discussione e sondaggio chiuso senza motivo.

Comprimi

Riguardo all'autore

Comprimi

MAGNUM71 Scopri di più su MAGNUM71
Questa discussione è chiusa.
X
X
 
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • MAGNUM71
    Banned
    • Jun 2012
    • 2973
    • Salento
    • Setter e breton

    #1

    discussione e sondaggio chiuso senza motivo.

    Non capisco perché sia stata chiusa la discussione con allegato sondaggio sulla caccia al rastrello.

    Prima di chiudere una discussione e dichiararla "illegale" sarebbe opportuno quanto meno controllare la legge di riferimento!!!

    La caccia al rastrello è vietata solo negli uliveti, rimanendo del tutto lecita nelle macchie e nei boschi!

    [regol]
  • vecchioA300
    ⭐⭐⭐
    • Oct 2008
    • 4415
    • Firenze

    #2
    Il discorso sul consentito o non consentito è un discorso vecchio.
    Da noi in Toscana, senza riferimento agli uliveti, è vietata la caccia a rastrello in più di 3 persone.
    Se "rastrelli" in 3 o meno persone, raccogli ben poco, infatti si vedono squadre (oltre che fuorilegge odiate anche da tutti gli altri cacciatori e non) di 5-6 persone che fanno "pulito" di tutto quello che scacciano, dai tordi, alle beccacce, ai fagiani fino alle lepri.
    Io penso che sei in buona fede (sono uno che pensa sempre positivo....), quindi forse avresti potuto intitolare il thread: quale canna per la caccia allo "schizzo".
    Se intitoli un thread "quale canna per la caccia a rastrello", se fossi stato io l'amministratore, non avrei potuto non chiudertelo.
    Considera che quello che viene scritto sul forum lo possono leggere tutti, cacciatori e non......quindi attenzione![:-golf]
    MB,Tecna,Sipe,JK6, mah, le uniche che mi funzionano sono quelle caricate con la "CENTRITE"![:D]

    Commenta

    • BENELLI.78
      ⭐⭐⭐
      • Aug 2009
      • 2041
      • Napoli
      • Springer Spaniel inglese

      #3
      Ogni regione ha una sua normativa,per esempio in Campania la caccia a rastrello è vietata con piu' di 3 persone,ma non specifica il luogo,quindi si può fare anche tra gli uliveti.
      Mira bene sbaglia poco

      Commenta

      • Super 90
        ⭐⭐⭐
        • Dec 2008
        • 2217
        • Bronx (NA)

        #4
        Io lo dissi....... È vietata ovunque a più di 3 persone.....
        « Come adoro questo Lago e come mi fa ira, quando certuni, come Illica, me lo chiamano pantano! Già essi non possono comprendere le dolcezze del vivere al cospetto della natura.........

        Commenta

        • zaza
          ⭐⭐⭐
          • Nov 2009
          • 4114
          • frosinone
          • SETTER

          #5
          un altra domanda:ma il rastrello sussiste solo se ad esempio 6 cacciatori cacciano uno di fianco all'altro divisi da poche decine di metri oppure sussiste anche se 5 si appostano in zone di passaggio e uno o due fanno lo scaccio?

          Commenta

          • Super 90
            ⭐⭐⭐
            • Dec 2008
            • 2217
            • Bronx (NA)

            #6
            Io so che a meno di 150 metri è rastrello eba più di 3 persone.....
            « Come adoro questo Lago e come mi fa ira, quando certuni, come Illica, me lo chiamano pantano! Già essi non possono comprendere le dolcezze del vivere al cospetto della natura.........

            Commenta

            • MAGNUM71
              Banned
              • Jun 2012
              • 2973
              • Salento
              • Setter e breton

              #7
              Originariamente inviato da vecchioA300
              Il discorso sul consentito o non consentito è un discorso vecchio.
              Da noi in Toscana, senza riferimento agli uliveti, è vietata la caccia a rastrello in più di 3 persone.
              Se "rastrelli" in 3 o meno persone, raccogli ben poco, infatti si vedono squadre (oltre che fuorilegge odiate anche da tutti gli altri cacciatori e non) di 5-6 persone che fanno "pulito" di tutto quello che scacciano, dai tordi, alle beccacce, ai fagiani fino alle lepri.
              Io penso che sei in buona fede (sono uno che pensa sempre positivo....), quindi forse avresti potuto intitolare il thread: quale canna per la caccia allo "schizzo".
              Se intitoli un thread "quale canna per la caccia a rastrello", se fossi stato io l'amministratore, non avrei potuto non chiudertelo.
              Considera che quello che viene scritto sul forum lo possono leggere tutti, cacciatori e non......quindi attenzione![:-golf]
              Fin tanto una cosa è lecita perché si deve censurare? A me serviva quel sondaggio per capire l'orientamento dei colleghi in base a determinate esigenze venatorie.
              Se dobbiamo essere precisi o pignoli ed applicare la legge regionale, nel salento non si potrebbe andare a caccia, o almeno si potrebbe andare al max sul 10% del territorio a respirare aria, non per cacciare, che di caccia ne è rimasta solo la parola e il fatto di versare quattrini nelle tasche dei soliti balordi.
              Capisco perfettamente di essere antipatico a molti, ma se si tengono in piedi discussioni dove l'illecito è sottinteso (cartucce silenziate), mi chiedo perché 2 pesi e due misure?
              Ok, Drool], continuiamo a parlare di piombo caldo, stando ore a cercare di capire se sia stato il piombo caldo ad ammazzare o la scoreggia del cacciatore ma non per il fragore, ma per la puzza generata da tutte le porcherie che ha dovuto ingoiare pur di poter uscire col suo schioppo!
              ...
              Ultima modifica MAGNUM71; 07-09-12, 15:51.

              Commenta

              • jim78
                ⭐⭐⭐
                • Jan 2010
                • 1561
                • santa maria a vico (ce)
                • springer spaniel inglese maya

                #8
                per la legge nazionale, la 157, la caccia a rastrello in piu di tre persone è vietata siano essi cacciatori o no, per semplificare, se si caccia a rastrello in 4 persone, due col fucile e due senza è comunque una forma di caccia vietata.
                sigpicQuando poi una mattina lo trovai che dormiva davanti alla porta della mia camera, cominciai ad assumere un atteggiamento più distaccato, intuendo che stava per germogliare un grande amore canino. Ma era già troppo tardi: il giuramento di fedeltà era pronunciato.
                Konrad Lorenz

                Commenta

                • MAGNUM71
                  Banned
                  • Jun 2012
                  • 2973
                  • Salento
                  • Setter e breton

                  #9
                  Ma chi ha mai parlato di cose vietate?!!!!!!

                  Commenta

                  • jim78
                    ⭐⭐⭐
                    • Jan 2010
                    • 1561
                    • santa maria a vico (ce)
                    • springer spaniel inglese maya

                    #10
                    Originariamente inviato da MAGNUM71
                    Ma chi ha mai parlato di cose vietate?!!!!!!
                    vedi, il problema è che gia la 157 in di per se è da capire e interpretare, adesso non ho la legge sotto mano (sto in vacanza), ma gia sulla caccia a rastrello la cosa si complica, dice, se non ricordo male, che la caccia a rastrello è vietata se si pratica in più di tre persone, di conseguenza è facile passare dalla legalità all'ilegalita, anche senza volerlo, penso che sia per questo che la discussione sia stata chiusa.
                    sigpicQuando poi una mattina lo trovai che dormiva davanti alla porta della mia camera, cominciai ad assumere un atteggiamento più distaccato, intuendo che stava per germogliare un grande amore canino. Ma era già troppo tardi: il giuramento di fedeltà era pronunciato.
                    Konrad Lorenz

                    Commenta

                    • Rossella
                      ⭐⭐⭐⭐
                      • Mar 2005
                      • 14715
                      • Gallia Cisalpina
                      • Setter Inglese

                      #11
                      Articolo 21 Legge 157
                      Divieti

                      1. È vietato a chiunque:
                      a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;
                      b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6, della predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo nel frattempo all'eventuale riperimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3, della legge medesima (Nota 6);
                      c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
                      d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;
                      e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
                      f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
                      g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;
                      h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
                      i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;
                      l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;
                      m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanante dalle regioni interessate;
                      n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;
                      o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale;
                      p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5;
                      q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;
                      r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;
                      s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;
                      t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;
                      u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;
                      v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellagione;
                      z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;
                      aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e);
                      bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (anas platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa); pernice di Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix perdix); fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (columba palumbus);
                      cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti;
                      dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale;
                      ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia;
                      ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.
                      2. Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse.
                      3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi.
                      (Nota 6) Lettera così modificata dall'art. 11-bis, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542. Lo stesso articolo ha, inoltre, disposto che non sono punibili i fatti commessi, in violazione delle presenti norme, in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto-legge.

                      Non capisco cosa ci sia da INTERPRETARE e da PROTESTARE.....
                      Dogs & Country http://www.dogsandcountry.it

                      http://dogsandcountry.it/the-gundog-project/ Progetto di ricerca sul cane da caccia e da prove :-)

                      Commenta

                      • MAGNUM71
                        Banned
                        • Jun 2012
                        • 2973
                        • Salento
                        • Setter e breton

                        #12
                        Originariamente inviato da Rossella
                        Articolo 21 Legge 157
                        Divieti

                        1. È vietato a chiunque:
                        a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;
                        b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6, della predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo nel frattempo all'eventuale riperimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3, della legge medesima (Nota 6);
                        c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
                        d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;
                        e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
                        f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
                        g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;
                        h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
                        i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;
                        l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;
                        m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanante dalle regioni interessate;
                        n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;
                        o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale;
                        p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5;
                        q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;
                        r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;
                        s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;
                        t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;
                        u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;
                        v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellagione;
                        z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;
                        aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e);
                        bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (anas platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa); pernice di Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix perdix); fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (columba palumbus);
                        cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti;
                        dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale;
                        ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia;
                        ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.
                        2. Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse.
                        3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi.
                        (Nota 6) Lettera così modificata dall'art. 11-bis, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542. Lo stesso articolo ha, inoltre, disposto che non sono punibili i fatti commessi, in violazione delle presenti norme, in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto-legge.

                        Non capisco cosa ci sia da INTERPRETARE e da PROTESTARE.....
                        ?????

                        Commenta

                        • betomonello
                          • Jan 2009
                          • 129
                          • Fasano di Brindisi

                          #13
                          Dalla lettura dell'articolo riportato appare in tutta la sua evidenza la perfetta liceità della caccia a rastrello, se esercitata in non più di tre persone. Si dovrebbe presumere il rispetto delle regole da parte degli utenti, evitando di dare, tra le righe, del bracconiere a chi, nella specie l'utente Magnum71, non appariva alludere o incitare allo spregio delle regole.
                          [ciao] Bernardo

                          Commenta

                          • MAGNUM71
                            Banned
                            • Jun 2012
                            • 2973
                            • Salento
                            • Setter e breton

                            #14
                            Originariamente inviato da betomonello
                            Dalla lettura dell'articolo riportato appare in tutta la sua evidenza la perfetta liceità della caccia a rastrello, se esercitata in non più di tre persone. Si dovrebbe presumere il rispetto delle regole da parte degli utenti, evitando di dare, tra le righe, del bracconiere a chi, nella specie l'utente Magnum71, non appariva alludere o incitare allo spregio delle regole.
                            Grazie, mi preme sottolineare che le persone oneste cercano di portare avanti discorsi del tutto leciti ed in maniera costruttiva...
                            ... altre persone invece ci vedono il "maligno" anche dove non c' è e son pronti a scagliare la prima pietra... ... forse non guardandosi nella propria coscienza...

                            [:-golf]

                            Ultima modifica MAGNUM71; 07-09-12, 17:45.

                            Commenta

                            • maremmano
                              ⭐⭐⭐
                              • Sep 2010
                              • 3013
                              • grosseto
                              • setter ombra e otto

                              #15
                              si però ... se equivoco c'è stato ...
                              almeno andava evidenziato alla prima occasione da MAGNUM71 .. o forse non sapeva che non si poteva "rastrellare" con più di 3 partecipanti !
                              in genere ... ma chissà perchè : per rastrello , forse erroneamente si intende comunque una procedura non consentita ?

                              Commenta

                              Argomenti correlati

                              Comprimi

                              Attendere..