ubicazione appostamento temporaneo

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  • Loris
    ⭐⭐⭐
    • Nov 2008
    • 1891
    • Verona
    • coker spaniel inglese

    #1

    ubicazione appostamento temporaneo

    Gradirei approfondire l'argomento in oggetto riguardo le distanze da immobili ed altro: da una casa recintata la distanza di 100 metri è relativa all'immobile o alla recinzione dello stesso...se ad esempio nella recinzione sono ubicate delle casette in legno per ricovero galline od altro bisogna mantenere la distanza di cui sopra anche da questi alloggi o solo dalla casa abitativa. Lo stesso dalla recinzione di un campo da golf si deve rispettare il campo da gioco attivo o la perimetrazione di tutto l'areale compreso nel campo.
    Grazie
  • FilippoBonvi
    ⭐⭐⭐
    • Jan 2018
    • 1006
    • Piacenza
    • Bassotta

    #2
    Devi considerare sempre il confine esterno. La recinzione è parte integrante della proprietà e quindi la distanza deve essere considerata da quella.
    la legge infatti dice che devi mantenere le distanze anche dai recinti per animali…

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    • Alessandro il cacciatore
      🥇🥇
      • Feb 2009
      • 20199
      • al centro della Toscana
      • Deutsch Kurzhaar

      #3
      Originariamente inviato da FilippoBonvi
      Devi considerare sempre il confine esterno. La recinzione è parte integrante della proprietà e quindi la distanza deve essere considerata da quella.
      la legge infatti dice che devi mantenere le distanze anche dai recinti per animali…
      Mi dici la legge e l'articolo, per cortesia
      Ars venandi est collectio documentorum, quibus scient homines ad opus suum deprehendere animalia non domestica cuiuscumque generis vi vel ingenio. (Fridericus II Imperator 1194-1250)

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      • Yed
        ⭐⭐⭐
        • Sep 2012
        • 6380
        • Pordenone
        • Segugio Bavarese di montagna

        #4
        Originariamente inviato da Alessandro il cacciatore

        Mi dici la legge e l'articolo, per cortesia
        152/21

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        • Loris
          ⭐⭐⭐
          • Nov 2008
          • 1891
          • Verona
          • coker spaniel inglese

          #5
          Originariamente inviato da FilippoBonvi
          Devi considerare sempre il confine esterno. La recinzione è parte integrante della proprietà e quindi la distanza deve essere considerata da quella.
          la legge infatti dice che devi mantenere le distanze anche dai recinti per animali…
          Ricordo che due anni addietro un guardiacaccia mi aveva assicurato che si doveva considerare solo la distanza da un'immobile e non da recinti per animali..io però ho dei dubbi per cui ho chiesto delucidazioni: non trovo l'articolo nella L.157 che fornisce una chiara informazione...potresti citarmelo...grazie

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          • Alessandro il cacciatore
            🥇🥇
            • Feb 2009
            • 20199
            • al centro della Toscana
            • Deutsch Kurzhaar

            #6
            Originariamente inviato da Yed

            152/21
            Forse volevi dire 157 del 1992, art 21 comma e):
            l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adib iti ad abitazione o a posto di lavoro e a d istanza inferiore a cinquanta metri da vie d i comunicazione ferroviaria e da stràde carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

            e il comma f)sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad a nima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; d i vie d i comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri· impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utlilizzazione agro-silvo-pastorale;


            Per cui secondo la mia interpretazione si deve stare almeno a 100 metri dal fabbricato rurale più vicino, mentre non si puo sparare in direzione di quell' immobile a distanza inferiore a 150 metri. La distanza dal recinto vale se è nel periodo della sua utilizzazione. In altre parole un recinto vuoto non fa testo. ​​
            Ultima modifica Alessandro il cacciatore; 01-09-23, 14:27.
            Ars venandi est collectio documentorum, quibus scient homines ad opus suum deprehendere animalia non domestica cuiuscumque generis vi vel ingenio. (Fridericus II Imperator 1194-1250)

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            • Loris
              ⭐⭐⭐
              • Nov 2008
              • 1891
              • Verona
              • coker spaniel inglese

              #7
              Grazie per la sollecita risposta...x bestiame si intendono ovviamente anche polli, conigli ecc. giusto!

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              • enrico.83
                ⭐⭐⭐
                • Dec 2014
                • 2724
                • Bologna

                #8
                Due anni fa ad un mio collega è stato contestato verbalmente, dalla guardia, un appostamento in caccia di selezione a 98m da un pollaio.

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