Risposta n. 57: Riguardo alla Sua richiesta, si precisa che si deve escludere assolutamente l'assimilabilità del porto di arma scarica al concetto di trasporto della medesima, così come anche indicato nella circolare ministeriale del 14/02/1998. Si realizza un trasporto quando l'arma è trasferita da un luogo ad un altro, attraverso spazi pubblici. Durante tale attività quella "pronta disponibilità" dell'arma che è invece tipica del porto deve essere assolutamente esclusa e, quindi, essa deve trasportarsi scarica, con almeno il caricatore separato, chiusa in custodia. Si sottolinea, quindi, il principio secondo cui, l'attività di "porto" di un'arma, anche scarica, rimane riservata ai soli titolari di apposita licenza. Il porto di fucile per l'esercizio del tiro a volo abilita il suo titolare al porto esclusivamente nell'ambito del campo di tiro e, fuori di esso, solo al trasporto delle armi secondo le modalità indicate nella circolare ministeriale citata e sopra sintetizzata.
Data: 23-12-2003
Commenta