
          2. E’ vietata la vendita di animali non identificati e non registrati nelle anagrafi.
          3. E’ vietata la vendita ambulante o itinerante di animali d’affezione.
          4. Con il medesimo decreto di cui all’articolo 10, comma 5, sono stabiliti i requisiti delle strutture presso le quali si svolge l’attività economica con animali d’affezione.

          Art. 17
          (Fiere, mostre e manifestazioni con l’utilizzo di animali d’affezione)
          1. Le mostre di animali, le esposizioni, i concorsi, le prove e le gare, le fiere e le manifestazioni itineranti che prevedono la presenza di animali d’affezione possono svolgersi solo previa acquisizione del nulla osta rilasciato dal servizio veterinario pubblico a seguito dell’accertamento delle condizioni igienico-sanitarie e dei requisiti tecnici necessari ai fini della tutela del benessere animale.
          2. E’ vietato l’impiego di animali d’affezione come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi nonché di animali in spettacoli ambulanti o di strada ovvero per la pratica dell’accattonaggio.
          3. E’ vietato offrire animali in premio o in omaggio nelle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.
          4. I cani e gatti partecipanti agli eventi di cui al comma 1 devono essere di età non inferiore ai 6 mesi e devono essere provvisti di certificazione medico veterinaria di buona salute che attesti la copertura vaccinale e l’effettuazione dei trattamenti contro endoparassiti ed ectoparassiti.
          5. E’ vietato esporre in fiere, mostre, concorsi, prove e gare animali d’affezione con mutilazioni.

          Art. 18
          (Trasporto)
          1. Fatte salve le disposizioni di cui al regolamento CE n° 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004, il trasporto degli animali d’affezione deve avvenire nel rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche della specie, evitando ogni sofferenza.
          2. E’ vietato trasportare animali d’affezione nel bagagliaio dell’autovettura non comunicante con l’abitacolo .
          3. Sui mezzi di trasporto pubblico è consentito il trasporto di animali d’affezione. I cani devono essere tenuti al guinzaglio e con la museruola; tutti gli altri animali debbono viaggiare all'interno di trasportini idonei alla specie.

          Art.19
          (Cimiteri per animali d’affezione)
          1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, soggetti pubblici o privati possono realizzare cimiteri per animali di affezione. Se realizzati da soggetti pubblici non hanno il carattere di demanialità di cui all'articolo 824 del codice civile.
          2. I cimiteri per animali di affezione sono ubicati in zone idonee ai sensi dello strumento urbanistico adottato dal comune, previo parere della competente azienda sanitaria locale per i profili attinenti all'igiene e alla sanità pubblica, da esprimere entro due mesi dalla data della richiesta, decorsi inutilmente i quali il parere si intende espresso favorevolmente.
          3. Il trasporto delle carcasse degli animali di affezione è eseguito a cura dei proprietari nel rispetto dei princìpi fondamentali previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modificazioni.

          Art. 20
          (Norme per garantire l’incolumità pubblica e il benessere degli animali d’affezione)
          1. Allo scopo di garantire la tutela della salute, l’incolumità pubblica ed il benessere degli animali è vietato:
          a) detenere gli animali in condizioni di isolamento, che rendano impossibile al responsabile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psico-fisico e privarli di contatti con persone o altri animali;
          b) lasciare incustodito in luogo pubblico o aperto al pubblico il cane di cui si è responsabile senza adottare misure adeguate ad impedirne la fuga;
          c) addestrare cani al fine di esaltarne l’aggressività e ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica o psichica, in ambienti inadatti che impediscano all’animale di manifestare i comportamenti tipici della specie, nonché effettuare qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di esaltarne l’aggressività;
          d) detenere, cedere a qualsiasi titolo ed utilizzare collari elettrici o altri strumenti atti a determinare scosse o impulsi elettrici e collari a punta ;
          e) tenere animali d’affezione legati a catena per periodi di tempo superiori a ????? in modo da impedirne il libero movimento. La temporanea detenzione a catena non deve costituire pericolo per l’incolumità del cane e non deve provocare lesioni fisiche allo stesso; la lunghezza della catena deve consentire al cane di ripararsi sotto una zona coperta sia in estate che in inverno, accucciarsi a terra e raggiungere la cuccia, il cibo e l’acqua;
          f) molestare, catturare o allontanare i gatti dal loro habitat naturale, fatte salve le attività sanitarie e le adozioni previste dalla presente legge;
          g) tenere gli animali d’affezione nei trasportini o in gabbie di dimensioni e caratteristiche tali da non consentire i movimenti e le normali manifestazioni etologiche, tranne che per il periodo strettamente necessario per il trasporto o la degenza;
          h) importare e introdurre da Stati membri dell’Unione Europea cani di età inferiore ai quattro mesi ovvero senza l’eruzione completa di tutti i denti incisivi permanenti;
          i) somministrare farmaci o sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, individuate con apposito decreto del Ministro della salute, idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’animale al fine di alterarne le prestazioni fisiche (doping);
          j) manomettere o alterare i dispositivi di identificazione elettronica (microchip).
          k) introdurre nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/ 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l’identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale.
          Ultima modifica Alboinensis; 06-05-11, 15:30.
          Bruno Decca
          "Multi sunt vocati... pàuci vero electi"

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          • Alboinensis
            Moderatore Continentali Esteri
            • Nov 2008
            • 8422
            • Brescia - Lombardia
            • Cane da ferma tedesco a pelo corto - Kurzhaar

            #6
            Dal sito ENCI leggo e traggo le mie conclusioni:

            Audizione ENCI in Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati
            Data di pubblicazione: 06 aprile 2011
            Riscontrata la bozza di testo unificato recante nuove norme in materia di animali di affezione e di prevenzione al randagismo, l’ENCI, rappresentato dal Presidente Francesco Balducci e dal Vice Presidente Dino Muto, ha espresso le proprie osservazioni durante l’Audizione del 5 aprile 2011 presso la Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati.
            In materia di “attività economiche con animali d’affezione”, l’ENCI ha proposto che l’allevamento e la cessione a titolo oneroso "anche di un solo animale di affezione" non debba rientrare in tale tipo di attività, con le relative conseguenze regolamentari. Ha proposto, invece, che l’attività di allevamento sia ricondotta alla legge 349/1993, che definisce nel merito l’attività cinotecnica, e ai conseguenti decreti attuativi. Ha richiesto altresì di poter organizzare corsi di formazione propedeutici per l’attività di allevamento previsti dalla bozza di legge in discussione.
            Con riferimento all’anagrafe canina e alla istituenda banca dati nazionale, l’ENCI ha sottolineato che oggi garantisce l’allineamento del Libro genelogico alle anagrafi regionali attraverso l’invio trimestrale dei propri dati, proponendo che l’Ente possa implementare e alimentare, tramite le proprie sedi periferiche, la banca dati dell’anagrafe canina al momento dell’iscrizione dei cani nei registri genealogici, evitando così l’eccessiva burocratizzazione a cui è attualmente sottoposto l’allevatore cinofilo.
            In merito alle questioni relative al benessere animale, l’ENCI ha rimandato ogni considerazione sulle mutilazioni alle disposizioni tecniche emanate dal Ministro della Salute il 16.3.11 rivolte alla legge di ratifica della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia. Tali disposizioni forniscono chiare indicazioni, nell’interesse dei cani, dell'allevamento cinofilo e nel rispetto del benessere animale. Quanto alla possibilità di usare il collare elettrico, l’ENCI ha richiesto l’istituzione di un tavolo tecnico di confronto, al fine di consentire l’assunzione di decisioni che poggino su reali dati scientifici e ha lanciato l’idea di effettuare appositi corsi per il giusto utilizzo dello strumento. Quanto all’uso dei trasportini, l’ENCI ha proposto di aggiungere anche il periodo connesso alla verifica zootecnica, oltre a quelli già previsti dalla bozza in discussione relativi al trasporto e alla degenza.
            La Commissione ha apprezzato le proposte dell’ENCI, tese in gran parte ad accordare la bozza in discussione con la normativa già in essere e a tutelare la cultura cinofila in Italia e i legittimi interessi degli allevatori. (http://www.enci.it/news/news.php?id=930)


            Dunque l'ENCI dalla bozza unificata che o postato a suo tempo , ha trovato solo queste cose da proporre?

            Mi domando solo se chi ha steso le proposte ha mai avuto dei cani.... analizzo solo un semplice passaggio per non dare ulteriori informazioni al "nemico":
            "Quanto all’uso dei trasportini, l’ENCI ha proposto di aggiungere anche il periodo connesso alla verifica zootecnica, oltre a quelli già previsti dalla bozza in discussione relativi al trasporto e alla degenza".... dunque se la bozza dice che il cane deve stare nel trasportino solo il tempo del trasporto e/o degenza, ci aggiungiamo quello della verifica zootecnica (proposta ENCI), vuol dire che se io vado ad un'expo o ad una prova con quattro cani e nel tornare mi fermo all'autogrill a bere un caffè, dovrei tirar giù tutti e quattro i cani e portarli con me (sempre che all'autogrill i cani possano entrare)?? Oppure, essendo ad una manifestazione o a caccia distante da casa e dovendo pernottare non posso tenere i cani nel trasportino in auto per la notte???

            Ditemi di tutto... ma non che sono pessimista!!!!
            Ultima modifica Alboinensis; 26-05-11, 18:40.
            Bruno Decca
            "Multi sunt vocati... pàuci vero electi"

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            • Francesco Petrella
              ⭐⭐⭐
              • Oct 2006
              • 4883
              • L'Aquila, Abruzzo.
              • Setter inglese

              #7
              L'art.2 (nella parte relativa all'attività economica),mi sembra del tutto illegittimo mancando il requisito dell'abitualità, inoltre alcuni animali di affezione (cani) determinano la nascita di un reddito di natura agricola, che non può assolutamente essere equiparato ad un'attività commerciale. Penso che nelle varie c.t.p. i ricorsi contro questo articolo si vincano facilmente.
              Posta alla beccaccia?
              No grazie, roba da sfigati

              Francesco Petrella
              www.scolopax.it

              www.scolopaxrusticola.com

              sigpic



              We te ne
              nee te sa
              (chi salva l'aquila, salva il futuro. Detto navajo)

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              • gianni74
                ⭐⭐⭐
                • Nov 2010
                • 2376
                • locri
                • setter Ricky e breton Laika

                #8
                vorrei aggiungere, a quanto detto dall'amico Francesco petrella, che alcuni articoli (vedi "colonie feline") vadano nettamente contro i provvedimenti contro il diffondersi del randaggismo e la conseguente diffusione di malattie infettive veicolate dai felini (si legge toxoplasmosi ecc...), contro il divieto di abbandono di rifiuti urbani e un'altra certa quantità di leggi in materia di sanità pubblica....
                di rimando a quanto riportato riguardo alle mutilazioni, direi che hanno palesemente omesso i casi di amputazione a scopo terapeutico....
                per quello che riguarda molestare, catturare o allontanare i gatti dal loro habitat naturale siamo al ridicolo, il gatto domestico ha origine dal gatto egiziano che è spece del tutto assente nel nostro ecosistema e addirittura dannoso dato che ha causato la scomparsa, per occupazione della nicchia ecologica, del gatto selvatico europeo quindi, scentificamente parlando, si possono allontanare, catturare, disturbare i gatti quanto pare e piace!

                diciamo che trattasi di una Ca.....ta di proposta di legge!
                Ultima modifica gianni74; 31-05-11, 19:51.

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                • Alboinensis
                  Moderatore Continentali Esteri
                  • Nov 2008
                  • 8422
                  • Brescia - Lombardia
                  • Cane da ferma tedesco a pelo corto - Kurzhaar

                  #9
                  Originariamente inviato da gianni74
                  ..................................
                  diciamo che trattasi di una Ca.....ta di proposta di legge!
                  Beeh su questo siamo d'accordo in tanti!!![;)]
                  Bruno Decca
                  "Multi sunt vocati... pàuci vero electi"

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                  • Alboinensis
                    Moderatore Continentali Esteri
                    • Nov 2008
                    • 8422
                    • Brescia - Lombardia
                    • Cane da ferma tedesco a pelo corto - Kurzhaar

                    #10
                    Vista l'uscita di un ulteriore testo, che è addirittura da psicopatici... e che la discussione è continuata su un'altro thread vi invito a passare qui http://www.ilbraccoitaliano.net/foru...ad.php?t=34607
                    Bruno Decca
                    "Multi sunt vocati... pàuci vero electi"

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