Denuncia armi

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  • vitarabenelli
    ⭐⭐
    • Jan 2012
    • 200
    • san giovanni in fiore

    #1

    Denuncia armi

    Sono appena andato a denunciare l'ultimo acquisto e ho trovato una sorpresa, la denuncia la fanno loro on line, ma bisogna fornire tutti i dati delle armi in possesso nel mio caso 18, da quando le hai comprate, data, cedente con tutte le generalità, ma il bello e' che ho una doppietta cal 16 cani est. che da 50 anni va in giro con una marca e una matricola, ora mi dicono che non possono registrarla perché questa marca non compare nell'elenco delle armi del loro sito fornito dallo stato e quindi non possono denunciarla e nemmeno inserirla a mano, questo dopo 50 e più anni che questa doppietta ha cambiato oltre 10/15 proprietari, inoltre le munizioni le inseriscono loro perché questo programma non ha tale funzione, questo è il progresso tecnologico.
    saluti
  • AthosCC81
    • Apr 2015
    • 75
    • Prov. PA

    #2
    Credo che, come per le munizioni, anche la doppietta possa essere inserita dall'operatore. L'unica cosa è che nel debatase, qualora la marca non sia presente, possono essere scelte opsioni quali ad esempio "artigianale italiana" - "artigianale francese" - "senza marca" ... il consiglio che mi sento di darti, considerando che il programma informatizzato è nuovo anche per gli operatori di P.G., consiste nel chiedere lumi alla Questura-Ufficio Armi di competenza e, qualora le cose fossero come dico io, chiedere proprio a loro di mettersi in contatto con i Carabinieri per informarli! Spero di essere stato utile! Ciao

    Dimenticavo.
    In merito ai dati delle tue 18 Armi, non credo tu debba affatto comunicare NULLA! La storia delle tue Armi è custodita nei fascicoli dei fari Uffici di P.G. Ove la stessa è stata denunciata. Eventuali ricerche sono prettamente di competenza dell'Ufficio di Polizia.
    Ultima modifica AthosCC81; 25-08-15, 12:33.

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    • vitarabenelli
      ⭐⭐
      • Jan 2012
      • 200
      • san giovanni in fiore

      #3
      hai ragione infatti per molte loro avevano la crono storia, per altre invece grazie a me che quando si tratta di caccia/pesca e armi in particolare conservo duplice copia di tutto. per la doppietta provo come dici tu di informarmi presso la questura e di fare da tramite con i cc.
      grazie e a presto

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      • cicalone
        Celsius °C
        • Dec 2008
        • 19936
        • Ostia Lido Roma
        • cane da lecco

        #4
        Scusate ma dobbiamo mettere nella denuncia la data di acquisto di tutte le nostre armi? E chi se la ricorda la possono avere solo loro dalle denunce precedenti.
        Cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura, te lo rivelan gli occhi e le battute della gente e la curiosita' di una ragazza irriverente ....

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        • AthosCC81
          • Apr 2015
          • 75
          • Prov. PA

          #5
          Originariamente inviato da cicalone
          Scusate ma dobbiamo mettere nella denuncia la data di acquisto di tutte le nostre armi? E chi se la ricorda la possono avere solo loro dalle denunce precedenti.
          È chiaro!

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          • Elios61
            Ho rotto il silenzio
            • Aug 2015
            • 9
            • In Toscana prov Pisa
            • Setta iinglesi e irlandesi

            #6
            Attenti perche' la denuncia e' personale siete voi responsabili e nel rispetto della legge non ci possono imporre niente la legge e chiara prima di discutere aggiornatevi la legge e chiara per tutti basta conoscerla

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            • Alessandro il cacciatore
              🥇🥇
              • Feb 2009
              • 20199
              • al centro della Toscana
              • Deutsch Kurzhaar

              #7
              Originariamente inviato da cicalone
              Scusate ma dobbiamo mettere nella denuncia la data di acquisto di tutte le nostre armi? E chi se la ricorda la possono avere solo loro dalle denunce precedenti.
              No. Almeno finora. E penso anche in futuro. Ogni volta che si prende un'arma, viene (dovrebbe) essere controllato dagli organi di polizia che il passaggio sia regolare (da chi e cosa viene preso e chi prende).
              Ars venandi est collectio documentorum, quibus scient homines ad opus suum deprehendere animalia non domestica cuiuscumque generis vi vel ingenio. (Fridericus II Imperator 1194-1250)

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              • mirko79
                ⭐⭐⭐
                • Feb 2011
                • 1293
                • FRASCATI

                #8
                Capirai ....già non c'è capivano un ***** prima figuramose adesso ....
                Fà der bene e scordate , far del male e pentite ....

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                • AthosCC81
                  • Apr 2015
                  • 75
                  • Prov. PA

                  #9
                  Originariamente inviato da Elios61
                  Attenti perche' la denuncia e' personale siete voi responsabili e nel rispetto della legge non ci possono imporre niente la legge e chiara prima di discutere aggiornatevi la legge e chiara per tutti basta conoscerla
                  Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773

                  Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

                  CAPO IV DELLE ARMI

                  Art. 38

                  Chiunque detiene armi, munizioni o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità deve farne immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al comando dei reali carabinieri.

                  Sono esenti dall'obbligo della denuncia:

                  a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;

                  b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;

                  c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite.

                  L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico.

                  Regolamento

                  (Art. 57, Art. 58, Art. 59)

                  Art. 57

                  L'obbligo della denuncia delle armi, delle munizioni o delle materie esplodenti, di cui all'art. 38 della Legge, non incombe alle persone autorizzate alla fabbricazione, all'introduzione o al commercio delle armi o delle materie esplodenti.

                  Le persone munite della licenza di porto d'armi sono tenute alla denuncia.

                  Art. 58

                  La denuncia è fatta nelle forme indicate dall'art. 15 del presente regolamento e deve contenere indicazioni precise circa le caratteristiche delle armi, delle munizioni e delle materie esplodenti; con le stesse forme deve essere denunciata qualsiasi modificazione nella specie e nella quantità.

                  Non è ammessa la detenzione di bombe cariche.

                  In caso di trasferimento del detto materiale da una località all'altra del territorio dello Stato, salvo l'obbligo di cui all'art. 34, secondo comma, della Legge il possessore deve ripetere la denuncia di cui all'art. 38 della Legge, nella località dove il materiale stesso è stato trasportato.

                  Chi denuncia un'arma deve anche indicare tutte le altre armi di cui è in possesso e il luogo dove si trovano, anche se sono state precedentemente denunciate.

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