Nuova direttiva Europea mangimi per cani

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  • Piano del Conte
    ⭐⭐
    • Feb 2011
    • 247
    • Potenza
    • Pointer

    #1

    Nuova direttiva Europea mangimi per cani

    Buongiorno a tutti
    venerdì e sabato scorsi ero a Campofelice per il consueto raduno e girovagando tra gli stand mi sono soffermato su quelli di mangimi per cani, lo faccio sempre per valutare alternative magari migliori.

    Soltanto che ho trovato una novità per me spiacevole, leggendo le ricette ho notato nella maggior parte delle marche che la veniva riportata la dicitura "proteine animali trasformate" al posto delle diciture solite alle quale ero abituato io.

    Parlando con le persone agli Stand mi hanno detto che esiste una nuova normativa Europea che prevede, nella dicitura della composizione, di scrivere "proteine animali trasformate" come unica dicitura per i prodotti derivati dalla carne, senza distinzione alcuna.

    Insomma, io ho sempre valutato un mangime dalla tipologia di carne con la quale è prodotto, differenziando tra un mangime prodotto con "carne disidratata" da uno prodotto con "carne e derivati", come discusso qui tante volte su queste pagine.

    Ma è davvero così che dice la normativa? Che ci sarà soltanto la dicitura "Proteine animali trasformate" sui sacchi di mangime?? Stento a crederci.

    Mi sembra davvero paradossale!!

    E se davvero fosse così come possiamo distinguere da ora in poi un buon mangime da uno scadente se alla voce carne TUTTI riporteranno solo e soltanto la dicitura "proteine animali trasformate"?
    "LA CACCIA E' SEMPRE DOMANI
  • Risposta scelta da Massimiliano 09-07-24, 08:08.
    Gabriele
    Moderatore Spinoni & Veterinaria
    • Dec 2008
    • 276
    • Olbia
    • Spinone Italiano

    Se non ci sono altri regolamenti che io non conosco piu recenti il regolamento che regola il mangime per PET è il REG:UE 767/2009.
    Il Mangime per cani così come gli altri alimenti per animali, deve essere etichettato in conformità ai recenti Regolamenti comunitari, per garantire al consumatore una corretta informazione sul prodotto che intende scegliere.

    In particolare il Regolamento UE 767/2009 stabilisce le norme comunitarie in materia di immissione sul mercato e di uso dei mangimi per animali destinati e non destinati alla produzione di alimenti, comprese le indicazioni relative all’etichettatura, all’imballaggio e alla presentazione.

    Per armonizzare al meglio in tutta l’UE le indicazioni di legge da adottare, la FEDIAF (Federazione Europea dell’Industria degli Alimenti per Animali da Compagnia) ha realizzato e pubblicato il (Codice delle buone pratiche di etichettatura per il pet food) riconosciuto ufficialmente, dopo valutazione da parte del Comitato permanente dell'UE per l'alimentazione animale, come strumento pratico di riferimento per l'industria e le autorità di controllo europee in materia di etichettatura degli alimenti per animali da compagnia.

    Il regolamento UE stabilisce infatti i requisiti chiave in materia di etichettatura per gli alimenti per animali domestici che tuttavia richiedono spiegazioni, esempi e chiarimenti sul modo in cui funzionano nella pratica. Per evitare quindi interpretazioni e applicazioni differenti negli Stati membri dell'UE, il codice fornisce una guida chiara che porta a un'etichettatura migliore e armonizzata in tutta l'UE.



    FEDIAF ha inoltre realizzato una speciale appendice per i clienti in cui si spiegano, in un linguaggio semplice, le indicazioni che i proprietari di animali domestici trovano in etichetta, facilitandone la lettura e la comprensione.

    Questa Guida_per_gli_acquirenti_Fediaf_Assalco.pdf è ora disponibile anche in lingua italiana grazie alla traduzione e pubblicazione da parte di ASSALCO (Associazione Nazionale tra le Imprese per l’Alimentazione e la Cura degli Animali da Compagnia).

    Nella guida per i clienti vengono innanzitutto indicate quali sono le dichiarazioni obbligatorie nell’etichetta dei pet food che il proprietario attento deve leggere e comprendere:

    1. Nome e descrizione del prodotto;

    2. Composizione (lista degli ingredienti);

    3. Componenti analitici (informazioni sui livelli di nutrienti);

    4. Informazioni sugli additivi;

    5. Periodo minimo di conservazione, numero di lotto;

    6. Nome del produttore o del distributore e modalità di contatto per ulteriori informazioni;

    7. Utilizzo del prodotto (istruzioni d’uso dell’alimento);

    8. Dichiarazione del peso e/o della quantità.

    e per ognuna vengono forniti chiarimenti e dettagli allo scopo di aiutare il consumatore a effettuare una scelta informata sul prodotto che sta acquistando per il suo pet.
    File allegati
    Ultima modifica Livia1968; 08-07-24, 18:35.

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    • Piano del Conte
      Piano del Conte commenta
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      Quindi non dovrebbe essere cambiato niente.
      Grazie per il chiarimento.
  • Pike
    ⭐⭐
    • Dec 2012
    • 453
    • Mantova
    • Bracco tedesco

    #2
    Originariamente inviato da Piano del Conte
    Buongiorno a tutti
    venerdì e sabato scorsi ero a Campofelice per il consueto raduno e girovagando tra gli stand mi sono soffermato su quelli di mangimi per cani, lo faccio sempre per valutare alternative magari migliori.

    Soltanto che ho trovato una novità per me spiacevole, leggendo le ricette ho notato nella maggior parte delle marche che la veniva riportata la dicitura "proteine animali trasformate" al posto delle diciture solite alle quale ero abituato io.

    Parlando con le persone agli Stand mi hanno detto che esiste una nuova normativa Europea che prevede, nella dicitura della composizione, di scrivere "proteine animali trasformate" come unica dicitura per i prodotti derivati dalla carne, senza distinzione alcuna.

    Insomma, io ho sempre valutato un mangime dalla tipologia di carne con la quale è prodotto, differenziando tra un mangime prodotto con "carne disidratata" da uno prodotto con "carne e derivati", come discusso qui tante volte su queste pagine.

    Ma è davvero così che dice la normativa? Che ci sarà soltanto la dicitura "Proteine animali trasformate" sui sacchi di mangime?? Stento a crederci.

    Mi sembra davvero paradossale!!

    E se davvero fosse così come possiamo distinguere da ora in poi un buon mangime da uno scadente se alla voce carne TUTTI riporteranno solo e soltanto la dicitura "proteine animali trasformate"?
    ho qualche dubbio in merito: vedi il link Mangimi medicati, da gennaio in vigore il nuovo regolamento | Vet33

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    • Piano del Conte
      ⭐⭐
      • Feb 2011
      • 247
      • Potenza
      • Pointer

      #3
      Originariamente inviato da Pike
      Anche io ho tanti dubbi, per questo ho posto il quesito su questo Forum.

      Perdonami ma dal tuo link sui mangimi medicati non ho avuto le informazioni che potessero chiarirmi i dubbi.
      "LA CACCIA E' SEMPRE DOMANI

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      • Livia1968
        Moderatore Domande sul sito - Chiacchierando - aka Motore di ricerca
        • Apr 2019
        • 6119
        • Guidonia Montecelio (Roma)
        • Rocca e Brio del Buonvento -Bracco Italiano Davidensi's Tabacco-Spinone Italiano, Bia-Kurzhaar

        #4
        Da quello che ho letto i PAT furono vietati per arginare la diffusione delle encefalopatie spongiformi nei ruminanti i quali erano alimentati con PAT a base di insetti.
        A livello comunitario questo ban non è più vigore gia da tempo per tutti gli animali non destinati all'alimentazione umana.
        Di recente, visto il diffondersi della pratica di utilizzare gli insetti come fonte proteica i quali vengono quindi sottoposti a rigorosi controlli, questo divieto è venuto meno.

        Le crocchette dei cani entrano in questo discorso poiché la fonte proteica quali suini o manzo o pollame viene alimentata dai PAT, quindi quando si parla di carne o derivati sarà obbligatorio citare ed informare anche che l' animale è stato alimemtato con PAT il quale è sottoposto a controlli e certificazioni.
        Credo che questo sia un ulteriore passaggio che chiarisce il processo di produzione della crocchetta .

        Questo è quello che ho capito leggendo sommariamente e di fretta . Però magari un veterinario può fare più chiarezza.

        Intanto questo articolo forse fa un po di chiarezza sull' argomento

        A seguito del un voto positivo del Comitato permanente per le piante, gli animali, l'alimentazione e i mangimi (Sezione Sicurezza Biologica della Filiera Alimentare) del 9 aprile 2021, e dell’approvazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione Europea ha adottato il regolamento che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il divieto di alimentare con proteine animali i non...
        Ultima modifica Livia1968; 08-07-24, 18:29.
        "Ululò a lungo, ma poi mi fu addosso come un uragano, e io mi trovai, per così dire, avvolto in un turbine di furiosa gioia canina.” Konrad Lorenz

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        • Gabriele
          Moderatore Spinoni & Veterinaria
          • Dec 2008
          • 276
          • Olbia
          • Spinone Italiano

          #5
          Se non ci sono altri regolamenti che io non conosco piu recenti il regolamento che regola il mangime per PET è il REG:UE 767/2009.
          Il Mangime per cani così come gli altri alimenti per animali, deve essere etichettato in conformità ai recenti Regolamenti comunitari, per garantire al consumatore una corretta informazione sul prodotto che intende scegliere.

          In particolare il Regolamento UE 767/2009 stabilisce le norme comunitarie in materia di immissione sul mercato e di uso dei mangimi per animali destinati e non destinati alla produzione di alimenti, comprese le indicazioni relative all’etichettatura, all’imballaggio e alla presentazione.

          Per armonizzare al meglio in tutta l’UE le indicazioni di legge da adottare, la FEDIAF (Federazione Europea dell’Industria degli Alimenti per Animali da Compagnia) ha realizzato e pubblicato il (Codice delle buone pratiche di etichettatura per il pet food) riconosciuto ufficialmente, dopo valutazione da parte del Comitato permanente dell'UE per l'alimentazione animale, come strumento pratico di riferimento per l'industria e le autorità di controllo europee in materia di etichettatura degli alimenti per animali da compagnia.

          Il regolamento UE stabilisce infatti i requisiti chiave in materia di etichettatura per gli alimenti per animali domestici che tuttavia richiedono spiegazioni, esempi e chiarimenti sul modo in cui funzionano nella pratica. Per evitare quindi interpretazioni e applicazioni differenti negli Stati membri dell'UE, il codice fornisce una guida chiara che porta a un'etichettatura migliore e armonizzata in tutta l'UE.



          FEDIAF ha inoltre realizzato una speciale appendice per i clienti in cui si spiegano, in un linguaggio semplice, le indicazioni che i proprietari di animali domestici trovano in etichetta, facilitandone la lettura e la comprensione.

          Questa Guida_per_gli_acquirenti_Fediaf_Assalco.pdf è ora disponibile anche in lingua italiana grazie alla traduzione e pubblicazione da parte di ASSALCO (Associazione Nazionale tra le Imprese per l’Alimentazione e la Cura degli Animali da Compagnia).

          Nella guida per i clienti vengono innanzitutto indicate quali sono le dichiarazioni obbligatorie nell’etichetta dei pet food che il proprietario attento deve leggere e comprendere:

          1. Nome e descrizione del prodotto;

          2. Composizione (lista degli ingredienti);

          3. Componenti analitici (informazioni sui livelli di nutrienti);

          4. Informazioni sugli additivi;

          5. Periodo minimo di conservazione, numero di lotto;

          6. Nome del produttore o del distributore e modalità di contatto per ulteriori informazioni;

          7. Utilizzo del prodotto (istruzioni d’uso dell’alimento);

          8. Dichiarazione del peso e/o della quantità.

          e per ognuna vengono forniti chiarimenti e dettagli allo scopo di aiutare il consumatore a effettuare una scelta informata sul prodotto che sta acquistando per il suo pet.
          File allegati
          Ultima modifica Livia1968; 08-07-24, 18:35.

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          • Piano del Conte
            Piano del Conte commenta
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            Quindi non dovrebbe essere cambiato niente.
            Grazie per il chiarimento.
        • Pike
          ⭐⭐
          • Dec 2012
          • 453
          • Mantova
          • Bracco tedesco

          #6
          Originariamente inviato da Piano del Conte

          Anche io ho tanti dubbi, per questo ho posto il quesito su questo Forum.

          Perdonami ma dal tuo link sui mangimi medicati non ho avuto le informazioni che potessero chiarirmi i dubbi.
          appunto per questo ho dubbi su discorsi sui generis sparati un pò alla membro di segugio (con tutto il rispetto per il segugio)!!

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          • Piano del Conte
            Piano del Conte commenta
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            Beh, se si hanno dei dubbi basta fare le domande giuste.

            Qui troviamo tanti esperti che li possono fugare.
        • BORO
          Moderatore Veterinaria
          • Oct 2016
          • 179
          • piacenza

          #7
          Gabriele ha spiegato benissimo la questione , una semplificazione come quella prospettata a Campofelice è inattuabile , per traslazione di concetto sarebbe come andare al ristorante e chiedere il menù trovando scritto : primi piatti pasta, secondi carne e contorno , frutta e dolce . Sarebbe impossibile sapere cosa si mangia

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          • Pike
            ⭐⭐
            • Dec 2012
            • 453
            • Mantova
            • Bracco tedesco

            #8
            Originariamente inviato da Gabriele
            Se non ci sono altri regolamenti che io non conosco piu recenti il regolamento che regola il mangime per PET è il REG:UE 767/2009.
            Il Mangime per cani così come gli altri alimenti per animali, deve essere etichettato in conformità ai recenti Regolamenti comunitari, per garantire al consumatore una corretta informazione sul prodotto che intende scegliere.

            In particolare il Regolamento UE 767/2009 stabilisce le norme comunitarie in materia di immissione sul mercato e di uso dei mangimi per animali destinati e non destinati alla produzione di alimenti, comprese le indicazioni relative all’etichettatura, all’imballaggio e alla presentazione.

            Per armonizzare al meglio in tutta l’UE le indicazioni di legge da adottare, la FEDIAF (Federazione Europea dell’Industria degli Alimenti per Animali da Compagnia) ha realizzato e pubblicato il (Codice delle buone pratiche di etichettatura per il pet food) riconosciuto ufficialmente, dopo valutazione da parte del Comitato permanente dell'UE per l'alimentazione animale, come strumento pratico di riferimento per l'industria e le autorità di controllo europee in materia di etichettatura degli alimenti per animali da compagnia.

            Il regolamento UE stabilisce infatti i requisiti chiave in materia di etichettatura per gli alimenti per animali domestici che tuttavia richiedono spiegazioni, esempi e chiarimenti sul modo in cui funzionano nella pratica. Per evitare quindi interpretazioni e applicazioni differenti negli Stati membri dell'UE, il codice fornisce una guida chiara che porta a un'etichettatura migliore e armonizzata in tutta l'UE.



            FEDIAF ha inoltre realizzato una speciale appendice per i clienti in cui si spiegano, in un linguaggio semplice, le indicazioni che i proprietari di animali domestici trovano in etichetta, facilitandone la lettura e la comprensione.

            Questa Guida_per_gli_acquirenti_Fediaf_Assalco.pdf è ora disponibile anche in lingua italiana grazie alla traduzione e pubblicazione da parte di ASSALCO (Associazione Nazionale tra le Imprese per l’Alimentazione e la Cura degli Animali da Compagnia).

            Nella guida per i clienti vengono innanzitutto indicate quali sono le dichiarazioni obbligatorie nell’etichetta dei pet food che il proprietario attento deve leggere e comprendere:

            1. Nome e descrizione del prodotto;

            2. Composizione (lista degli ingredienti);

            3. Componenti analitici (informazioni sui livelli di nutrienti);

            4. Informazioni sugli additivi;

            5. Periodo minimo di conservazione, numero di lotto;

            6. Nome del produttore o del distributore e modalità di contatto per ulteriori informazioni;

            7. Utilizzo del prodotto (istruzioni d’uso dell’alimento);

            8. Dichiarazione del peso e/o della quantità.

            e per ognuna vengono forniti chiarimenti e dettagli allo scopo di aiutare il consumatore a effettuare una scelta informata sul prodotto che sta acquistando per il suo pet.
            perfetto, allora ci attiene al regolamento 2009 e nulla è cambiato.

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