vi invio una delle ultime sentenze della Suprema Corte in materia di caccia.
Cassazione Sez. 3 n. 34755 del 25 maggio 2011
"Il divieto di attività venatoria nelle giornate cosiddette di "silenzio venatorio", previsto dall'art. 18 della l. 11 febbraio 1992, n. 157, opera non solo nei giorni espressamente indicati dalla legge quadro sulla caccia (martedì e venerdì), ma anche in quelli in cui l'esercizio della caccia non è consentito per effetto di una disposizione di legge regionale."
Nella motivazione gli Ermellini chiariscono che :
"come affermato dalla giurisprudenza, il contenuto del divieto dell'attività venatoria enunciato nella L. n. 157 del 1992, art. 18 va individuato facendo riferimento alla legge regionale (Cass. Sez. 3, n. 20678 dell'11/3/2004,) e pertanto è evidente che per giornate di silenzio venatorio devono essere considerate non solo quelle espressamente indicate come tali dalla legge quadro sulla caccia (ossia il martedì e venerdì), ma anche quelle nelle quali l'esercizio della caccia non sia consentito in virtù di disposizione di legge regionale. Orbene, nel caso di specie, è pacifico, ed ammesso dagli stessi ricorrenti, che il giorno dell'accertamento dei fatti (24 settembre, giovedì) l'attività venatoria non fosse consentita nella regione Puglia, che aveva disposto per la l'anno 2009 l'apertura della caccia il 20 settembre, fissando quali giornate consentite il mercoledì, sabato e domenica e, di conseguenza intendendo le altre quali giorni di silenzio venatorio."
Un caro saluto a tutti[:-golf]
Commenta