Detentori di armi in assenza di licenza di porto fucile

Comprimi

Riguardo all'autore

Comprimi

falcone44 Scopri di più su falcone44
X
 
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • falcone44
    Ho rotto il silenzio
    • Jun 2016
    • 7
    • Catania
    • jack russell

    #1

    Detentori di armi in assenza di licenza di porto fucile

    Questa sezione è una guida che vi aiuterà a trovare tutte le informazioni che riguardano le principali richieste relative alle armi comu



    Nel link di cui sopra sono riportate alcune delucidazioni in merito al certificato medico da presentare alla Questura previsto dall' art. 35, settimo comma del T.U.L.P.S . Obbligo di presentazione ovviamente per coloro che detengono armi senza essere in possesso di licenza di porto fucile. Tra le altre cose si legge che la presentazione del certificato medico è - una tantum- Sinceramente sapevo che il certificato medico doveva essere presentato ogni 6 anni, per cui questo -una tantum- mi ha lasciato sorpreso. Come stanno realmente le cose? Grazie. Saluti.
  • generalelibellula
    ⭐⭐⭐
    • Aug 2006
    • 2223
    • Noto, Siracusa, Sicilia.
    • Wilma B.I./B.A.

    #2
    Originariamente inviato da falcone44
    http://www.poliziadistato.it/articolo/312/


    Nel link di cui sopra sono riportate alcune delucidazioni in merito al certificato medico da presentare alla Questura previsto dall' art. 35, settimo comma del T.U.L.P.S . Obbligo di presentazione ovviamente per coloro che detengono armi senza essere in possesso di licenza di porto fucile. Tra le altre cose si legge che la presentazione del certificato medico è - una tantum- Sinceramente sapevo che il certificato medico doveva essere presentato ogni 6 anni, per cui questo -una tantum- mi ha lasciato sorpreso. Come stanno realmente le cose? Grazie. Saluti.
    Come al solito la legislazione italiana è caotica e non aiuta a capire.
    L'art. 38, c. 4 T.U.L.P.S. afferma che: "Chiunque detiene le armi di cui al primo comma, senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d’armi, deve presentare ogni sei anni la certificazione medica di cui all’articolo 35, comma 7. La mancata presentazione del certificato medico autorizza il prefetto a vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell’articolo 39."

    Quindi il detentore ha l'obbligo, ogni 6 anni, di sottoporsi a visita medica e di presentare il relativo certificato all'Ufficio competente.

    Successivamente è intervenuto il D.LGS. 121/2013 il quale, al c. 2 dell'art. 6 dice: "Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto i soggetti detentori di armi, [...], devono produrre il certificato medico per il rilascio del nulla osta all'acquisto di armi comuni da fuoco [...], salvo che non sia stato già prodotto nei sei anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Decorsi i diciotto mesi è sempre possibile la presentazione del certificato nei 30 giorni successivi al ricevimento della diffida da parte dell'ufficio di pubblica sicurezza competente."

    La disposizione è entrata in vigore il 5 novembre 2013.
    Di conseguenza:
    - chi aveva già prodotto il certificato medico nel periodo compreso dal 5 novembre 2007 al 5 nov. 2013 non deve far nulla;
    - chi lo aveva prodotto prima del 5 novembre 2007 (o non lo aveva mai prodotto) aveva 18 mesi di tempo per produrlo (e quindi fino al 4 maggio 2015);
    - chi non lo ha prodotto nemmeno entro il 4 maggio 2015 ha l'opportunità di farlo entro 30 gg. dalla diffida che gli arriverà a casa.

    Da nessuna parte si dice che il certificato medico vada presentato "una tantum".
    Quindi mi sembra che l'art. 38 TULPS resti regolarmente in vigore.
    Quaeque relicta derelicta
    Generale Libellula

    Posta alla beccaccia? No grazie, roba da sfigati

    "Il braccofilo, in fondo, è un pò bracco" R. d. P.

    Commenta

    • oscar
      ⭐⭐⭐
      • Dec 2008
      • 3597
      • biella
      • setter e pointer

      #3
      [QUOTE=generalelibellula;1221701]Come al solito la legislazione italiana è caotica e non aiuta a capire.
      L'art. 38, c. 4 T.U.L.P.S. afferma che: "Chiunque detiene le armi di cui al primo comma, senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d’armi, deve presentare ogni sei anni la certificazione medica di cui all’articolo 35, comma 7. La mancata presentazione del certificato medico autorizza il prefetto a vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell’articolo 39."

      Ma dove lo hai letto, forse abbiamo due TULPS diversi. Non esiste il comma 4 nell'art. 38.
      per cui il certificato medico per i detentori di armi è una tantum.
      [bastone] FERMIAMO LA POSTA ALLA BECCACCIA

      Commenta

      • generalelibellula
        ⭐⭐⭐
        • Aug 2006
        • 2223
        • Noto, Siracusa, Sicilia.
        • Wilma B.I./B.A.

        #4
        Originariamente inviato da oscar
        Ma dove lo hai letto, forse abbiamo due TULPS diversi. Non esiste il comma 4 nell'art. 38.
        per cui il certificato medico per i detentori di armi è una tantum.
        I commi 4, 5 e 6 sono stati inseriti dal D.LGS. 204/2010.
        Mi riporti, invece, la norma da cui si evince che il certificato medico sarebbe "una tantum"?
        Quaeque relicta derelicta
        Generale Libellula

        Posta alla beccaccia? No grazie, roba da sfigati

        "Il braccofilo, in fondo, è un pò bracco" R. d. P.

        Commenta

        • oscar
          ⭐⭐⭐
          • Dec 2008
          • 3597
          • biella
          • setter e pointer

          #5
          D. Lgs 121 del 29/09/2013 e Circolare esplicativa del Ministero Interno del 28/7/2014 n. 55/PAS/10900(27)9

          ---------- Messaggio inserito alle 12:14 PM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 12:08 PM ----------

          Visto il D. Lgs, ma allora chi legifera è normale?
          [bastone] FERMIAMO LA POSTA ALLA BECCACCIA

          Commenta

          • generalelibellula
            ⭐⭐⭐
            • Aug 2006
            • 2223
            • Noto, Siracusa, Sicilia.
            • Wilma B.I./B.A.

            #6
            Originariamente inviato da oscar
            D. Lgs 121 del 29/09/2013 e Circolare esplicativa del Ministero Interno del 28/7/2014 n. 55/PAS/10900(27)9

            ---------- Messaggio inserito alle 12:14 PM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 12:08 PM ----------

            Visto il D. Lgs, ma allora chi legifera è normale?
            Il testo dell'art. 6, c. 2 del d.lgs. 121/2013 è quello da me riportato. Leggendolo non si evince da nessuna parte che sarebbe abrogata la disciplina prevista dal c. 4 dell'art. 38 del TULPS.

            Non conoscevo la circolare (che non risulta nemmeno reperibile nelle banche dati). Ho letto il testo reperibile si internet ed effettivamente, alla fine del documento, è scritto che il certificato medico sarebbe "una tantum".
            A mio modesto avviso si tratta di una bestialità messa lì (insieme a tante altre) da qualche burocrate.

            In ogni caso è bene precisare che una circolare non è fonte normativa e non ha potere abrogativo rispetto ad una norma preesistente.

            Se fossi un semplice detentore, per prudenza, io mi recherei in Questura a chiedere indicazioni più certe.
            Quaeque relicta derelicta
            Generale Libellula

            Posta alla beccaccia? No grazie, roba da sfigati

            "Il braccofilo, in fondo, è un pò bracco" R. d. P.

            Commenta

            • oscar
              ⭐⭐⭐
              • Dec 2008
              • 3597
              • biella
              • setter e pointer

              #7
              La circolare la trovi sul sito della Polizia di Stato
              [bastone] FERMIAMO LA POSTA ALLA BECCACCIA

              Commenta

              • Razeu70

                #8
                Abbiamo conferme riguardo questa cosa dell'una tantum?
                Il mio porto d'armi è già scaduto da 3 mesi ma era in vigore quando c'è stata questa nuova normativa.
                Un po ho timore a rinnovarlo anche se devo farlo a prescindere, però se fosse vera la cosa dell'una tantum starei più tranquillo, poiché non ho dovuto presentare il certificato quando richiesto (perché il pda era ancora valido).

                Commenta

                • cicalone
                  Celsius °C
                  • Dec 2008
                  • 19936
                  • Ostia Lido Roma
                  • cane da lecco

                  #9
                  In teoria se tu non hai intenzione di rinnovare il tuo porto d'armi dovrebbe essere la questura a richiedere il certificato medico per la conservazione della tua detenzione armi, dandoti nel contempo un certo lasso di tempi atto alla sua presentazione....
                  Cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura, te lo rivelan gli occhi e le battute della gente e la curiosita' di una ragazza irriverente ....

                  Commenta

                  • oberkofler
                    ⭐⭐⭐
                    • May 2009
                    • 2817
                    • Veneto

                    #10
                    Art. 38 (art. 37 T.U. 1926) (74)
                    Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del
                    decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di
                    qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione
                    della loro materiale disponibilità, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando
                    questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero anche per via
                    telematica alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo
                    indirizzo di posta elettronica certificata. La denuncia è altresì necessaria per i soli
                    caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e
                    un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto
                    dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive
                    modificazioni.
                    (72) (75)
                    Sono esenti dall'obbligo della denuncia:
                    a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli
                    oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;
                    b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;
                    c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate,
                    limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite.
                    L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario,
                    verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di
                    prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine
                    pubblico.
                    Chiunque detiene le armi di cui al primo comma, senza essere in possesso di alcuna
                    licenza di porto d'armi, deve presentare ogni sei anni la certificazione medica di cui
                    all'articolo 35, comma 7. La mancata presentazione del certificato medico autorizza il
                    prefetto a vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell'articolo 39.
                    (73)
                    La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual
                    volta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella
                    precedente denuncia.
                    (73)
                    Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate
                    garanzie di sicurezza.
                    (73)
                    (72) Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. e), lett. a), D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, a decorrere
                    dal 1° luglio 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 204/2010, e,
                    successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 29 settembre 2013, n. 121 e
                    dall'art. 3, comma 3-septies, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile
                    2015, n. 43.
                    (73) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. e), lett. b), D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, a decorrere
                    dal 1° luglio 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, del medesimo D.Lgs. 204/2010.
                    (74) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-18 marzo 1999, n. 73 (G.U. 24 marzo 1999, n. 12, Serie
                    speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38,
                    sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
                    (75) Vedi, anche, l'art. 3, comma 3-novies, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni,
                    dalla L. 17 aprile 2015, n. 43. Per i casi di omessa denuncia di materie esplodenti e di detenzione abusiva
                    di armi, vedi, rispettivamente, gli artt. 679 e 697, codice penale del 1930, e la L. 2 ottobre 1967, n. 895

                    ---------- Messaggio inserito alle 03:53 PM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 03:50 PM ----------

                    fonte

                    Commenta

                    Argomenti correlati

                    Comprimi

                    Attendere..