circolare ministeriale del 14/02/1998.

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  • mario59
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    • Jan 2009
    • 334
    • sicilia
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    #1

    circolare ministeriale del 14/02/1998.

    Gentilmente qualcuno potrebbe postarmi se ne è in possesso, la circolare del Ministero Interni, in oggetto e sotto meglio specificata relativa al trasporto armi. Per chiarire di cosa tratta allego la risposta n. 57 che ho trovato nel sito della P.S. Non ho commenti da fare nè aprire discussioni su "porto e trasporto" . Chiedo soltanto, cortesemente, se qualcuno è in possesso del testo della circolare...non riesco a trovarla!



    Risposta n. 57: Riguardo alla Sua richiesta, si precisa che si deve escludere assolutamente l'assimilabilità del porto di arma scarica al concetto di trasporto della medesima, così come anche indicato nella circolare ministeriale del 14/02/1998. Si realizza un trasporto quando l'arma è trasferita da un luogo ad un altro, attraverso spazi pubblici. Durante tale attività quella "pronta disponibilità" dell'arma che è invece tipica del porto deve essere assolutamente esclusa e, quindi, essa deve trasportarsi scarica, con almeno il caricatore separato, chiusa in custodia. Si sottolinea, quindi, il principio secondo cui, l'attività di "porto" di un'arma, anche scarica, rimane riservata ai soli titolari di apposita licenza. Il porto di fucile per l'esercizio del tiro a volo abilita il suo titolare al porto esclusivamente nell'ambito del campo di tiro e, fuori di esso, solo al trasporto delle armi secondo le modalità indicate nella circolare ministeriale citata e sopra sintetizzata.
    Data: 23-12-2003
  • filippo
    ⭐⭐
    • Mar 2007
    • 557
    • Sicilia.

    #2
    Eccoti il testo della circolare per intero, da dire cmq, che in questo caso la risposta al quesito che hai trovato sul sito della polizia è perfettamente coerente con la circolare, perchè effettivamente tra PORTO e TRASPORTO di un'arma c'è una grandissima differenza.

    GIUSEPPE.



    MINISTERO DELL'INTERNO - CIRCOLARE 559/C-3159-10100(1) del 17 febbraio 1998, avente per oggetto: Trasporto di armi comuni da sparo.

    Sono pervenuti a questo Ministero quesiti in merito al trasporto delle armi comuni da sparo. È stato chiesto, in particolare, se al titolare della licenza di porto di fucile per tiro a volo sia consentito trasportare armi comuni da sparo diverse da quelle utilizzate per detta attività sportiva.

    Premesso che il trasporto di un'arma ne concretizza il trasferimento da un luogo ad un altro "come oggetto inerte e non suscettibile d'uso", in assenza quindi della pronta disponibilità che caratterizza il porto, al fine di definire un indirizzo univoco su di un argomento che riveste interesse generale, si forniscono i seguenti chiarimenti.

    a) I titolari di licenza di porto d'armi di cui all'art. 42 TULPS (porto di arma corta per difesa personale, porto di bastone animato e porto d'armi lunghe da fuoco, ivi comprese quelle a canna rigata) possono:
    -­ portare il tipo o i tipi d'armi indicati nell'autorizzazione,
    -­ trasportare e acquistare tutte le armi comuni da sparo.
    Si rammenta che i titolari di porto di pistola o rivoltella per difesa personale sono legittimati al porto anche contemporaneo delle armi corte detenute in forza della sola denuncia, sino al numero massimo (tre) previsto dal 6° comma dell'art. 10 della L. 110/1975, così come modificato dall'art. 4 L. 21 febbraio 1990 n. 36.

    b) I titolari di licenza di porto d'armi lunghe da fuoco con canna ed anima liscia di cui alla legge 323/69 (tiro a volo), possono:
    - portare il tipo d'arma oggetto dell'autorizzazione,
    - trasportare e acquisire tutte le armi comuni da sparo.

    c) I titolari di licenza di trasporto delle armi di cui all'art. 3 della legge 25 marzo 1986 n. 85 (armi per uso sportivo), possono trasportare esclusivamente le armi da sparo lunghe e corte classificate sportive ed inserite nell'apposito elenco annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

    d) I titolari della carta di riconoscimento di cui all'art. 70 del Regolamento di esecuzione al TULPS (c. d. carta verde), possono trasportare dal luogo di detenzione alla sezione (o sezioni) del tiro a segno nazionale cui sono iscritti, tutte le armi comuni da sparo utilizzabili nella o nelle sezioni di appartenenza.

    e) I titolari della licenza di collezione di cui al terzo comma dell'art. 32 del TULPS possono trasportare, acquistare e vendere le armi di cui all'art. 1 del DM 14 aprile 1982 (antiche, artistiche o rare d'importanza storica).

    f) I titolari di Nulla Osta all'acquisto ex art. 35 TULPS possono trasportare dall'armeria al luogo di detenzione l'arma o le armi comuni oggetto del N.O. o, nel caso di cessione tra privati, trasportare le stesse tra i rispettivi luoghi di detenzione. Di ciò i sigg. Questori faranno apposita menzione nel N.O. che consegneranno al richiedente in duplice copia, una delle quali destinata ad accompagnare le armi durante il trasporto.

    g) I titolari di Carta europea d'arma da fuoco residenti in altro stato della CEE possono:

    1. Qualora interessati all'esercizio dell'attività venatoria in Italia ed autorizzati al medesimo esercizio nel paese di provenienza:
    -­ introdurre ("trasferire"), trasportare sul territorio nazionale e riesportare ("ritrasferire"), entro un anno, le anni lunghe da fuoco iscritte nella Carta, considerate mezzi di caccia a mente dell'art. 13 della L.157/92, nel numero massimo consentito (tre armi e mille cartucce per dette);
    -- portare, nei periodi e nei luoghi in cui la caccia è permessa sul territorio nazionale, le armi suddette -- osservato il disposto dell'art. 12/8° L. 157/92 (polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi) e dell'art. 12/12° (tesserino rilasciato dalla Regione prescelta per l'esercizio dell'attività venatoria) -­ e gli strumenti di cui al 6° comma dell'art. 16 della legge citata (utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie);

    2. Qualora interessati all'esercizio di attività sportiva:
    -- trasferire, trasportare sul territorio nazionale e ritrasferire entro un armo le armi da sparo lunghe e corte, iscritte nella Carta, classificate sportive ed inserite nell'apposito elenco annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, nel numero massimo consentito (tre armi e mille cartucce per dette), osservato il disposto dell'art. 4 del D.M. 5 Giugno 1978 (dichiarazione rilasciata dall'Unione Italiana Tiro a Segno o della Federazione Italiana Tiro a Volo in merito alle gare, alle armi ed alle munizioni prescritte), cosi come modificato dal D.M. 635/96, art. 6, punto 1, lettera b).
    -­ portare le armi suddette esclusivamente nell'ambito dell'attività sportiva, osservato il disposto dell'art. 4 del D.M. 5 giugno 1978 e citata modificazione.

    3. Qualora interessati al porto o al trasporto per motivi diversi da quelli sopra indicati:
    -­ trasferire, trasportare nel territorio nazionale e ritrasferire entro un anno, le armi comuni da sparo lunghe e corte nel numero massimo consentito (sei armi, duecento cartucce a palla per armi corte e millecinquecento cartucce da caccia), osservato il disposto di cui all'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1992. n. 527 (concessione dell'accordo preventivo da parte del Questore e trascrizione sulla Carta degli estremi dell'autorizzazione emessa dal Capo della Polizia ­ direttore generale della pubblica sicurezza);
    ­- portare le armi consentite, ottenuta l'autorizzazione del Capo della Polizia di cui sopra, in esito alle indicazioni fornite dal richiedente a' sensi del D.M. 30 ottobre 1996 n. 635 (contenuto della domanda e requisiti).

    h) I titolari dell'autorizzazione all'importazione temporanea di armi comuni da sparo e relative munizioni per l'esercizio dell'attività venatoria o sportiva, ai sensi del D.M. 5 giugno 1978, possono:
    -­ importare, trasportare e riesportare entro 90 giorni, armi lunghe da fuoco considerate mezzi di caccia a mente dell'art. 13 della L. 157/92, nel numero massimo consentito (due armi e duecento cartucce per dette) dal confine al luogo o ai luoghi ove intendono svolgere l'attività venatoria;
    -­ importare, trasportare e riesportare entro 90 giorni armi da sparo lunghe e corte classificate sportive ed inserite nell'apposito elenco annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo nel numero massimo consentito (tre armi e mille cartucce per dette);
    ­- portare l'arma o le armi suddette esclusivamente nell'ambito dell'attività sportiva o nei periodi e nei luoghi in cui la caccia è permessa sul territorio nazionale.

    Al di fuori dei casi anzi elencati, il trasporto deve essere effettuato previo avviso al Questore, a mente del 2° comma dell'art. 34 del TULPS, osservate le modalità di cui all'art. 18 L. 110/75 e le condizioni eventualmente imposte ex art. 53 del Reg. al TULPS.
    Qualunque sia il titolo abilitativo il numero di armi comuni trasportabili per singola movimentazione non può essere superiore a 6 (sei).

    La presente circolare sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
    IL CAPO DELLA POLIZIA

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    • mario59
      ⭐⭐
      • Jan 2009
      • 334
      • sicilia
      • nessuna

      #3
      Originariamente inviato da filippo
      Eccoti il testo della circolare per intero, da dire cmq, che in questo caso la risposta al quesito che hai trovato sul sito della polizia è perfettamente coerente con la circolare, perchè effettivamente tra PORTO e TRASPORTO di un'arma c'è una grandissima differenza.

      GIUSEPPE.



      MINISTERO DELL'INTERNO - CIRCOLARE 559/C-3159-10100(1) del 17 febbraio 1998, avente per oggetto: Trasporto di armi comuni da sparo.

      Sono pervenuti a questo Ministero quesiti in merito al trasporto delle armi comuni da sparo. È stato chiesto, in particolare, se al titolare della licenza di porto di fucile per tiro a volo sia consentito trasportare armi comuni da sparo diverse da quelle utilizzate per detta attività sportiva.

      Premesso che il trasporto di un'arma ne concretizza il trasferimento da un luogo ad un altro "come oggetto inerte e non suscettibile d'uso", in assenza quindi della pronta disponibilità che caratterizza il porto, al fine di definire un indirizzo univoco su di un argomento che riveste interesse generale, si forniscono i seguenti chiarimenti.

      a) I titolari di licenza di porto d'armi di cui all'art. 42 TULPS (porto di arma corta per difesa personale, porto di bastone animato e porto d'armi lunghe da fuoco, ivi comprese quelle a canna rigata) possono:
      -* portare il tipo o i tipi d'armi indicati nell'autorizzazione,
      -* trasportare e acquistare tutte le armi comuni da sparo.
      Si rammenta che i titolari di porto di pistola o rivoltella per difesa personale sono legittimati al porto anche contemporaneo delle armi corte detenute in forza della sola denuncia, sino al numero massimo (tre) previsto dal 6° comma dell'art. 10 della L. 110/1975, così come modificato dall'art. 4 L. 21 febbraio 1990 n. 36.

      b) I titolari di licenza di porto d'armi lunghe da fuoco con canna ed anima liscia di cui alla legge 323/69 (tiro a volo), possono:
      - portare il tipo d'arma oggetto dell'autorizzazione,
      - trasportare e acquisire tutte le armi comuni da sparo.

      c) I titolari di licenza di trasporto delle armi di cui all'art. 3 della legge 25 marzo 1986 n. 85 (armi per uso sportivo), possono trasportare esclusivamente le armi da sparo lunghe e corte classificate sportive ed inserite nell'apposito elenco annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

      d) I titolari della carta di riconoscimento di cui all'art. 70 del Regolamento di esecuzione al TULPS (c. d. carta verde), possono trasportare dal luogo di detenzione alla sezione (o sezioni) del tiro a segno nazionale cui sono iscritti, tutte le armi comuni da sparo utilizzabili nella o nelle sezioni di appartenenza.

      e) I titolari della licenza di collezione di cui al terzo comma dell'art. 32 del TULPS possono trasportare, acquistare e vendere le armi di cui all'art. 1 del DM 14 aprile 1982 (antiche, artistiche o rare d'importanza storica).

      f) I titolari di Nulla Osta all'acquisto ex art. 35 TULPS possono trasportare dall'armeria al luogo di detenzione l'arma o le armi comuni oggetto del N.O. o, nel caso di cessione tra privati, trasportare le stesse tra i rispettivi luoghi di detenzione. Di ciò i sigg. Questori faranno apposita menzione nel N.O. che consegneranno al richiedente in duplice copia, una delle quali destinata ad accompagnare le armi durante il trasporto.

      g) I titolari di Carta europea d'arma da fuoco residenti in altro stato della CEE possono:

      1. Qualora interessati all'esercizio dell'attività venatoria in Italia ed autorizzati al medesimo esercizio nel paese di provenienza:
      -* introdurre ("trasferire"), trasportare sul territorio nazionale e riesportare ("ritrasferire"), entro un anno, le anni lunghe da fuoco iscritte nella Carta, considerate mezzi di caccia a mente dell'art. 13 della L.157/92, nel numero massimo consentito (tre armi e mille cartucce per dette);
      -- portare, nei periodi e nei luoghi in cui la caccia è permessa sul territorio nazionale, le armi suddette -- osservato il disposto dell'art. 12/8° L. 157/92 (polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi) e dell'art. 12/12° (tesserino rilasciato dalla Regione prescelta per l'esercizio dell'attività venatoria) -* e gli strumenti di cui al 6° comma dell'art. 16 della legge citata (utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie);

      2. Qualora interessati all'esercizio di attività sportiva:
      -- trasferire, trasportare sul territorio nazionale e ritrasferire entro un armo le armi da sparo lunghe e corte, iscritte nella Carta, classificate sportive ed inserite nell'apposito elenco annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, nel numero massimo consentito (tre armi e mille cartucce per dette), osservato il disposto dell'art. 4 del D.M. 5 Giugno 1978 (dichiarazione rilasciata dall'Unione Italiana Tiro a Segno o della Federazione Italiana Tiro a Volo in merito alle gare, alle armi ed alle munizioni prescritte), cosi come modificato dal D.M. 635/96, art. 6, punto 1, lettera b).
      -* portare le armi suddette esclusivamente nell'ambito dell'attività sportiva, osservato il disposto dell'art. 4 del D.M. 5 giugno 1978 e citata modificazione.

      3. Qualora interessati al porto o al trasporto per motivi diversi da quelli sopra indicati:
      -* trasferire, trasportare nel territorio nazionale e ritrasferire entro un anno, le armi comuni da sparo lunghe e corte nel numero massimo consentito (sei armi, duecento cartucce a palla per armi corte e millecinquecento cartucce da caccia), osservato il disposto di cui all'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1992. n. 527 (concessione dell'accordo preventivo da parte del Questore e trascrizione sulla Carta degli estremi dell'autorizzazione emessa dal Capo della Polizia * direttore generale della pubblica sicurezza);
      *- portare le armi consentite, ottenuta l'autorizzazione del Capo della Polizia di cui sopra, in esito alle indicazioni fornite dal richiedente a' sensi del D.M. 30 ottobre 1996 n. 635 (contenuto della domanda e requisiti).

      h) I titolari dell'autorizzazione all'importazione temporanea di armi comuni da sparo e relative munizioni per l'esercizio dell'attività venatoria o sportiva, ai sensi del D.M. 5 giugno 1978, possono:
      -* importare, trasportare e riesportare entro 90 giorni, armi lunghe da fuoco considerate mezzi di caccia a mente dell'art. 13 della L. 157/92, nel numero massimo consentito (due armi e duecento cartucce per dette) dal confine al luogo o ai luoghi ove intendono svolgere l'attività venatoria;
      -* importare, trasportare e riesportare entro 90 giorni armi da sparo lunghe e corte classificate sportive ed inserite nell'apposito elenco annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo nel numero massimo consentito (tre armi e mille cartucce per dette);
      *- portare l'arma o le armi suddette esclusivamente nell'ambito dell'attività sportiva o nei periodi e nei luoghi in cui la caccia è permessa sul territorio nazionale.

      Al di fuori dei casi anzi elencati, il trasporto deve essere effettuato previo avviso al Questore, a mente del 2° comma dell'art. 34 del TULPS, osservate le modalità di cui all'art. 18 L. 110/75 e le condizioni eventualmente imposte ex art. 53 del Reg. al TULPS.
      Qualunque sia il titolo abilitativo il numero di armi comuni trasportabili per singola movimentazione non può essere superiore a 6 (sei).

      La presente circolare sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
      IL CAPO DELLA POLIZIA

      Ciao Giuseppe/filippo, intanto un grazie sincero per aver postato la circolare.
      Conosco bene la differenza tra porto e trasporto, e come prima accennato, chiedevo la circolare richiamata perchè mi volevo assicurare del suo contenuto avendo avuto discussioni con un tizio che molto eloquentemente citava la circolare in questione.La leggerò con molta attenzione, ma a prima vista, mi sembra che avrei fatto meglio prima di chiederla, di andare a consultare attentamente la mia raccolta di leggi, leggine e cirolari sulle armi e attività venatoria.Ti ringrazio ancora. Cordiali saluti. Mario59

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      • apache
        ⭐⭐
        • Mar 2006
        • 424
        • Urbino, Pesaro-Urbino, Marche.

        #4
        Originariamente inviato da mario59
        Ciao Giuseppe/filippo, intanto un grazie sincero per aver postato la circolare.
        Conosco bene la differenza tra porto e trasporto, e come prima accennato, chiedevo la circolare richiamata perchè mi volevo assicurare del suo contenuto avendo avuto discussioni con un tizio che molto eloquentemente citava la circolare in questione.La leggerò con molta attenzione, ma a prima vista, mi sembra che avrei fatto meglio prima di chiederla, di andare a consultare attentamente la mia raccolta di leggi, leggine e cirolari sulle armi e attività venatoria.Ti ringrazio ancora. Cordiali saluti. Mario59
        é una circolare che risolse dubbi soprattutto in ordine all'acquisto e al trasporto di chi aveva il porto d'armi sportivo.
        apache

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        • filippo
          ⭐⭐
          • Mar 2007
          • 557
          • Sicilia.

          #5
          Il problema caro mario59 è che le Leggi specialmente chi dovrebbe applicarle e farle rispettare, non si limita solo a questo, ma le "interpreta" a proprio piacimento, ed eccocci che ci troviamo nella "babele" più totale.

          Saluti.

          GIUSEPPE.

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          • mario59
            ⭐⭐
            • Jan 2009
            • 334
            • sicilia
            • nessuna

            #6
            Originariamente inviato da filippo
            Il problema caro mario59 è che le Leggi specialmente chi dovrebbe applicarle e farle rispettare, non si limita solo a questo, ma le "interpreta" a proprio piacimento, ed eccocci che ci troviamo nella "babele" più totale.

            Saluti.

            GIUSEPPE.
            Perfettamente d'accordo! Molti personaggi che avrebbero il dovere di chiarire leggi e circolari quando non hanno la certezza di ciò che dicono o non conoscono l'interpretazione che della legge ha dato la Cassazione farebbero bene a stare zitti e a non sparare sentenze a *azzo! Per le sentenze ci sta, appunto, la Suprema Corte! Ciao

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