Cassazione in materia di silenzio venatorio

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  • Avvocatocb
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    • Nov 2009
    • 3408
    • Bari

    #1

    Cassazione in materia di silenzio venatorio

    Cari amici,
    vi invio una delle ultime sentenze della Suprema Corte in materia di caccia.
    Cassazione Sez. 3 n. 34755 del 25 maggio 2011
    "Il divieto di attività venatoria nelle giornate cosiddette di "silenzio venatorio", previsto dall'art. 18 della l. 11 febbraio 1992, n. 157, opera non solo nei giorni espressamente indicati dalla legge quadro sulla caccia (martedì e venerdì), ma anche in quelli in cui l'esercizio della caccia non è consentito per effetto di una disposizione di legge regionale."
    Nella motivazione gli Ermellini chiariscono che :
    "come affermato dalla giurisprudenza, il contenuto del divieto dell'attività venatoria enunciato nella L. n. 157 del 1992, art. 18 va individuato facendo riferimento alla legge regionale (Cass. Sez. 3, n. 20678 dell'11/3/2004,) e pertanto è evidente che per giornate di silenzio venatorio devono essere considerate non solo quelle espressamente indicate come tali dalla legge quadro sulla caccia (ossia il martedì e venerdì), ma anche quelle nelle quali l'esercizio della caccia non sia consentito in virtù di disposizione di legge regionale. Orbene, nel caso di specie, è pacifico, ed ammesso dagli stessi ricorrenti, che il giorno dell'accertamento dei fatti (24 settembre, giovedì) l'attività venatoria non fosse consentita nella regione Puglia, che aveva disposto per la l'anno 2009 l'apertura della caccia il 20 settembre, fissando quali giornate consentite il mercoledì, sabato e domenica e, di conseguenza intendendo le altre quali giorni di silenzio venatorio."

    Un caro saluto a tutti[:-golf]
    Avv. Luca Cecinati

    Esiste un solo bene, la conoscenza, e un solo male, l'ignoranza.
    Socrate
  • SARO
    ⭐⭐⭐
    • Oct 2009
    • 3965
    • Andria/Sannicola
    • nessuno

    #2
    Come sempre ci dai notizie legali "utili" grazie "Avvocatob" sono cose che bisogna sempre sapere.
    Saluti

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    • deepakumara
      ⭐⭐
      • Oct 2010
      • 663
      • Milano
      • drahthaar e breton

      #3
      Originariamente inviato da Avvocatocb
      Cari amici,
      vi invio una delle ultime sentenze della Suprema Corte in materia di caccia.
      Cassazione Sez. 3 n. 34755 del 25 maggio 2011
      "Il divieto di attività venatoria nelle giornate cosiddette di "silenzio venatorio", previsto dall'art. 18 della l. 11 febbraio 1992, n. 157, opera non solo nei giorni espressamente indicati dalla legge quadro sulla caccia (martedì e venerdì), ma anche in quelli in cui l'esercizio della caccia non è consentito per effetto di una disposizione di legge regionale."
      Nella motivazione gli Ermellini chiariscono che :
      "come affermato dalla giurisprudenza, il contenuto del divieto dell'attività venatoria enunciato nella L. n. 157 del 1992, art. 18 va individuato facendo riferimento alla legge regionale (Cass. Sez. 3, n. 20678 dell'11/3/2004,) e pertanto è evidente che per giornate di silenzio venatorio devono essere considerate non solo quelle espressamente indicate come tali dalla legge quadro sulla caccia (ossia il martedì e venerdì), ma anche quelle nelle quali l'esercizio della caccia non sia consentito in virtù di disposizione di legge regionale. Orbene, nel caso di specie, è pacifico, ed ammesso dagli stessi ricorrenti, che il giorno dell'accertamento dei fatti (24 settembre, giovedì) l'attività venatoria non fosse consentita nella regione Puglia, che aveva disposto per la l'anno 2009 l'apertura della caccia il 20 settembre, fissando quali giornate consentite il mercoledì, sabato e domenica e, di conseguenza intendendo le altre quali giorni di silenzio venatorio."

      Un caro saluto a tutti[:-golf]
      Come al solito, ci sarebbe da discutere. Ma come si dice la legge è legge
      "L’Italia è la culla del diritto. Ecco perché spesso la legge si addormenta. Pino Caruso"
      Bisognerebbe capire quest'altra, a questo punto....

      Dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 39 (Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2010/2011), i quali approvano in via legislativa il calendario venatorio per la stagione 2010-2011, indicando sia le date e gli orari entro cui la caccia è consentita (art. 1), sia le specie cacciabili, con riferimento, per ciascuna di esse, al peculiare arco temporale aperto all'attività venatoria (art. 2). Infatti, la selezione sia delle specie cacciabili, sia dei periodi aperti all'attività venatoria, implica l'incisione di profili propri della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che fanno capo alla competenza esclusiva dello Stato (2): il legislatore nazionale ha perciò titolo per imporre alle Regioni di provvedere nella forma dell'atto amministrativo, anziché in quella della legge". I calendari venatori regionali devono quindi essere approvati con atto amministrativo e non con legge regionale. Corte costituzionale, sentenza n. 20 del 25 gennaio 2012, depositata in cancelleria il 9 febbraio 2012
      Quando la legge non può far valere i propri diritti rendete almeno legittimo che la legge non impedisca di infliggere i torti. (William Shakespeare)

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      • enrico
        ⭐⭐⭐
        • Apr 2006
        • 7098
        • Casarza Ligure, Genova, Liguria.
        • bracco italiano

        #4
        Diciamo che in Liguria siamo più fortunati!
        Sul aclendari è specificato dallla terza domenica di settembre le giornate cacciabili di tre giorni ascelta del cacciatore con esclusine del martedi e del venerdi, dal primo d'ottobre cinque al trenta di novembre cinque giorni con esclusione del martedi e del vnerdi e per il restante periodo di caccia tre giorni ascelta sempre con esclusione del martedi e del venerdi...... mi sembra che specificare su un calendario non ci voglia una scienza!!!!!
        enrico

        le opinioni personali sono come le palle.... ognuno ha le sue

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