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  • cheytac
    ⭐⭐⭐
    • Jul 2009
    • 4156
    • Bollate(Mi)
    • Bassotta a pelo duro(Ulla) boxer (yuma)

    #16
    Mai piu varie ed articolate potrebbero essere appunto le interpretazioni!!!E queste da parte di chiunque di qualsiasi estrazione ed ambito...giudici emeriti, compresi!!!
    Sinceramente non avevo letto prima l'articolo del link postato da igor,ma credo che le leggi citate ,possano lasciare ben poco spazio ad immaginazioni ed interpretazioni.Articolo,preciso ed esplicativo sotto ogni profilo.
    Ciao veci
    Waidmannsheil!!!

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    • paolohunter
      ⭐⭐⭐
      • Apr 2011
      • 9468
      • Romagna

      #17
      Originariamente inviato da cicalone
      Perfettamente d'accordo comunque ho postato una domanda al giudice Edoardo Mori appena mi risponde la metto in chiaro sul forum
      Ma quante ne arriveranno ogni giorno di queste richieste ?
      Ci pensate dover rispondere a tutte ? [occhi][occhi]

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      • cicalone
        Celsius °C
        • Dec 2008
        • 19936
        • Ostia Lido Roma
        • cane da lecco

        #18
        Originariamente inviato da paolohunter
        Ma quante ne arriveranno ogni giorno di queste richieste ?
        Ci pensate dover rispondere a tutte ? [occhi][occhi]

        Eh si ma IO ho un metodo....lo riempio di complimenti [:D] e' per questo che a me risponde sempre con celerita'
        Cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura, te lo rivelan gli occhi e le battute della gente e la curiosita' di una ragazza irriverente ....

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        • beppelife
          Ho rotto il silenzio
          • Mar 2013
          • 32
          • puglia
          • cocker spaniel Drahthaar

          #19
          Originariamente inviato da pietro.pirredda
          Cantarini e Cicalone, sbagliate di brutto. All'interno della validità del porto d'armi (massimo 6 anni dalla data di rilascio) il porto di fucile uso caccia è Valido (ripeto è valido) pur non pagando la tassa concessione governativa di 173,16 €, per acquistare armi/munizioni, per trasportare le armi e per praticare discipline sportive. Eventualmente si incorre solamente in una sanzione amministrativa (non penale)! Il versamento è dovuto invece se si pratica l'attività venatoria anche all'interno di AFV e ATV.
          Saluti
          Buon giorno, l' amico non poteva essere più esauriente, senza tassa governativa non ha nessun valore, un saluto a tutti. [:-golf]

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          • sly8489
            ⭐⭐⭐⭐
            • Mar 2009
            • 12034
            • Trieste
            • spring spaniel

            #20
            Purtroppo se si vuole portare il fucile fuori dalla propria abitazione bisogna pagare la tassa annuale per le concessioni governative. Questo per quello che riguarda il p.d. uso caccia. Chi non vuole pagare può richiedere quello ad uso sportivo. Non credo che è a discrezione del titolare utilizzarlo come p.d. uso sportivo o p.d. uso caccia in base al pagamento o meno della tassa di concessione governativa. Non lo so se è possibile avere contemporaneamente sia quello ad uso sportivo che quello ad uso caccia, io qualche anno fa ho provato a richiedere anche quello sportivo, non me lo hanno concesso.

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            • cicalone
              Celsius °C
              • Dec 2008
              • 19936
              • Ostia Lido Roma
              • cane da lecco

              #21
              In alcune province e' permesso averli entrambi in altri no....non se ne capisce il motivo, certo che a parte la tassa nazionale e' il doppio della spesa e se si va' a caccia conviene quello venatorio tanto lo si deve rinnovare....
              Cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura, te lo rivelan gli occhi e le battute della gente e la curiosita' di una ragazza irriverente ....

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              • cicalone
                Celsius °C
                • Dec 2008
                • 19936
                • Ostia Lido Roma
                • cane da lecco

                #22
                Dal sito del giudice Edoardo Mori:


                Licenza di caccia per cui non si è pagato il rinnovo annuale - Validità

                <!-- InstanceEndEditable --><!-- InstanceBeginEditable name="Testo" -->
                La risposta al quesito se la licenza di porto di fucile per cui non si sia pagato il rinnovo annuale sia valida come licenza di porto di fucile per il tiro a volo e per acquistare armi e munizioni e per trasportarle è positiva e assolutamente ovvia e pacifica e davvero non si comprende per quale motivo deve uscire ogni tanto qualche sprovveduto (ivi compreso il sito della Polizia di Stato!) ad affermare il contrario. Il guaio è che troppi rispondono a caso senza neppure rendersi conto del problema.
                E non vi è nessun problema a spiegare perché la risposta al quesito può venir data in termini di certezza.
                1) La licenza di tiro a volo è stata creata nel 1969 dopo che nel 1967 erano state introdotte le tasse venatorie e l'abilitazione venatoria, per non costringere i tiratori non cacciatori a dare esami ed a pagare tasse. La legge quindi stabilisce che chi non ha la licenza di caccia e non vuole averla, può limitarsi a richiedere la licenza di tiro a volo gratuita. Siccome ogni altri altra condizione per il rilascio delle due licenze è identica, ciò significa che la licenza di tiro a volo è semplicemente la licenza di caccia gratuita. E ciò è tanto vero che la legge dice che chi ha la licenza di caccia non ha bisogno di avere la licenza di tiro a volo.
                2) Il fatto di non pagare la tassa di concessione governativa per il rinnovo annuale della licenza di caccia non integra da tempo alcun reato, ma solo una sanzione amministrativa da E 154 a E 413 come già stabilito dalla legge 21 febbraio 1990 nr. 36, art. 6 (norma inutile perché la sanzione già doveva essere applicata in base alle norme fiscali). Il che significa che la licenza rimane perfettamente valida al fine del porto di fucile. Attualmente dall'art. 31 delal legge sulla caccia vigente (157/1992) stabilisce che la sanzione per aver esercitato la caccia senza effettuare i versamento delle tasse di concessione governativa è quella amministrativa da € 154 ad € 929; se la violazione è nuovamente commessa da € 258 ad € 1.549. Queste sanzioni assorbono, per il principio di specialità, quella fiscale.
                3) Supponiamo che il titolare della licenza di caccia non rinnovata vada a richiedere il rilascio di una licenza di tiro a volo; è chiaro che la questura gliela nega perché egli è già titolare della licenza di caccia. È però pure chiaro che il cittadino non può essere tenuto a pagare tasse di concessione e venatorie se non vuole andare a caccia e che quindi egli può usare la sua licenza di caccia come licenza di tiro a volo.
                4) La questione è stata definitivamente risolta con i nuovi modelli di libretto di cui al D.M. Ministero dell'Interno 17 aprile 2003 in quanto vi è ora un unico modello di libretto per la licenza di caccia e di tiro a volo, privo di foglietto intercalare e per il quale è sufficiente allegare ogni anno la ricevuta del pagamento delle tasse (il fatto che poi materialmente venga inserito un foglietto che specifica il tipo di licenza richiesto non cambia la sostanza della questione). Nelle "avvertenze" stampate sul libretto nulla viene detto circa l'effetto del mancato pagamento della tassa di concessione governativa, se dovuta, salvo che per la licenza di porto di fucile per difesa. Non vi era ragione logica di stabilire una simile distinzione, ma il ministero l'ha fatta; probabilmente non voleva accettare l'idea che una licenza per difesa personale fosse valida pee sei anni; e in effetti ha fatto una bella confusione perché non vi è ragione logica per cu ichi poerta la pistola debba richiedere la licenza ogni anno e chi porta il fucile ogn isei anni!
                5) Vecchie norme fiscali le quali facevano dipendere la validità della licenza dal pagamento delle tasse sono ora abolite in quanto la vigente Tariffa allegata al D.M. 28-12-1995 sulle tasse di cc. gg. dice semplicemente che:
                1. Le licenze sono valide per sei anni. Agli effetti delle tasse annuali si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data corrispondente a quella di emanazione della licenza; la tassa deve essere pagata, per ciascun anno successivo a quello di emanazione, prima dell'uso dell'arma e non è dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso .
                2. (omissis)
                3. Per l'omesso pagamento delle tasse di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa da E.155 a E. 930 ed in caso di nuova violazione da E. 258 a E. 1.550 (L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 31).
                6) E' del tutto pacifico che chi caccia solo all'estero non è tenuto a pagare né la tassa di concessione governativa né le tasse regionali venatorie e che è sufficiente che abbia una autorizzazione al trasporto di armi sportive (quindi molto meno di una licneza per il tiro a volo) per ottenere il rilascio della carta europea; ed infatti non vi è nessuna sanzione per chi non paga la tassa (art. 2 D. L.vo 30-12-1992 n.527). Quindi il cacciatore usa la licenza di caccia per trasportare armi e per acquistare le munizioni per cacciara all'estero.
                Perciò la legge fiscale espressamente prevede che la licenza è valida per sei anni indipendentemente dal pagamento della tassa e che l'unica sanzione ipotizzabile nel caso si faccia uso della licenza di caccia per cacciare è quella fiscale-amministrativa.
                QUINDI: la licenza di caccia è valida per 6 anni al fine di portare armi; anche se non è stata rinnovata annualmente essa ha valore di licenza di tiro a volo e legittima all'acquisto e trasporto di armi e all'acquisto di polvere e munizioni, così come ogni altra licenza di porto d'armi.
                Cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura, te lo rivelan gli occhi e le battute della gente e la curiosita' di una ragazza irriverente ....

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                • CAP257RM
                  • May 2012
                  • 99
                  • roma

                  #23
                  Meglio così. Grazie a Cicalone e al giudice Mori.

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                  • cheytac
                    ⭐⭐⭐
                    • Jul 2009
                    • 4156
                    • Bollate(Mi)
                    • Bassotta a pelo duro(Ulla) boxer (yuma)

                    #24
                    Vedi cica....Sono interpretazioni,ma poi la legge,dice e si muove diversamente!!!![fiuu]Difatto tu cica quello scritto l'hai preso dal sito del giudice mori,che non mi pare proprio un sito istituzionale!!!questo sotto è ripreso dal link ed è di indirizzo diametralmente opposto.ciao veci


                    Il Porto di fucile per uso caccia, come è noto, è soggetto al pagamento di una tassa di concessione governativa che deve essere versata anche per ogni anno di vigenza del documento (sei anni dal rilascio). Taluni, però, esercitando l’ attività venatoria in modo discontinuo pagano la tassa magari il primo anno, poi il secondo anno non la pagano, perché non intendono recarsi a caccia. È in questa circostanza che cominciano a sorgere i problemi: se la tassa non è pagata, si possono acquistare armi e munizioni? Si può trasportare l’arma al poligono? Il Porto d’armi, insomma, è valido a tutti gli effetti o è in qualche misura “mutilato”? Se si ricominciano a versare le tasse annuali, che tipo di validità avranno? Cerchiamo di dare, sinteticamente, una risposta a queste domande. La norma di riferimento è il dpr 641/72, pubblicato sul supplemento ordinario n° 3 alla Gazzetta Ufficiale n° 292 dell’11 novembre 1972, dal titolo “Disciplina delle tasse sulle concessioni governative”. Il documento, modificato e aggiornato nel tempo (soprattutto in relazione all’ammontare delle tasse…), è tuttora in vigore e detta regole molto precise in merito alla validità dei versamenti e del Porto d’armi per uso caccia. Il titolo II del dpr, innanzi tutto, prevede espressamente che sia dovuta una tassa per la concessione del Porto di fucile per uso caccia e una, di pari importo, per il rinnovo annuale. La nota 1 all’articolo 5 del titolo II, in modo piuttosto sibillino, recita: “Le licenze sono valide per sei anni. Agli effetti delle tasse annuali si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data corrispondente a quella di emanazione della licenza; la tassa deve essere pagata, per ciascun anno successivo a quello di emanazione, prima dell'uso dell’ arma e non è dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso”. Da questo ricaviamo, innanzi tutto, che il periodo di dodici mesi di validità del primo versamento decorre non dalla data di effettivo pagamento del bollettino postale, bensì dalla data in cui ci viene rilasciato il libretto (necessariamente successiva, anche di un mese o due, perché le questure vogliono il bollettino pagato prima di istruire la pratica). Un altro punto importante è che, se non si “fa uso” dell’arma si può evitare di pagare la tassa. Cosa si intende, però, per “uso”? dal momento che la norma è riferita all’attività venatoria si potrebbe essere portati a pensare che il mancato pagamento precluda solo la possibilità di esercitare l’attività venatoria, mantenendo però la possibilità di acquistare armi e munizioni e trasportare le stesse. L’articolo 8 del citato dpr, però, porta a propendere per un’ipotesi differente, recitando: “Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate”. Questo ci fa capire che il Porto di fucile, in assenza del versamento, è un documento perfettamente valido, ma inefficace. Ne consegue che il mancato pagamento della tassa lascia l’intestatario nella stessa condizione di chi non ha mai richiesto un Porto d’ armi (anche se la sanzione è, in questo caso, di tipo amministrativo e non penale). Un altro aspetto “misterioso” concerne, invece, il momento in cui si desidera riprendere l’attività venatoria e, quindi, ci si reca nuovamente alla posta a effettuare il prescritto versamento. A quel punto, la data di validità del versamento non potrà più coincidere con quella di rilascio del libretto, ma i dodici mesi di validità inizieranno a decorrere dal giorno di pagamento della tassa. L’inizio della validità del versamento successivo, naturalmente, coinciderà con la fine della validità del precedente, fino alla scadenza del libretto. A quel punto, evidentemente, anche se sono trascorsi meno di dodici mesi dall’ultimo versamento, il documento sarà irrimediabilmente scaduto e il “residuo” di giorni di validità andrà perso. L’eventualità si verificherà, ovviamente, solo nel caso in cui si sia omesso di rinnovare ciclicamente i versamenti prima della scadenza dei precedenti, senza soluzione di continuità: in quest’ultima eventualità, invece, visto che i dodici mesi di validità del primo versamento decorrono dalla data del rilascio del libretto, Il versamento per il sesto anno di validità scadrà esattamente nello stesso giorno di scadenza del libretto. Un esempio pratico aiuterà a capire: poniamo il caso che si sia ricevuto il libretto il giorno 25 novembre 2002: il versamento scadrà il 24 novembre 2003. Se, prima di tale data, ci si recherà in posta a effettuare un nuovo versamento, quest’ultimo avrà validità dal 25 novembre 2003 fino al 24 novembre 2004, e così via fino alla scadenza del Porto d’armi, il 24 novembre 2008. Poniamo il caso, adesso, che il Porto d’armi sia stato emesso il 25 novembre 2002 e che non si effettui più alcun versamento fino, poniamo, al 3 gennaio 2005. A quel punto, il versamento varrà dal 3 gennaio 2005 al 2 gennaio 2006. Rinnovando il pagamento della tassa entro tale data, il nuovo versamento varrà dal 3 gennaio 2006 al 2 gennaio 2007. L’ultimo versamento varrà, invece, dal 3 gennaio 2008 al 24 novembre 2008, giorno di scadenza del libretto.
                    Ultima modifica cheytac; 05-05-14, 16:25.
                    Waidmannsheil!!!

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                    • cicalone
                      Celsius °C
                      • Dec 2008
                      • 19936
                      • Ostia Lido Roma
                      • cane da lecco

                      #25
                      Hai ragione ma sono i magistrati i PM che fanno rispettare le leggi e la loro interpretazione e' quella giusta o quantomeno quella che dovrebbe essere condivisa....a chi dare retta? Ci sono forze dell'ordine che ancora denunciano persone perché non sono in grado di capire la differenza tra' PORTO e TRASPORTO[:-cry]
                      Cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura, te lo rivelan gli occhi e le battute della gente e la curiosita' di una ragazza irriverente ....

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                      • pietro.pirredda
                        ⭐⭐
                        • Jan 2010
                        • 948
                        • Arzachena (SS)
                        • Setter Inglese

                        #26
                        Originariamente inviato da cheytac
                        Mai piu varie ed articolate potrebbero essere appunto le interpretazioni!!!E queste da parte di chiunque di qualsiasi estrazione ed ambito...giudici emeriti, compresi!!!
                        Sinceramente non avevo letto prima l'articolo del link postato da igor,ma credo che le leggi citate ,possano lasciare ben poco spazio ad immaginazioni ed interpretazioni.Articolo,preciso ed esplicativo sotto ogni profilo.
                        Ciao veci
                        Infatti condivido l'articolo. E' riportato infatti il punto in cui all'interno del periodo di validità, qualora nell'annata in corso non si paghi la TT.CC.GG. di 173,16 Euro e si pratica il tiro al volo, si acquistano armi e munizioni, si sarà soggetti (eventualmente) sono a sanzione amministrativa e non a sanzione penale.
                        Siccome per il mio lavoro conosco bene tale norma che è identica per i passaporti Italiani, chi espatria verso stati extra Comunitari è soggetto in quell'anno alla tassa (marca da bollo per passaporto) che deve essere apposta sul passaporto. In questa marca non vale da data esposta sul titolo ma la sua validità parte dalla data in cui viene annullata dalla Polizia di Frontiera con l'apposizione del timbro tondo e della data. ai fini della validità fa fede la data di rilascio del titolo autorizzatorio (passaporto).
                        Quindi per il passaporto, qualora ad un controllo degli operatori si risulti carenti di tale tassa si è soggetti alla sanzione. Tale norma consente di contestare il mancato pagamento della tassa fino a 3 anni prima, rilevabile dai timbri degli stati esteri presenti sul passaporto. Molti più difficile contestare tale sanzione per il porto d'armi ma non impossibile.
                        Quindi il porto di fucile uso caccia, qualora nell'anno in corso non si sia pagata la prevista TT.CC.GG. venga utilizzato per praticare discipline sportive, acquisto di armi/munizioni E' VALIDO e si sarà soggetti solo a sanzione amministrativa che "potrebbe" essere contestata. La sanzione raddoppia la tassa non pagata ma non ricordo ad oggi che vi siano state sanzioni del genere comminate nella mia zona.
                        Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta!!

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                        • cheytac
                          ⭐⭐⭐
                          • Jul 2009
                          • 4156
                          • Bollate(Mi)
                          • Bassotta a pelo duro(Ulla) boxer (yuma)

                          #27
                          Cica non pensi che dopo tanti anni se il legislatore avesse voluto intendere quello che sostiene mori,sarebbe bastato scriverlo[:-bunny][:-bunny]???Invece nulla.......E poi come ampiamente dimostrato i giudici mica la pensano tutti allo stesso modo ne interpretano nella stessa maniera[fiuu][fiuu]Pietro è vero che la sanzione è solo pecuniaria,più arretrati della tassa per gli anni non pagati ma .......ne vale la pena ????.ciao vecio
                          Ultima modifica cheytac; 05-05-14, 17:52.
                          Waidmannsheil!!!

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                          • pietro.pirredda
                            ⭐⭐
                            • Jan 2010
                            • 948
                            • Arzachena (SS)
                            • Setter Inglese

                            #28
                            Originariamente inviato da cicalone
                            Hai ragione ma sono i magistrati i PM che fanno rispettare le leggi e la loro interpretazione e' quella giusta o quantomeno quella che dovrebbe essere condivisa....a chi dare retta? Ci sono forze dell'ordine che ancora denunciano persone perché non sono in grado di capire la differenza tra' PORTO e TRASPORTO[:-cry]
                            Le Forze dell'Ordine applicano la Legge che per quanto riguarda la norma penale "obbliga" le forze dell'Ordine ad agire. (art. 3 del Codice Penale)-
                            Chi non comprende nel suo comportamento specifico che sta ponendo in essere un porto anzichè un trasporto è ignorante in materia ma si sa che la legge Penale non ammette ignoranza, salvo un caso che è definito nella Legge come "ignoranza inevitabile" ma va provato in sede processuale.
                            Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta!!

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                            • cicalone
                              Celsius °C
                              • Dec 2008
                              • 19936
                              • Ostia Lido Roma
                              • cane da lecco

                              #29
                              Originariamente inviato da pietro.pirredda
                              Le Forze dell'Ordine applicano la Legge che per quanto riguarda la norma penale "obbliga" le forze dell'Ordine ad agire. (art. 3 del Codice Penale)-
                              Chi non comprende nel suo comportamento specifico che sta ponendo in essere un porto anzichè un trasporto è ignorante in materia ma si sa che la legge Penale non ammette ignoranza, salvo un caso che è definito nella Legge come "ignoranza inevitabile" ma va provato in sede processuale.

                              Pietro giudica TU se sbaglio:

                              il PORTO e' quando vado in campagna con il fucile carico in mano;

                              il TRASPORTO e' quando ho il fucile scarico nel fodero oppure smontato nella valigia;

                              come si fa a fare confusione nei due casi?[fiuu]
                              Cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura, te lo rivelan gli occhi e le battute della gente e la curiosita' di una ragazza irriverente ....

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                              • cheytac
                                ⭐⭐⭐
                                • Jul 2009
                                • 4156
                                • Bollate(Mi)
                                • Bassotta a pelo duro(Ulla) boxer (yuma)

                                #30
                                Il porto si ha quando hai disponibilità immediata nell'utilizzo dell'arma!!molte volte si potrebbe pure configurare tale disponibilità quando nonostante arma in custodia,si hanno munizioni che la accompagnano.di fatto molte volte si consiglia Che armi e munizioni,in un trasporto in auto,viaggino separate e rinchiuse possibilmente in alloggiamenti separati.ciao veci
                                Waidmannsheil!!!

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