Ritengo importante discuterne, perché a mio parere non si coglie la portata delle determinazioni vigenti.
lo trovo molto interessante.
Confesso che mi sono venuti forti dubbi. Possibile che nessuno si sia accorto della modifica sostanziale che è stata introdotta???? Devo sbagliarmi io per forza. Per questioni varie, ho sempre dovuto affrontare e studiare le normative sulle armi, quindi ho approfondito e verificato.
Le linee generali della normativa in materia di caccia, riguardo agli strumenti concessi per l'attività, definisce quali armi e quali calibri sono consentiti. La categoria delle armi è molto ampia e per certi aspetti generica, le determinazioni sui calibri la restringono e la puntualizza.
partiamo dalla legge ' 92 art 13 originario.
Si definiscono i calibri delle "armi" ad anima rigata, colpo singolo manuale e semiautomatico. Quindi, per logica, quello che deve essere "misurata" è l'anima della canna e conseguenti pippe su vuoti e pieni e medie tra vuoti e pieni....
Quello era. Inequivocabile.
Poi interviene la 204 del 2010.
Si ribadisce
le armi rigate etc etc sono da caccia con calibro 5,60 ( attenzione 5,60 è una misura fissa, significa che sotto c'è il divieto) e in più, per questa specifica e determinata misura, un bossolo uguale o maggiore di 40 mm.
poi dice che per i calibri superiori al 5,60 ( 5,61 già rientra) il bossolo può essere di qualunque misura .
Al decreto vengono fatti vari aggiornamenti.
A torto o a ragione, per incompetenza, superficialità o qualunque oscura ragione o per un raro caso di fornire chiarezza, fissa a chiare lettere, con l'aggiornamento nr 9, che :
https://www.normattiva.it/atto/caric...azioneGazzetta =1992-02-25&atto.codiceRedazionale=092G0211
"Per armi da caccia di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, s'intendono, tra i fucili ad anima rigata, le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40, nonché i fucili e le carabine ad anima rigata dalle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6, anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40. "
Non so se è chiaro, CARTUCCE. Lo riformulo, la legge dice che la misura si riferisce alla cartuccia, la può misurare anche un bambino al quale venga regalato a Natale un calibro .
La legge non si perde a definire le denominazioni commerciali , gli usi e costumi , convenzioni..... No, c'è un dato universale riferito a un sistema metrico. La scatola dice .224 ? Non sai fare la conversione? Misura il proiettile.
Immaginiamo di andare di fronte a un giudice. In base al dettato della legge, cosa verifica o chiede di verificare? La canna o la "cartuccia"?
lo so, la legge dice cartuccia e non proiettile ma la questione non cambia, anzi se misurano il diametro del bossolo si è in una botte di ferro😁
Scherzi a parte vuol dire che l'indagine va operata su quell'elemento materiale.
Ribadisco come nell'altro topic, per i combinati infatti non si nomina la misura del bossolo quando il calibro è superiore a 5,60. E non dice maggiore di 5,60 di un pò...
Riguardo alla confusione ingenerata dai calibri .22, è un falso problema. È un gruppo, un pò come dire quel ragazzo è un teen ager. A 13 non puoi guidare un motorino, a 15 non puoi guidare un 125, a 16 puoi guidare il 125 e iscriverti al poligono con il consenso dei genitori. Bisogna dettagliare a seconda delle situazioni reali e concrete.
Nel nostro caso ci sarebbero .22 , uso il condizionale per prudenza ma a mionparere non sarebbe necessario, che possono avere un bossolo inferiore ai 40mm ed essere da caccia.
Quindi anche un 22lr ? In teoria si, questo è il bello del casino😁
Si dirà : Ma non può essere !!!!certi calibri sono sempre stati vietati!!! Eppure....
Seguirà il dibattito.😉
Commenta