Delibera della Giunta Regionale n. 324 del 01/07/2011 A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario Settore 5 Foreste, caccia e pesca
Oggetto dell'Atto:
MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DEL "NUOVO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (A.T.C.) EMANATO CON D.P.G.R. N 626/2003" - CON ALLEGATI.
L’Assessore all’ Agricoltura, Vito Amendolara, alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente
PREMESSO che con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 626, del 22 settembre 2003 è stato emanato il “Nuovo regolamento per la gestione degli Ambiti Territoriali di caccia (A.T.C.) (Legge Regionale 10 aprile 1996, n.8) (con allegati)” e che questo è stato ,
convalidato con Regolamento n. 3 del 25 marzo 2005 “Adeguamento dell’ordinamento regionale agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale del 21 ottobre 2003 n. 313 – convalida dei Regolamenti regionali”, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.309/2 del 16 febbraio 2005;
RILEVATO che
a. l’articolo. 9 (Procedure per l’ammissione negli A.T.C.) del Regolamento citato in premessa, al comma 5., stabilisce i criteri di priorità per le iscrizioni con residenza venatoria dei cacciatori agli ATC, tra cui, alla lettera “a)” è indicato “cacciatori residenti nell’area dell’A.T.C.;”;
b. il medesimo articolo al comma 7, stabilisce i criteri di priorità per le iscrizioni senza residenza venatoria dei cacciatori agli ATC, tra cui, alla lettera “a)” è indicato “cacciatori con residenza anagrafica nell’area dell’A.T.C. e residenza venatoria in A.T.C. confinante;”;
c. la Legge Regionale 29 dicembre 2005, n. 24, all’art. 30 – Disposizioni aggiuntive – comma 1 che tra l’altro ha modificato in parte l’art. 36 della legge Regionale 10 aprile 1996, n. 8 , ha riconosciuto priorità d’iscrizione ai cacciatori residenti nelle isole e nei parchi nazionali e regionali, in particolare “I cacciatori residenti nelle isole o nelle aree interessate dai parchi nazionali e regionali hanno priorità di iscrizione nell’ambito territoriale di caccia comprendente il territorio della propria residenza anagrafica.”;
CONSIDERATO che in ciascuna delle province di Avellino, Benevento. Caserta e Napoli è presente un solo A.T.C., mentre nella provincia di Salerno coesistono l’ A.T.C. di Salerno e l’A.T.C. delle Aree Contigue al Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano;
ACCERTATO che
a. i citati criteri preferenza di cui all’art. 9 del Regolamento risultano penalizzanti per i cacciatori residenti nella provincia di Salerno, i quali hanno priorità di iscrizione solo nell’A.T.C. in cui ricade la residenza anagrafica ma non nell’altro A.T.C provinciale, mentre tutti gli altri cacciatori campani possono iscriversi con priorità all’unico A.T.C comprendente tutto il territorio cacciabile della provincia di residenza;
b. il Regolamento in parola non contiene disposizioni relative all’iscrizione dei cacciatori residenti nelle isole o nei Parchi nazionali o regionali;
RITENUTO pertanto
a. di dover provvedere a modificare il criterio di priorità riferito alla residenza nell’area dell’ATC, specificando che il riferimento debba essere piuttosto alla residenza nella provincia in cui ricade l’area dell’A.T.C. prescelto, sia per le iscrizioni con residenza venatoria, sia per quelle
senza;
b. di dover adeguare le disposizioni regolamentari in questione ai criteri di priorità di iscrizione per cacciatori residenti nelle isole e nei parchi riportato all’art. 36, L. R. 10 aprile 1996, n. 8 come modificato dall’ art. 30 della citata L. R. 24/2005 ;
PRESO ATTO delle prescrizioni dettagliate dal Capo dell’Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta Regionale della Campania con nota n. 6691/UDCP/GAB/UL del 20/5/2011 in merito allo schema di Regolamento appositamente inviato per il prescritto parere;
VISTA la proposta di Regolamento di cui all’allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
VERIFICATO che tale proposta di Regolamento rispetta tutte le prescrizioni indicate dall’Ufficio Legislativo con la citata nota 6691/UDCP/GAB/UL del 20/5/2011 allegata al presente provvedimento (allegato B);
RITENUTO pertanto, di dover approvare ed inoltrare al Consiglio Regionale ai sensi dell’articolo 56 - comma 1 e 2 - dello Statuto della Regione, tale proposta di regolamento;
VISTI gli articoli 26 - comma 3, 51- comma 2, e l’articolo 56 - comma 1 e 2, dello Statuto della Regione;
DELIBERA
per le motivazioni riportate in premessa che si intendono approvate ed integralmente riportate nel presente dispositivo:
1. di adottare il Regolamento “Modifica ed integrazioni all’articolo 9 del Nuovo regolamento per la gestione degli Ambiti Territoriali di caccia (A.T.C.) emanato con D.P.G.R. 626/2003” di cui all’allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di trasmettere al Consiglio Regionale la presente Deliberazione, per l’approvazione ai sensi dell’articolo 26, comma 3 e 56, comma 2 dello Statuto della Regione Campania, dell’allegato Regolamento recante “Modifica ed integrazioni all’articolo 9 del Nuovo regolamento per la
gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) emanato con D.P.G.R. 626/2003”;
3. di incaricare il Dirigente del Settore Foreste Caccia e Pesca, all’adozione dei conseguenti provvedimenti per l’attuazione delle norme legislative e regolamentari in materia di iscrizione agli A.T.C.;
4. di trasmettere il presente atto, inoltre, per quanto di competenza, al Settore Foreste caccia e Pesca ed al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.
ALLEGATO A
Modifica all’articolo 9 del “Nuovo regolamento per la gestione degli Ambiti
Territoriali di caccia (A.T.C.) emanato con D.P.G.R. n 626/2003”
Art. 1
(modifiche all’articolo 9)
1. All’articolo 9 del Regolamento emanato con D. P. G. R. n. 626 del 22 settembre 2003 convalidato dal Regolamento del Consiglio Regionale n. 3 del 25 marzo 2005, recante Nuovo regolamento per la gestione degli Ambiti Territoriali di caccia (A. T. C.) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) il primo capoverso del comma 5 è sostituito come segue: “5. I cacciatori residenti nelle isole o in parchi nazionali e regionali hanno priorità di iscrizione nell’ambito territoriale di caccia comprendente il territorio della propria residenza anagrafica. L’ammissione di altri cacciatori, fino a concorrenza del numero consentito, terrà conto dei seguenti criteri di priorità:”;
b) al comma 5 la lettera a), è sostituita come segue: “a) cacciatori residenti nella provincia in cui ricade l’area dell’A.T.C. prescelto;”
c) il primo capoverso del comma 7 è sostituito come segue: “7. Per la concessione del secondo ambito, i cacciatori residenti nelle isole o in parchi nazionali e regionali hanno priorità di iscrizione nell’ambito territoriale di caccia comprendente il territorio della propria residenza anagrafica, per l’ammissione di altri cacciatori, nel numero massimo consentito dal rispetto dell’indice di densità venatoria, si terrà conto dei seguenti criteri di priorità:”;
d) al comma 7 la lettera a) è sostituita come segue: “a) cacciatori con residenza anagrafica nella provincia in cui ricade l’area dell’A.T.C. prescelto e residenza venatoria in A.T.C. confinante;”
Art. 2
(Dichiarazione d’urgenza)
Il presente Regolamento è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania
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