CASSAZIONE PEN. N. 9576 del 25/01/2012.
"Il divieto di esercizio dell'attività venatoria in zona permanente di protezione faunistica, se é segnalato da apposita tabellazione (art. 10 legge 11 febbraio 1992, n. 157), è opponibile al trasgressore e solleva l'accusa dall'onere della prova; viceversa in assenza di tabellazione, il divieto di caccia si presume ignoto e l'accusa deve dimostrare che, nonostante l'assenza di indicazioni, il trasgressore era comunque a conoscenza della proibizione."
Probabilmente alcuni di voi già la conoscono ed infatti non voglio commentarla in "punta di diritto". Va rilevato infatti che la sentenza in apparenza non fa altro che ribadire un concetto che già si conosce.
Tuttavia personalmente la ritengo importante dal punto di vista "procedurale".
La Cassazione ha finalmente sottolineato un concetto importante: l'onere della prova deve essere dimostrato dall'accusa. Potrebbe sembrare un concetto banale ma vi posso garantire che è un elemento fondamentale per la difesa. Va rilevato infatti che non è cosa semplice per l'accusa dimostrare che il presunto trasgressore sia a conoscenza della proibizione.
Tale assunto deve essere dimostrato con elementi "oggettivi" che non è facile per l'accusa dimostrare.
Un caro saluto a tutti[:-golf]
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