Riporto un punto della "Sintesi sul Diritto della Armi che tutti possono consultare e scaricare:
• Licenza di porto di fucile (anche) per uso di caccia: originariamente la licenza di porto di fucile per difesa personale non richiedeva dimostrazione del dimostrato biso-
1 Art. 699 C.P.
2 Art. 75 Reg. T.U.
3 Art. 7 L. 36/1990 e DM 371/1944
4 DPR 753/1980
12
gno; chi intendeva usarla anche per caccia1 doveva pagare una ulteriore tassa; da ciò la dicitura.
Il Decreto 17 aprile 2003 del Min. Int. ha introdotto un unico libretto di porto di fucile che verrà rilasciato o per caccia o per tiro a volo o per difesa personale. Secondo la Cas-sazione, l’uso dell’arma per uno scopo diverso da quello specifico (ad es. caccia con li-cenza per tiro a volo) non comporta sanzioni penali; può comportare però il ritiro della licenza stessa. Si ricorda che la licenza di caccia assorbe quella per il tiro a volo.
La licenza per difesa è annuale e deve essere rinnovata ogni anno, anche se il libretto rimane valido per 5 anni; quindi è regolata come la licenza per arma corta.
La licenza per caccia o tiro a volo è valida per sei anni, non occorre il foglietto interca-lare, ma basta pagare le tasse. Il fatto di non pagare la tassa annuale di CC.GG. (€ 168) non comporta la sua inefficacia, ma solo sanzioni amministrative e fiscali2; quindi anche se non si pagano le tasse, il libretto autorizza a comperare armi e al trasporto di armi e all’esportazione mediante Carta Europea e chi porta il fucile non commette alcun reato (Cassazione costante). In questo caso infatti ha comunque valore di licenza di tiro a vo-lo, per l’appunto gratuita (e finché si ha la licenza di caccia non si può ottenere anche la licenza di tiro a volo; ovvio quindi che essa valga comunque e sempre a tal fine).
La licenza abilita al porto di ogni arma lunga comune (anche sportiva o non da caccia), purché non per difesa personale, osservata la normativa venatoria (ad esempio per tiri di prova). È però praticamente impossibile stabilire se un’arma lunga è portata per difesa o per caccia, salvo che lo dichiari lo stesso autore del fatto.
I limiti al porto sono gli stessi di cui alle armi corte; in più vanno osservati i divieti ve-natori che vietano di portare fucili carichi e fuori custodia in tempo e luoghi di caccia non consentita e di osservare determinate distanze (violazioni punite con sanzioni am-ministrative) e di usare determinati tipi di armi. Ciò comporta che in alcuni luoghi e giorni non si può sparare liberamente con l’arma lunga, salvo che ciò avvenga in luoghi attrezzati (poligoni, anche privati) oppure sotto il diretto controllo dell’autorità ammini-strativa (ad es. gare estemporanee di tiro, prova di fucili, esami di cacciatori, ecc.) la quale constati che non si fa del bracconaggio. Il cacciatore può portare con sé più di un fucile.
Competente al rilascio della licenza è il questore della provincia in cui si ha la residenza o il domicilio. Per l’emigrato vale la residenza AIRE.
Se poi qualcuno trova (e non lo troverete) qualcosa che cassa un precedente parere della Cassazione, seguite quello.
Qual'è laa spiegazione:
La differenza tra il porto d'armi per tiro al volo (erroneamente chiamato "per uso sportivo") previsto con legge che ha un unico articolo della Legge L.323/69 e il porto d'armi per uso caccia stà nella tassa annuale (concessione governativa) che uno paga solo in quell'anno se si pratica la caccia (come per il passaporto la tassa va pagata non ogni anno per 10 anni di validità ma solo se lo si usa per espatriare dalla Comunità Europea e ha valenza annuale che parte - come per il porto d'armi uso caccia- dalla data di rilascio indicata nel tesserino)
Infatti il porto d'armi per tiro al volo autorizza il titolare a acquistare/trasportare armi comuni da sparo, praticare il tiro al volo e tutte la attività di tiro sportivo.
Diverso è il "trasporto delle armi per uso sportivo" di cui l'Art. 3 L. 25 marzo 1986 n°85 per cui i titolari possono esclusivamente trasportare le armi lunghe o corte espressamente catalogate sportive, i titolari di Carta Verde possono trasportare tutte le armi comuni da sparo e sportive.
---------- Messaggio inserito alle 04:08 PM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 04:01 PM ----------
Non ci vuole un legale, basta conoscere o informarsi su cosa dice la legge in quanto "chi conosce la legge ne diventa utente".


• Licenza di porto di fucile (anche) per uso di caccia: originariamente la licenza di porto di fucile per difesa personale non richiedeva dimostrazione del dimostrato biso-
1 Art. 699 C.P.
2 Art. 75 Reg. T.U.
3 Art. 7 L. 36/1990 e DM 371/1944
4 DPR 753/1980
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gno; chi intendeva usarla anche per caccia1 doveva pagare una ulteriore tassa; da ciò la dicitura.
Il Decreto 17 aprile 2003 del Min. Int. ha introdotto un unico libretto di porto di fucile che verrà rilasciato o per caccia o per tiro a volo o per difesa personale. Secondo la Cas-sazione, l’uso dell’arma per uno scopo diverso da quello specifico (ad es. caccia con li-cenza per tiro a volo) non comporta sanzioni penali; può comportare però il ritiro della licenza stessa. Si ricorda che la licenza di caccia assorbe quella per il tiro a volo.
La licenza per difesa è annuale e deve essere rinnovata ogni anno, anche se il libretto rimane valido per 5 anni; quindi è regolata come la licenza per arma corta.
La licenza per caccia o tiro a volo è valida per sei anni, non occorre il foglietto interca-lare, ma basta pagare le tasse. Il fatto di non pagare la tassa annuale di CC.GG. (€ 168) non comporta la sua inefficacia, ma solo sanzioni amministrative e fiscali2; quindi anche se non si pagano le tasse, il libretto autorizza a comperare armi e al trasporto di armi e all’esportazione mediante Carta Europea e chi porta il fucile non commette alcun reato (Cassazione costante). In questo caso infatti ha comunque valore di licenza di tiro a vo-lo, per l’appunto gratuita (e finché si ha la licenza di caccia non si può ottenere anche la licenza di tiro a volo; ovvio quindi che essa valga comunque e sempre a tal fine).
La licenza abilita al porto di ogni arma lunga comune (anche sportiva o non da caccia), purché non per difesa personale, osservata la normativa venatoria (ad esempio per tiri di prova). È però praticamente impossibile stabilire se un’arma lunga è portata per difesa o per caccia, salvo che lo dichiari lo stesso autore del fatto.
I limiti al porto sono gli stessi di cui alle armi corte; in più vanno osservati i divieti ve-natori che vietano di portare fucili carichi e fuori custodia in tempo e luoghi di caccia non consentita e di osservare determinate distanze (violazioni punite con sanzioni am-ministrative) e di usare determinati tipi di armi. Ciò comporta che in alcuni luoghi e giorni non si può sparare liberamente con l’arma lunga, salvo che ciò avvenga in luoghi attrezzati (poligoni, anche privati) oppure sotto il diretto controllo dell’autorità ammini-strativa (ad es. gare estemporanee di tiro, prova di fucili, esami di cacciatori, ecc.) la quale constati che non si fa del bracconaggio. Il cacciatore può portare con sé più di un fucile.
Competente al rilascio della licenza è il questore della provincia in cui si ha la residenza o il domicilio. Per l’emigrato vale la residenza AIRE.
Se poi qualcuno trova (e non lo troverete) qualcosa che cassa un precedente parere della Cassazione, seguite quello.
Qual'è laa spiegazione:
La differenza tra il porto d'armi per tiro al volo (erroneamente chiamato "per uso sportivo") previsto con legge che ha un unico articolo della Legge L.323/69 e il porto d'armi per uso caccia stà nella tassa annuale (concessione governativa) che uno paga solo in quell'anno se si pratica la caccia (come per il passaporto la tassa va pagata non ogni anno per 10 anni di validità ma solo se lo si usa per espatriare dalla Comunità Europea e ha valenza annuale che parte - come per il porto d'armi uso caccia- dalla data di rilascio indicata nel tesserino)
Infatti il porto d'armi per tiro al volo autorizza il titolare a acquistare/trasportare armi comuni da sparo, praticare il tiro al volo e tutte la attività di tiro sportivo.
Diverso è il "trasporto delle armi per uso sportivo" di cui l'Art. 3 L. 25 marzo 1986 n°85 per cui i titolari possono esclusivamente trasportare le armi lunghe o corte espressamente catalogate sportive, i titolari di Carta Verde possono trasportare tutte le armi comuni da sparo e sportive.
---------- Messaggio inserito alle 04:08 PM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 04:01 PM ----------
Non ci vuole un legale, basta conoscere o informarsi su cosa dice la legge in quanto "chi conosce la legge ne diventa utente".
Chiedo venia, il PdA per uso caccia non l'avevo considerato alla pari del
PdA per Tiro a Volo e pertanto, rimane sempre valida tanto la detenzione
quanto l'acquisto e, sempre se nulla osta.
L'ho detta giusta sta volta?[:-clown]
Un saluto
Giovanni
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