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  • randagio
    ⭐⭐⭐⭐
    • Nov 2007
    • 12321
    • Tuscany.
    • Bracco francese dei Pirenei Nedo e Dino

    #16
    [:-golf]Serena, complimenti per la Ribotta dal menù si denota che il pasto deve essere stato leggerissimo, mi immagino che il tutto sia stato innaffiato con dell'otimo vino, credo fermamente che l'allegria non sia mancata, devessere stata una serata stupenda. Saluti, Mauro
    [fiuu] E' la Somma che fa il Totale. (Totò) [:-bunny]

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    • Alessandro il cacciatore
      🥇🥇
      • Feb 2009
      • 20199
      • al centro della Toscana
      • Deutsch Kurzhaar

      #17
      Mauro, Serena sta dalla parte sbagliata del Chianti, se vogliono rifarsi la bocca di qua devono venire...!
      Ars venandi est collectio documentorum, quibus scient homines ad opus suum deprehendere animalia non domestica cuiuscumque generis vi vel ingenio. (Fridericus II Imperator 1194-1250)

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      • Alboinensis
        Moderatore Continentali Esteri
        • Nov 2008
        • 8422
        • Brescia - Lombardia
        • Cane da ferma tedesco a pelo corto - Kurzhaar

        #18
        Originariamente inviato da phalacrocorax
        Questa non la sapevo, se è così siamo in una botte di ferro!
        Ho trovato questo commento... però vocine di corridoio dicono che c'è anche altro... poi però bisogna vedere anche le bischerate (condite da tante palle) che le aas. amb. hanno mandato a Bruxelles.

        CORTE DI GIUSTIZIA COMUNITA' EUROPEA - SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA SULLE CACCE IN DEROGA
        Con un'importante pronunciamento della Corte di Giustizia delle Comunità Europee si è finalmente sancita la piena legittimità dell'applicazione del regime di deroga da parte dei paesi membri dell'Unione Europea. Viene così sancito in modo, inequivocabilmente definitivo, che l'Italia e gli altri stati membri dell'Unione Europea, possono permettere la caccia come strumento di corretta applicazione del regime di deroga previsto dall'art. 9 della Direttiva CEE 409/79. La Corte di Giustizia Europea ratifica quindi positivamente quanto già dichiarato dalla Commissione Europea che aveva definito come "formalmente corretto" il testo della legge statale 221/2002 che permette alle regioni italiane di applicare il regime di deroga, nel rispetto della Direttiva CEE ma soprattutto nel rispetto delle tradizioni locali. La legge statale 221/2002, approvata dal Parlamento su iniziativa del Governo in data 17 settembre 2002 era stata oggetto di proteste da parte dell'arcipelago animal-ambientalista che aveva ricorso alla Corte di Giustizia Europea, denunciando una presunta illegittimità nell'iniziativa governativa. La risposta della Corte è stata chiara e definitiva.
        La Corte ha anche sancito che non solo si può applicare il regime di deroga per le specie non considerate particolarmente protette dalla Direttiva CEE , ma che la deroga può essere applicata anche per i periodi e che cioè gli stati membri, in condizioni rigidamente controllate, possono prevedere la possibilità di permettere la caccia ad alcune specie selvatiche anche in periodi antecedenti il 1° settembre e successivi al 31 gennaio.
        Bruno Decca
        "Multi sunt vocati... pàuci vero electi"

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        • phalacrocorax
          ⭐⭐⭐
          • Apr 2009
          • 5961
          • Veneto, Verona
          • Indy, epagneul breton femmina

          #19
          Originariamente inviato da alboinensis
          Ho trovato questo commento... però vocine di corridoio dicono che c'è anche altro... poi però bisogna vedere anche le bischerate (condite da tante palle) che le aas. amb. hanno mandato a Bruxelles.

          CORTE DI GIUSTIZIA COMUNITA' EUROPEA - SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA SULLE CACCE IN DEROGA
          Con un'importante pronunciamento della Corte di Giustizia delle Comunità Europee si è finalmente sancita la piena legittimità dell'applicazione del regime di deroga da parte dei paesi membri dell'Unione Europea. Viene così sancito in modo, inequivocabilmente definitivo, che l'Italia e gli altri stati membri dell'Unione Europea, possono permettere la caccia come strumento di corretta applicazione del regime di deroga previsto dall'art. 9 della Direttiva CEE 409/79. La Corte di Giustizia Europea ratifica quindi positivamente quanto già dichiarato dalla Commissione Europea che aveva definito come "formalmente corretto" il testo della legge statale 221/2002 che permette alle regioni italiane di applicare il regime di deroga, nel rispetto della Direttiva CEE ma soprattutto nel rispetto delle tradizioni locali. La legge statale 221/2002, approvata dal Parlamento su iniziativa del Governo in data 17 settembre 2002 era stata oggetto di proteste da parte dell'arcipelago animal-ambientalista che aveva ricorso alla Corte di Giustizia Europea, denunciando una presunta illegittimità nell'iniziativa governativa. La risposta della Corte è stata chiara e definitiva.
          La Corte ha anche sancito che non solo si può applicare il regime di deroga per le specie non considerate particolarmente protette dalla Direttiva CEE , ma che la deroga può essere applicata anche per i periodi e che cioè gli stati membri, in condizioni rigidamente controllate, possono prevedere la possibilità di permettere la caccia ad alcune specie selvatiche anche in periodi antecedenti il 1° settembre e successivi al 31 gennaio.
          Beh, se c'è già puntuale giurisprudenza della CGUE, hanno poco da stare allegri gli animalisti, e hanno poco da invocare le istituzioni europee. Anche perché sarei curioso di sapere, se perdono, chi è che paga le spese...[:-bunny]

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