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A Siena nel periodo di transizione da ammesso a proibito fornivano un anello per le civette fino ad allora legalmente detenute. Oppure qualcuno denunciò alla forestale quello che aveva in casa. E con quello potevi andare tranquillamente.
Ars venandi est collectio documentorum, quibus scient homines ad opus suum deprehendere animalia non domestica cuiuscumque generis vi vel ingenio. (Fridericus II Imperator 1194-1250)
Originariamente inviato da Alessandro il cacciatore
Siete dei barbari e se vedete uno alle terme pensate che l abbiano messo lì per fare il bollito !
O , Peggio ancora , il BRODO !!! Ahahahahah
Io sapevo che tutto cio' che rigiardava i rapaci era proibito come richiamo , anche di plastica ... Un tempo , usavano anche il Falco Lodolaio per la Allodole e , meglio ancora , per le Pispole ... Bei tempi che non tornano mai piu' !!!
Il cacciatore nell’esercizio dell’attività venatoria
è autorizzato a portare, oltre ai cani ed alle armi
consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle
esigenze venatorie; ad usare richiami vivi di
cattura secondo le quantità previste dalla legge
157/92 e richiami vivi di allevamento in voliere,
corridore, palloni o similari e in gabbie; ad usare
fischi e richiami a bocca o manuali; ad impiegare
stampi di legno, plastica o altro materiale
riproducenti specie cacciabili e non, soggetti
imbalsamati delle specie cacciabili , nonché
richiami non acustici a funzionamento meccanico.
La tesi del dott. Zanetti non può trovare alcuna condivisione perché si fonda sostanzialmente sulla confusione tra i mezzi di caccia (consentiti ex art. 13 o non consentiti) ed i c.d. mezzi ausiliari.
Invero la legge quadro opera una distinzione tra i mezzi che consentono direttamente l'abbattimento o la cattura della selvaggina (che saranno leciti se corrispondenti a quelli elencati all'art. 13 ed illeciti se costituiti da trappole, lacci, esche e bocconi avvelenati, ecc.) ed i mezzi che non consentono direttamente l'abbattimento o la cattura di selvaggina ma servono unicamente quale ausilio al cacciatore per trovare (cane) o per far avvicinare (stampi, richiami vivi autorizzati, fischi a bocca) la selvaggina onde abbatterla coi mezzi di cui all'art. 13.
Non vi è alcun ostacolo nella legge all'impiego di stampi in plastica o altro materiale di specie non cacciabili, poiché non è lo stampo (ausilio) che cattura o abbatte, ma il mezzo di caccia (fucile, arco, falco).
Il richiamo alla direttiva uccelli poi effettuato nella disamina del dirigente del settore faunistico della Regione FVG poi, non coglie nel segno per due ragioni:
1) le direttive europee, a differenza dei regolamenti, non entrano in vigore direttamente nel Paese membro ma abbisognano di una legge di recepimento, al pari delle convenzioni internazionali. Orbene è la legge di recepimento italiana a trasformare le norme di diritto europeo o internazionale in diritto interno applicabile, e ciò nei limiti delle sue (della legge di recepimento intendo) previsioni. In altri termini la legge 157 costituisce recepimento della direttiva uccelli secondo le norme di cui è composta la legge medesima.
2) Ben più rilevante, tuttavia, è la circostanza che la selettività dei mezzi di cattura così come contenuta nella direttiva non ha nulla a che vedere con i mezzi ausiliari, poiché non è lo stampo che cattura ma il cacciatore che spara col fucile, che tira con l'arco o che lancia il falco, i quali soli sono i mezzi di abbattimento.
In buona sostanza, mi pare che il confondere i mezzi di caccia con gli ausili porti lo Zanetti a conclusioni del tutto errate ed addirittura fuorvianti, e per tali motivi non condivisibili in toto.
Anche le considerazioni del sig. Atturo, seppur corrette nelle conclusioni, non sono del tutto condivisibili nelle premesse per quanto sopra. Vero che le civette, come tutti i rapaci, sono oggetto di particolare tutela in quanto inserite nell'elenco delle specie particolarmente protette; vero anche che la norma si riferisca a soggetti "veri" poiché non avrebbe alcun senso la protezione di soggetti di plastica...; vero infine che la legge vieti i soli richiami elettroacustici, dei quali, pur mantenendo la qualifica di mezzi ausiliari, viene vietato l'utilizzo con previsione di sanzione penale. La sanzione per l'utilizzo del c.d. fonofilm è la stessa stabilita per l'abbattimento di specie nei cui confronti la caccia non è consentita (e non delle specie particolarmente protette) per espressa estensione di legge: ma attenzione, questo non lo trasforma in mezzo di caccia.
Tornando al discorso, non si tratta di avere una "zona grigia" come sostenuto, si tratta semplicemente del fatto che il legislatore non ha ritenuto, correttamente, di mettere paletti a mezzi ausiliari che in sé non consentono l'apprensione della selvaggina, punendo la condotta di chi cattura, abbatte o detiene specie protette o particolarmente protette.
La tesi del dott. Zanetti non può trovare alcuna condivisione perché si fonda sostanzialmente sulla confusione tra i mezzi di caccia (consentiti ex art. 13 o non consentiti) ed i c.d. mezzi ausiliari.
Invero la legge quadro opera una distinzione tra i mezzi che consentono direttamente l'abbattimento o la cattura della selvaggina (che saranno leciti se corrispondenti a quelli elencati all'art. 13 ed illeciti se costituiti da trappole, lacci, esche e bocconi avvelenati, ecc.) ed i mezzi che non consentono direttamente l'abbattimento o la cattura di selvaggina ma servono unicamente quale ausilio al cacciatore per trovare (cane) o per far avvicinare (stampi, richiami vivi autorizzati, fischi a bocca) la selvaggina onde abbatterla coi mezzi di cui all'art. 13.
Non vi è alcun ostacolo nella legge all'impiego di stampi in plastica o altro materiale di specie non cacciabili, poiché non è lo stampo (ausilio) che cattura o abbatte, ma il mezzo di caccia (fucile, arco, falco).
Il richiamo alla direttiva uccelli poi effettuato nella disamina del dirigente del settore faunistico della Regione FVG poi, non coglie nel segno per due ragioni:
1) le direttive europee, a differenza dei regolamenti, non entrano in vigore direttamente nel Paese membro ma abbisognano di una legge di recepimento, al pari delle convenzioni internazionali. Orbene è la legge di recepimento italiana a trasformare le norme di diritto europeo o internazionale in diritto interno applicabile, e ciò nei limiti delle sue (della legge di recepimento intendo) previsioni. In altri termini la legge 157 costituisce recepimento della direttiva uccelli secondo le norme di cui è composta la legge medesima.
2) Ben più rilevante, tuttavia, è la circostanza che la selettività dei mezzi di cattura così come contenuta nella direttiva non ha nulla a che vedere con i mezzi ausiliari, poiché non è lo stampo che cattura ma il cacciatore che spara col fucile, che tira con l'arco o che lancia il falco, i quali soli sono i mezzi di abbattimento.
In buona sostanza, mi pare che il confondere i mezzi di caccia con gli ausili porti lo Zanetti a conclusioni del tutto errate ed addirittura fuorvianti, e per tali motivi non condivisibili in toto.
Anche le considerazioni del sig. Atturo, seppur corrette nelle conclusioni, non sono del tutto condivisibili nelle premesse per quanto sopra. Vero che le civette, come tutti i rapaci, sono oggetto di particolare tutela in quanto inserite nell'elenco delle specie particolarmente protette; vero anche che la norma si riferisca a soggetti "veri" poiché non avrebbe alcun senso la protezione di soggetti di plastica...; vero infine che la legge vieti i soli richiami elettroacustici, dei quali, pur mantenendo la qualifica di mezzi ausiliari, viene vietato l'utilizzo con previsione di sanzione penale. La sanzione per l'utilizzo del c.d. fonofilm è la stessa stabilita per l'abbattimento di specie nei cui confronti la caccia non è consentita (e non delle specie particolarmente protette) per espressa estensione di legge: ma attenzione, questo non lo trasforma in mezzo di caccia.
Tornando al discorso, non si tratta di avere una "zona grigia" come sostenuto, si tratta semplicemente del fatto che il legislatore non ha ritenuto, correttamente, di mettere paletti a mezzi ausiliari che in sé non consentono l'apprensione della selvaggina, punendo la condotta di chi cattura, abbatte o detiene specie protette o particolarmente protette.
Buongiorno, molto spesso, allestendo la tesa per le pavoncelle avevo dei dubbi sulla possibilita' di utilizzare stampi di altre specie per rendere l'appostamento piu' attrattivo. In genere ho provato a montare gli stampi di pavoncella al centro della tesa con ai bordi da un lato alcuni stampi di chiurlo e dall'altro alcuni stampi di piviere, mentre dietro in posizione defilata monto 3/4 stampi di cornacchia. Il capanno e' sempre molto ben nascosto dentro un fosso. Il risultato e' sempre assicurato anche contro le scaltre e diffidenti pavoncelle. Oggi grazie alla sua disamina i miei dubbi sono stati fugati, grazie.
come da titolo ho modificato(solo parte alta) lo stampo per pistola per avere delle palle sotto calibrate, provandole calzano perfettamente nei contenitori...
buongiorno a tutti , parlando tra cacciatori siamo arrivati alla discussione sullo storno e sul perchè nel lazio non è cacciabile , vi lascio immaginare...
Prepariamoci al dibattito conservazionisti su specie alloctone/animalisti con le solite ''idee'' sui mangimi sterilizzanti.
Non si tratta...
09-03-21, 11:56
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