Questo il preambolo del provvedimento europeo di parziale autorizzazione:
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 28.10.2010
sulla deroga richiesta dall'Italia ai sensi della direttiva 98/83/CE del Consiglio
concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle
acque destinate al consumo umano1, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Con lettera del 2 febbraio 2010 l'Italia ha chiesto una terza deroga per alcune forniture
di acqua nelle regioni Campania, Lazio, Lombardia, Toscana, Trentino-Alto Adige
e Umbria. La richiesta di deroga riguarda il parametro dell'arsenico per valori di 20,
30, 40 e 50 μg/l, il parametro del borio per valori di 2 e 3 mg/l e il parametro del
fluoruro per valori di 2,5 mg/l.
(2) Nella richiesta l'Italia fa riferimento al fatto che i valori superiori della fonte della
fornitura di acqua sono di origine geogenica e che la fornitura di acqua non può essere
garantita con mezzi alternativi. La richiesta è stata suffragata da dati relativi ai
pertinenti risultati del monitoraggio, sulla popolazione e sui volumi di acqua potabile
interessati. Inoltre, la richiesta specifica la durata auspicata della deroga per ogni zona
di fornitura di acqua, i previsti regimi di monitoraggio e le misure correttive, di cui
alcune sono attualmente in fase di elaborazione e altre in fase di attuazione.
La richiesta conferma che non sono interessate importanti imprese alimentari.
(3) I valori limite di 10 μg/l per l'arsenico, di 1 mg/l per il boro e di 1,5 mg/l per il
fluoruro fissati nella parte B dell'allegato I della direttiva 98/83/CE mirano ad
assicurare che le acque destinate al consumo umano possano essere consumate in
condizioni di sicurezza nell'intero arco della vita. Tuttavia, prove scientifiche, in
particolare gli orientamenti dell'Organizzazione mondiale della sanità sulla qualità
delle acque potabili2 e il parere del comitato scientifico dei rischi sanitari e
ambientali3, dimostrano che taluni valori più elevati sono accettabili per un periodo di
tempo limitato senza rischi per la salute umana. Poiché ciò non si applica all'acqua
1 GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.
2 World Health Organisation Guidelines for Drinking-Water Quality, 3° edizione che include la 1° e la 2°
appendice, Ginevra (2008).
3 Parere del comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali del 16 aprile 2010,
IT 3 IT
destinata al consumo dei neonati e dei bambini fino a 3 anni di età, occorre adottare
misure specifiche per la loro protezione.
(4) Per quanto riguarda il boro e il fluoruro, le prove scientifiche permettono deroghe
temporanee fino ai valori richiesti rispettivamente di 2-3 mg/l per il boro e di 2,5 mg/l
per il fluoruro.
(5) Per quanto riguarda l'arsenico, le prove scientifiche nei documenti indicati in
riferimento negli orientamenti dell'Organizzazione mondiale della sanità e nel parere
del comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali consentono deroghe
temporanee fino a 20 μg/l, mentre valori di 30, 40 e 50 μg/l determinerebbero rischi
sanitari superiori, in particolare talune forme di cancro. Pertanto occorre autorizzare
unicamente deroghe per valori di arsenico fino a 20 μg/l.
(6) Occorre che l'Italia rispetti gli obblighi imposti dalla direttiva 98/83/CE. Per assicurare
il rispetto dei valori dei parametri fissati nella direttiva 98/83/CE e per proteggere la
salute pubblica, occorre fissare talune condizioni specifiche.
(7) La durata delle deroghe viene definita separatamente per ogni zona di fornitura di
acqua, sulla base delle complessità delle misure correttive e del loro stato di
avanzamento.
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