utilizzo degli stampi
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io so che non si possono usare stampi di specie non cacciabili.
quindi se vai a germani non puoi mette stampi di oche...
ma se, ad esempio, la cornacchie è cacciabile in quel periodo... perché non sarebbe possibile usarla anche se si posa una pavoncella!?!?Commenta
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La pavoncella è cacciabile, quindi si possono usare stampi che la riproducono.... ma la mia domanda è.... perché?
Se dai la caccia ai corvidi, qualche stampo di cornacchia, e magari una pelle di coniglio per terra le attira. Non mi sembra di aver mai visto cornacchie o gazze in mezzo a stormi di pavoncelle.Commenta
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La pavoncella è cacciabile, quindi si possono usare stampi che la riproducono.... ma la mia domanda è.... perché?
Se dai la caccia ai corvidi, qualche stampo di cornacchia, e magari una pelle di coniglio per terra le attira. Non mi sembra di aver mai visto cornacchie o gazze in mezzo a stormi di pavoncelle.Commenta
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La normativa vieta di usare stampi di animali non cacciabili (ovviamente proprio per non attirare animali protetti) Se io metto 4 stracci appesi a dei legni, colorati come voglio io... non esiste legge che me lo possa vietare.
Rinnovo però la domanda... perché dovrei mettere stampi di pavoncella se sto insidiando corvidi? Non è per polemica, sono solo curioso.Ultima modifica FilippoBonvi; 27-07-19, 10:07.Commenta
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In Corsica ho cacciato le allodole con la civetta nelle piane vicino ad Ajaccio.
Era una tecnica là sconosciuta ai più e anche alle loro leggi sulla caccia, e proprio per questo molto efficace.
Dei polizziotti, sparavo da far diventare violacea la canna del Benelli, vennero a farmi un controllo e domande sulla civetta: ricordai, a loro francesi, la loro rivoluzione e il principio da essa derivato che tutto quello che la Legge non vieta, non puo' essere impedito. Mi salutarono e si allontanarono. Sentii sibilare un "florentin". Lì per lì pensai che si riferissero alla mia provenienza geografica. Poi altri mi spiegarono meglio il significato della completa locuzione francese "esprit florentin".
Le cose sono le stesse anche in Italia. Forse vanno solo sapute riaffermare nelle opportune sedi, e questo per i più è una seccatura.Ars venandi est collectio documentorum, quibus scient homines ad opus suum deprehendere animalia non domestica cuiuscumque generis vi vel ingenio. (Fridericus II Imperator 1194-1250)Commenta
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non so dire se è legittimo usare stampi di specie non cacciabili , anche se momentaneamente, ( penso di no ) ... però so che usare stampi di cornacchia grigia nelle tese da prato è molto efficace per richiamare le altre specie cacciabili (trampolieri) : vanno messe fuori dalla tesa principale e devono essere le prime visibili dalla linea di affilo (4/5 stampi non di più) quindi di norma sottovento alla tesa principale . di sicuro funzionano per la tesa alle pavoncelle , il contrario non saprei dato che ho caccato le pavoncelle ma mai le cornacchie !Commenta
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Quando cacciavo il Padule a trampolieri e storni, oltre ai richiami vivi avevamo molte stampe delle varie specie, molte di penna, era ancora cacciabile il Chiurlo è il Chiurlottello, benché in quella zona fosse rarissimo l’incontro con queste specie si usava mettere anche i loro stampi, naturalmente con criterio e secondo il periodo, (calo/ripasso), allora si cacciava anche nel mese di Marzo, un vecchio amico cacciatore diceva il gioco è il 90% della riuscita, già allora non usavamo stampi di specie non cacciabili. Per gli stampi di altre specie, se queste sono cacciabili, non mi risulta ci sia legge che vieta il loro uso, per esempio, chi caccia lo storno in deroga, quest’anno non può usare gli stampi dello stesso, per ovviare a ciò ed essere in regola basta attaccare alla giostra, o mettere a terra gli stampi del merlo, o verniciare di nero la stampa di storno e dipingere il becco di giallo.Commenta
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Da una vecchia discussione un parere assolutamente condivisibile, fondato solidamente, ben esposto:
La tesi del dott. Zanetti non può trovare alcuna condivisione perché si fonda sostanzialmente sulla confusione tra i mezzi di caccia (consentiti ex art. 13 o non consentiti) ed i c.d. mezzi ausiliari.
Invero la legge quadro opera una distinzione tra i mezzi che consentono direttamente l'abbattimento o la cattura della selvaggina (che saranno leciti se corrispondenti a quelli elencati all'art. 13 ed illeciti se costituiti da trappole, lacci, esche e bocconi avvelenati, ecc.) ed i mezzi che non consentono direttamente l'abbattimento o la cattura di selvaggina ma servono unicamente quale ausilio al cacciatore per trovare (cane) o per far avvicinare (stampi, richiami vivi autorizzati, fischi a bocca) la selvaggina onde abbatterla coi mezzi di cui all'art. 13.
Non vi è alcun ostacolo nella legge all'impiego di stampi in plastica o altro materiale di specie non cacciabili, poiché non è lo stampo (ausilio) che cattura o abbatte, ma il mezzo di caccia (fucile, arco, falco).
Il richiamo alla direttiva uccelli poi effettuato nella disamina del dirigente del settore faunistico della Regione FVG poi, non coglie nel segno per due ragioni:
1) le direttive europee, a differenza dei regolamenti, non entrano in vigore direttamente nel Paese membro ma abbisognano di una legge di recepimento, al pari delle convenzioni internazionali. Orbene è la legge di recepimento italiana a trasformare le norme di diritto europeo o internazionale in diritto interno applicabile, e ciò nei limiti delle sue (della legge di recepimento intendo) previsioni. In altri termini la legge 157 costituisce recepimento della direttiva uccelli secondo le norme di cui è composta la legge medesima.
2) Ben più rilevante, tuttavia, è la circostanza che la selettività dei mezzi di cattura così come contenuta nella direttiva non ha nulla a che vedere con i mezzi ausiliari, poiché non è lo stampo che cattura ma il cacciatore che spara col fucile, che tira con l'arco o che lancia il falco, i quali soli sono i mezzi di abbattimento.
In buona sostanza, mi pare che il confondere i mezzi di caccia con gli ausili porti lo Zanetti a conclusioni del tutto errate ed addirittura fuorvianti, e per tali motivi non condivisibili in toto.
Anche le considerazioni del sig. Atturo, seppur corrette nelle conclusioni, non sono del tutto condivisibili nelle premesse per quanto sopra. Vero che le civette, come tutti i rapaci, sono oggetto di particolare tutela in quanto inserite nell'elenco delle specie particolarmente protette; vero anche che la norma si riferisca a soggetti "veri" poiché non avrebbe alcun senso la protezione di soggetti di plastica...; vero infine che la legge vieti i soli richiami elettroacustici, dei quali, pur mantenendo la qualifica di mezzi ausiliari, viene vietato l'utilizzo con previsione di sanzione penale. La sanzione per l'utilizzo del c.d. fonofilm è la stessa stabilita per l'abbattimento di specie nei cui confronti la caccia non è consentita (e non delle specie particolarmente protette) per espressa estensione di legge: ma attenzione, questo non lo trasforma in mezzo di caccia.
Tornando al discorso, non si tratta di avere una "zona grigia" come sostenuto, si tratta semplicemente del fatto che il legislatore non ha ritenuto, correttamente, di mettere paletti a mezzi ausiliari che in sé non consentono l'apprensione della selvaggina, punendo la condotta di chi cattura, abbatte o detiene specie protette o particolarmente protette.Commenta
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Da una vecchia discussione un parere assolutamente condivisibile, fondato solidamente, ben esposto:
La tesi del dott. Zanetti non può trovare alcuna condivisione perché si fonda sostanzialmente sulla confusione tra i mezzi di caccia (consentiti ex art. 13 o non consentiti) ed i c.d. mezzi ausiliari.
Invero la legge quadro opera una distinzione tra i mezzi che consentono direttamente l'abbattimento o la cattura della selvaggina (che saranno leciti se corrispondenti a quelli elencati all'art. 13 ed illeciti se costituiti da trappole, lacci, esche e bocconi avvelenati, ecc.) ed i mezzi che non consentono direttamente l'abbattimento o la cattura di selvaggina ma servono unicamente quale ausilio al cacciatore per trovare (cane) o per far avvicinare (stampi, richiami vivi autorizzati, fischi a bocca) la selvaggina onde abbatterla coi mezzi di cui all'art. 13.
Non vi è alcun ostacolo nella legge all'impiego di stampi in plastica o altro materiale di specie non cacciabili, poiché non è lo stampo (ausilio) che cattura o abbatte, ma il mezzo di caccia (fucile, arco, falco).
Il richiamo alla direttiva uccelli poi effettuato nella disamina del dirigente del settore faunistico della Regione FVG poi, non coglie nel segno per due ragioni:
1) le direttive europee, a differenza dei regolamenti, non entrano in vigore direttamente nel Paese membro ma abbisognano di una legge di recepimento, al pari delle convenzioni internazionali. Orbene è la legge di recepimento italiana a trasformare le norme di diritto europeo o internazionale in diritto interno applicabile, e ciò nei limiti delle sue (della legge di recepimento intendo) previsioni. In altri termini la legge 157 costituisce recepimento della direttiva uccelli secondo le norme di cui è composta la legge medesima.
2) Ben più rilevante, tuttavia, è la circostanza che la selettività dei mezzi di cattura così come contenuta nella direttiva non ha nulla a che vedere con i mezzi ausiliari, poiché non è lo stampo che cattura ma il cacciatore che spara col fucile, che tira con l'arco o che lancia il falco, i quali soli sono i mezzi di abbattimento.
In buona sostanza, mi pare che il confondere i mezzi di caccia con gli ausili porti lo Zanetti a conclusioni del tutto errate ed addirittura fuorvianti, e per tali motivi non condivisibili in toto.
Anche le considerazioni del sig. Atturo, seppur corrette nelle conclusioni, non sono del tutto condivisibili nelle premesse per quanto sopra. Vero che le civette, come tutti i rapaci, sono oggetto di particolare tutela in quanto inserite nell'elenco delle specie particolarmente protette; vero anche che la norma si riferisca a soggetti "veri" poiché non avrebbe alcun senso la protezione di soggetti di plastica...; vero infine che la legge vieti i soli richiami elettroacustici, dei quali, pur mantenendo la qualifica di mezzi ausiliari, viene vietato l'utilizzo con previsione di sanzione penale. La sanzione per l'utilizzo del c.d. fonofilm è la stessa stabilita per l'abbattimento di specie nei cui confronti la caccia non è consentita (e non delle specie particolarmente protette) per espressa estensione di legge: ma attenzione, questo non lo trasforma in mezzo di caccia.
Tornando al discorso, non si tratta di avere una "zona grigia" come sostenuto, si tratta semplicemente del fatto che il legislatore non ha ritenuto, correttamente, di mettere paletti a mezzi ausiliari che in sé non consentono l'apprensione della selvaggina, punendo la condotta di chi cattura, abbatte o detiene specie protette o particolarmente protette.Commenta
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Mi sono andato a rileggere un po di leggi,leggine, norme, regolamenti.... e si vieta sempre l'uso di stampi in piuma, mentre le "copie" in plastica non sono mai menzionate. Si potrebbero utilizzare quindi le copie di animali anche protetti.
Un esempio è quello del gufo che preda una cornacchia, usato spesso dalle nostre parti.
Ti lascio un link video
[VIDEO]https://www.youtube.com/watch?v=aATiw9d2274[/VIDEO]Commenta
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Salutoni.
MarinoCommenta
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Old, il legislatore non emette sentenze, lo fa il giudice. Nel caso di cui al parere che ho riportato, un funzionario dell'Ufficio Caccia del FVG si era avventurato nella interpretazione, clamorosamente sbagliata, della norma. Se in base a quel parere un agente della Forestale avesse elevato un verbale, i rimedi sono: un ricorso in via gerarchica, in modo da permettere al Comando, se vuole ragionare, di stracciare il verbale farlocco (si chiama autotutela: l'amministrazione, prima e per evitare un contenzioso, elimina l'atto errato); ovvero un ricorso all'Ufficio Caccia - Commissione disciplinare; infine, e probabilmente sarebbe necessario per trovare uno che interpreti finalmente la legge, (cioè un Giudice, perdio), il TAR.
Salutoni.
MarinoCommenta
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Se cosi non fosse non si potrebbe usare la civetta o il gheppio di plastica per la caccia alle allodole.sigpicO a Napoli in carrozza o alla macchia a far carbone!Commenta
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