Però il D.Lgs. n.179 del 2012 all'art.12 , in tema di fascicolo sanitario elettronico, non esplicita cosa sia la finalità di prevenzione che pure richiama, come semplice definizione, alla lettera a) bis del comma due.
Forse per definire il concetto di prevenzione in senso normativo e sanitario, conviene riferirsi alle attività "funzionali" della sanità pubblica di cui agli artt. 20-24 della Legge n.833 del 1978 ?? -ad es. in tema di attività dei servizi e dei dipartimenti di igiene delle ASL -.
Penso che a seconda di una interpretazione più o meno ampia di detta definizione di "prevenzione" possano cambiare le facoltà di accesso al fascicolo sanitario elettronico da parte di certi sanitari.
Il recente decreto ministeriale 07 settembre 2023 (regolamento applicativo sul cosiddetto "Fascicolo sanitario 2.0"), in tema di trattamento dei dati sanitari per finalità di prevenzione, interviene con il comma 3 dell'art 16, dove si legge: "I soggetti di cui ai commi 1 e 2 assicurano che sia autorizzato al trattamento ai sensi dell’art. 29 del regolamento UE 2016/679 esclusivamente personale sanitario sottoposto alle regole del segreto professionale." Per tal modo sembrerebbe che si riconosca un "segreto professionale".
Quindi mi domandavo se, in nome di late finalità di "prevenzione" sia possibile che i medici Competenti ex D.Lgs 81/2008 in sede di accertamento di idoneità lavorative e i medici legali in sede di rilascio di certificati di idoneità per i porti d'arma e le patenti di guida, possano accedere al fascicolo sanitario elettronico di coloro che visitano. Qualcuno qui può condividere prassi, circolari o orientamenti applicativi su tale questione e che chiariscano suddetta normativa, fitta di rinvii??
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