caccia in presunta zona ZRC

Comprimi

Riguardo all'autore

Comprimi

siannece Scopri di più su siannece
X
 
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • siannece
    Ho rotto il silenzio
    • Jul 2011
    • 39
    • bisaccia (av)
    • bracco italiano ;setter ;

    #1

    caccia in presunta zona ZRC

    vorrei un parere su quanto è accaduto la scorsa stagione di caccia. si stava cacciando in territorio dell'alta irpinia, quando un amico è stato fermato dai quardiacaccia, i documenti erano in ordine, ma le guardie sostenevano che quet'amico stesse caciando in una ZRC. il mio amico ha firmato il verbale e ha fatto mettere nelle dichiarazioni che non esistevano tabelle pertanto non si poteva stabilire se realmente avesse commesso un' infrazione. Secondo voi chi ha ragione? i guardiacaccia o il cacciatore? se la ragione è del controllore, in cosa incorre lo sfortunato cacciatore?.
    P.S. il nuovo piano faunistico della campania e stato pubblicato ad ottobre 2011. effettivamente mancano le tabelle e non si riesce ad avere una cartografia leggibile per vedere i confini di questa ZRC.
  • andrea sv10
    ⭐⭐
    • Feb 2012
    • 663
    • caltanissetta
    • epagnuel breton

    #2
    teoricamente la mancata o incopleta tabellazione ne esclude le sanzioni pero' aspettiamo i piu' esperti...
    sigpicUn solo colpo!!!

    Commenta

    • cuba7179
      ⭐⭐⭐
      • Jul 2007
      • 7126
      • Passignano sul Trasimeno, Perugia, Umbria.
      • Pointer/ Pablo Escobar Pointer/ Maritza Setter/ Vanja od Bebija [url=https://postimages.org/]

      #3
      Ho spostato la discussione nella sezione più adatta.
      sigpicAlessandro # half drahthaar inside#

      Commenta

      • alcione tsa
        ⭐⭐⭐
        • Oct 2009
        • 4348
        • Ischia
        • cocker

        #4
        Originariamente inviato da siannece
        vorrei un parere su quanto è accaduto la scorsa stagione di caccia. si stava cacciando in territorio dell'alta irpinia, quando un amico è stato fermato dai quardiacaccia, i documenti erano in ordine, ma le guardie sostenevano che quet'amico stesse caciando in una ZRC. il mio amico ha firmato il verbale e ha fatto mettere nelle dichiarazioni che non esistevano tabelle pertanto non si poteva stabilire se realmente avesse commesso un' infrazione. Secondo voi chi ha ragione? i guardiacaccia o il cacciatore? se la ragione è del controllore, in cosa incorre lo sfortunato cacciatore?.
        P.S. il nuovo piano faunistico della campania e stato pubblicato ad ottobre 2011. effettivamente mancano le tabelle e non si riesce ad avere una cartografia leggibile per vedere i confini di questa ZRC.
        Dato che vengo per una decina di giorni a tordi dalle tue parti,mi faresti un favore se mi facessi capire in che zona si trova questa Zrc,è proprio a Bisaccia??

        Commenta

        • siannece
          Ho rotto il silenzio
          • Jul 2011
          • 39
          • bisaccia (av)
          • bracco italiano ;setter ;

          #5
          no è nel territorio tra bisaccia aquilonia e monteverde

          Commenta

          • enrico
            ⭐⭐⭐
            • Apr 2006
            • 7098
            • Casarza Ligure, Genova, Liguria.
            • bracco italiano

            #6
            Se fosse parco potrebbe anche non essere tabellato ma una zrc , se le leggi non sono cambiate , le tanelle dovrebbero essere poste a distanza che da una vedi l'altra.
            Ora non vorrei che le guardie abbiano messosul verbale un confine diverso da dove si trovava il tuo amico per metterlo dalla parte del torto.
            enrico

            le opinioni personali sono come le palle.... ognuno ha le sue

            Commenta

            • vecchioA300
              ⭐⭐⭐
              • Oct 2008
              • 4415
              • Firenze

              #7
              Originariamente inviato da enrico
              Se fosse parco potrebbe anche non essere tabellato ma una zrc , se le leggi non sono cambiate , le tanelle dovrebbero essere poste a distanza che da una vedi l'altra.
              Ora non vorrei che le guardie abbiano messosul verbale un confine diverso da dove si trovava il tuo amico per metterlo dalla parte del torto.
              E' successo un paio di anni fà nella piana fiorentina anche a me, mi contestavano che ero a meno di 400m da un'oasi, rimasero "fregati" dal fatto che avevo il GPS sul telefonino, ed alla richiesta di riportare i dati sul verbale e firmarlo......non ne fecero di niente (erano WWF.....)...comunque non sono delle situazioni gradevoli......[:D]
              MB,Tecna,Sipe,JK6, mah, le uniche che mi funzionano sono quelle caricate con la "CENTRITE"![:D]

              Commenta

              • alcione tsa
                ⭐⭐⭐
                • Oct 2009
                • 4348
                • Ischia
                • cocker

                #8
                Originariamente inviato da siannece
                no è nel territorio tra bisaccia aquilonia e monteverde
                OK,GRAZIE!

                Commenta

                • stefano68

                  #9
                  Le sentenze di cassazione dicono che chi va a caccia deve essere a perfetta conoscienza del territorio anche in assenza di tabellazione visto che le stesse possono essere facilmente eliminate

                  Commenta

                  • phalacrocorax
                    ⭐⭐⭐
                    • Apr 2009
                    • 5961
                    • Veneto, Verona
                    • Indy, epagneul breton femmina

                    #10
                    Originariamente inviato da siannece
                    se la ragione è del controllore, in cosa incorre lo sfortunato cacciatore?
                    condanna penale (non è ammessa l'oblazione), sospensione della licenza da 1 a 3 anni e confisca dell'arma...

                    ---------- Messaggio inserito alle 01:00 PM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 12:32 PM ----------

                    Originariamente inviato da siannece
                    Secondo voi chi ha ragione? i guardiacaccia o il cacciatore?
                    Non è un problema semplice, bensì una questione strettamente tecnica che dev'essere analizzata con tutte le carte in mano...non si può dire così su due piedi dove sta la ragione e dove il torto, meglio che il tuo amico si affidi ad un professionista, perché il reato contestato è piuttosto grave considerando tutto il quadro sanzionatorio penale della legge sulla caccia.

                    Premesso questo, non ha tutti i torti Stefano68 a dire che la giusrisprudenza di legittimità è dell'opinione che per il caso di caccia nei parchi l'assenza della tabellazione non è una scusante, per il fatto che la pubblicazione in gazzetta ufficiale dell'atto istitutivo del parco corredato di cartografia costituisce presunzione di conoscenza dei confini anche se non sono state apposte le tabelle perimetrali.
                    Vi sono però casi in cui la mancata apposizione di tabelle è stata ritenuta sufficiente a giustificare l'insussistenza del reato, quando l'apposizione delle tabelle perimetrali era stata prevista espressamente quale adempimento essenziale dalla legge regionale istitutiva dell'area protetta (dovrebbe esserci una Cassazione del 2005 sul punto, se non ricordo male).
                    La fattispecie però non riguarda la caccia in un parco, ma la caccia in una zona di ripopolamento e cattura, cioè in una zona che appartiene al territorio soggetto a pianificazione faunistico-venatoria (t.a.s.p.), e che ai sensi dell'art. 10 comma 9 della legge 157/1992 deve essere tabellata secondo le disposizioni regionali a cura dell'ente, associazione o privato che sia preposto alla sua gestione. Si potrebbe pertanto ritenere che non basta che la z.r.c. sia individuabile sulla base della conterminazione effettuata sulla cartografia allegata al p.f.v.r., dovendo essa anche essere "indicata da tabelle perimetrali, esenti da tasse" ai sensi dell'art. 10 della legge quadro nazionale e delle eventuali disposizioni regionali.
                    Ma ribadisco che il condizionale è d'obbligo.

                    Commenta

                    • Avvocatocb
                      ⭐⭐⭐
                      • Nov 2009
                      • 3408
                      • Bari

                      #11
                      Originariamente inviato da phalacrocorax
                      condanna penale (non è ammessa l'oblazione), sospensione della licenza da 1 a 3 anni e confisca dell'arma...

                      ---------- Messaggio inserito alle 01:00 PM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 12:32 PM ----------



                      Non è un problema semplice, bensì una questione strettamente tecnica che dev'essere analizzata con tutte le carte in mano...non si può dire così su due piedi dove sta la ragione e dove il torto, meglio che il tuo amico si affidi ad un professionista, perché il reato contestato è piuttosto grave considerando tutto il quadro sanzionatorio penale della legge sulla caccia.

                      Premesso questo, non ha tutti i torti Stefano68 a dire che la giusrisprudenza di legittimità è dell'opinione che per il caso di caccia nei parchi l'assenza della tabellazione non è una scusante, per il fatto che la pubblicazione in gazzetta ufficiale dell'atto istitutivo del parco corredato di cartografia costituisce presunzione di conoscenza dei confini anche se non sono state apposte le tabelle perimetrali.
                      Vi sono però casi in cui la mancata apposizione di tabelle è stata ritenuta sufficiente a giustificare l'insussistenza del reato, quando l'apposizione delle tabelle perimetrali era stata prevista espressamente quale adempimento essenziale dalla legge regionale istitutiva dell'area protetta (dovrebbe esserci una Cassazione del 2005 sul punto, se non ricordo male).
                      La fattispecie però non riguarda la caccia in un parco, ma la caccia in una zona di ripopolamento e cattura, cioè in una zona che appartiene al territorio soggetto a pianificazione faunistico-venatoria (t.a.s.p.), e che ai sensi dell'art. 10 comma 9 della legge 157/1992 deve essere tabellata secondo le disposizioni regionali a cura dell'ente, associazione o privato che sia preposto alla sua gestione. Si potrebbe pertanto ritenere che non basta che la z.r.c. sia individuabile sulla base della conterminazione effettuata sulla cartografia allegata al p.f.v.r., dovendo essa anche essere "indicata da tabelle perimetrali, esenti da tasse" ai sensi dell'art. 10 della legge quadro nazionale e delle eventuali disposizioni regionali.
                      Ma ribadisco che il condizionale è d'obbligo.
                      Perfetto Phala!
                      Scusatemi se mi cito ma può essere utile ripostare questo mio parere:

                      Un abbraccio a tutti.
                      Avv. Luca Cecinati

                      Esiste un solo bene, la conoscenza, e un solo male, l'ignoranza.
                      Socrate

                      Commenta

                      Argomenti correlati

                      Comprimi

                      Attendere..