I calibri da caccia alla luce del dl 204/2010 e successivi aggiornamenri

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  • Shelby
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    • Apr 2025
    • 281
    • Chiavari

    #1

    I calibri da caccia alla luce del dl 204/2010 e successivi aggiornamenri

    Apro questa 3d in seguito alla discussione iniziata in arme e polveri, argomento marlin 30-30.

    Ritengo importante discuterne, perché a mio parere non si coglie la portata delle determinazioni vigenti.
    lo trovo molto interessante.

    Confesso che mi sono venuti forti dubbi. Possibile che nessuno si sia accorto della modifica sostanziale che è stata introdotta???? Devo sbagliarmi io per forza. Per questioni varie, ho sempre dovuto affrontare e studiare le normative sulle armi, quindi ho approfondito e verificato.

    Le linee generali della normativa in materia di caccia, riguardo agli strumenti concessi per l'attività, definisce quali armi e quali calibri sono consentiti. La categoria delle armi è molto ampia e per certi aspetti generica, le determinazioni sui calibri la restringono e la puntualizza.

    partiamo dalla legge ' 92 art 13 originario.

    Si definiscono i calibri delle "armi" ad anima rigata, colpo singolo manuale e semiautomatico. Quindi, per logica, quello che deve essere "misurata" è l'anima della canna e conseguenti pippe su vuoti e pieni e medie tra vuoti e pieni....

    Quello era. Inequivocabile.

    Poi interviene la 204 del 2010.

    Si ribadisce

    le armi rigate etc etc sono da caccia con calibro 5,60 ( attenzione 5,60 è una misura fissa, significa che sotto c'è il divieto) e in più, per questa specifica e determinata misura, un bossolo uguale o maggiore di 40 mm.

    poi dice che per i calibri superiori al 5,60 ( 5,61 già rientra) il bossolo può essere di qualunque misura .

    Al decreto vengono fatti vari aggiornamenti.

    A torto o a ragione, per incompetenza, superficialità o qualunque oscura ragione o per un raro caso di fornire chiarezza, fissa a chiare lettere, con l'aggiornamento nr 9, che :


    https://www.normattiva.it/atto/caric...azioneGazzetta =1992-02-25&atto.codiceRedazionale=092G0211


    "Per armi da caccia di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, s'intendono, tra i fucili ad anima rigata, le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40, nonché i fucili e le carabine ad anima rigata dalle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6, anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40. "

    Non so se è chiaro, CARTUCCE. Lo riformulo, la legge dice che la misura si riferisce alla cartuccia, la può misurare anche un bambino al quale venga regalato a Natale un calibro .

    La legge non si perde a definire le denominazioni commerciali , gli usi e costumi , convenzioni..... No, c'è un dato universale riferito a un sistema metrico. La scatola dice .224 ? Non sai fare la conversione? Misura il proiettile.

    Immaginiamo di andare di fronte a un giudice. In base al dettato della legge, cosa verifica o chiede di verificare? La canna o la "cartuccia"?

    lo so, la legge dice cartuccia e non proiettile ma la questione non cambia, anzi se misurano il diametro del bossolo si è in una botte di ferro😁
    Scherzi a parte vuol dire che l'indagine va operata su quell'elemento materiale.

    Ribadisco come nell'altro topic, per i combinati infatti non si nomina la misura del bossolo quando il calibro è superiore a 5,60. E non dice maggiore di 5,60 di un pò...

    Riguardo alla confusione ingenerata dai calibri .22, è un falso problema. È un gruppo, un pò come dire quel ragazzo è un teen ager. A 13 non puoi guidare un motorino, a 15 non puoi guidare un 125, a 16 puoi guidare il 125 e iscriverti al poligono con il consenso dei genitori. Bisogna dettagliare a seconda delle situazioni reali e concrete.

    Nel nostro caso ci sarebbero .22 , uso il condizionale per prudenza ma a mionparere non sarebbe necessario, che possono avere un bossolo inferiore ai 40mm ed essere da caccia.

    Quindi anche un 22lr ? In teoria si, questo è il bello del casino😁

    Si dirà : Ma non può essere !!!!certi calibri sono sempre stati vietati!!! Eppure....

    Seguirà il dibattito.😉
  • MK1
    Ho rotto il silenzio
    • Jun 2025
    • 48
    • torino

    #2
    ma se non erro è vietato l'attivita venatoria con munizioni con calibro inferiore a 6mm e percussione anulare e il 22lr ci ricade abbondantemente dentro...

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    • Francesco
      ⭐⭐
      • Apr 2024
      • 216
      • Roma
      • Bassotto a pelo duro

      #3
      Originariamente inviato da Shelby
      Apro questa 3d in seguito alla discussione iniziata in arme e polveri, argomento marlin 30-30.

      Ritengo importante discuterne, perché a mio parere non si coglie la portata delle determinazioni vigenti.
      lo trovo molto interessante.

      Confesso che mi sono venuti forti dubbi. Possibile che nessuno si sia accorto della modifica sostanziale che è stata introdotta???? Devo sbagliarmi io per forza. Per questioni varie, ho sempre dovuto affrontare e studiare le normative sulle armi, quindi ho approfondito e verificato.

      Le linee generali della normativa in materia di caccia, riguardo agli strumenti concessi per l'attività, definisce quali armi e quali calibri sono consentiti. La categoria delle armi è molto ampia e per certi aspetti generica, le determinazioni sui calibri la restringono e la puntualizza.

      partiamo dalla legge ' 92 art 13 originario.

      Si definiscono i calibri delle "armi" ad anima rigata, colpo singolo manuale e semiautomatico. Quindi, per logica, quello che deve essere "misurata" è l'anima della canna e conseguenti pippe su vuoti e pieni e medie tra vuoti e pieni....

      Quello era. Inequivocabile.

      Poi interviene la 204 del 2010.

      Si ribadisce

      le armi rigate etc etc sono da caccia con calibro 5,60 ( attenzione 5,60 è una misura fissa, significa che sotto c'è il divieto) e in più, per questa specifica e determinata misura, un bossolo uguale o maggiore di 40 mm.

      poi dice che per i calibri superiori al 5,60 ( 5,61 già rientra) il bossolo può essere di qualunque misura .

      Al decreto vengono fatti vari aggiornamenti.

      A torto o a ragione, per incompetenza, superficialità o qualunque oscura ragione o per un raro caso di fornire chiarezza, fissa a chiare lettere, con l'aggiornamento nr 9, che :


      https://www.normattiva.it/atto/caric...azioneGazzetta =1992-02-25&atto.codiceRedazionale=092G0211


      "Per armi da caccia di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, s'intendono, tra i fucili ad anima rigata, le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40, nonché i fucili e le carabine ad anima rigata dalle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6, anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40. "

      Non so se è chiaro, CARTUCCE. Lo riformulo, la legge dice che la misura si riferisce alla cartuccia, la può misurare anche un bambino al quale venga regalato a Natale un calibro .

      La legge non si perde a definire le denominazioni commerciali , gli usi e costumi , convenzioni..... No, c'è un dato universale riferito a un sistema metrico. La scatola dice .224 ? Non sai fare la conversione? Misura il proiettile.

      Immaginiamo di andare di fronte a un giudice. In base al dettato della legge, cosa verifica o chiede di verificare? La canna o la "cartuccia"?

      lo so, la legge dice cartuccia e non proiettile ma la questione non cambia, anzi se misurano il diametro del bossolo si è in una botte di ferro😁
      Scherzi a parte vuol dire che l'indagine va operata su quell'elemento materiale.

      Ribadisco come nell'altro topic, per i combinati infatti non si nomina la misura del bossolo quando il calibro è superiore a 5,60. E non dice maggiore di 5,60 di un pò...

      Riguardo alla confusione ingenerata dai calibri .22, è un falso problema. È un gruppo, un pò come dire quel ragazzo è un teen ager. A 13 non puoi guidare un motorino, a 15 non puoi guidare un 125, a 16 puoi guidare il 125 e iscriverti al poligono con il consenso dei genitori. Bisogna dettagliare a seconda delle situazioni reali e concrete.

      Nel nostro caso ci sarebbero .22 , uso il condizionale per prudenza ma a mionparere non sarebbe necessario, che possono avere un bossolo inferiore ai 40mm ed essere da caccia.

      Quindi anche un 22lr ? In teoria si, questo è il bello del casino😁

      Si dirà : Ma non può essere !!!!certi calibri sono sempre stati vietati!!! Eppure....

      Seguirà il dibattito.😉
      Molto interessante

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      • Francesco
        ⭐⭐
        • Apr 2024
        • 216
        • Roma
        • Bassotto a pelo duro

        #4
        Originariamente inviato da MK1
        ma se non erro è vietato l'attivita venatoria con munizioni con calibro inferiore a 6mm e percussione anulare e il 22lr ci ricade abbondantemente dentro...
        Vero, ho trovato questo:

        2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, l’attività venatoria non è consentita con l’uso del fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un’arma da fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 7, dell’allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonché con l’uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert. (31)

        E quindi il .22 lr è definitivamente escluso

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        • Shelby
          ⭐⭐
          • Apr 2025
          • 281
          • Chiavari

          #5
          Originariamente inviato da Francesco

          Vero, ho trovato questo:

          2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, l’attività venatoria non è consentita con l’uso del fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un’arma da fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 7, dell’allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonché con l’uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert. (31)

          E quindi il .22 lr è definitivamente escluso
          Si, giustissima osservazione non avevo tenuto conto di questo. Ma il 2lr comunque poco interessa.

          la cosa è più significativa è per calibri tipo il 22 hornet di cui si è già parlato.

          Ho portato la discussione per stimolare pareri e opinioni. Ci si fa un'idea anche convinta ma bisogna sempre avere il buon senso di pensare che qualcosa ci sfugge.


          Insomma la cosa andrebbe chiarita.

          ps

          la deroga riguardante le cartucce a percussione anulare potrebbe, dico potrebbe, essere stata inserita proprio per evitare quello che sostengo. Ma sulle percussioni centrali la questione resterebbe aperta.

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          • Camoscio61
            ⭐⭐
            • Nov 2024
            • 292
            • Milano-Aosta
            • Golden Retriever: Sean

            #6
            Comunque in molti Paesi europei il 22 Hornet è consentito per la caccia; l’uso è però limitato, almeno in Germania, a quanto ricordo, ai piccoli animali, in quanto hanno posto dei limiti di energia cinetica per gli ungulati, esattamente come noi li abbiamo messi in base al diametro della pallottola.
            "Il dubbio cresce con la conoscenza " W. Goethe

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            • louison
              ⭐⭐⭐
              • Jul 2012
              • 4224
              • LUGO DI VICENZA
              • NESSUNO

              #7
              Originariamente inviato da Francesco

              Vero, ho trovato questo:

              2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, l’attività venatoria non è consentita con l’uso del fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un’arma da fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 7, dell’allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonché con l’uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert. (31)

              E quindi il .22 lr è definitivamente escluso
              In seguito il divieto fu esteso anche ad armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6mm Flobert ; questo per escludere il caricamento di scarsa potenza 6mm Flobert a pallini........ Per le armi da fuoco semiautomatiche somigliante ad una arma da fuoco automatica (bellica) è poi dovuto intervenire IL Banco Naz, di Gardone V.T. che ha fissato i precisi requisiti necessari per rendere vendibili in Italia alcuni modelli (es.lunghezza minima canna, calcio solo fisso, capacità caricatore, fuoco semiautomatico non modificabile) ..........Si può vedere il 6mm Flober a pallini
              CARTUCCE FLOBERT CAL 6 A PALLIN molto performanti ideate per un tiro a scopo ricreativo, precise con una gettata relativamente limitata fino a 25 30 metri.
              Ultima modifica louison; Ieri, 23:07.

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              • louison
                ⭐⭐⭐
                • Jul 2012
                • 4224
                • LUGO DI VICENZA
                • NESSUNO

                #8
                Originariamente inviato da Camoscio61
                Comunque in molti Paesi europei il 22 Hornet è consentito per la caccia; .
                IL 22 Hornet indicato anche come 5,6 x 35 R monta palle da 224 come nel recente moderno e sovrapponibile (per prestazioni) 5,7 x 28 F.N. (della F.N. Belga) .......Per ora questo nuovo calibro non è ancora stato camerato in carabine bolt action ma solo nella carabina semiautomatica Ruger LC (con caricatore da 20 colpi e canna da 41 cm).....

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