Spedizione Bossoli

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  • Repirani
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    #16
    Originariamente inviato da Dienne
    Se ci fosse un avvocato utente del Forum potrebbe darci la risposta definitiva e sicura.
    Antonio
    Chiedo scusa ma non è sufficiente la legge? [:142][brindisi]

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    • Nikos77
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      • 1718
      • Grecia

      #17
      Mettiamola così: perchè c'è la limitazione paypal?

      Saluti [:-golf]
      Nikolaos "Nikos" Kavvadias - https://www.youtube.com/watch?v=FlKQiUKFFVw [:D]

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      • Dienne
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        #18
        Originariamente inviato da Repirani
        Chiedo scusa ma non è sufficiente la legge? [:142][brindisi]
        Con quale n° è identificata la legge?
        Così me la vado a vedere su internet e i dubbi sono eliminati.
        Antonio

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        • Repirani
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          #19
          Originariamente inviato da Dienne
          Con quale n° è identificata la legge?
          Così me la vado a vedere su internet e i dubbi sono eliminati.
          Antonio

          Prova a guardare qua, per tutto quello che non è stato modificato fino ad oggi, rimane in vigore il regio decreto 635 del 1940.
          Saluti.

          ---------- Messaggio inserito alle 02:34 PM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 02:29 PM ----------

          b) Il terzo comma è sostituito dal seguente:
          "L'allegato C determina le norme per il trasporto degli esplosivi e le modalità per il rilascio delle relative licenze.".
          Art. 14.
          Modifica dell'articolo 97 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
          1. Al primo comma dell'articolo 97 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
          "Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonché detenuti senza obbligo della denuncia di cui all'articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D), fino a 5 kg netti e della categoria 5), gruppo E, in quantità illimitata.".
          MINISTERO DELL'INTERNO
          DECRETO 19 settembre 2002, n. 272

          ---------- Messaggio inserito alle 02:35 PM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 02:34 PM ----------

          Gruppo E.
          1) munizioni giocattolo;
          2) air bag, pretensionatori per cinture di sicurezza e relativi generatori di gas od attuatori ricompresi nell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e successive modificazioni e aggiornamenti;
          3) bossoli innescati per munizioni per armi di piccolo calibro;
          4) inneschi per munizioni per armi di piccolo calibro e per cartucce industriali;
          5) manufatti pirotecnici e cartucce per strumenti tecnici e industriali (es.: sparachiodi, per mattazione e cementeria);
          6) cartucce a salve ad effetto sonoro per armi di libera vendita".

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