Regolamentazione per il trasporto di cani da parte di allevatori....

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  • elio193
    ⭐⭐⭐
    • Jan 2010
    • 4225
    • Montecrestese (VB)
    • Slovensky Kopov, Deutscher Jagdterrier, Bassotto tedesco pelo duro, Dachsbracke, Hannoveriano

    #1

    Regolamentazione per il trasporto di cani da parte di allevatori....

    Con sorpresa vengo a sapere durante un'ispezione ASL in allevamento, che il trasporto, anche di un solo cane per un tragitto di oltre 65 KM è praticamente impossibile.
    Mi spiego meglio; per un allevatore regolarmente iscritto, tenuto ad ottemperare tutti gli obblighi imposti dalla legge, se deve, per esempio, portare un suo cane in carico sul registro di allevamento, ad una prova-expò, deve avere il mezzo autorizzato.
    Inoltre deve avere l'autorizzazione dell'ASL, che però stranamente (secondo le disposizioni CE fatte esclusivamente per animali da reddito, come vacche, cavalli fino ad arrivare al pollame. Nulla per cani o gatti.) autorizza solo per percorsi inferiori a 65Km, alternativa mezzi super-dotati, documenti di trasporto, liste di carico, fermate obbligatorie e dulcis in fundus; il "trasportatore" deve aver seguito un corso ed aver sostenuto un esame, per poter sapere come fare a trasportare i propri cani.
    Se qualche allevatore iscritto al forum o lo stesso Luca ne sa di più, parliamone.
    Dal canto mio sono certo di vivere nella Repubblica delle Banane!!

    Il primo cinghialone di Charon
  • cheytac
    ⭐⭐⭐
    • Jul 2009
    • 4156
    • Bollate(Mi)
    • Bassotta a pelo duro(Ulla) boxer (yuma)

    #2
    Ciao elione così come l'hai descritta ,siamo alla follia pura, se non al delirio.Che tu sappia é una cosa a livello nazionale,o solo locale /regionale????Cio vecio un abbraccione dalla terra Sarda!!!!!!
    Waidmannsheil!!!

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    • elio193
      ⭐⭐⭐
      • Jan 2010
      • 4225
      • Montecrestese (VB)
      • Slovensky Kopov, Deutscher Jagdterrier, Bassotto tedesco pelo duro, Dachsbracke, Hannoveriano

      #3
      Originariamente inviato da cheytac
      Ciao elione così come l'hai descritta ,siamo alla follia pura, se non al delirio.Che tu sappia é una cosa a livello nazionale,o solo locale /regionale????Cio vecio un abbraccione dalla terra Sarda!!!!!!
      NAZIONALE con accordi CE , il problema è che viene utilizzato lo stesso regolamento che si utilizza per animali da carne. Non siamo in "Cina" ma sembrerebbe così. Ormai l'Italia è diventato lo zimbello dell'Europa, non si sa regolamentare autonomamente, insomma.....il paese delle cazzate!
      Ciao Mirko salutami la Sardegna.
      Elio
      Ps. Ulletta è con te??

      Il primo cinghialone di Charon

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      • Daniele 64

        #4
        Ma che differenza c'è tra il trasporto dei propi cani da privato ad allevatore ?, o come al solito per cercare di frenare il trasporto e la vendità abusiva di cuccioli dai paesi dell'est si fanno regolamenti assurdi che vanno a colpire anche chi lavora onestamente e con coscenza.
        Utilizzazione del regolamento per il trasporto di animali da macello, corsi di preparazione al trasporto ,cribbio ma dove siamo finiti .
        SCAPPO VADO NELLA REPUBBLICA DELLE BANANE, forse li stiamo tranquilli.

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        • giovanni
          ⭐⭐⭐
          • Sep 2007
          • 1180
          • Bari
          • Breton Kira

          #5
          Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio
          del 22 dicembre 2004 “sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate
          che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97”
          Gazzetta ufficiale n. L 003 del 05/01/2005 pag. 0001 - 0037

          Purtroppo non è una normativa locale. Bisogna chiedersi: perchè "gli altri" ci sono sempre e noi rincorriamo "sempre" le norme già fatte!

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          • elio193
            ⭐⭐⭐
            • Jan 2010
            • 4225
            • Montecrestese (VB)
            • Slovensky Kopov, Deutscher Jagdterrier, Bassotto tedesco pelo duro, Dachsbracke, Hannoveriano

            #6
            Originariamente inviato da Daniele 64
            Ma che differenza c'è tra il trasporto dei propi cani da privato ad allevatore ?, o come al solito per cercare di frenare il trasporto e la vendità abusiva di cuccioli dai paesi dell'est si fanno regolamenti assurdi che vanno a colpire anche chi lavora onestamente e con coscenza.
            Utilizzazione del regolamento per il trasporto di animali da macello, corsi di preparazione al trasporto ,cribbio ma dove siamo finiti .
            SCAPPO VADO NELLA REPUBBLICA DELLE BANANE, forse li stiamo tranquilli.
            Ciao Dani, c'è però un'escamotage.....richiedere l'autorizzazione del trasporto entro i 65Km!!....devi solo pagare 40 € per il permesso, dichiarare il mezzo, consegnare fotocopia carta d'identità, codice fiscale e fotocopia libretto di circolazione, avere il mezzo attrezzato e poi........puoi andare con il tuo cane a fare la spesa all'Ipercoop..[:D]Però se ti può consolare tutto questo vale solo per gli allevatori professionisti.

            ---------- Messaggio inserito alle 03:31 PM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 03:27 PM ----------

            Originariamente inviato da giovanni
            Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio

            del 22 dicembre 2004 “sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate
            che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97”
            Gazzetta ufficiale n. L 003 del 05/01/2005 pag. 0001 - 0037


            Purtroppo non è una normativa locale. Bisogna chiedersi: perchè "gli altri" ci sono sempre e noi rincorriamo "sempre" le norme già fatte!
            La conosco,o meglio "me l'hanno fatta conoscere" Ma non è riferita ai cani e hai gatti, per loro non esiste nulla di specifico, neppure nell'attuazione delle senzioni amministrative.

            Il primo cinghialone di Charon

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            • cheytac
              ⭐⭐⭐
              • Jul 2009
              • 4156
              • Bollate(Mi)
              • Bassotta a pelo duro(Ulla) boxer (yuma)

              #7
              Ciao elione,no Ulla non è con me!!!!!!Si è già ambientata egregiamente nella casa nuova,(alla prima occasione siete ospiti graditi)con i miei che gli fanno da badante quando Caterina è al lavoro.Per il momento sono a Oristano,e dal 15-06 sono a Nuoro.Ciao vecio un abbraccione anche a Greta.
              Waidmannsheil!!!

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              • Alboinensis
                Moderatore Continentali Esteri
                • Nov 2008
                • 8422
                • Brescia - Lombardia
                • Cane da ferma tedesco a pelo corto - Kurzhaar

                #8
                Elio è una norma sugli animali da reddito.... se qualche ben pensante ASL pensa interpretarla ed imporla anche per cani e gatti è proprio da fucilare... cmq sappiamo benissimo che la legge c'è e qualche animalaro ci si può attaccare per far passare delle rogne al cinofilo di turno.... specialmente se trasporta cani da caccia!!!
                Bruno Decca
                "Multi sunt vocati... pàuci vero electi"

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                • Alessandro il cacciatore
                  🥇🥇
                  • Feb 2009
                  • 20197
                  • al centro della Toscana
                  • Deutsch Kurzhaar

                  #9
                  Originariamente inviato da Alboinensis
                  Elio è una norma sugli animali da reddito....
                  Ma i cani daccia sono animali da reddito! Rendono un sacco di soldi ad allevatori, veterinari, conduttori... Fanno bene a stangarli![:D]
                  Ars venandi est collectio documentorum, quibus scient homines ad opus suum deprehendere animalia non domestica cuiuscumque generis vi vel ingenio. (Fridericus II Imperator 1194-1250)

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                  • elio193
                    ⭐⭐⭐
                    • Jan 2010
                    • 4225
                    • Montecrestese (VB)
                    • Slovensky Kopov, Deutscher Jagdterrier, Bassotto tedesco pelo duro, Dachsbracke, Hannoveriano

                    #10
                    Originariamente inviato da Alboinensis
                    Elio è una norma sugli animali da reddito.... se qualche ben pensante ASL pensa interpretarla ed imporla anche per cani e gatti è proprio da fucilare... cmq sappiamo benissimo che la legge c'è e qualche animalaro ci si può attaccare per far passare delle rogne al cinofilo di turno.... specialmente se trasporta cani da caccia!!!
                    Caro Bruno, so che è una norma per animali da reddito, come ho sempre più la convinzione che l'Italia sia diventata la Repubblica delle Banane, dove chi fa le leggi sono le "scimmie".

                    ---------- Messaggio inserito alle 10:06 PM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 10:02 PM ----------

                    Originariamente inviato da Alessandro il cacciatore
                    Ma i cani daccia sono animali da reddito! Rendono un sacco di soldi ad allevatori, veterinari, conduttori... Fanno bene a stangarli![:D]
                    Giusto!! Anzi ci sarebbe da suggerire all' "amico" Monti di studiare un'accisa progressiva sul reddito portato dai cani da caccia. Più il cane è bello e bravo più paga.....ci muniremo tutti di brocchi.[giggle]

                    Il primo cinghialone di Charon

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                    • giovanni
                      ⭐⭐⭐
                      • Sep 2007
                      • 1180
                      • Bari
                      • Breton Kira

                      #11
                      Purtroppo è necessario almeno leggersi (37 articoli) il Reg. CE 1/2005. Gli altri hanno lavorato nelle sedi opportune e ormai, come al solito, possiamo solo rincorrere le Leggi già fatte.

                      CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E CONDIZIONI GENERALI PER IL TRASPORTO DI ANIMALI
                      Articolo 1
                      Campo di applicazione
                      1. Il presente regolamento si applica al trasporto di animali vertebrati vivi all'interno della Comunità, compresi i controlli specifici che i funzionari competenti devono effettuare sulle partite che entrano nel territorio doganale della Comunità o che ne escono.
                      2. Soltanto gli articoli 3 e 27 si applicano:
                      a) ai trasporti di animali effettuati dagli allevatori con veicoli agricoli o con i propri mezzi di trasporto
                      nei casi in cui le circostanze geografiche richiedano il trasporto per transumanza stagionale di taluni tipi
                      di animali;
                      b) ai trasporti, effettuati dagli allevatori, dei propri animali, con i propri mezzi di trasporto per una distanza inferiore a 50 km dalla propria azienda;
                      3. Il presente regolamento non osta ad eventuali misure più vincolanti degli Stati membri intese a migliorare il benessere degli animali durante i trasporti effettuati interamente sul loro territorio o durante i trasporti marittimi in partenza dal loro territorio.
                      4. Il presente regolamento si applica fatta salva la legislazione veterinaria comunitaria.
                      5. Il presente regolamento non si applica al trasporto di animali che non sia in relazione con un'attività economica e al trasporto di animali direttamente verso cliniche o gabinetti veterinari, o in provenienza dagli stessi, in base al parere di un veterinario.

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                      • antonio87

                        #12
                        è consentito il trasporto di animali domestici, purchè custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete o altro mezzo idoneo che, se istallati in via permanente devono essere autorizzati dal competente ufficio della Motorizzazione civile. Se si tratta di un solo animale domestico non sono necessari gabbia, contenitore o rete divisoria, purchè esso non costituisca impedimento o pericolo per la guida. Può costituire impedimento o pericolo, ad esempio, trasportare l'animale sulle ginocchia, oppure il trasporto di un animale irrequieto."
                        Vediamo come regolarci se invece scegliamo il treno come mezzo di trasporto. In Italia è consentito il trasporto in treno di cani. Per gli animali di piccole dimensioni , in via generale, il trasporto è gratuito se custoditi in appositi contenitori di dimensioni non superiori a 70x50x30.
                        Nei treni a scompartimento, i cani di piccola taglia possono viaggiare liberamente accanto a noi, sempre sorvegliati con attenzione e purché i passeggeri dello scompartimento lo consentano, solo in 2a classe, acquistando un biglietto ridotto del 40%.
                        I cani di grossa taglia, invece, sono ammessi solo se non recano disturbo e sono tenuti al guinzaglio e con museruola, altrimenti, oltre al pagamento del biglietto ridotto, è necessario prenotare l' intero scompartimento.

                        Sui treni locali, dove le carrozze sono costituite da un unico ambiente, è consentito il trasporto degli animali solo facendo uso delle piattaforme o dei vestiboli delle carrozze. I cani di media e grossa taglia non sono accettati sui "Pendolini" per il fatto che lo spazio per il passeggero non è sufficiente per poterlo tenere accanto.

                        Quelli di piccola taglia sono ammessi, gratuitamente, se custoditi in appositi contenitori collocati in appositi spazi.
                        Nei treni Eurostar Italia possono viaggiare solo i cani guida per i ciechi, a tutti gli altri animali é vietato l'accesso.
                        E' bene comunque verificare di volta in volta, visto che le normative possono essere variate


                        ---------- Messaggio inserito alle 04:21 PM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 04:20 PM ----------

                        INOLTRE E MI SCUSO PER IL MAISCUOLO PRESO DA UN ALTRO SITO: Gli aspetti principali previsti nel nuovo regolamento possono essere così schematizzati:
                        • Identificazione delle diverse figure professionali che, oltre al trasportatore, sono coinvolte a vario titolo nel trasporto degli animali, come il guardiano, il detentore e l’organizzatore del trasporto, prevedendo per ciascuno compiti e responsabilità più precise.
                        • I trasportatori devono essere in possesso di un’autorizzazione al trasporto di animali rilasciata dalla ASL (autorità competente). Tale autorizzazione sarà diversa a seconda si tratti di lunghi viaggi (oltre le 8 ore) o di viaggi che durano meno di 8 ore.
                        • Il personale che accudisce gli animali (conducenti e guardiani) dovrà avere un certificato di idoneità rilasciato dall’autorità competente o dall’organismo da essa designato a seguito di un corso di formazione obbligatorio.
                        • I mezzi destinati ai lunghi viaggi dovranno essere “omologati” ossia ispezionati dal personale del Servizio Veterinario delle ASL e riconosciuti idonei al trasporto degli animali tramite rilascio del certificato di omologazione.
                        • Obbligo di installazione di un sistema di navigazione satellitare sui mezzi di trasporto stradali destinati ai lunghi viaggi a partire dal 2007 per i mezzi di nuova immatricolazione e dal 2009 per tutti gli altri.
                        • Le autorizzazioni per i lunghi viaggi ed i certificati di omologazione dei mezzi di trasporto dovranno essere inseriti in banche dati elettroniche.
                        • Revisione del giornale di viaggio (ex ruolino di marcia).
                        • Istituzione per ciascun Stato Membro di un punto di contatto attraverso il quale scambiare informazioni e assistenza reciproca in materia di applicazione del regolamento. Per l’Italia tale punto di contatto è stato costituito presso il Dipartimento per la sanità pubblica e sicurezza degli alimenti - Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario presso il Ministero della Salute ed è rappresentato dall’indirizzo di posta elettronica: dav-trasporti@sanita.it
                        • Definizioni delle procedure di notifica delle violazioni tra le autorità competenti che hanno rilasciato le autorizzazioni ai trasportatori, i certificati di omologazione dei mezzi o i certificati di idoneità del personale addetto alla custodia degli animali.
                        • Modifiche al regolamento (CE) 1255/97 con l’istituzione dei “posti di controllo” che dovranno essere sottoposti ad ispezioni regolari da parte del veterinario ufficiale

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