legge detenzione armi : come vanno gestite
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legge detenzione armi : come vanno gestite
un figlio in possesso di pdutv che abita in citta puo lasciare le armi a casa del padre ? se si come vanno gestite le armi grazie in anticipo dimenticavo il padre abita in campagnaTag: Nessuno -
Risposta scelta da Massimiliano 04-12-23, 08:43.
- riporto l'estratto dei carabinieri, evidenziando la parte che ci interessa:
- Chiunque detiene armi, munizioni o materie esplodenti deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro disponibilità, all'autorità di P.S. (Ufficio locale di P.S. o in mancanza, Comando Carabinieri). L'obbligo della denuncia vige anche nel caso di locazione e comodato (solo armi sportive o da caccia), a seguito di cessione gratuita, e per gli eredi da successione per mortis causa. Poichè la denuncia deve essere immediata , il ritardo può equivalere alla sua mancanza. Vedi art. 38 T.U.L.P.S. - art. 22 Legge n. 110/75 - sent. Cass. sez I 29.04 1992 e 13.10.1981. La detenzione, il porto e l'acquisto di armi da guerra, parti di esse nonchè il relativo munizionamento è sempre vietato.
- Non vi è alcuna normativa che impone di detenere le proprie armi nel luogo di residenza, per cui è lecito detenerle anche in posti diversi purchè adeguatamente custodite e regolarmente denunciate presso l'Ufficio di P.S. competente per territorio.
- L'obbligo di denuncia viene meno soltanto se le armi sono completamente inefficienti, ossia quando hanno perduto completamente le proprie caratteristiche funzionali, mentre devono comunque essere regolarmente denunciate se presentano soltanto dei semplici "difetti di funzionamento" che ne compromettono solo in parte l'efficienza e siano riparabili.
- Il porto delle armi comuni da sparo e delle armi proprie al di fuori della propria abitazione (delle quali quindi sia stata denunciata la detenzione) è consentito al privato solo se munito della relativa licenza rilasciata, a seconda della tipologia, dal Prefetto o dal Questore della provincia di residenza.
- Esiste il divieto del porto fuori dalla propria abitazione o delle relative pertinenze delle armi improprie e, senza giustificato motivo (es. coltelli da macellaio, arnesi da carpentiere, da falegname, etc.). Invece è sempre vietato il porto di strumenti la cui naturale destinazione è l'offesa quali noccoliere, sfollagente , mazze ferrate etc. Vedi art. 585 C.P. - art. 4 legge n. 110/75.
- In assenza della licenza di porto, il trasporto di armi e di materiale esplodente è consentito solo previa autorizzazione da parte dell'Autorità di P.S.. Durante le operazioni di trasferimento da un luogo all'altro l'arma scarica non dovrà essere suscettibile di pronta utilizzazione e dovrà essere riposta all'interno di una apposita custodia (vedi art. 34 T.U.L.P.S. - art. 50 Reg. T.U.L.P.S. - art. 97 Reg. T.U.L.P.S.).
- Previa denuncia all'Autorità di P.S., è ammessa la detenzione al più di tre armi comuni da sparo, sei se di tipo sportivo (non c'è invece un limite nel numero di fucili da caccia detenibili). Chi supera tali limiti viene considerato collezionista ed ha l'obbligo di richiedere l'autorizzazione alla collezione al Questore per ciascuna arma, anche se ognuna già distintamente denunciata (è invece sempre vietato il
collezionismo del munizionamento). d]
- E' vietato alterare le armi comuni da sparo, per aumentarne l'efficacia e l'offensività, così come il porto delle c.d. armi clandestine, ovvero quelle non catalogate nel relativo Catalogo Nazionale e quelle sprovviste dei numeri contrassegni e di sigle di immatricolazione (es. una pistola con la matricola abrasa).
- E' vietata la vendita o l'acquisto delle armi comuni da sparo per corrispondenza.
- "La custodia delle armi...deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica" recita l'art. 20 della legge 110/1975. Per esempio, quando l'arma o del materiale esplodente sono detenuti in una privata abitazione è doveroso predisporre le necessarie cautele per impedirne l'accesso a chi non è autorizzato.
- In caso di smarrimento o furto di armi, parti di esse o di esplosivi, così come nel caso di rinvenimento, occorre farne immediata denuncia al più vicino ufficio di pubblica sicurezza oppure, dove questo manchi, al più vicino comando dell'Arma.
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Se non sono cambiate le leggi di recente....
Sapevo che :
Le armi non per forza devono essere detenute dove abiti...
Ovviamente la caserma di competenza entro 24/48 ore dallo spostamento, deve essere messa a conoscenza di dove sono state collocate fisicamente le armi... (modifica/aggiornamento di denuncia).
In caso di controllo l'indirizzo dichiarato deve avere riscontro fisico.
Ovviamente dove si vanno a collocare le armi, devono esserci tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla legge...
Per essere sicuri al 100%... prevenire è meglio che curare...
Chiedi info aggiornate agli enti di competenza...
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- riporto l'estratto dei carabinieri, evidenziando la parte che ci interessa:
- Chiunque detiene armi, munizioni o materie esplodenti deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro disponibilità, all'autorità di P.S. (Ufficio locale di P.S. o in mancanza, Comando Carabinieri). L'obbligo della denuncia vige anche nel caso di locazione e comodato (solo armi sportive o da caccia), a seguito di cessione gratuita, e per gli eredi da successione per mortis causa. Poichè la denuncia deve essere immediata , il ritardo può equivalere alla sua mancanza. Vedi art. 38 T.U.L.P.S. - art. 22 Legge n. 110/75 - sent. Cass. sez I 29.04 1992 e 13.10.1981. La detenzione, il porto e l'acquisto di armi da guerra, parti di esse nonchè il relativo munizionamento è sempre vietato.
- Non vi è alcuna normativa che impone di detenere le proprie armi nel luogo di residenza, per cui è lecito detenerle anche in posti diversi purchè adeguatamente custodite e regolarmente denunciate presso l'Ufficio di P.S. competente per territorio.
- L'obbligo di denuncia viene meno soltanto se le armi sono completamente inefficienti, ossia quando hanno perduto completamente le proprie caratteristiche funzionali, mentre devono comunque essere regolarmente denunciate se presentano soltanto dei semplici "difetti di funzionamento" che ne compromettono solo in parte l'efficienza e siano riparabili.
- Il porto delle armi comuni da sparo e delle armi proprie al di fuori della propria abitazione (delle quali quindi sia stata denunciata la detenzione) è consentito al privato solo se munito della relativa licenza rilasciata, a seconda della tipologia, dal Prefetto o dal Questore della provincia di residenza.
- Esiste il divieto del porto fuori dalla propria abitazione o delle relative pertinenze delle armi improprie e, senza giustificato motivo (es. coltelli da macellaio, arnesi da carpentiere, da falegname, etc.). Invece è sempre vietato il porto di strumenti la cui naturale destinazione è l'offesa quali noccoliere, sfollagente , mazze ferrate etc. Vedi art. 585 C.P. - art. 4 legge n. 110/75.
- In assenza della licenza di porto, il trasporto di armi e di materiale esplodente è consentito solo previa autorizzazione da parte dell'Autorità di P.S.. Durante le operazioni di trasferimento da un luogo all'altro l'arma scarica non dovrà essere suscettibile di pronta utilizzazione e dovrà essere riposta all'interno di una apposita custodia (vedi art. 34 T.U.L.P.S. - art. 50 Reg. T.U.L.P.S. - art. 97 Reg. T.U.L.P.S.).
- Previa denuncia all'Autorità di P.S., è ammessa la detenzione al più di tre armi comuni da sparo, sei se di tipo sportivo (non c'è invece un limite nel numero di fucili da caccia detenibili). Chi supera tali limiti viene considerato collezionista ed ha l'obbligo di richiedere l'autorizzazione alla collezione al Questore per ciascuna arma, anche se ognuna già distintamente denunciata (è invece sempre vietato il
collezionismo del munizionamento). d]
- E' vietato alterare le armi comuni da sparo, per aumentarne l'efficacia e l'offensività, così come il porto delle c.d. armi clandestine, ovvero quelle non catalogate nel relativo Catalogo Nazionale e quelle sprovviste dei numeri contrassegni e di sigle di immatricolazione (es. una pistola con la matricola abrasa).
- E' vietata la vendita o l'acquisto delle armi comuni da sparo per corrispondenza.
- "La custodia delle armi...deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica" recita l'art. 20 della legge 110/1975. Per esempio, quando l'arma o del materiale esplodente sono detenuti in una privata abitazione è doveroso predisporre le necessarie cautele per impedirne l'accesso a chi non è autorizzato.
- In caso di smarrimento o furto di armi, parti di esse o di esplosivi, così come nel caso di rinvenimento, occorre farne immediata denuncia al più vicino ufficio di pubblica sicurezza oppure, dove questo manchi, al più vicino comando dell'Arma.
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testaroli al pesto mangiati a Teglia non molto tempo fa ho sparato al mio primo cinghiale sul passo della Cisa con mio cugino Remo . nel lontano 1977o 8 ciao amico se passi dalla Romagna sangiovese e piadina 🍾🥂 una cosa a Massa avete 13 atc noi a Ravenna 3 e un paio di preparchi di nuovo ciaoCommenta
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L'obbligo di denuncia viene meno soltanto se le armi sono completamente inefficienti, ossia quando hanno perduto completamente le proprie caratteristiche funzionali, mentre devono comunque essere regolarmente denunciate se presentano soltanto dei semplici "difetti di funzionamento" che ne compromettono solo in parte l'efficienza e siano riparabili.Commenta
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solitamente dal prete o cappellano del paese.... o da qualche figura tanto cara a De andre' !!!!!
la disattivazione di armi va' fatta per legge da armaioli o costruttori di armi che hanno licenza di poterlo fare... e danno regolare attestazione... poi la porti alla polizia o carabinieri e ti cancellano dalla denuncia l'arma/armi
il fatto che un'arma non e' piu' efficente... va' comunque accertata e notificata ai cc o ps...Commenta
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Grazie, adesso è più chiaro, quindi devono essere disattivate, basta un armaiolo per disattivarle, devono essere accompagnate da un certificato? Chiedo perchè ho una vecchia doppietta che voglio disattivare, perchè non la voglio vendere e neanche far restaurare.Commenta
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si, si va da un armaiolo che lo fa, lui fora le camere di scoppio o salda qualcosa in modo che l'arma non possa più sparare, poi credo che venga stampigliata sopra una matricola che corrisponde a quella scritta su un certificato (foglio) che certifica che l'arma è disattivata, dopodiche si procede a scaricare l'arma dalla denuncia e appendere l'arma da qualche parte o riporla dove si vuole perchè è come se fosse un pezzo di ferro per la legge dato che anche in caso di furto non si dovrebbe incorrere in nessun rischio dal momento che quell'arma è stata cancellata per sempre.👍 1Commenta
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la disattivazione di armi va' fatta per legge da armaioli o costruttori di armi che hanno licenza di poterlo fare... e danno regolare attestazione... poi la porti alla polizia o carabinieri e ti cancellano dalla denuncia l'arma/armi
il fatto che un'arma non e' piu' efficente... va' comunque accertata e notificata ai cc o ps...Commenta
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Io da anni detengo armi dove non sono residente e non ci sono assolutamente problemi.
OItretutto dove ho la residenza ci sono i CC, mentre le armi denunciate sono dove c'é un commissariato (ho scoperto oltretutto che la stazione locale dei CC non comunica direttamente col commissariato, ma le comunicazioni vanno alla stazione dei CC della città sede del commissariato...).
L'unica accortezza é di comunicare, quando si acquistano armi o munizioni di specificare che non saranno (eventualmente) denunciate dove si é residenti. Mi era capitato infatti che i CC del luogo di residenza si erano '''preoccupati'' per un mio acquisto (se ben ricordo da privato) perché poi a loro non era arrivata la denuncia (che, ovviamente, avevo fatto al commissariato di detenzione).Hatz und Gejaid ist edel FreudCommenta
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