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Vi sono alcune novità interessanti nel decreto, prima fra tutte il termine perentorio di 72 ore per la presentazione della denuncia di detenzione armi, in secondo luogo la denuncia deve riguardare le munizioni finite e non le parti, quindi salva la ricarica.
Altra cosa importante è l'obbligo per i detentori di armi, non titolari di un porto d'armi,della presentazione ogni sei anni del centificato medico di idoneità di cui all'art. 35, comma 7 del TULPS: La mancata presentazione del certificato medico autoriza il Prefetto a vietare la detenzione delle armi denunciate ai sensi dell'art. 39 TULPS.
La norma entra in vigore il 1 luglio 2011.
Quindi se avete amici o parenti detentori di armi preavvisateli. Tutto questo in attesa del regolamento.
Grazie della notizia ..... nella mia stazione dei carabbinieri a volte passano anche 30 giorni prima di poter avere la denuncia di un'arma in quanto è solo un carabbiniere che la fà e siccome ne ha tante le mette in coda e poi chiama lui per poter fare la denuncia e mette la data di denuncia nella data in cui la registra quindi anche dopo 30 giorni dall'effetivo aquisto, come mi devo comportare??!!!!!
Non c'è alcun problema per te, a volte le piccole Stazioni Carabinieri con un solo addetto a trattare armi lo fanno, ma tu sei a posto in quanto la comunicazione è stata data nei tempi utili.
Non c'è alcun problema per te, a volte le piccole Stazioni Carabinieri con un solo addetto a trattare armi lo fanno, ma tu sei a posto in quanto la comunicazione è stata data nei tempi utili.
Oltre al documento d'acquisto rilasciato dall'armiere (o alla denuncia di cessione e acquisto armi tra privati), basta allegare una semplice dichiarazione in duplice copia attestante che in data xxxxxx detto documento è stato presentato nella Stazione CC di xxxx. Una copia della dichiarazione timbrata e firmata dai CC con la data di presentazione ti viene restituita subito. Anche se poi dovesse passare un mese o due prima che ti rilasciano la copia della denuncia dell'arma, quel che fa fede è tale copia di dichiarazione attestante la data in cui la comunicazione è stata presentata.
Creato uomo per dominare sulle bestie (Genesi 1:26), cacciatore come Dio, il Primo cacciatore della storia: "Poi il SIGNORE DIO fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle, e li vestì" (Genesi 3:21).
Oltre al documento d'acquisto rilasciato dall'armiere (o alla denuncia di cessione e acquisto armi tra privati), basta allegare una semplice dichiarazione in duplice copia attestante che in data xxxxxx detto documento è stato presentato nella Stazione CC di xxxx. Una copia della dichiarazione timbrata e firmata dai CC con la data di presentazione ti viene restituita subito. Anche se poi dovesse passare un mese o due prima che ti rilasciano la copia della denuncia dell'arma, quel che fa fede è tale copia di dichiarazione attestante la data in cui la comunicazione è stata presentata.
Perfetto, anche la Questura per preparare la denuncia di detenzione ha tempo 30 giorni, quindi.
salve. abito a roma e devo acxquistare un fucile da tiro da un privato a napoli... ho il porto d'armi scaduto da 6 mesi... come mi devo comportare..
O rifai il porto d'armi o chiedi il Nulla Osta all'acquisto, vai in Questura per sentire le modalità.
---------- Messaggio inserito alle 01:30 PM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 01:12 PM ----------
CIRCOLARE N. 557/PAS/10900(27)9 del 24 giugno 2011 del Ministero dell'Interno.
Riguardante il Decreto legislativo 26/10/2010 n. 204, ecco in sintesi le novità:
- Le modifiche di cui all'art. 28 del TULPS entrano tutte in vigore il 1° luglio 2011
- Le modifiche all'art. 31 del Tulps entrano anch'esse in vigore il 1° luglio
- Il nuovo art. 31 bis del Tulps non troverà attuazione alla data del 1° luglio
- Per quanto riguarda le modifiche all'art. 35 Tulps NON ENTRERANNO IN VIGORE il 1° luglio:
1) la tenuta dei registri in formato elettronico
2) la certificazione sanitaria per il rilascio del nulla osta (restano in vigore le norme attuali)
3) la comunicazione ai familiari del rilascio del nulla osta all'acquisto
Anche per l'art. 38 del Tulps le disposizioni entreranno in vigore il 1° luglio ad eccezione della denuncia per via telematica, la verifica ogni sei anni della permanenza dei requisiti psicofisici
Queste in sintesi le modifiche, ATTENZIONE ENTRA IN VIGORE IL TERMINE DI 72 ORE per la presentazione della denuncia di detenzione.
Mi dispiace ma non ho lo scanner, altrimenti la pubblicavo integralmente.
Salve a tutti! Chiacchierando, mi hanno detto che sui sovrapposti che doppiette le matricole delle canne non è obbligatorio dichiararle ma solo ma soltanto...
Un amico ne cacciatore ne tiratore ne appassionato,ha ricevuto in eredità i seguenti fucili tutti in buone condizioni,vorrebbe prima di tutto saperne...
Segnalo che il grande e modernissimo poligono privato Gun Bank di Lograto (BS) con linee sotterranee fino a 300 metri offre un corso di tiro ottimo per...
Voglio cedere alcune armi per inutilizzo, le condizioni delle armi sono pari al nuovo o con minimi segni, nessuna delle armi presenta segni di ruggine...
11-03-24, 16:22
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