Clicco sul riferimento e scopro un testo "bizzarro" sul concetto "recupero degli animali feriti".
Ecco il riferimento:
Recupero selvatici con armi fuori dall'orario di caccia
Incostituzionale anche l’art. 92, nella parte in cui, sostituendo l’art. 35, comma 9, della legge della Regione Liguria n. 29 del 1994, consente il recupero dei capi feriti con le armi anche fuori degli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio. Ai sensi dell’art. 12, commi 2 e 3, della legge n. 157 del 1992, l’abbattimento e la cattura della fauna selvatica con l’uso delle armi costituiscono esercizio venatorio; inoltre l’art. 21, comma 1, lettera g), della legge n. 157 del 1992 vieta il trasporto di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia «nei giorni non consentiti per l’esercizio venatorio». Viene così formulata l’inderogabile regola che, quando l’esercizio venatorio è precluso, esclude l’introduzione di armi in forme potenzialmente idonee all’uso. Tale regola appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente (sentenza n. 2 del 2015), sicché la norma impugnata, che vi deroga, è costituzionalmente illegittima".
A mio avviso, l'attività di recupero non è caccia e, per tanti motivi, DEVE essere svolta con una carabina al seguito in qualsiasi momento occorra. Nel testo è scritto chiaramente che, ad esempio nei giorni di silenzio venatorio, la carabina resta a casa.
Che ne pensate ?
E' una risposta alla Legge della Liguria...... ma potenzialmente si presta ad essere applicabile in tutta Italia [occhi][occhi][occhi]
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