Regione Puglia caccia ai tordi da appostamento mese di gennaio e applicazione legge regionale n° 59

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  • devguido
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    • Oct 2008
    • 219
    • san pietro vernotico
    • breton

    #1

    Regione Puglia caccia ai tordi da appostamento mese di gennaio e applicazione legge regionale n° 59

    Mi chiedevo, cosa viene contestato, al cacciatore che nel mese di gennaio esercita la caccia ai tordi , non come prescritto dal calendario venatorio (Appostamento),
    quindi nel caso in cui, dico per esempio , viene beccato a praticare il rastrello.
    E' possibile che venga contestato l'art. 30 comma 1 lettera H della 157 del 92 , esercizio dell'attività venatoria con mezzi vietati?
    grazie
  • fabio d.t.
    Moderatore caccia alla migratoria
    • Jul 2012
    • 1076
    • Roma
    • Bracco Italiano - Cora

    #2
    Non credo. Il rastrello non è un mezzo ma una modalità, tanto che i mezzi vietati, tipo fucile con oltre 3 colpi, sono vietati tutto l'anno, mentre il rastrello, se non sbaglio nel numero massimo di 3 cacciatori, è consentito sino alla fine di dicembre

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    • devguido
      ⭐⭐
      • Oct 2008
      • 219
      • san pietro vernotico
      • breton

      #3
      Sono pienamente d'accordo con te, (il quesito l ho posto perché qualcuno degli organi di controllo aveva paventato questa possibilità) , e quindi , se posso ti chiedo,
      quale articolo dovrebbe essere applicato nella fattispecie ?
      grazie

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      • fabio d.t.
        Moderatore caccia alla migratoria
        • Jul 2012
        • 1076
        • Roma
        • Bracco Italiano - Cora

        #4
        Non saprei, bisognerebbe leggere le sanzioni amministrative contemplate nella legge regionale e se non sbaglio ci dovrebbe essere una voce che si riferisce a multe applicate in tutti gli altri casi non specificatamente menzionati

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        • devguido
          ⭐⭐
          • Oct 2008
          • 219
          • san pietro vernotico
          • breton

          #5
          Ho letto più attentamente la legge regionale n° 59 del 20 dicembre 2017 e ho tratto questa conclusione:
          sanzione applicabile art 49 comma 1 lettera q
          q)sanzione amministrativa da euro 100 a euro 400 per chi esercita la caccia a rastrello in numero, luoghi e periodi diversi da quelli previsti dalla presente legge e dal calendario venatorio regionale.

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          • fabio d.t.
            Moderatore caccia alla migratoria
            • Jul 2012
            • 1076
            • Roma
            • Bracco Italiano - Cora

            #6
            Originariamente inviato da devguido
            Ho letto più attentamente la legge regionale n° 59 del 20 dicembre 2017 e ho tratto questa conclusione:
            sanzione applicabile art 49 comma 1 lettera q
            q)sanzione amministrativa da euro 100 a euro 400 per chi esercita la caccia a rastrello in numero, luoghi e periodi diversi da quelli previsti dalla presente legge e dal calendario venatorio regionale.
            Penso sia proprio quella

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