Fascicolo sanitario elettronico

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  • Paoluccio
    Ho rotto il silenzio
    • Apr 2018
    • 12
    • Umbria

    #1

    Fascicolo sanitario elettronico

    La nuova normativa sul fascicolo sanitario elettronico ha esplicitato, alla lettera a)bis del comma due dell'art. 12 del D.Lgs. n.179/2012, la finalità di "prevenzione", tra le finalità che autorizzano l'alimentazione e il trattamento, nel fascicolo sanitario elettronico, dei dati sanitari degli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale.

    Però il D.Lgs. n.179 del 2012 all'art.12 , in tema di fascicolo sanitario elettronico, non esplicita cosa sia la finalità di prevenzione che pure richiama, come semplice definizione, alla lettera a) bis del comma due.

    Forse per definire il concetto di prevenzione in senso normativo e sanitario, conviene riferirsi alle attività "funzionali" della sanità pubblica di cui agli artt. 20-24 della Legge n.833 del 1978 ?? -ad es. in tema di attività dei servizi e dei dipartimenti di igiene delle ASL -.

    Penso che a seconda di una interpretazione più o meno ampia di detta definizione di "prevenzione" possano cambiare le facoltà di accesso al fascicolo sanitario elettronico da parte di certi sanitari.

    Il recente decreto ministeriale 07 settembre 2023 (regolamento applicativo sul cosiddetto "Fascicolo sanitario 2.0"), in tema di trattamento dei dati sanitari per finalità di prevenzione, interviene con il comma 3 dell'art 16, dove si legge: "I soggetti di cui ai commi 1 e 2 assicurano che sia autorizzato al trattamento ai sensi dell’art. 29 del regolamento UE 2016/679 esclusivamente personale sanitario sottoposto alle regole del segreto professionale." Per tal modo sembrerebbe che si riconosca un "segreto professionale".

    Quindi mi domandavo se, in nome di late finalità di "prevenzione" sia possibile che i medici Competenti ex D.Lgs 81/2008 in sede di accertamento di idoneità lavorative e i medici legali in sede di rilascio di certificati di idoneità per i porti d'arma e le patenti di guida, possano accedere al fascicolo sanitario elettronico di coloro che visitano. Qualcuno qui può condividere prassi, circolari o orientamenti applicativi su tale questione e che chiariscano suddetta normativa, fitta di rinvii??
  • Frank
    ⭐⭐⭐
    • Oct 2019
    • 1542
    • Regno Borbonico

    #2
    di certo, se il medico curante o il paziente omettono o negano in certificato anamnestico dati clinici richiesti, scatta il penale.
    per entrambi, dato che lo firmano in due.

    tipico il nuovo paziente che viene a chiedere anamnestico, per poi in secondo momento portarti diagnosi di CSM e simile.
    e lì scatta il finimondo.

    Se il mmg ha accesso (non qui) al FSE, è tenuto come PU a dichiarare tutto quanto possa interessare il rilascio del pda/patente/altro.
    «Contro di te sarei preda o predatore?»

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    • Paoluccio
      Ho rotto il silenzio
      • Apr 2018
      • 12
      • Umbria

      #3
      Originariamente inviato da Frank
      di certo, se il medico curante o il paziente omettono o negano in certificato anamnestico dati clinici richiesti, scatta il penale.
      per entrambi, dato che lo firmano in due.

      tipico il nuovo paziente che viene a chiedere anamnestico, per poi in secondo momento portarti diagnosi di CSM e simile.
      e lì scatta il finimondo.

      Se il mmg ha accesso (non qui) al FSE, è tenuto come PU a dichiarare tutto quanto possa interessare il rilascio del pda/patente/altro.
      Questo di cui a risposta quotata è un altro discorso, ed è caso ancora diverso da quello di cui al post iniziale.

      Senza voler scrivere di valutazioni sul merito dei singoli casi, nel post iniziale si chiedeva, se, in nome di late finalità di "prevenzione" e in base a normativa sopra richiamata, sia possibile per i medici Competenti ex D.Lgs 81/2008 in sede di accertamento di idoneità lavorative e per i medici legali in sede di rilascio di certificati di idoneità per i porti d'arma e per le patenti di guida, accedere al fascicolo sanitario elettronico di coloro che visitano.

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      • Frank
        Frank commenta
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        ripeto. sarò anche noioso.
        ma accesso o meno al FSE, quantomeno per idoneità pda e patenti, c'è un filtro prima: il certificato anamnestico che non tutti compilano con "tutti no" per accontentare il paziente.
        Ti lascio al quesito a cui non ho risposta, essendo mmg ma non medico legale/competente. Ma mi "fregio" di aver prevenuto tanti possibili pericoli ambulanti con un semplice modulo, nato apposta per questo.
    • Paoluccio
      Ho rotto il silenzio
      • Apr 2018
      • 12
      • Umbria

      #4
      Mi pare che il recente decreto del 7 settembre 2023 del Ministro della Salute (GU Serie Generale n.249 del 24-10-2023) abbia stabilito in modo esplicito all'art. 15, comma 4, che : "4. L'accesso al FSE è sempre escluso per i soggetti operanti in ambito sanitario che non perseguono finalità di cura quali periti, compagnie di assicurazione, datori di lavoro, associazioni o organizzazioni scientifiche, organismi amministrativi anche operanti in ambito sanitario, personale medico nell'esercizio di attività medico legale quale quella per l'accertamento dell'idoneità lavorativa o per il rilascio di certificazioni necessarie al conferimento di permessi o abilitazioni."
      Ultima modifica Paoluccio; 19-07-24, 04:23.

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      • Alessandro il cacciatore
        🥇🥇
        • Feb 2009
        • 20199
        • al centro della Toscana
        • Deutsch Kurzhaar

        #5
        Originariamente inviato da Frank
        di certo, se il medico curante o il paziente omettono o negano in certificato anamnestico dati clinici richiesti, scatta il penale.
        per entrambi, dato che lo firmano in due.

        tipico il nuovo paziente che viene a chiedere anamnestico, per poi in secondo momento portarti diagnosi di CSM e simile.
        e lì scatta il finimondo.

        Se il mmg ha accesso (non qui) al FSE, è tenuto come PU a dichiarare tutto quanto possa interessare il rilascio del pda/patente/altro.
        Potresti decodificare codeste sigle? Grazie!
        Ars venandi est collectio documentorum, quibus scient homines ad opus suum deprehendere animalia non domestica cuiuscumque generis vi vel ingenio. (Fridericus II Imperator 1194-1250)

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        • Livia1968
          Livia1968 commenta
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          Mmg= medico medicina generale
          FSE = fascicolo sanitario elettronico
          PU= pubblico ufficiale
          CSM= centro di salute mentale

        • toperone1
          toperone1 commenta
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          Ciò che inquieta è il fatto che CSM sia anche il medesimo acronimo di consiglio superiore della magistratura 😛 🤣

        • Livia1968
          Livia1968 commenta
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          Behhhh de sti tempi , tutta sta differenza non è poi così rilevabile..😅
      • mountain
        ⭐⭐
        • Apr 2017
        • 458
        • Trentino

        #6
        Originariamente inviato da Paoluccio
        Mi pare che il recente decreto del 7 settembre 2023 del Ministro della Salute (GU Serie Generale n.249 del 24-10-2023) abbia stabilito in modo esplicito all'art. 15, comma 4, che : "4. L'accesso al FSE è sempre escluso per i soggetti operanti in ambito sanitario che non perseguono finalità di cura quali periti, compagnie di assicurazione, datori di lavoro, associazioni o organizzazioni scientifiche, organismi amministrativi anche operanti in ambito sanitario, personale medico nell'esercizio di attività medico legale quale quella per l'accertamento dell'idoneità lavorativa o per il rilascio di certificazioni necessarie al conferimento di permessi o abilitazioni."
        «Lei ha il diritto di rimanere in silenzio. Qualsiasi cosa dirà potrà essere e sarà usata contro di lei in tribunale. Ha diritto a un avvocato durante l'interrogatorio. Se non può permettersi un avvocato, gliene sarà assegnato uno d'ufficio.»

        Faccia cancellare tutti i suoi dati sanitari e in ogni caso per stare sul sicuro faccia bloccare l’accesso a chiunque. È un suo diritto, si tratta di dati sensibili. Se non eseguono denuncia immediata al garante, le sanzioni dovrebbero scoraggiare gli incapaci di turno dal non cancellare o rendere non visibili per tutti Lei escluso i suoi dati.

        Se proprio è affetto da una grave patologia si porti sempre dietro una cartella con l’esito dei precedenti esami, o si faccia tatuare l’esito sul petto. Lo ripeto: tutto può essere usato contro di Lei, niente a suo favore!

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