Regolamento UE n. 258/2012 del 14 marzo 2012 che attua l'art. 10 del Protocollo delle Nazioni Unite.
Articolo 9
a) l'autorizzazione all'esportazione non è richiesta per:
I) l'esportazione temporanea da parte di cacciatori o tiratori sportivi, come parte dei loro effetti personali durante un viaggio verso un parse terzo, puirchè comprovino alle autorità competenti i motivi del viaggio, in particolare attraverso la presentazione di un invito o altra prova delle attività di caccia o di tiro sportivo nel paese terzo di destinazione di:
- una o più armi da fuoco,
- loro componenti essenziali, se marcate, nonchè loro parti,
- loro relative munizioni, limitatamente a un massimo di 800 cartucce per i cacciatori e a un massimo di 1.200 cartucce per i tiratori sportivi.
II) i cacciatori e i tiratori sportivi che escono dal territorio doganale dell'Unione attravero uno Stato membro diverso dal proprio Stato membro di residenza presentano alle autorità competenti una carta europea d'arma da fuoco... (omissis)
I cacciatori e i tiratori sportivi che escono dal territorio doganale dell'Unione attraverso il proprio stato membro di residenza, possono scegliere di presentare, in luogo di una carta europea d'arma da fuoco, un altro documento considerato valido ai medesimi fini (permesso di esportazione) dalle autorità competenti di tale stato membro...(omissis).
Il Regolamento è entrato in vigore il 19 aprile 2012 ma si applica a decorrere dal 30 settembre 2013.
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