regioni in cui è consentita l'attività di recupero di ungulati feriti mediante unità

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  • toperone
    • Nov 2025

    #1

    regioni in cui è consentita l'attività di recupero di ungulati feriti mediante unità

    vediamo come si articolano e si differenziano, regione per regione, le normative che disciplinano la materia.

    a voi.
  • eugenio52
    • Oct 2012
    • 131
    • savignone
    • segugio italiano

    #2
    In Liguria recuperi diciamo con "arma bianca" se non in giorno di caccia. Assurdo, ma è così.

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    • cero
      ⭐⭐⭐
      • Jan 2009
      • 3030
      • Romagna

      #3
      Regione Toscana:

      Art. 70
      Recupero dei capi feriti (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016)
      1. Fermo restando che i capi feriti in azione di caccia possono essere recuperati anche dai cacciatori stessi con i propri mezzi, il comitato di gestione dell’ATC organizza forme di recupero dei capi feriti avvalendosi dei conduttori cani da traccia abilitati, iscritti all'albo regionale.
      2. Durante le operazioni di recupero i conduttori di cani da traccia utilizzano cani qualificati in prove di lavoro riconosciute dall'ENCI, in possesso di certificazione valida, e possono utilizzare armi con o senza ottica di puntamento.
      3. Il conduttore del cane da traccia, in presenza di personale di vigilanza dell’istituto o con il suo consenso, può effettuare il recupero anche all’interno di aree a gestione privata o poste in divieto di caccia. Il recupero può altresì essere effettuato dal conduttore abilitato, purché accompagnato o sotto il coordinamento del personale della polizia provinciale, nelle aree cacciabili nei giorni e orari di divieto. 4. Gli ungulati feriti ritrovati nel territorio regionale possono essere abbattuti da parte dei soggetti autorizzati e rientrano nel conteggio dei piani di prelievo annuali. Gli ATC dispongono dei capi abbattuti in tali circostanze.


      Regione Emilia Romagna:

      Art. 20
      Recupero dei capi feriti
      1. La Provincia disciplina il servizio di recupero dei capi feriti in azione di caccia o per altre cause. Tale attività viene svolta avvalendosi dei soggetti di cui alla lett. g) del comma 1 dell'articolo 2.
      2. L'attività di recupero dei capi feriti da parte del conduttore e del proprio ausiliare ha validità sull'intero territorio regionale e può essere svolta anche per Province diverse.
      3. Qualora il conduttore giudichi il recupero particolarmente impegnativo può farsi coadiuvare da un altro conduttore, armato e privo di cane, dandone comunicazione al proprio referente.
      4. Il conduttore abilitato alla ricerca di capi feriti può eseguire tracce di addestramento, non armato, su tutto il territorio provinciale ad esclusione delle Aree Protette, ed in qualunque giornata dell'anno (silenzio venatorio e caccia chiusa), dandone comunicazione secondo le indicazioni stabilite dalla Provincia.
      5. Il conduttore di cane da traccia, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere armato.
      6. L'abilitazione dell'ausiliare deve essere rinnovata ogni 2 anni. Detto rinnovo viene rilasciato da un giudice ENCI esperto in cani da traccia. E' esonerato dal rinnovo l'ausiliare che abbia effettuato, nel corso della stagione venatoria, almeno 5 recuperi portati a termine con esito positivo.

      Area Metropolitana di Bologna ( ex provincia)
      Art.1 [...]
      2. L’attività di recupero degli ungulati feriti durante l'esercizio venatorio o per altre cause non è un’azione di caccia; si configura come un servizio di volontariato a contenuto etico ambientale, altamente qualificato, per la tutela e la gestione delle popolazioni degli ungulati con finalità sociali ed igienico sanitarie.
      Art. 6
      Recupero degli ungulati feriti
      1. L'attività di recupero degli ungulati feriti è consentito agli iscritti al registro di cui al precedente art. 5, muniti di specifico permesso biennale rilasciata dalla Provincia e in corso di validità. L'attività di recupero può essere svolta, ai sensi del comma 2 dell'art. 20 del citato regolamento regionale n. 1/2008, anche da soggetti iscritti ai registri di altre Province della Regione Emilia Romagna.
      2. Tale permesso deve riportare le generalità del conduttore, gli estremi dell’abilitazione nonché il nome, la razza, il numero identificativo (tatuaggio o microchip) e il numero del libretto di lavoro dell’ausiliare, o degli ausiliari, che il conduttore intende utilizzare e la data di scadenza.
      3. Ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del citato Regolamento regionale n. 1/2008 qualora il conduttore giudichi il recupero particolarmente impegnativo può farsi coadiuvare da un altro conduttore, armato e privo di cane, dandone comunicazione al proprio coordinatore di ATC e utilizzando il sistema telefonico provinciale di comunicazione delle attività gestionali.
      4. La Provincia provvede annualmente ad inviare agli ATC l’elenco aggiornato degli equipaggi per il recupero iscritti al Registro provinciale e dei conduttori abilitati iscritti all'Albo provinciale.
      5. L’elenco dei numeri telefonici degli equipaggi per il recupero autorizzati verrà messo a disposizione dei cacciatori dall' ATC. Il feritore dovrà chiamare un conduttore assegnato al distretto in cui ha avuto luogo il ferimento e richiedere l'intervento per la verifica del tiro e l'eventuale recupero.
      6. Il recuperatore e l'eventuale coadiutore dovranno indossare, in modo che sia percepibile a distanza, un elemento o un accessorio di abbigliamento ad alta visibilità di colore rosso/arancione. Il cane dovrà essere dotato di un collare o di una pettorina ad alta visibilità.
      7. I conduttori dei cani da traccia, durante il recupero, devono usare tutti i mezzi previsti dalla attuale normativa per il ritrovamento e l'eventuale abbattimento dell'animale oggetto della ricerca. I calibri consentiti sono quelli previsti per il prelievo della specie cercata e il calibro 12 caricato con munizione a palla .
      8. Il caposquadra delle squadre di caccia al cinghiale o dei gruppi di girata, in caso di sospetto ferimento, potrà effettuare in proprio il recupero dei cinghiali feriti qualora abbia, all'interno della propria squadra o gruppo, un equipaggio di recupero autorizzato dandone comunicazione al coordinatore del servizio. Altrimenti dovrà avvalersi del servizio di recupero dell' ATC contattando il coordinatore.
      Art. 7
      Limitazioni all’attività di recupero
      1. Durante il recupero degli ungulati feriti è vietata qualsiasi attività venatoria sia al conduttore che agli eventuali collaboratori.
      2. Ove il recupero interessi territori posti all’interno di Parchi, il conduttore è tenuto a concordare le modalità dell’intervento con il personale di vigilanza dei medesimi e, in assenza di questo, con l'ufficio decentrato della Polizia provinciale competente per territorio.
      3. Nel caso in cui il recupero debba svolgersi in Aziende faunistico venatorie o Agri turistico venatorie o Centri privati di riproduzione selvaggina allo stato naturale, il conduttore è tenuto ad acquisire preventivamente il consenso del concessionario e concordare con esso le modalità del recupero.
      Art. 8
      Addestramento e allenamento dei cani da traccia
      1. Il conduttore abilitato alla ricerca di capi feriti può eseguire tracce di addestramento, non armato, su tutto il territorio provinciale ad esclusione delle aree protette, per tutto l'anno e in qualunque giornata (silenzio venatorio e caccia chiusa compresi), dandone avviso tramite il sistema telefonico provinciale di comunicazione delle attività gestionali. Nelle Aziende faunistiche è necessaria l’autorizzazione del titolare o del gestore.
      2. Ai conduttori di cani da traccia iscritti all'Albo provinciale è consentito l’uso e la detenzione di liquido ematico, carcasse di ungulati munite di contrassegno dell’Amministrazione Provinciale o dell'Ambito Territoriale di Caccia e di altro materiale organico idoneo all’addestramento e all’allenamento degli ausiliari.
      3. Il conduttore abilitato di cane da traccia, potrà farsi accompagnare dal proprio ausiliare abilitato per il recupero, durante la caccia agli ungulati, fermo restando il divieto di utilizzo del cane per lo scovo e la seguita venatoria della fauna. In caso di ferimento di un ungulato potrà provvedere alla ricerca del capo solo dopo aver comunicato, nei modi previsti, la fine dell'uscita di caccia e l'inizio dell'attività di recupero.

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      • trikuspide
        ⭐⭐⭐
        • Jan 2019
        • 5795
        • Sicilia

        #4
        Regione Sicilia, che io sappia, non é contemplata la caccia di selezione per come la conoscete voi.
        Se c'è un problema di sovrannumero si attivano squadre di forestali(?) che in battuta tentano qualche abbattimento, anche all'interno di zone generalmente vietate alla caccia, ed in periodi di silenzio venatorio.
        se qualcuno dei siciliani ha notizie più precise delle mie PARLI!
        ".. appostati per tempo e aspetta immobile. La preda scruterá a lungo l'ambiente circostante , se nel mentre ti sarai mosso per quella sera non vedrai nulla!"

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        • toperone

          #5
          Originariamente inviato da trikuspide
          Regione Sicilia, che io sappia, non é contemplata la caccia di selezione per come la conoscete voi.
          Se c'è un problema di sovrannumero si attivano squadre di forestali(?) che in battuta tentano qualche abbattimento, anche all'interno di zone generalmente vietate alla caccia, ed in periodi di silenzio venatorio.
          se qualcuno dei siciliani ha notizie più precise delle mie PARLI!

          E che ci azzecca col titolo del 3d?

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          • darkmax
            ⭐⭐⭐
            • Aug 2013
            • 1679
            • Profondo Nord
            • setter inglese

            #6
            FRIULI

            (Fauna selvatica ferita)

            1. La Regione disciplina il recupero della fauna selvatica ferita durante l’esercizio venatorio o a seguito di sinistro stradale o per altre cause nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

            2. L’attività di recupero di cui al comma 1 può essere svolta avvalendosi dei conduttori di cani da traccia abilitati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera j sexies), punto 5), di seguito denominati recuperatori abilitati.

            3. Le abilitazioni al recupero della fauna selvatica ferita di cui al comma 2 sono valide sull’intero

            territorio regionale.

            4. I soggetti di cui al comma 2 sono iscritti, previa domanda, nell’Elenco dei recuperatori abilitati tenuto dalla Regione e pubblicato sul proprio sito informatico.

            4 bis. I cani da traccia sono abilitati al recupero di fauna selvatica ferita a seguito del superamento di prove di lavoro:

            a) organizzate dalla Regione;

            b) organizzate dall’Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI);

            c) riconosciute dall’ENCI.

            4 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i criteri per l’organizzazione** il riconoscimento delle prove di lavoro di cui al comma 4 bis. Il trattamento economico degli eventuali componenti esterni all’Amministrazione regionale della Commissione giudicatrice delle prove di lavoro di cui al comma 4 bis, lettera a), è stabilito nella deliberazione della Giunta regionale di nomina ed è disciplinato dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l’Amministrazione regionale).

            4 quater. L’abilitazione al recupero di fauna selvatica ferita è riconosciuta, previa domanda, ai conduttori e ai cani da traccia abilitati in altre Regioni italiane a seguito del superamento di un esame, una prova o un corso conforme ai criteri indicati dall’ISPRA.

            5. Il recuperatore abilitato, nell’esercizio delle proprie funzioni, può utilizzare le armi di cui all’articolo 13 della legge 157/1992.

            6. Il cacciatore che ha ferito un animale richiede l’intervento di recupero del medesimo. Le spoglie dell’animale recuperato sono di proprietà del cacciatore che lo ha ferito nel corso dell’attività venatoria.

            7. Il recuperatore abilitato comunica, per il tramite dei Direttori delle Riserve di caccia, preventivamente l’inizio delle operazioni di recupero della fauna ferita alle strutture della Regione competenti in materia di vigilanza venatoria, le quali possono impartire disposizioni, partecipare o effettuare direttamente l’attività di recupero qualora, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo o a motivazioni di pubblica sicurezza, ne ravvisino la necessità.

            7 bis. Gli ungulati feriti in seguito a sinistri stradali, qualora riportino lesioni tali da non poter essere riabilitati o rilasciati in natura o in relazione a circostanze di tempo e di luogo e per motivazioni di pubblica sicurezza, possono essere abbattuti sul posto da un cacciatore, individuato all’uopo dal Direttore della Riserva di caccia nella quale è avvenuto l’investimento.

            7 ter. Il Direttore è tenuto ad avvisare, prima dell’inizio delle operazioni, il personale delle strutture della Regione competenti in materia di vigilanza venatoria, le quali possono impartire disposizioni o partecipare alle operazioni.

            7 quater. Le spoglie degli ungulati di cui al comma 7 bis sono di proprietà della Riserva di caccia nella quale è avvenuto l’investimento.

            8. (ABROGATO)

            9. Sono fatte salve le abilitazioni al recupero di fauna ferita dei conduttori e dei cani da traccia conseguite presso le Province prima dell’entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2013, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 14/2007, 6/2008 e 15/2012 in materia di gestione faunistico-venatoria).

            PS Avevo un vago ricordo di una proposta per fare i recuperi anche nei giorni di silenzio venatorio ....

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            • trikuspide
              ⭐⭐⭐
              • Jan 2019
              • 5795
              • Sicilia

              #7
              Originariamente inviato da toperone
              E che ci azzecca col titolo del 3d?
              [emoji106]
              A me sembra conseguenziale se non c'è caccia di selezione....mi pare ovvio che non ci sia neanche recupero.

              La dico al contrario perché a volte capisco di essere complicato ed esprimermi in maniera criptica:
              In Sicilia , che io sappia, il recupero non esiste perché non è contemplata la caccia di selezione per come la conoscete voi.
              Drool]
              ".. appostati per tempo e aspetta immobile. La preda scruterá a lungo l'ambiente circostante , se nel mentre ti sarai mosso per quella sera non vedrai nulla!"

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              • toperone

                #8
                Si si
                Originariamente inviato da trikuspide
                [emoji106]
                A me sembra conseguenziale se non c'è caccia di selezione....mi pare ovvio che non ci sia neanche recupero.

                La dico al contrario perché a volte capisco di essere complicato ed esprimermi in maniera criptica:
                In Sicilia , che io sappia, il recupero non esiste perché non è contemplata la caccia di selezione per come la conoscete voi.
                Drool]

                Posto che l attività di recupero di ungulati feriti si declina anche in altri ambiti venatori come ad esempio per ferimenti occorsi in braccata o girata ed anche di pubblica utilità a seguito di incidenti stradali appar chiaro che il nesso di quanto esposto da [MENTION=24840]trikuspide[/MENTION] non è poi così consequenziale. Per cui invito l utente a fornire contributi qualora ne abbia visto una consolidata inclinazione dello stesso all ot.

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                • Yed
                  ⭐⭐⭐
                  • Sep 2012
                  • 6380
                  • Pordenone
                  • Segugio Bavarese di montagna

                  #9
                  Originariamente inviato da trikuspide
                  [emoji106]
                  A me sembra conseguenziale se non c'è caccia di selezione....mi pare ovvio che non ci sia neanche recupero.

                  La dico al contrario perché a volte capisco di essere complicato ed esprimermi in maniera criptica:
                  In Sicilia , che io sappia, il recupero non esiste perché non è contemplata la caccia di selezione per come la conoscete voi.
                  Drool]
                  Il recupero di selvaggina nobile ungulata può avvenire anche nei casi di :
                  - ferimento il caccia tradizionale (come la fai te)
                  - Investimento di veicoli
                  - ferimento tra animali.
                  [fiuu]

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                  • trikuspide
                    ⭐⭐⭐
                    • Jan 2019
                    • 5795
                    • Sicilia

                    #10
                    Abbiate un po' di pazienza anche voi però, perché qui da noi la caccia agli ungulati non ha le vostre tradizioni, è "nata ieri" e quindi per me ci sono molte sfaccettature che mi risultano nuove.
                    Grazie Toperone
                    Grazie Yed.
                    Ultima modifica trikuspide; 11-09-19, 09:15.
                    ".. appostati per tempo e aspetta immobile. La preda scruterá a lungo l'ambiente circostante , se nel mentre ti sarai mosso per quella sera non vedrai nulla!"

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                    • pointer56
                      ⭐⭐⭐
                      • Sep 2013
                      • 5185
                      • Pordenone
                      • pointer femmina Aura - bassotto tedesco a pelo duro femmina Frida

                      #11
                      Richiamo e confermo quanto scritto sopra da Drakmax e Yed. Due domeniche fa, per la prima volta in vita mia, ho fatto intervenire un cane da traccia. In pratica, la cosa si è svolta così: chiamato il Direttore di Riserva, responsabile per la caccia di selezione; lui mi dà un numero di telefono per chiamare il recuperatore di turno; questi non risponde - è in segreteria telefonica - ; Il Direttore mi dà un altro nominativo per vedere se quello è disponibile; è un amico, lo conosco, mi dice che è in gita in bicicletta con i figli e mi dà un altro nominativo e recapito telefonico (e mi assicura che ne informerà lui il Direttore); finalmente quel recuperatore mi dà la sua disponibilità, sta rientrando da un altro intervento e poi mi raggiungerà; avevo poi un altro numero da chiamare, così ho scoperto che nei prossimi paraggi ho, in teoria, QUATTRO recuperatori a disposizione. Poi è arrivato il conduttore con un giovane, bello e molto promettente annoveriano, che ha risolto tutto in 5 minuti. Il capriolo ha fatto poca strada in bosco, ma mi ero ricordato che non si deve pasticciare la traccia e il conduttore mi ha addirittura ringraziato (lui a me!), facendomi i complimenti per la correttezza... L'annoveriano è davvero un cane formidabile, è stato bello vederlo lavorare, perchè, anche se il compito si è rivelato elementare, ho visto il metodo con cui quel cane affronta il suo lavoro: sapeva benissimo, messo sull'anschuss, che doveva andare in una certa direzione, ma prima ha fatto due veloci accertamenti a destra e a sinistra della traccia : nel primo non ha sentito nulla, nel secondo ha evidentemente preso la traccia dell'animale sano - il capriolo era venuto da lì - e l'ha subito abbandonata: è questo un atteggiamento istintivo - io ho avuto l'impressione di sì - o acquisito? Il recuperatore era comunque contento di aver fatto fare al suo cane un intervento vero, sia pur semplice, perchè, mi ha detto, un giovane cane ne ha tanto bisogno per crescere.

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                      • toperone

                        #12
                        Interventi così per un cane giovane sono un vero dono del cielo!

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                        • PigKill

                          #13
                          ho fatto spesso il recuperatore con i miei vecchi DD per gli interventi delle guardie venatorie su volpi e cinghiali, ma adesso si sono specializzati alcuni "fenomeni" che intervengono solo se...si tratta di caccia di selezione o braccata in oltrepò.
                          non ho idea del come e del quando, dovrei cercare la legge sul portale della provincia, ma vedere un cane all'opera è sempre un bello spettacolo.

                          Commenta

                          • Yed
                            ⭐⭐⭐
                            • Sep 2012
                            • 6380
                            • Pordenone
                            • Segugio Bavarese di montagna

                            #14
                            Originariamente inviato da trikuspide
                            Abbiate un po' di pazienza anche voi però, perché qui da noi la caccia agli ungulati non ha le vostre tradizioni, è "nata ieri" e quindi per me ci sono molte sfaccettature che mi risultano nuove.
                            Grazie Toperone
                            Grazie Yed.
                            Informati sull'argomento presso i vs uffici.
                            (Sperando che trovino i documenti) :)
                            Grazie

                            ---------- Messaggio inserito alle 04:52 PM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 04:40 PM ----------

                            Originariamente inviato da darkmax
                            FRIULI

                            (Fauna selvatica ferita)

                            1. La Regione disciplina il recupero della fauna selvatica ferita durante l’esercizio venatorio o a seguito di sinistro stradale o per altre cause nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

                            2. L’attività di recupero di cui al comma 1 può essere svolta avvalendosi dei conduttori di cani da traccia abilitati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera j sexies), punto 5), di seguito denominati recuperatori abilitati.

                            3. Le abilitazioni al recupero della fauna selvatica ferita di cui al comma 2 sono valide sull’intero

                            territorio regionale.

                            4. I soggetti di cui al comma 2 sono iscritti, previa domanda, nell’Elenco dei recuperatori abilitati tenuto dalla Regione e pubblicato sul proprio sito informatico.

                            4 bis. I cani da traccia sono abilitati al recupero di fauna selvatica ferita a seguito del superamento di prove di lavoro:

                            a) organizzate dalla Regione;

                            b) organizzate dall’Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI);

                            c) riconosciute dall’ENCI.

                            4 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i criteri per l’organizzazione** il riconoscimento delle prove di lavoro di cui al comma 4 bis. Il trattamento economico degli eventuali componenti esterni all’Amministrazione regionale della Commissione giudicatrice delle prove di lavoro di cui al comma 4 bis, lettera a), è stabilito nella deliberazione della Giunta regionale di nomina ed è disciplinato dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l’Amministrazione regionale).

                            4 quater. L’abilitazione al recupero di fauna selvatica ferita è riconosciuta, previa domanda, ai conduttori e ai cani da traccia abilitati in altre Regioni italiane a seguito del superamento di un esame, una prova o un corso conforme ai criteri indicati dall’ISPRA.

                            5. Il recuperatore abilitato, nell’esercizio delle proprie funzioni, può utilizzare le armi di cui all’articolo 13 della legge 157/1992.

                            6. Il cacciatore che ha ferito un animale richiede l’intervento di recupero del medesimo. Le spoglie dell’animale recuperato sono di proprietà del cacciatore che lo ha ferito nel corso dell’attività venatoria.

                            7. Il recuperatore abilitato comunica, per il tramite dei Direttori delle Riserve di caccia, preventivamente l’inizio delle operazioni di recupero della fauna ferita alle strutture della Regione competenti in materia di vigilanza venatoria, le quali possono impartire disposizioni, partecipare o effettuare direttamente l’attività di recupero qualora, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo o a motivazioni di pubblica sicurezza, ne ravvisino la necessità.

                            7 bis. Gli ungulati feriti in seguito a sinistri stradali, qualora riportino lesioni tali da non poter essere riabilitati o rilasciati in natura o in relazione a circostanze di tempo e di luogo e per motivazioni di pubblica sicurezza, possono essere abbattuti sul posto da un cacciatore, individuato all’uopo dal Direttore della Riserva di caccia nella quale è avvenuto l’investimento.

                            7 ter. Il Direttore è tenuto ad avvisare, prima dell’inizio delle operazioni, il personale delle strutture della Regione competenti in materia di vigilanza venatoria, le quali possono impartire disposizioni o partecipare alle operazioni.

                            7 quater. Le spoglie degli ungulati di cui al comma 7 bis sono di proprietà della Riserva di caccia nella quale è avvenuto l’investimento.

                            8. (ABROGATO)

                            9. Sono fatte salve le abilitazioni al recupero di fauna ferita dei conduttori e dei cani da traccia conseguite presso le Province prima dell’entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2013, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 14/2007, 6/2008 e 15/2012 in materia di gestione faunistico-venatoria).

                            PS Avevo un vago ricordo di una proposta per fare i recuperi anche nei giorni di silenzio venatorio ....
                            .... e ricordavi bene, ma le TESTE PENSANTI purtroppo MANCANO !

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                            • pointer56
                              ⭐⭐⭐
                              • Sep 2013
                              • 5185
                              • Pordenone
                              • pointer femmina Aura - bassotto tedesco a pelo duro femmina Frida

                              #15
                              Ah, dimenticavo: visto che il recupero è stato molto rapido e data la giovinezza del cane (due anni appena compiuti, ma il "ragazzo" non è lontano dal Campionato in prove di lavoro...) il conduttore ha chiesto a mio figlio Guido di fare da cavia per rinforzare nel cane la funzione di difesa della preda: raccomandatogli di non fissare il cane negli occhi, perchè ha un certo caratterino e si sente sfidato, Guido si è avvicinato lentamente... Già a 20 metri il cane ha mostrato tutto l'armamentario che ha in bocca; continuando ad avanzare, è passato ad un ringhio sommesso, che è andato in crescendo, finchè il conduttore ha detto "Ok, basta così", con gran sollievo di Guido! Poi, gran complimenti e rudi coccole al cane. Formidabile.

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